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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3397/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3397/2020 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Mariarosaria FINOCCHIARO
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA. _1
), con il patrocinio dell'avv. Giovanni FERRAU' P.IVA_1
opposta
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 03.06.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto opposizione al precetto notificato in data 12.02.2020 con il Parte_1
quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 21.869,83 oltre interessi e spese in favore di fondato sul decreto ingiuntivo n.3561/2015. _1
La difesa dell'opponente eccepiva:
- omessa notifica del decreto ingiuntivo n.3561/2015;
- la estinzione del debito in parte per intervenuto pagamento ed in parte in dipendenza di compensazione (segnatamente, lavori di manutenzione straordinaria per euro
2.350,00, che dovevano essere compensati con i canoni di locazione).
La difesa dell'opponente sosteneva che i pagamenti effettuati trovavano conferma negli atti di ricognizione del credito.
Infine, la difesa rappresentava che la aveva proceduto al rilascio dell'immobile nel Pt_1
2016, e non poteva considerarsi obbligata per i canoni successivi a tale data, concludendo chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva del precetto, con accertamento di insussistenza di debiti verso nonché condanna di per _1 _1
risarcimento del danno da abuso del diritto e violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
§§§§§
costituitasi in giudizio, contestava i motivi di opposizione e la domanda _1
risarcitoria proposta da Parte_1
La difesa della società opposto, dopo avere premesso che (subentrata a _1
aveva ottenuto un decreto ingiuntivo (D.I. 3561/2015) nei confronti di CP_2 Pt_1
per canoni di locazione non pagati e di avere tentato di eseguire lo sfratto più volte,
[...]
con diverse notifiche, incontrando difficoltà ad accedere all'immobile (nonostante la Pt_1
avesse consegnato le chiavi poche settimane prima), esponeva di avere poi notificato un altro pagina 2 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
atto di precetto (dopo quello del 2017), avviando anche un procedimento ex art. 492 bis c.p.c.
(pignoramento presso terzi).
La difesa proseguiva sostenendo che il decreto ingiuntivo era stato regolarmente notificato ed era conosciuto da da tempo. Parte_1
Inoltre, veniva contestato l'atto di riconsegna dell'immobile prodotto da e, Parte_1
specificamente, veniva operato disconoscimento della sottoscrizione di Parte_2
[...]
La difesa della opposta contestava la quantificazione operata dalla opponente evidenziando che
- le somme versate a titolo di cauzione e caparra per l'acquisto dell'immobile erano state legittimamente trattenute da a causa dell'inadempimento della _1
, tenuto conto delle pessime condizioni dell'immobile al momento della Pt_1
riconsegna;
- la richiesta di rimborso per i lavori assertivamente effettuati dalla non Pt_1
risultava sostenuta da sufficiente documentazione.
Pertanto, la difesa di concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte _1 nell'interesse dell'opponente, chiedendo accertarsi il proprio credito 'stimabile in € 19.223,51,
a cui vanno aggiunte le spese legali per l'esecuzione forzata del provvedimento di sfratto nonché le spese legali per la presente procedura, incluso il pignoramento non andato a buon fine e la procedura ex art. 492 bis c.p.c.'.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c..
La difesa di con memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., reiterava le Parte_1
contestazioni sostenendo che il debito effettivo era diverso da quello indicato in precetto e, in particolare, che erano state incluse somme che avevano costituito oggetto di precedenti pagamenti o che erano state oggetto di accordi di riduzione tra le parti;
inoltre veniva sostenuta pagina 3 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
la sussistenza di controcrediti che avrebbero dovuto essere portati in compensazione e, in particolare, la somma di euro 2.350,00 per lavori, somma che aveva _1
riconosciuto in un atto di ricognizione.
La difesa dell'opponente indica quali controcredito anche quanto versato dalla a Pt_1
titolo di acconto/caparra e di cauzione e contestava quanto sostenuto da controparte quali danni cagionati dalla all'immobile. Pt_1
Con successiva memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. parte opponente reiterava le difese svolte e articolava richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova testi nonché richiesta di ordine di esibizione).
Con memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. la difesa della insisteva in quanto Pt_1
esposto e sollevava eccezioni circa la ritualità e tempestività delle memorie di controparte (in particolare, la memoria n. 1 sarebbe stata depositata in data 04.09.2020, ovvero quando il termine per il deposito era già scaduto in conseguenza della inapplicabilità della sospensione feriale.
§§§§§
La difesa di depositava memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. con le quali _1
ribadiva quanto già sostenuto con la comparsa di costituzione e ribadiva la correttezza dei conteggi effettuati, specificando che il conteggio delle somme dovute doveva essere operato fino alla data del 22.01.2018, giorno in cui l'Ufficiale Giudiziario aveva immesso la _1
in possesso dell'immobile.
[...]
Quanto alle ricognizioni di debito, la difesa di evidenziava come le stesse _1
risalivano al 9 maggio 2016 per oneri condominiali e all'11 maggio 2016 per i canoni di locazione. Di conseguenza, il debito doveva cristallizzarsi a quelle date e unico pagamento effettuato dopo le ricognizioni di debito risultava quello dell'01.06.2016 pari ad euro 2.099,82, somma che era già stata portata in detrazione con la memoria di costituzione.
pagina 4 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa di parte opposta contestava il sostenuto riconoscimento di un credito di euro 2.350,00 per lavori eseguiti sull'immobile, trattandosi di dichiarazione subordinata alla documentazione della spesa.
Quanto a cauzione e caparra, la difesa di puntualizzava che il contratto inter _1
partes prevedeva una caparra di euro 1.500,00 ed una cauzione di euro 1.500,00, per un totale di euro 3.000,00, pagato con un unico assegno. E che, quanto alla ulteriore somma di euro
1.500,00, non risultava ricevuta dalla opposta (la fotocopia dell'assegno prodotta da controparte non avrebbe valore probatorio, non essendoci sottoscrizione di ricevuta).
§§§§§
Con note di preverbale la difesa di parte opposta contestava che nel presente procedimento non operava la sospensione feriale dei termini in quanto, con la opposizione a precetto, era stata anche svolta domanda di condanna al risarcimento di presunti danni.
Con ordinanza del 31.08.2021 veniva ammessa la richiesta di interrogatorio formale e solo parzialmente quella di prova testi, rigettando le altre richieste.
All'udienza del 07.02.2022, ritenuto che l'interrogatorio formale non poteva essere delegato in quanto attività propria del legale rappresentante, veniva dichiarata inammissibile la richiesta di procedere con la assunzione del rappresentante per procura generale dott.ssa
[...]
Controparte_3
Alla successiva udienza del 30.05.2022 si procedeva alla assunzione del legale rappresenta di
Controparte_1
Persistendo assenza del teste di parte attrice, veniva disposto ulteriore rinvio.
A seguito di ordinanza con la quale parte opponente veniva sollecitata a produrre documentazione utile per verificare eventuale intervenuta decadenza, con note del 09.02.2023 la difesa di dichiarava di rinunciare alla escussione del teste. Parte_1
pagina 5 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Indi, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 03.06.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione, proposta nel rispetto dei termini.
Ancora in via preliminare va puntualizzato che al presente procedimento si applica la sospensione feriale dei termini posto che, come correttamente controdedotto dalla difesa di parte opposta, parte opponente, oltre che opporsi al precetto, aveva formulato domanda di condanna (risarcitoria).
Ed invero, secondo risalente e consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte,
Quanto alle opposizioni a precetto, tuttavia, la sospensione torna ad essere applicabile:
- quando si discuta soltanto dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo (Cass. 19 marzo 2010, n. 6672);
- quando l'attore opponente chieda la condanna della controparte al pagamento di una somma di danaro (Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 19 maggio 1989 n. 2400);
- quando il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto, pronunciando sulla domanda esperita in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21681);
- quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione all'esecuzione (Cass. 5 marzo 2009, n. 5396).
Cass. civ., sez. I, 4 gennaio 2017 n.95.
pagina 6 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Nel caso specifico, parte opponente ha formulato domanda di condanna dell'opposta per sostenuto abuso del diritto.
Pertanto, le memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. di parte opposta devono considerarsi in termini.
Trattandosi di questione in diritto, peraltro non controversa, non sussistono nemmeno i presupposti per disporre una rimessione in termini di parte opponente, come da richiesta formulata con le memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. e, invero, non più reiterata.
§§§§§
Infine, sempre in via preliminare, l'atto di riconsegna di immobile a firma apparente non può essere utilizzato ai fini della decisione stante il formale Parte_2
disconoscimento operato da parte opposta e della formale dichiarazione do rinuncia alla utilizzazione formalizzata da parte opponente.
§§§§§
Nel merito, le ragioni di opposizione sono infondate.
Parte opponente ha sostenuto che il credito di avrebbe dovuto essere _1
ridimensionato in dipendenza di pagamenti, controcrediti vantati da opporre in compensazione e credito risarcitorio.
Tenendo conto che il credito di risulta fondato sulla seguente documentazione: _1
- atto ricognitivo di debito del 09.05.2016 per oneri condominiali pari ad euro
1.388,00;
- atto ricognitivo di debito dell'11.05.2016 per canoni di locazione insoluti pari ad euro 6.299,47;
e che il rilascio dell'immobile si colloca nel mese di gennaio 2018, risultando dovuti canoni ed oneri condominiali da giugno 2016 a gennaio 2018 che possono quantificarsi nei seguenti termini:
pagina 7 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- i canoni da giugno 2016 a febbraio 2017 (9 mesi) risultano pari ad euro 4.645,98
(euro 516,22 mensili x 9 = 4.645,98)
- i canoni da marzo 2017 a gennaio 2018 (11 mesi) risultano pari ad euro 5.738,04
(euro 521,64 mensili x 11 = 5.738,04)
e, quindi, pari a complessivi euro 10.384,02,
Quanto agli oneri condominiali, risulta i seguenti conteggi (non contestati):
- (dovuti alla data del 9 maggio 2016 euro 1.388,00)
- Rata condominiale giugno - dicembre 2016 euro 566,51
- Conguaglio 2016 parti comuni euro 1.234,73
- Conguaglio 2016 Palazzina B euro 726,68
- Rata condominiale gennaio 2017 euro 67,45
- Rata da febbraio a dicembre 2017 (Euro 67,60 x 11 mensilità) euro 743,60
- Conguaglio 2017 + Rata gennaio 2018 euro 285,52
per un totale di euro 5.012,49 (di cui euro 2.732,34 già pagati da ed euro _1
2.280,15 ancora non corrisposti e costituenti, quindi, credito verso , che la opposta Pt_1
ha fatto riserva di azionare)
Il credito complessivo risulta pari ad euro 21.695,98, peraltro superiore a quello complessivamente indicato in precetto (euro 20.144,82).
Pertanto, deve affermarsi, in primo luogo, che non risultano pagamenti operati da Pt_1
che possano efficacemente incidere sull'ammontare del credito di
[...] Controparte_1
pagina 8 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Anche quanto sostenuto a titolo di controcrediti da portare in compensazione è rimasto privo di fondamento.
Quanto alle somme che aveva corrisposto a titolo di cauzione ed a titolo di caparra Pt_1
deve rilevarsi, quanto alle prime (euro 1.500,00), che sussiste contrasto fra le parti essendo stata contestata da la sussistenza di danni in relazione ai quali la cauzione _1
svolge, evidentemente, funzione di garanzia.
Parimenti, quanto alla caparra (euro 1.500,00), parte opposta ha sostenuto che il contratto di compravendita non si p perfezionato per inerzia e, quindi, colpa della opponente e non vi sarebbe titolo per la restituzione.
Anche se tale situazione è stata contestata dalla difesa di , risulta in ogni caso che né Pt_1
con riferimento alla cauzione né alla caparra i sostenuti crediti su cui si fondano le difese dell'opponente possono considerarsi liquidi ed esigibile e, pertanto, in relazione ad essi non può operarsi la chiesta compensazione.
Con riguardo ai lavori di manutenzione straordinaria, quantificati in euro 2.350,00), parte opposta ha eccepito la mancanza di prova in relazione all'effettivo esborso oltre che la oggettiva impossibilità di verificarne la esecuzione in dipendenza delle condizioni dell'immobile al momento del rilascio.
Quanto sostenuto da parte opponente circa la valenza che avrebbe la dichiarazione contenuta nell'atto ricognitivo non può essere condiviso posto che, come correttamente evidenziato dalla difesa della società opponente, un possibile controcredito per lavori di manutenzione era stato riconosciuto sempre subordinatamente alla esibizione della relativa documentazione.
Nel corso del giudizio le prove articolate da parte opponente in tale direzione non hanno avuto esito positivo.
pagina 9 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ed invero, non è stata acquisita alcuna documentazione utile, in sede di interrogatorio formale la sussistenza del detto credito è stata negata dal legale rappresentante di CP_4
mentre non si è proceduto alla escussione del teste per espressa rinuncia operata dalla stessa opponente.
Infime, quanto al credito risarcitorio e, quindi, alla domanda di condanna, parte opponente aveva chiesto 'accertare e dichiarare l'abuso del diritto fatto valere in giudizio e la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Per l'effetto condannare parte precettante al risarcimento del danno patito, da liquidarsi in misura pari alle somme precettate e/o in quelle maggiori o minori ritenute di giustizia'.
Il credito, vantato in astratto anche in misura superiore alle somme precettate (…e/o in quelle maggiori…'), è rimasto privo di supporto probatorio.
Ed invero, dato atto della sussistenza dei crediti precettati, non è stata offerta alcuna prova, in concreto, del sostenuto abuso di diritto.
La domanda non può, quindi, trovare accoglimento.
§§§§§
In conclusione, la opposizione va rigettata, così come la domanda risarcitoria e, conformemente alle richieste conclusive di parte opposta, deve pronunciarsi il rigetto 'confermando integralmente il credito ivi riportato'.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica:
- RIGETTA l'opposizione confermando il precetto notificato in data 12.02.2020;
- RIGETTA le altre domande proposte nell'interesse di Parte_1
pagina 10 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese in favore di Parte_1
che liquida in complessivi euro 5.077,00 oltre IVA, CP e rimborso _1
forfetario spese generali.
Catania, 19 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3397/2020 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Mariarosaria FINOCCHIARO
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA. _1
), con il patrocinio dell'avv. Giovanni FERRAU' P.IVA_1
opposta
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 03.06.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto opposizione al precetto notificato in data 12.02.2020 con il Parte_1
quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 21.869,83 oltre interessi e spese in favore di fondato sul decreto ingiuntivo n.3561/2015. _1
La difesa dell'opponente eccepiva:
- omessa notifica del decreto ingiuntivo n.3561/2015;
- la estinzione del debito in parte per intervenuto pagamento ed in parte in dipendenza di compensazione (segnatamente, lavori di manutenzione straordinaria per euro
2.350,00, che dovevano essere compensati con i canoni di locazione).
La difesa dell'opponente sosteneva che i pagamenti effettuati trovavano conferma negli atti di ricognizione del credito.
Infine, la difesa rappresentava che la aveva proceduto al rilascio dell'immobile nel Pt_1
2016, e non poteva considerarsi obbligata per i canoni successivi a tale data, concludendo chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva del precetto, con accertamento di insussistenza di debiti verso nonché condanna di per _1 _1
risarcimento del danno da abuso del diritto e violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
§§§§§
costituitasi in giudizio, contestava i motivi di opposizione e la domanda _1
risarcitoria proposta da Parte_1
La difesa della società opposto, dopo avere premesso che (subentrata a _1
aveva ottenuto un decreto ingiuntivo (D.I. 3561/2015) nei confronti di CP_2 Pt_1
per canoni di locazione non pagati e di avere tentato di eseguire lo sfratto più volte,
[...]
con diverse notifiche, incontrando difficoltà ad accedere all'immobile (nonostante la Pt_1
avesse consegnato le chiavi poche settimane prima), esponeva di avere poi notificato un altro pagina 2 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
atto di precetto (dopo quello del 2017), avviando anche un procedimento ex art. 492 bis c.p.c.
(pignoramento presso terzi).
La difesa proseguiva sostenendo che il decreto ingiuntivo era stato regolarmente notificato ed era conosciuto da da tempo. Parte_1
Inoltre, veniva contestato l'atto di riconsegna dell'immobile prodotto da e, Parte_1
specificamente, veniva operato disconoscimento della sottoscrizione di Parte_2
[...]
La difesa della opposta contestava la quantificazione operata dalla opponente evidenziando che
- le somme versate a titolo di cauzione e caparra per l'acquisto dell'immobile erano state legittimamente trattenute da a causa dell'inadempimento della _1
, tenuto conto delle pessime condizioni dell'immobile al momento della Pt_1
riconsegna;
- la richiesta di rimborso per i lavori assertivamente effettuati dalla non Pt_1
risultava sostenuta da sufficiente documentazione.
Pertanto, la difesa di concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte _1 nell'interesse dell'opponente, chiedendo accertarsi il proprio credito 'stimabile in € 19.223,51,
a cui vanno aggiunte le spese legali per l'esecuzione forzata del provvedimento di sfratto nonché le spese legali per la presente procedura, incluso il pignoramento non andato a buon fine e la procedura ex art. 492 bis c.p.c.'.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c..
La difesa di con memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., reiterava le Parte_1
contestazioni sostenendo che il debito effettivo era diverso da quello indicato in precetto e, in particolare, che erano state incluse somme che avevano costituito oggetto di precedenti pagamenti o che erano state oggetto di accordi di riduzione tra le parti;
inoltre veniva sostenuta pagina 3 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
la sussistenza di controcrediti che avrebbero dovuto essere portati in compensazione e, in particolare, la somma di euro 2.350,00 per lavori, somma che aveva _1
riconosciuto in un atto di ricognizione.
La difesa dell'opponente indica quali controcredito anche quanto versato dalla a Pt_1
titolo di acconto/caparra e di cauzione e contestava quanto sostenuto da controparte quali danni cagionati dalla all'immobile. Pt_1
Con successiva memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. parte opponente reiterava le difese svolte e articolava richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova testi nonché richiesta di ordine di esibizione).
Con memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. la difesa della insisteva in quanto Pt_1
esposto e sollevava eccezioni circa la ritualità e tempestività delle memorie di controparte (in particolare, la memoria n. 1 sarebbe stata depositata in data 04.09.2020, ovvero quando il termine per il deposito era già scaduto in conseguenza della inapplicabilità della sospensione feriale.
§§§§§
La difesa di depositava memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. con le quali _1
ribadiva quanto già sostenuto con la comparsa di costituzione e ribadiva la correttezza dei conteggi effettuati, specificando che il conteggio delle somme dovute doveva essere operato fino alla data del 22.01.2018, giorno in cui l'Ufficiale Giudiziario aveva immesso la _1
in possesso dell'immobile.
[...]
Quanto alle ricognizioni di debito, la difesa di evidenziava come le stesse _1
risalivano al 9 maggio 2016 per oneri condominiali e all'11 maggio 2016 per i canoni di locazione. Di conseguenza, il debito doveva cristallizzarsi a quelle date e unico pagamento effettuato dopo le ricognizioni di debito risultava quello dell'01.06.2016 pari ad euro 2.099,82, somma che era già stata portata in detrazione con la memoria di costituzione.
pagina 4 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa di parte opposta contestava il sostenuto riconoscimento di un credito di euro 2.350,00 per lavori eseguiti sull'immobile, trattandosi di dichiarazione subordinata alla documentazione della spesa.
Quanto a cauzione e caparra, la difesa di puntualizzava che il contratto inter _1
partes prevedeva una caparra di euro 1.500,00 ed una cauzione di euro 1.500,00, per un totale di euro 3.000,00, pagato con un unico assegno. E che, quanto alla ulteriore somma di euro
1.500,00, non risultava ricevuta dalla opposta (la fotocopia dell'assegno prodotta da controparte non avrebbe valore probatorio, non essendoci sottoscrizione di ricevuta).
§§§§§
Con note di preverbale la difesa di parte opposta contestava che nel presente procedimento non operava la sospensione feriale dei termini in quanto, con la opposizione a precetto, era stata anche svolta domanda di condanna al risarcimento di presunti danni.
Con ordinanza del 31.08.2021 veniva ammessa la richiesta di interrogatorio formale e solo parzialmente quella di prova testi, rigettando le altre richieste.
All'udienza del 07.02.2022, ritenuto che l'interrogatorio formale non poteva essere delegato in quanto attività propria del legale rappresentante, veniva dichiarata inammissibile la richiesta di procedere con la assunzione del rappresentante per procura generale dott.ssa
[...]
Controparte_3
Alla successiva udienza del 30.05.2022 si procedeva alla assunzione del legale rappresenta di
Controparte_1
Persistendo assenza del teste di parte attrice, veniva disposto ulteriore rinvio.
A seguito di ordinanza con la quale parte opponente veniva sollecitata a produrre documentazione utile per verificare eventuale intervenuta decadenza, con note del 09.02.2023 la difesa di dichiarava di rinunciare alla escussione del teste. Parte_1
pagina 5 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Indi, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 03.06.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione, proposta nel rispetto dei termini.
Ancora in via preliminare va puntualizzato che al presente procedimento si applica la sospensione feriale dei termini posto che, come correttamente controdedotto dalla difesa di parte opposta, parte opponente, oltre che opporsi al precetto, aveva formulato domanda di condanna (risarcitoria).
Ed invero, secondo risalente e consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte,
Quanto alle opposizioni a precetto, tuttavia, la sospensione torna ad essere applicabile:
- quando si discuta soltanto dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo (Cass. 19 marzo 2010, n. 6672);
- quando l'attore opponente chieda la condanna della controparte al pagamento di una somma di danaro (Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 19 maggio 1989 n. 2400);
- quando il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto, pronunciando sulla domanda esperita in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21681);
- quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione all'esecuzione (Cass. 5 marzo 2009, n. 5396).
Cass. civ., sez. I, 4 gennaio 2017 n.95.
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Nel caso specifico, parte opponente ha formulato domanda di condanna dell'opposta per sostenuto abuso del diritto.
Pertanto, le memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. di parte opposta devono considerarsi in termini.
Trattandosi di questione in diritto, peraltro non controversa, non sussistono nemmeno i presupposti per disporre una rimessione in termini di parte opponente, come da richiesta formulata con le memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. e, invero, non più reiterata.
§§§§§
Infine, sempre in via preliminare, l'atto di riconsegna di immobile a firma apparente non può essere utilizzato ai fini della decisione stante il formale Parte_2
disconoscimento operato da parte opposta e della formale dichiarazione do rinuncia alla utilizzazione formalizzata da parte opponente.
§§§§§
Nel merito, le ragioni di opposizione sono infondate.
Parte opponente ha sostenuto che il credito di avrebbe dovuto essere _1
ridimensionato in dipendenza di pagamenti, controcrediti vantati da opporre in compensazione e credito risarcitorio.
Tenendo conto che il credito di risulta fondato sulla seguente documentazione: _1
- atto ricognitivo di debito del 09.05.2016 per oneri condominiali pari ad euro
1.388,00;
- atto ricognitivo di debito dell'11.05.2016 per canoni di locazione insoluti pari ad euro 6.299,47;
e che il rilascio dell'immobile si colloca nel mese di gennaio 2018, risultando dovuti canoni ed oneri condominiali da giugno 2016 a gennaio 2018 che possono quantificarsi nei seguenti termini:
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- i canoni da giugno 2016 a febbraio 2017 (9 mesi) risultano pari ad euro 4.645,98
(euro 516,22 mensili x 9 = 4.645,98)
- i canoni da marzo 2017 a gennaio 2018 (11 mesi) risultano pari ad euro 5.738,04
(euro 521,64 mensili x 11 = 5.738,04)
e, quindi, pari a complessivi euro 10.384,02,
Quanto agli oneri condominiali, risulta i seguenti conteggi (non contestati):
- (dovuti alla data del 9 maggio 2016 euro 1.388,00)
- Rata condominiale giugno - dicembre 2016 euro 566,51
- Conguaglio 2016 parti comuni euro 1.234,73
- Conguaglio 2016 Palazzina B euro 726,68
- Rata condominiale gennaio 2017 euro 67,45
- Rata da febbraio a dicembre 2017 (Euro 67,60 x 11 mensilità) euro 743,60
- Conguaglio 2017 + Rata gennaio 2018 euro 285,52
per un totale di euro 5.012,49 (di cui euro 2.732,34 già pagati da ed euro _1
2.280,15 ancora non corrisposti e costituenti, quindi, credito verso , che la opposta Pt_1
ha fatto riserva di azionare)
Il credito complessivo risulta pari ad euro 21.695,98, peraltro superiore a quello complessivamente indicato in precetto (euro 20.144,82).
Pertanto, deve affermarsi, in primo luogo, che non risultano pagamenti operati da Pt_1
che possano efficacemente incidere sull'ammontare del credito di
[...] Controparte_1
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Anche quanto sostenuto a titolo di controcrediti da portare in compensazione è rimasto privo di fondamento.
Quanto alle somme che aveva corrisposto a titolo di cauzione ed a titolo di caparra Pt_1
deve rilevarsi, quanto alle prime (euro 1.500,00), che sussiste contrasto fra le parti essendo stata contestata da la sussistenza di danni in relazione ai quali la cauzione _1
svolge, evidentemente, funzione di garanzia.
Parimenti, quanto alla caparra (euro 1.500,00), parte opposta ha sostenuto che il contratto di compravendita non si p perfezionato per inerzia e, quindi, colpa della opponente e non vi sarebbe titolo per la restituzione.
Anche se tale situazione è stata contestata dalla difesa di , risulta in ogni caso che né Pt_1
con riferimento alla cauzione né alla caparra i sostenuti crediti su cui si fondano le difese dell'opponente possono considerarsi liquidi ed esigibile e, pertanto, in relazione ad essi non può operarsi la chiesta compensazione.
Con riguardo ai lavori di manutenzione straordinaria, quantificati in euro 2.350,00), parte opposta ha eccepito la mancanza di prova in relazione all'effettivo esborso oltre che la oggettiva impossibilità di verificarne la esecuzione in dipendenza delle condizioni dell'immobile al momento del rilascio.
Quanto sostenuto da parte opponente circa la valenza che avrebbe la dichiarazione contenuta nell'atto ricognitivo non può essere condiviso posto che, come correttamente evidenziato dalla difesa della società opponente, un possibile controcredito per lavori di manutenzione era stato riconosciuto sempre subordinatamente alla esibizione della relativa documentazione.
Nel corso del giudizio le prove articolate da parte opponente in tale direzione non hanno avuto esito positivo.
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Ed invero, non è stata acquisita alcuna documentazione utile, in sede di interrogatorio formale la sussistenza del detto credito è stata negata dal legale rappresentante di CP_4
mentre non si è proceduto alla escussione del teste per espressa rinuncia operata dalla stessa opponente.
Infime, quanto al credito risarcitorio e, quindi, alla domanda di condanna, parte opponente aveva chiesto 'accertare e dichiarare l'abuso del diritto fatto valere in giudizio e la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Per l'effetto condannare parte precettante al risarcimento del danno patito, da liquidarsi in misura pari alle somme precettate e/o in quelle maggiori o minori ritenute di giustizia'.
Il credito, vantato in astratto anche in misura superiore alle somme precettate (…e/o in quelle maggiori…'), è rimasto privo di supporto probatorio.
Ed invero, dato atto della sussistenza dei crediti precettati, non è stata offerta alcuna prova, in concreto, del sostenuto abuso di diritto.
La domanda non può, quindi, trovare accoglimento.
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In conclusione, la opposizione va rigettata, così come la domanda risarcitoria e, conformemente alle richieste conclusive di parte opposta, deve pronunciarsi il rigetto 'confermando integralmente il credito ivi riportato'.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica:
- RIGETTA l'opposizione confermando il precetto notificato in data 12.02.2020;
- RIGETTA le altre domande proposte nell'interesse di Parte_1
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- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese in favore di Parte_1
che liquida in complessivi euro 5.077,00 oltre IVA, CP e rimborso _1
forfetario spese generali.
Catania, 19 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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