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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/10/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice relatore
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 302 dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dagli Avv.ti. (c.f. Parte_2
e (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliato presso il loro studio in Avezzano, alla via A. Diaz 63
RICORRENTE
e
(c.f. ) CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Domenico Quadrato (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Celano, alla via C.F._5
Fossaceca 58
RESISTENTE
1 Con la partecipazione del Pubblico Ministero – SEDE
Conclusioni: per il ricorrente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 12.6.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 10.9.2025; per la resistente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 13.6.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2020 e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 30.8.2003, che dall'unione è nata in [...] CP_1
13.5.2005 l'unica figlia e che con decreto del 22.5.2018 è stata omologata la Per_1 separazione consensuale dei coniugi, ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b, legge 898/70 per non avere i coniugi, sin dalla data della richiesta separazione, ricostituito la comunione materiale e spirituale ed intrattenendo anzi la resistente una stabile relazione con un'altra persona.
Il ricorrente ha altresì chiesto: di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché di porre a suo carico la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di € 251,75 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha contestato le avverse allegazioni CP_1 opponendosi, in particolare, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal resistente e deducendo, sul punto, sia l'intervenuto miglioramento dei rapporti affettivi tra i coniugi dalla data della separazione sia l'insussistenza di relazioni con altre persone;
in subordine, ha chiesto di incrementare il contributo per il mantenimento della figlia ad € 1.000,00 mensili in considerazione delle maggiori esigenze della figlia adolescente, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
La resistente ha altresì chiesto di prevedere a carico del ricorrente l'obbligo di versare in suo favore un contributo, a titolo di assegno divorzile, nella misura di € 1.000,00 mensili, rappresentando l'esistenza di un significativo squilibrio tra le reciproche condizioni economiche e la non disponibilità di risorse tali da consentirle di far fronte in autonomia al proprio mantenimento.
In particolare, la resistente ha rappresentato che il ricorrente, contrariamente a quanto convenuto in sede di separazione, non le ha mai corrisposto gli incassi derivanti dalle quote
2 associative della palestra che avrebbe dovuto essere gestita, sempre in base agli accordi raggiunti, dalla resistente.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentita la figlia con Per_1 ordinanza del 12.4.2021 sono state confermate, in via temporanea ed urgente, le condizioni stabilite in sede di separazione, ritenendosi allo stato indimostrato un sostanziale mutamento della situazione esistente all'atto dell'omologa della separazione.
Quindi, acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi ammessi, con ordinanza resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
4. Occorre in primo luogo rilevare che la resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha a sua volta chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'adesione della resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha quindi eliminato ogni contrasto tra le parti circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70, anche con riferimento all'irrimediabile cessazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Risulta infatti documentata l'intervenuta separazione (omologata con decreto di questo
Tribunale) e risulta del pari decorso il termine minimo, a far data dall'udienza presidenziale di separazione, necessario per l'adozione della richiesta pronuncia sullo status.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve trovare accoglimento.
Risulta conseguentemente superfluo ogni approfondimento in ordine alla relazione sentimentale asseritamente intrattenuta dalla resistente, pur giovando sottolineare che è rimasto indimostrato il riavvicinamento tra le parti dedotto dalla resistente e che la stessa resistente, sin dall'udienza presidenziale del 30.9.2020, ha anche rappresentato l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti.
5. Quanto alla prole deve rilevarsi che la figlia è divenuta maggiorenne nel corso del Per_1 giudizio, sicché non ricorrono i presupposti per l'adozione dei provvedimenti relativi al suo affidamento, collocamento e frequentazione con il genitore non collocatario.
Devono invece valutarsi le domande relative al contributo per il suo mantenimento ed all'assegnazione della casa coniugale.
6. Con riguardo al contributo per il mantenimento è pacifico tra le parti che la figlia Per_1 seppur divenuta maggiorenne, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica e,
3 per altro verso, non è stato dedotto che ella, successivamente alla conclusione della scuola superiore, abbia proseguito gli studi.
Ciò posto, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo di contribuzione a carico del genitore ed a favore del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente deve intendersi circoscritto al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione che il figlio ha il dovere di ricercare contemperando le proprie aspirazioni con il concreto mercato del lavoro (cfr., Cass., sent.
n. 26875/23, Cass., ord. n. 12123/24).
Nella specie deve tuttavia evidenziarsi che entrambi i genitori hanno chiesto prevedersi a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia, coerentemente del resto con il fatto che ella, attualmente di anni venti, è da non molto maggiorenne ed è dunque ancora ragionevolmente priva di un'occupazione che la remuneri in misura tale da renderla pienamente autosufficiente.
Confermata dunque la previsione di un contributo per il mantenimento della figlia, si ritiene, in punto di quantificazione dell'importo a tale titolo dovuto, di poter confermare la misura del contributo prevista in sede di separazione (ovviamente da maggiorarsi della prevista e già maturata rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.AT.), oltre alla rivalutazione annuale ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tanto in considerazione del fatto che la resistente ha solo genericamente allegato un aumento delle esigenze della figlia senza fornire una più puntuale indicazione al riguardo e, soprattutto, senza dimostrare l'effettiva ricorrenza di tali esigenze.
Non è peraltro emerso, come detto, che la figlia, studentessa all'epoca dell'introduzione del giudizio, abbia proseguito gli studi e sostenga quindi i relativi ulteriori oneri.
In conclusione, la domanda di incremento di tale contributo formulata dalla resistente deve essere rigettata e deve essere confermato l'obbligo di contribuzione economica posto a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia mediante corresponsione di Per_1 un assegno di mantenimento in favore della stessa nella misura di € 250,00 mensili come già determinato in sede di separazione (da maggiorare della rivalutazione annuale già maturata), nonché oltre rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T. ed oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Tale assegno deve infine essere versato alla resistente, come già previsto in sede di separazione: non può infatti trovare accoglimento, in assenza di domande in tal senso da parte della figlia maggiorenne, l'istanza di provvedere al versamento diretto a mani della
4 figlia formulata dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni (Cfr., Cass., ord.
n. 34100/21).
7. Per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale occorre premettere che, come sopra esposto, è pacifico che la figlia non sia, ad oggi, economicamente autosufficiente.
Il ricorrente ha tuttavia chiesto il rigetto della domanda di assegnazione della casa sul presupposto della mancata convivenza della figlia, unitamente al genitore all'epoca collocatario, nella casa coniugale.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale postula la presenza di figli conviventi nell'abitazione e che la nozione di convivenza allo scopo rilevante è compatibile con una coabitazione anche non quotidiana, mentre non è compatibile con la diversa ipotesi di rarità dei ritorni che, ancorché regolari, vengono a configurare un rapporto di mera ospitalità (cfr., Cass., ord. n. 3015/18, Cass., ord. n. 16134/19).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la figlia, sentita all'udienza del 30.9.2020, ha dichiarato di abitare con entrambi i genitori, in parte ad Avezzano con il padre ed in parte a Pescocanale con la madre.
Ebbene dalla successiva istruttoria non sono emersi elementi che consentano di ritenere, con la necessaria univocità, che sia ormai venuta meno la coabitazione della figlia con la madre, seppure trattasi, come esposto, di una coabitazione non quotidiana.
Né, per altro verso, può ritenersi pienamente provato che tale coabitazione perduri in un luogo diverso dalla casa coniugale, da cui la resistente, come dedotto dal ricorrente, si sarebbe allontanata a seguito dell'avvio di una relazione sentimentale sfociata in una convivenza presso un'altra abitazione.
Tale prospettazione, invero a ben vedere non confermata proprio dalla figlia della coppia
(la quale ha fatto riferimento alla casa coniugale quanto ai periodi di permanenza presso la madre), è stata infatti avallata in modo del tutto generico dai testi di parte ricorrente che sono stati escussi (in particolare: la teste , sorella del ricorrente, ha Testimone_1 riferito di sapere della convivenza “per sentito dire” e per quanto riferitole dalla nipote;
il teste cugino del ricorrente, ha confermato la convivenza ma non ha Testimone_2 chiarito con la necessaria puntualità come abbia potuto avere conoscenza non di una relazione sentimentale, ma di una stabile coabitazione per il solo fatto di aver visto – verosimilmente la resistente con e, altrettanto verosimilmente, nel comune CP_2 di Capistrello – quando va a fare la spesa ovvero a prendere un caffè ovvero ad accompagnare i suoi figli).
5 Né, del resto, a diverse conclusioni può pervenirsi sulla scorta delle risultanze delle relazioni investigative prodotte dal ricorrente: da tali documenti emerge infatti un'attività di osservazione svolta in due periodi particolarmente limitati (e, per lo più, in pieno orario giornaliero), sicché, anche a voler ritenere che le relative risultanze dimostrino una relazione sentimentale, non può certo ritenersi pienamente provata una stabile coabitazione in un luogo diverso dalla casa coniugale e nel quadro di un nuovo progetto di vita.
Può dunque confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, fermo restando che tale assegnazione potrà perdurare solo per il periodo, ormai verosimilmente non destinato a protrarsi a lungo, in cui la figlia rimarrà non economicamente autosufficiente e manterrà un apprezzabile legame con la casa familiare.
8. Deve essere infine rigettata la domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
8.1 Come noto, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent.
n. 18287/18), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa ex art. 5 comma 6 della L. n.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte di tale norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, nonché in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Occorre in particolare premettere che lo squilibrio - economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale per poi poter verificare la ricorrenza dei suesposti presupposti in ragione dei quali riconoscere o non il richiesto assegno.
Quindi, in presenza di un simile squilibrio, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare la riconducibilità dello squilibrio medesimo all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza dei presupposti di legge, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (cfr., Cass., ord. n. 32354/24, Cass., ord.
n. 4328/24, Cass., sent. n. 24795/24, Cass., sent. n. 35434/23, Cass., ord. n. 50551/21).
Con tali pronunzie è stato infatti evidenziato:
6 - che la disciplina dell'assegno in funzione perequativo - compensativa è improntata a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare, dovendosi quindi verificare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente;
- che con tale disciplina viene data attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, sempre in presenza della precondizione di una apprezzabile e significativa disparità della situazione economico - patrimoniale tra gli ex coniugi, vuoi quando vi sia stata una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole in ragione di un accordo intervenuto fra i coniugi (in funzione quindi propriamente compensativa) vuoi a fronte del contributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge anche sotto forma di risparmio di spesa per essersi fatto carico in via esclusiva o preminente della cura della famiglia e della prole ovvero per aver messo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche (in funzione quindi propriamente perequativa);
- che, così inquadrata la funzione compensativo – perequativa dell'assegno, deve evidentemente valutarsi il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente tenendo conto del fatto che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato alla storia coniugale e familiare;
- che quindi è necessario tenere conto non dell'esigenza di raggiungere un grado di autonomia economica tale da garantire la mera autosufficienza, bensì dell'esigenza di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare avendo riguardo, anche in chiave prospettica, alle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, ad ogni altra forma di apporto al patrimonio familiare, alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente.
Deve da ultimo precisarsi che è il richiedente l'assegno a dover dimostrare sia la sussistenza, nei suesposti termini, di uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi sia la riconducibilità di tale squilibrio a scelte fatte in costanza del matrimonio
(cfr., Cass., ord. n. 9144/23, Cass., sent. n. 23583/22, Cass., ord. n. 38362/21).
In assenza della prova del suesposto nesso causale, da accertare rigorosamente, l'assegno può essere giustificato solo da esigenze assistenziali nel caso in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per
7 ragioni oggettive, anche per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr., Cass., sent. n. 35434/23, Cass., ord. n. 26520/24).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che, poiché in tal caso la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge (cfr., Cass., ord. n.
19341/23).
8.2 Così richiamati i principi applicabili in materia di assegno divorzile, deve evidenziarsi che nella specie la resistente, pur in tal senso onerata, non ha adeguatamente dimostrato né la ricorrenza di un significativo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi né la riconducibilità di tale squilibrio a scelte fatte in costanza del matrimonio.
Può infatti ritenersi provato che la resistente (di anni 38 all'epoca della separazione) svolgesse, sin da epoca anteriore alla separazione, attività lavorativa.
In particolare, dalla scrittura privata del 16.5.2018 in atti emerge che ella è un'istruttrice di fitness e svolge la propria attività presso la palestra gestita dalla società sportiva di cui il ricorrente è presidente.
Né in sede di costituzione nel presente giudizio né nel corso dello stesso è stato puntualmente dedotto o, comunque, dimostrato il venir meno di tale attività, avendo piuttosto la resistente dedotto che, stante l'inadempimento da parte del ricorrente all'obbligo di versamento alla resistente delle quote riscosse dagli iscritti alle attività di body building e di kick boxing (come previsto nella suindicata scrittura privata), ella sarebbe stata costretta a riscuotere direttamente le quote dagli iscritti recuperando tuttavia in tal modo importi appena sufficienti a fare fronte alle spese per utenze.
A fronte di tali circostanze non sono stati tuttavia prodotti elementi da cui inferire, con la necessaria chiarezza, l'entità dei redditi tratti dalla pluriennale attività lavorativa svolta dalla resistente (quali, ad esempio, dichiarazioni dei redditi od estratti conto relativi ai rapporti di c/c intrattenuti, laddove invece il ricorrente ha prodotto le risultanze del PRA da cui emerge che la resistente è intestataria di una autovettura).
Non è stato poi specificamente dedotto – e, peraltro, adeguatamente dimostrato - che la resistente abbia rinunciato a delle determinate e più remunerative occasioni professionali ovvero che ella (professionalmente attiva in costanza di matrimonio) abbia fornito un contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge vuoi sotto forma di risparmio di spesa (per essersi fatta carico in via esclusiva o preminente
8 della cura della famiglia e della prole) ovvero per aver messo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche.
Ebbene in tale quadro non solo non può ritenersi dimostrata una evidente sproporzione tra le reciproche situazioni economiche (non essendo possibile, a monte, delineare con esattezza la condizione della stessa resistente e risultando quindi superflui i richiesti accertamenti sulla condizione del ricorrente), ma non può soprattutto ritenersi che un'eventuale sproporzione sia riconducibile alle scelte fatte in costanza di matrimonio.
8.3 Deve infine escludersi che possa riconoscersi il richiesto assegno con finalità assistenziale.
Al riguardo deve infatti rilevarsi che, a fronte dell'attività lavorativa pacificamente svolta da anni dalla resistente, non sono emersi elementi da cui desumere con chiarezza l'effettiva entità dei redditi tratti da tale attività e, quindi, l'indisponibilità di mezzi per condurre un'esistenza dignitosa, oltre che l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (tenuto conto, appunto, della sua esperienza professionale e della sua età).
9. Si ravvisano giustificati motivi – e, segnatamente, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili, il rigetto della domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente ed il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla resistente - per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Da ultimo si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati sia con riguardo alle parti sia con riguardo alla prole, di disporre ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimento siano oscurate le generalità delle parti e dei terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 302 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
30.8.2003 in Avezzano tra (nato in [...] in data [...]) e Parte_1 CP_1
(nata in [...] in data [...]);
[...]
- DISPONE che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avezzano proceda all'annotazione della presente sentenza nell'atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto
Comune, anno 2003, numero 64, parte II, serie A e provveda alle ulteriori incombenze di legge;
9 - MANDA la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avezzano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
CP_1
- CONFERMA a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento della figlia l'importo di € 250,00 mensili, da Persona_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere con le modalità di cui all'accordo di separazione omologato con decreto del 22.5.2018, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- RIGETTA la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta da;
CP_1
- COMPENSA tra le parti le spese di lite;
- DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei terzi coinvolti nel presente procedimento, mandando la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03.
Così deciso in data 24.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Pepe Dott. Leopoldo Sciarrillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice relatore
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 302 dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dagli Avv.ti. (c.f. Parte_2
e (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliato presso il loro studio in Avezzano, alla via A. Diaz 63
RICORRENTE
e
(c.f. ) CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Domenico Quadrato (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Celano, alla via C.F._5
Fossaceca 58
RESISTENTE
1 Con la partecipazione del Pubblico Ministero – SEDE
Conclusioni: per il ricorrente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 12.6.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 10.9.2025; per la resistente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 13.6.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2020 e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 30.8.2003, che dall'unione è nata in [...] CP_1
13.5.2005 l'unica figlia e che con decreto del 22.5.2018 è stata omologata la Per_1 separazione consensuale dei coniugi, ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b, legge 898/70 per non avere i coniugi, sin dalla data della richiesta separazione, ricostituito la comunione materiale e spirituale ed intrattenendo anzi la resistente una stabile relazione con un'altra persona.
Il ricorrente ha altresì chiesto: di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché di porre a suo carico la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di € 251,75 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha contestato le avverse allegazioni CP_1 opponendosi, in particolare, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal resistente e deducendo, sul punto, sia l'intervenuto miglioramento dei rapporti affettivi tra i coniugi dalla data della separazione sia l'insussistenza di relazioni con altre persone;
in subordine, ha chiesto di incrementare il contributo per il mantenimento della figlia ad € 1.000,00 mensili in considerazione delle maggiori esigenze della figlia adolescente, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
La resistente ha altresì chiesto di prevedere a carico del ricorrente l'obbligo di versare in suo favore un contributo, a titolo di assegno divorzile, nella misura di € 1.000,00 mensili, rappresentando l'esistenza di un significativo squilibrio tra le reciproche condizioni economiche e la non disponibilità di risorse tali da consentirle di far fronte in autonomia al proprio mantenimento.
In particolare, la resistente ha rappresentato che il ricorrente, contrariamente a quanto convenuto in sede di separazione, non le ha mai corrisposto gli incassi derivanti dalle quote
2 associative della palestra che avrebbe dovuto essere gestita, sempre in base agli accordi raggiunti, dalla resistente.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentita la figlia con Per_1 ordinanza del 12.4.2021 sono state confermate, in via temporanea ed urgente, le condizioni stabilite in sede di separazione, ritenendosi allo stato indimostrato un sostanziale mutamento della situazione esistente all'atto dell'omologa della separazione.
Quindi, acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi ammessi, con ordinanza resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
4. Occorre in primo luogo rilevare che la resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha a sua volta chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'adesione della resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha quindi eliminato ogni contrasto tra le parti circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70, anche con riferimento all'irrimediabile cessazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Risulta infatti documentata l'intervenuta separazione (omologata con decreto di questo
Tribunale) e risulta del pari decorso il termine minimo, a far data dall'udienza presidenziale di separazione, necessario per l'adozione della richiesta pronuncia sullo status.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve trovare accoglimento.
Risulta conseguentemente superfluo ogni approfondimento in ordine alla relazione sentimentale asseritamente intrattenuta dalla resistente, pur giovando sottolineare che è rimasto indimostrato il riavvicinamento tra le parti dedotto dalla resistente e che la stessa resistente, sin dall'udienza presidenziale del 30.9.2020, ha anche rappresentato l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti.
5. Quanto alla prole deve rilevarsi che la figlia è divenuta maggiorenne nel corso del Per_1 giudizio, sicché non ricorrono i presupposti per l'adozione dei provvedimenti relativi al suo affidamento, collocamento e frequentazione con il genitore non collocatario.
Devono invece valutarsi le domande relative al contributo per il suo mantenimento ed all'assegnazione della casa coniugale.
6. Con riguardo al contributo per il mantenimento è pacifico tra le parti che la figlia Per_1 seppur divenuta maggiorenne, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica e,
3 per altro verso, non è stato dedotto che ella, successivamente alla conclusione della scuola superiore, abbia proseguito gli studi.
Ciò posto, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo di contribuzione a carico del genitore ed a favore del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente deve intendersi circoscritto al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione che il figlio ha il dovere di ricercare contemperando le proprie aspirazioni con il concreto mercato del lavoro (cfr., Cass., sent.
n. 26875/23, Cass., ord. n. 12123/24).
Nella specie deve tuttavia evidenziarsi che entrambi i genitori hanno chiesto prevedersi a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia, coerentemente del resto con il fatto che ella, attualmente di anni venti, è da non molto maggiorenne ed è dunque ancora ragionevolmente priva di un'occupazione che la remuneri in misura tale da renderla pienamente autosufficiente.
Confermata dunque la previsione di un contributo per il mantenimento della figlia, si ritiene, in punto di quantificazione dell'importo a tale titolo dovuto, di poter confermare la misura del contributo prevista in sede di separazione (ovviamente da maggiorarsi della prevista e già maturata rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.AT.), oltre alla rivalutazione annuale ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tanto in considerazione del fatto che la resistente ha solo genericamente allegato un aumento delle esigenze della figlia senza fornire una più puntuale indicazione al riguardo e, soprattutto, senza dimostrare l'effettiva ricorrenza di tali esigenze.
Non è peraltro emerso, come detto, che la figlia, studentessa all'epoca dell'introduzione del giudizio, abbia proseguito gli studi e sostenga quindi i relativi ulteriori oneri.
In conclusione, la domanda di incremento di tale contributo formulata dalla resistente deve essere rigettata e deve essere confermato l'obbligo di contribuzione economica posto a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia mediante corresponsione di Per_1 un assegno di mantenimento in favore della stessa nella misura di € 250,00 mensili come già determinato in sede di separazione (da maggiorare della rivalutazione annuale già maturata), nonché oltre rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T. ed oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Tale assegno deve infine essere versato alla resistente, come già previsto in sede di separazione: non può infatti trovare accoglimento, in assenza di domande in tal senso da parte della figlia maggiorenne, l'istanza di provvedere al versamento diretto a mani della
4 figlia formulata dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni (Cfr., Cass., ord.
n. 34100/21).
7. Per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale occorre premettere che, come sopra esposto, è pacifico che la figlia non sia, ad oggi, economicamente autosufficiente.
Il ricorrente ha tuttavia chiesto il rigetto della domanda di assegnazione della casa sul presupposto della mancata convivenza della figlia, unitamente al genitore all'epoca collocatario, nella casa coniugale.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale postula la presenza di figli conviventi nell'abitazione e che la nozione di convivenza allo scopo rilevante è compatibile con una coabitazione anche non quotidiana, mentre non è compatibile con la diversa ipotesi di rarità dei ritorni che, ancorché regolari, vengono a configurare un rapporto di mera ospitalità (cfr., Cass., ord. n. 3015/18, Cass., ord. n. 16134/19).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la figlia, sentita all'udienza del 30.9.2020, ha dichiarato di abitare con entrambi i genitori, in parte ad Avezzano con il padre ed in parte a Pescocanale con la madre.
Ebbene dalla successiva istruttoria non sono emersi elementi che consentano di ritenere, con la necessaria univocità, che sia ormai venuta meno la coabitazione della figlia con la madre, seppure trattasi, come esposto, di una coabitazione non quotidiana.
Né, per altro verso, può ritenersi pienamente provato che tale coabitazione perduri in un luogo diverso dalla casa coniugale, da cui la resistente, come dedotto dal ricorrente, si sarebbe allontanata a seguito dell'avvio di una relazione sentimentale sfociata in una convivenza presso un'altra abitazione.
Tale prospettazione, invero a ben vedere non confermata proprio dalla figlia della coppia
(la quale ha fatto riferimento alla casa coniugale quanto ai periodi di permanenza presso la madre), è stata infatti avallata in modo del tutto generico dai testi di parte ricorrente che sono stati escussi (in particolare: la teste , sorella del ricorrente, ha Testimone_1 riferito di sapere della convivenza “per sentito dire” e per quanto riferitole dalla nipote;
il teste cugino del ricorrente, ha confermato la convivenza ma non ha Testimone_2 chiarito con la necessaria puntualità come abbia potuto avere conoscenza non di una relazione sentimentale, ma di una stabile coabitazione per il solo fatto di aver visto – verosimilmente la resistente con e, altrettanto verosimilmente, nel comune CP_2 di Capistrello – quando va a fare la spesa ovvero a prendere un caffè ovvero ad accompagnare i suoi figli).
5 Né, del resto, a diverse conclusioni può pervenirsi sulla scorta delle risultanze delle relazioni investigative prodotte dal ricorrente: da tali documenti emerge infatti un'attività di osservazione svolta in due periodi particolarmente limitati (e, per lo più, in pieno orario giornaliero), sicché, anche a voler ritenere che le relative risultanze dimostrino una relazione sentimentale, non può certo ritenersi pienamente provata una stabile coabitazione in un luogo diverso dalla casa coniugale e nel quadro di un nuovo progetto di vita.
Può dunque confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, fermo restando che tale assegnazione potrà perdurare solo per il periodo, ormai verosimilmente non destinato a protrarsi a lungo, in cui la figlia rimarrà non economicamente autosufficiente e manterrà un apprezzabile legame con la casa familiare.
8. Deve essere infine rigettata la domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
8.1 Come noto, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent.
n. 18287/18), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa ex art. 5 comma 6 della L. n.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte di tale norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, nonché in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Occorre in particolare premettere che lo squilibrio - economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale per poi poter verificare la ricorrenza dei suesposti presupposti in ragione dei quali riconoscere o non il richiesto assegno.
Quindi, in presenza di un simile squilibrio, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare la riconducibilità dello squilibrio medesimo all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza dei presupposti di legge, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (cfr., Cass., ord. n. 32354/24, Cass., ord.
n. 4328/24, Cass., sent. n. 24795/24, Cass., sent. n. 35434/23, Cass., ord. n. 50551/21).
Con tali pronunzie è stato infatti evidenziato:
6 - che la disciplina dell'assegno in funzione perequativo - compensativa è improntata a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare, dovendosi quindi verificare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente;
- che con tale disciplina viene data attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, sempre in presenza della precondizione di una apprezzabile e significativa disparità della situazione economico - patrimoniale tra gli ex coniugi, vuoi quando vi sia stata una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole in ragione di un accordo intervenuto fra i coniugi (in funzione quindi propriamente compensativa) vuoi a fronte del contributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge anche sotto forma di risparmio di spesa per essersi fatto carico in via esclusiva o preminente della cura della famiglia e della prole ovvero per aver messo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche (in funzione quindi propriamente perequativa);
- che, così inquadrata la funzione compensativo – perequativa dell'assegno, deve evidentemente valutarsi il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente tenendo conto del fatto che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato alla storia coniugale e familiare;
- che quindi è necessario tenere conto non dell'esigenza di raggiungere un grado di autonomia economica tale da garantire la mera autosufficienza, bensì dell'esigenza di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare avendo riguardo, anche in chiave prospettica, alle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, ad ogni altra forma di apporto al patrimonio familiare, alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente.
Deve da ultimo precisarsi che è il richiedente l'assegno a dover dimostrare sia la sussistenza, nei suesposti termini, di uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi sia la riconducibilità di tale squilibrio a scelte fatte in costanza del matrimonio
(cfr., Cass., ord. n. 9144/23, Cass., sent. n. 23583/22, Cass., ord. n. 38362/21).
In assenza della prova del suesposto nesso causale, da accertare rigorosamente, l'assegno può essere giustificato solo da esigenze assistenziali nel caso in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per
7 ragioni oggettive, anche per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr., Cass., sent. n. 35434/23, Cass., ord. n. 26520/24).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che, poiché in tal caso la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge (cfr., Cass., ord. n.
19341/23).
8.2 Così richiamati i principi applicabili in materia di assegno divorzile, deve evidenziarsi che nella specie la resistente, pur in tal senso onerata, non ha adeguatamente dimostrato né la ricorrenza di un significativo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi né la riconducibilità di tale squilibrio a scelte fatte in costanza del matrimonio.
Può infatti ritenersi provato che la resistente (di anni 38 all'epoca della separazione) svolgesse, sin da epoca anteriore alla separazione, attività lavorativa.
In particolare, dalla scrittura privata del 16.5.2018 in atti emerge che ella è un'istruttrice di fitness e svolge la propria attività presso la palestra gestita dalla società sportiva di cui il ricorrente è presidente.
Né in sede di costituzione nel presente giudizio né nel corso dello stesso è stato puntualmente dedotto o, comunque, dimostrato il venir meno di tale attività, avendo piuttosto la resistente dedotto che, stante l'inadempimento da parte del ricorrente all'obbligo di versamento alla resistente delle quote riscosse dagli iscritti alle attività di body building e di kick boxing (come previsto nella suindicata scrittura privata), ella sarebbe stata costretta a riscuotere direttamente le quote dagli iscritti recuperando tuttavia in tal modo importi appena sufficienti a fare fronte alle spese per utenze.
A fronte di tali circostanze non sono stati tuttavia prodotti elementi da cui inferire, con la necessaria chiarezza, l'entità dei redditi tratti dalla pluriennale attività lavorativa svolta dalla resistente (quali, ad esempio, dichiarazioni dei redditi od estratti conto relativi ai rapporti di c/c intrattenuti, laddove invece il ricorrente ha prodotto le risultanze del PRA da cui emerge che la resistente è intestataria di una autovettura).
Non è stato poi specificamente dedotto – e, peraltro, adeguatamente dimostrato - che la resistente abbia rinunciato a delle determinate e più remunerative occasioni professionali ovvero che ella (professionalmente attiva in costanza di matrimonio) abbia fornito un contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge vuoi sotto forma di risparmio di spesa (per essersi fatta carico in via esclusiva o preminente
8 della cura della famiglia e della prole) ovvero per aver messo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche.
Ebbene in tale quadro non solo non può ritenersi dimostrata una evidente sproporzione tra le reciproche situazioni economiche (non essendo possibile, a monte, delineare con esattezza la condizione della stessa resistente e risultando quindi superflui i richiesti accertamenti sulla condizione del ricorrente), ma non può soprattutto ritenersi che un'eventuale sproporzione sia riconducibile alle scelte fatte in costanza di matrimonio.
8.3 Deve infine escludersi che possa riconoscersi il richiesto assegno con finalità assistenziale.
Al riguardo deve infatti rilevarsi che, a fronte dell'attività lavorativa pacificamente svolta da anni dalla resistente, non sono emersi elementi da cui desumere con chiarezza l'effettiva entità dei redditi tratti da tale attività e, quindi, l'indisponibilità di mezzi per condurre un'esistenza dignitosa, oltre che l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (tenuto conto, appunto, della sua esperienza professionale e della sua età).
9. Si ravvisano giustificati motivi – e, segnatamente, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili, il rigetto della domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente ed il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla resistente - per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Da ultimo si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati sia con riguardo alle parti sia con riguardo alla prole, di disporre ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimento siano oscurate le generalità delle parti e dei terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 302 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
30.8.2003 in Avezzano tra (nato in [...] in data [...]) e Parte_1 CP_1
(nata in [...] in data [...]);
[...]
- DISPONE che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avezzano proceda all'annotazione della presente sentenza nell'atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto
Comune, anno 2003, numero 64, parte II, serie A e provveda alle ulteriori incombenze di legge;
9 - MANDA la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avezzano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
CP_1
- CONFERMA a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento della figlia l'importo di € 250,00 mensili, da Persona_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere con le modalità di cui all'accordo di separazione omologato con decreto del 22.5.2018, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- RIGETTA la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta da;
CP_1
- COMPENSA tra le parti le spese di lite;
- DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei terzi coinvolti nel presente procedimento, mandando la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03.
Così deciso in data 24.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Pepe Dott. Leopoldo Sciarrillo
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