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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2024, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2365 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 06/03/1980 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 09/01/1984 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Emerico Amari n. 38, presso lo studio dell'avv. Lauricella Filippo che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17/05/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi concordano di vivere separati e, più precisamente, la sig.ra vivrà CP_1 nell'immobile che è stato adibito a casa coniugale, di proprietà del sig. sito in Palermo in Pt_1 via Paolucci n. 12 piano 1 insieme al figlio minore con divieto di convivenza con terzi estranei Per_1
e diversi dai familiari. La terrazza sita al piano 2 rimarrà, invece, ad uso condiviso dei sig.ri Pt_1
e . Qualora, la sig.ra decida di spostare la propria residenza presso altra CP_1 CP_1 abitazione, il sig. dichiara di volersi fare carico del canone di affitto previo accordo sul Pt_1 quantum;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
3) Relativamente al figlio minore : affidamento congiunto ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso quello della madre con facoltà del padre di vedere e tenere con sè il figlio nelle seguenti modalità:
• Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minore due giorni a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e durante il fine settimana, alternativamente dal sabato alle ore 21 della domenica, salvo diversa organizzazione concordata di volta in volta da entrambi i genitori;
• Durante le festività il minore trascorrerà con il padre, alternativamente la settimana di Natale, quella di Capodanno, il giorno dell'Epifania, le festività di Pasqua e quelle civili (25 aprile, 1° maggio), 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno, nel rispetto delle reciproche esigenze.
4) Relativamente al mantenimento il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio la somma di euro 150,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
Per quanto attiene alle voci di spesa da ritenersi comprese nell'assegno mensile: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicine da banco (antibiotici, antipiretici e comunque farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali, carburante, ricarica telefono cellulare, spese barbiere, spese estetista, spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste,etc);
spese extra da rimborsare anche se sostenute senza accordo tra i genitori: spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure ortodontiche, ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie privante in quanto
2 non erogate al Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari, farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie, spese protesiche ivi comprese spese per occhiali o lenti a contatto.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Per quanto attiene alle spese scolastiche relative a: tasse scolastiche ed universitarie imposte da
Istituti Pubblici, libro di testo e materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza e con pernottamento, trasporto pubblico (abbonamento autobus e metro), mensa, spese per progetti curriculari indette dalla scuola e alle spese extra scolastiche relative a: tempo prolungato, pre- scuola, dopo scuola, baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio, nonchè spese extra scolastiche relative a: corsi di istruzione e formazione (es. Lingue straniere, disegno tecnologia etc.) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenze;
spese custodia
(baby sitter) pre scuola, dopo scuola, viaggi, vacanze, spese relative rimangono e saranno a totale carico del sig. Pt_1
4) i coniugi sono giunti alla determinazione di conferire natura legale e giuridicamente rilevante alla separazione di fatto esistente, separandosi consensualmente, onde porre rimedio alla già detta incompatibilità caratteriale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 17/05/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 09/06/2011- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 60 - P. II – serie A- Anno 2011).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 13 novembre2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2365 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 06/03/1980 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 09/01/1984 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Emerico Amari n. 38, presso lo studio dell'avv. Lauricella Filippo che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17/05/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi concordano di vivere separati e, più precisamente, la sig.ra vivrà CP_1 nell'immobile che è stato adibito a casa coniugale, di proprietà del sig. sito in Palermo in Pt_1 via Paolucci n. 12 piano 1 insieme al figlio minore con divieto di convivenza con terzi estranei Per_1
e diversi dai familiari. La terrazza sita al piano 2 rimarrà, invece, ad uso condiviso dei sig.ri Pt_1
e . Qualora, la sig.ra decida di spostare la propria residenza presso altra CP_1 CP_1 abitazione, il sig. dichiara di volersi fare carico del canone di affitto previo accordo sul Pt_1 quantum;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
3) Relativamente al figlio minore : affidamento congiunto ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso quello della madre con facoltà del padre di vedere e tenere con sè il figlio nelle seguenti modalità:
• Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minore due giorni a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e durante il fine settimana, alternativamente dal sabato alle ore 21 della domenica, salvo diversa organizzazione concordata di volta in volta da entrambi i genitori;
• Durante le festività il minore trascorrerà con il padre, alternativamente la settimana di Natale, quella di Capodanno, il giorno dell'Epifania, le festività di Pasqua e quelle civili (25 aprile, 1° maggio), 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno, nel rispetto delle reciproche esigenze.
4) Relativamente al mantenimento il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio la somma di euro 150,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
Per quanto attiene alle voci di spesa da ritenersi comprese nell'assegno mensile: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicine da banco (antibiotici, antipiretici e comunque farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali, carburante, ricarica telefono cellulare, spese barbiere, spese estetista, spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste,etc);
spese extra da rimborsare anche se sostenute senza accordo tra i genitori: spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure ortodontiche, ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie privante in quanto
2 non erogate al Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari, farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie, spese protesiche ivi comprese spese per occhiali o lenti a contatto.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Per quanto attiene alle spese scolastiche relative a: tasse scolastiche ed universitarie imposte da
Istituti Pubblici, libro di testo e materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza e con pernottamento, trasporto pubblico (abbonamento autobus e metro), mensa, spese per progetti curriculari indette dalla scuola e alle spese extra scolastiche relative a: tempo prolungato, pre- scuola, dopo scuola, baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio, nonchè spese extra scolastiche relative a: corsi di istruzione e formazione (es. Lingue straniere, disegno tecnologia etc.) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenze;
spese custodia
(baby sitter) pre scuola, dopo scuola, viaggi, vacanze, spese relative rimangono e saranno a totale carico del sig. Pt_1
4) i coniugi sono giunti alla determinazione di conferire natura legale e giuridicamente rilevante alla separazione di fatto esistente, separandosi consensualmente, onde porre rimedio alla già detta incompatibilità caratteriale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 17/05/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 09/06/2011- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 60 - P. II – serie A- Anno 2011).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 13 novembre2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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