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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 12 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 465/2025 vertente tra rapp.to e dif. dall'Avv.to Massimo Pellottieri del foro di Brescia Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rap.te, difeso come in atti dall' avv.to Angela Caliò CP_1
CO SC RESISTENTE
Conclusioni
Parte ricorrente: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 322
2024 00036822 75 000, notificato il 22.01.2025 per violazione dell'art. 1 c. 203 L.
662/1996 e per l'effetto annullarlo;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma dell'avviso di addebito n. 322
2024 00036822 75 000, ritenuta provata la buona fede del ricorrente, ricondurre la
1 fattispecie contestata all'ipotesi di omissione contributiva ex art. 116, c. 8 lett. a) L.
388/2000 in luogo di quella contestata di evasione contributiva.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e IVA. direttamente a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Parte resistente: rigetto del ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.2.25 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 322 2024 00036822 75 000, notificato il
22.01.2025 avente ad oggetto il recupero - per l'anno d'imposta 2016 - dei contributi
, IVS Gestione Commercianti a seguito di iscrizione d'ufficio. CP_1
Ha chiesto l'accertamento della inesistenza del proprio obbligo di iscrizione nella gestione commercianti per l'anno 2016 sulla base delle seguenti allegazioni in fatto.
Il ricorrente ha esposto di aver ereditato, unitamente al fratello Dott. dal Persona_1
padre, Dott. deceduto il 18.02.2012, la d.i. avente Parte_1 Parte_1
ad oggetto la gestione di una farmacia.
A seguito del decesso del padre, l'azienda era finita in comunione ereditaria pro indiviso tra il ricorrente ed il fratello fino alla regolarizzazione, con decorrenza 09.11.2017 della società che ha assunto la denominazione di FARMACIA F.LLI DANESI SRL, di cui il ricorrente è socio al 50%.
Il ricorrente ha allegato di aver svolto i propri studi in farmacia, conseguendo la laurea e iscrivendosi con decorrenza 09.01.2019 nell'albo unico nazionale dei farmacisti, iscrizione quest'ultima propedeutica, in forza dei D. Lgs. 258/1991 e 206/2007, all'esercizio in farmacie private e, quindi, alla prestazione di lavoro di farmacista e titolare dell'attività.
2 Nel caso di specie ha concluso il ricorrente che, riferendosi l'atto impugnato all'anno
2016, quando il ricorrente era iscritto presso l'Università degli Studi di Pavia, facoltà di farmacia, città nella quale risiedeva unitamente al fratello Dott. presso Persona_1
unità immobiliare in locazione sita nel Comune di Pavia, C.so Carlo Alberto n. 64, egli non avrebbe potuto assumere la qualifica di socio della farmacia, ne avrebbe potuto assumerne la gestione.
Gestione che, nell'attesa che i fratelli acquisissero la laurea in farmacia e la Per_1
relativa abilitazione, era stata trasferita in proprietà formale, gestione ordinaria e straordinaria ad un “trustee” “ Controparte_2
”.
[...]
Tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe indicato.
Si è costituita l che, partendo dalla asserita invalidità del Trust sopraindicato o CP_1
comunque dalla mancata operatività del trasferimento aziendale in capo alla
, ha chiesto il rigetto del Controparte_2
ricorso ritenendo sussistente sia il requisito soggettivo per l'iscrizione, stante il radicarsi in capo alla comunione ereditaria indivisa della gestione della farmacia, di cui la comunione stessa era beneficiaria dei guadagni ed il fatto che il ricorrente viene indicato nella dichiarazione fiscale della per l'anno di imposta 2016 come CP_2
amministratore con decorrenza 01.01.2013; sia il requisito oggettivo della prevalenza e abitualità della partecipazione al lavoro aziendale in capo al ricorrente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 1, comma 203, della legge 662/1996 (che ha sostituito il 1° comma dell'art. 29 della legge 160/1975), ha definito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella gestione
Commercianti.
In punto di diritto, la questione dirimente la presente controversia consiste nello stabilire se il ricorrente abbia esercitato o meno nell'anno 2016 attività di lavoro abituale e
3 prevalente nella farmacia di cui era titolare attraverso la comunione indivisa ereditaria e come tale sia da iscrivere d'ufficio alla gestione commercianti per l'anno 2016.
Preliminarmente deve chiarirsi il concetto di lavoro “prevalente”; la prevalenza del lavoro è criterio relazionale rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altre attività da parte del soggetto in questione.
L'attività svolta deve essere pertanto prevalente in termini di tempo impiegato e di reddito percepito dal ricorrente.
Nella fattispecie di causa deve considerarsi che il ricorrente ha allegato di non aver mai svolto attività lavorativa nella farmacia prima del 09.11.2017, allorquando a seguito della entrata in vigore della L. n. 124/17 che consentiva di acquisire la titolarità di farmacia a compagini sociali prive di farmacisti, veniva costituita la società
FARMACIA F.LLI DANESI SRL. in quanto prima di tale data la gestione della farmacia era passata mediante Trust alla Controparte_2
.
[...]
Osserva il Giudice che tali allegazioni di parte ricorrente, risultano in parte smentite dalle risultanze istruttorie.
In primo luogo, risulta dagli atti di causa, in particolare dall'atto notarile riguardante la costituzione della società che il trust che aveva previsto il Controparte_3
trasferimento della azienda farmacia dalla comunione ereditaria al la società
, non aveva mai trovato Controparte_2
esecuzione e che la gestione della società prima della costituzione della società
FARMACIA F.LLI DANESI SRL era affidata alla dott.ssa che l'aveva Persona_2
gestita per conto della comunione ereditaria, quale direttrice sanitaria della farmacia.
Non di meno, parte resistente ha sì evidenziato l'irrilevanza della circostanza che nel
2016 il ricorrente non avesse ancora conseguito la laurea in farmacia e non fosse iscritto all'albo dei Farmacisti, in quanto avrebbe comunque svolto tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale, diverse dalla direzione sanitaria, tuttavia, non ha
4 indicato né documentato nello specifico in coso sia consistito tale diverso apporto, concorrente ai poteri di gestione, se non evidenziando che i guadagni della farmacia erano confluiti nella comunione ereditarie.
L'onere probatorio gravava sull' la quale era tenuta a provare i fatti costitutivi CP_1
dell'obbligo contributivo e ritiene il Giudice, che tale onere non è stato assolto nel caso di specie, non avendo l allegato in concreto ed indicato con sufficiente precisione CP_1
in cosa sia consistito in contributo prestato dal ricorrente in termini di prevalenza ed abitualità per la Farmacia, non fornendo neppure dati presuntivi da cui desumere tale contributo.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione ( Cass. n. 26976 del
2016, Cass. n. 11242 del 2017, Cass. n. 28137 del 2018) i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (v., fra le tante, Cass. n. 17639 del 2017). Per partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (Cass. n. 12560 del 2017).
La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo
5 produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni. ( cfr. Cass.
Ordinanza n. 3292 del 11.2.2020).
Ritiene questo Giudice che l' non abbia adempiuto all'onere di prova e ancor prima CP_1
all'onere di allegazione a suo carico omettendo di indicare fatti specifici o atti concreti da cui desumere l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per l'anno 2016.
Pertanto, il ricorso può trovare accoglimento con declaratoria di non debenza della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 322 2024 00036822 75 000 non avendo l' provato i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo consistenti nella prova CP_1
dell'attività svolta dal ricorrente con i caratteri dell'abitualità e prevalenza di cui sopra.
Le spese processuali seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 322 2024 00036822
75 000, non sussistendo i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per anno 2016; CP_1
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate CP_1
per l'intero in € 2.300,00 maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 Co.
d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché al rimborso del contributo unificato, pari a € 49,00 con attribuzione al procuratore anticipatario.
Brescia , 13 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Marco TI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 12 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 465/2025 vertente tra rapp.to e dif. dall'Avv.to Massimo Pellottieri del foro di Brescia Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rap.te, difeso come in atti dall' avv.to Angela Caliò CP_1
CO SC RESISTENTE
Conclusioni
Parte ricorrente: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 322
2024 00036822 75 000, notificato il 22.01.2025 per violazione dell'art. 1 c. 203 L.
662/1996 e per l'effetto annullarlo;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma dell'avviso di addebito n. 322
2024 00036822 75 000, ritenuta provata la buona fede del ricorrente, ricondurre la
1 fattispecie contestata all'ipotesi di omissione contributiva ex art. 116, c. 8 lett. a) L.
388/2000 in luogo di quella contestata di evasione contributiva.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e IVA. direttamente a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Parte resistente: rigetto del ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.2.25 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 322 2024 00036822 75 000, notificato il
22.01.2025 avente ad oggetto il recupero - per l'anno d'imposta 2016 - dei contributi
, IVS Gestione Commercianti a seguito di iscrizione d'ufficio. CP_1
Ha chiesto l'accertamento della inesistenza del proprio obbligo di iscrizione nella gestione commercianti per l'anno 2016 sulla base delle seguenti allegazioni in fatto.
Il ricorrente ha esposto di aver ereditato, unitamente al fratello Dott. dal Persona_1
padre, Dott. deceduto il 18.02.2012, la d.i. avente Parte_1 Parte_1
ad oggetto la gestione di una farmacia.
A seguito del decesso del padre, l'azienda era finita in comunione ereditaria pro indiviso tra il ricorrente ed il fratello fino alla regolarizzazione, con decorrenza 09.11.2017 della società che ha assunto la denominazione di FARMACIA F.LLI DANESI SRL, di cui il ricorrente è socio al 50%.
Il ricorrente ha allegato di aver svolto i propri studi in farmacia, conseguendo la laurea e iscrivendosi con decorrenza 09.01.2019 nell'albo unico nazionale dei farmacisti, iscrizione quest'ultima propedeutica, in forza dei D. Lgs. 258/1991 e 206/2007, all'esercizio in farmacie private e, quindi, alla prestazione di lavoro di farmacista e titolare dell'attività.
2 Nel caso di specie ha concluso il ricorrente che, riferendosi l'atto impugnato all'anno
2016, quando il ricorrente era iscritto presso l'Università degli Studi di Pavia, facoltà di farmacia, città nella quale risiedeva unitamente al fratello Dott. presso Persona_1
unità immobiliare in locazione sita nel Comune di Pavia, C.so Carlo Alberto n. 64, egli non avrebbe potuto assumere la qualifica di socio della farmacia, ne avrebbe potuto assumerne la gestione.
Gestione che, nell'attesa che i fratelli acquisissero la laurea in farmacia e la Per_1
relativa abilitazione, era stata trasferita in proprietà formale, gestione ordinaria e straordinaria ad un “trustee” “ Controparte_2
”.
[...]
Tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe indicato.
Si è costituita l che, partendo dalla asserita invalidità del Trust sopraindicato o CP_1
comunque dalla mancata operatività del trasferimento aziendale in capo alla
, ha chiesto il rigetto del Controparte_2
ricorso ritenendo sussistente sia il requisito soggettivo per l'iscrizione, stante il radicarsi in capo alla comunione ereditaria indivisa della gestione della farmacia, di cui la comunione stessa era beneficiaria dei guadagni ed il fatto che il ricorrente viene indicato nella dichiarazione fiscale della per l'anno di imposta 2016 come CP_2
amministratore con decorrenza 01.01.2013; sia il requisito oggettivo della prevalenza e abitualità della partecipazione al lavoro aziendale in capo al ricorrente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 1, comma 203, della legge 662/1996 (che ha sostituito il 1° comma dell'art. 29 della legge 160/1975), ha definito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella gestione
Commercianti.
In punto di diritto, la questione dirimente la presente controversia consiste nello stabilire se il ricorrente abbia esercitato o meno nell'anno 2016 attività di lavoro abituale e
3 prevalente nella farmacia di cui era titolare attraverso la comunione indivisa ereditaria e come tale sia da iscrivere d'ufficio alla gestione commercianti per l'anno 2016.
Preliminarmente deve chiarirsi il concetto di lavoro “prevalente”; la prevalenza del lavoro è criterio relazionale rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altre attività da parte del soggetto in questione.
L'attività svolta deve essere pertanto prevalente in termini di tempo impiegato e di reddito percepito dal ricorrente.
Nella fattispecie di causa deve considerarsi che il ricorrente ha allegato di non aver mai svolto attività lavorativa nella farmacia prima del 09.11.2017, allorquando a seguito della entrata in vigore della L. n. 124/17 che consentiva di acquisire la titolarità di farmacia a compagini sociali prive di farmacisti, veniva costituita la società
FARMACIA F.LLI DANESI SRL. in quanto prima di tale data la gestione della farmacia era passata mediante Trust alla Controparte_2
.
[...]
Osserva il Giudice che tali allegazioni di parte ricorrente, risultano in parte smentite dalle risultanze istruttorie.
In primo luogo, risulta dagli atti di causa, in particolare dall'atto notarile riguardante la costituzione della società che il trust che aveva previsto il Controparte_3
trasferimento della azienda farmacia dalla comunione ereditaria al la società
, non aveva mai trovato Controparte_2
esecuzione e che la gestione della società prima della costituzione della società
FARMACIA F.LLI DANESI SRL era affidata alla dott.ssa che l'aveva Persona_2
gestita per conto della comunione ereditaria, quale direttrice sanitaria della farmacia.
Non di meno, parte resistente ha sì evidenziato l'irrilevanza della circostanza che nel
2016 il ricorrente non avesse ancora conseguito la laurea in farmacia e non fosse iscritto all'albo dei Farmacisti, in quanto avrebbe comunque svolto tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale, diverse dalla direzione sanitaria, tuttavia, non ha
4 indicato né documentato nello specifico in coso sia consistito tale diverso apporto, concorrente ai poteri di gestione, se non evidenziando che i guadagni della farmacia erano confluiti nella comunione ereditarie.
L'onere probatorio gravava sull' la quale era tenuta a provare i fatti costitutivi CP_1
dell'obbligo contributivo e ritiene il Giudice, che tale onere non è stato assolto nel caso di specie, non avendo l allegato in concreto ed indicato con sufficiente precisione CP_1
in cosa sia consistito in contributo prestato dal ricorrente in termini di prevalenza ed abitualità per la Farmacia, non fornendo neppure dati presuntivi da cui desumere tale contributo.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione ( Cass. n. 26976 del
2016, Cass. n. 11242 del 2017, Cass. n. 28137 del 2018) i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (v., fra le tante, Cass. n. 17639 del 2017). Per partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (Cass. n. 12560 del 2017).
La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo
5 produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni. ( cfr. Cass.
Ordinanza n. 3292 del 11.2.2020).
Ritiene questo Giudice che l' non abbia adempiuto all'onere di prova e ancor prima CP_1
all'onere di allegazione a suo carico omettendo di indicare fatti specifici o atti concreti da cui desumere l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per l'anno 2016.
Pertanto, il ricorso può trovare accoglimento con declaratoria di non debenza della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 322 2024 00036822 75 000 non avendo l' provato i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo consistenti nella prova CP_1
dell'attività svolta dal ricorrente con i caratteri dell'abitualità e prevalenza di cui sopra.
Le spese processuali seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 322 2024 00036822
75 000, non sussistendo i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per anno 2016; CP_1
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate CP_1
per l'intero in € 2.300,00 maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 Co.
d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché al rimborso del contributo unificato, pari a € 49,00 con attribuzione al procuratore anticipatario.
Brescia , 13 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Marco TI
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