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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 505/2024 R.G.L. promossa da:
, con Sede in Roma, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Emilia Conrotto e Tommaso Parisi per procura generale alle liti a rogito notaio Per_1
n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente domiciliato in Torino, via
[...]
Arcivescovado 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede di Torino CP_2
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
, in persona del Direttore Generale, Dr. Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, con sede ad , via Guido CP_4 CP_3
Rey n. 1, difesa e rappresentata dall'Avv. Paola Todisco del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza L.V. Bertarelli n. 1, per procura in atti
APPELLATA
E CONTRO
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_5
tempore dott. rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Federico Ghera ed Controparte_6
elettivamente domiciliata nel suo studio in Viale delle Milizie n. 1, Roma e/o presso il suo indirizzo di p.e.c. , per procura in atti Email_1
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
1
, residente in [...]. Charriete 3/A, rappresentato e difeso CP_7 dall'Avv. Giulio Martin Ciccarone ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo p.e.c. , per procura in atti Email_2
APPELLATO
Oggetto: trasferimento di contributi da gestione separata a CP_2 CP_5
[...]
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 24.10.2024
Per l'appellata : come da memoria depositata il Controparte_3
29.1.2025
Per l'appellata/appellante incidentale : come da memoria Controparte_5
depositata il 31.1.2025
Per l'appellato : come da memoria depositata il 31.1.2025 CP_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 70/2024 pubblicata il 17.9.2024, ha accolto la domanda, proposta da di condanna dell' a trasferire alla CP_7 CP_2
le somme versate dalla alla gestione Controparte_5 Parte_1
separata in relazione alla posizione previdenziale del ricorrente per lo CP_2 svolgimento dell'incarico di Direttore dei Distretti 3 e 4 dell' ed ha respinto la Pt_1 domanda riconvenzionale proposta dalla di condanna dell' Controparte_5 CP_2
a versarle anche la rivalutazione annuale.
Secondo il Tribunale, i redditi tratti dallo svolgimento dell'incarico di Direttore dei
Distretti sono, ai sensi dell'art. 3 del regolamento , imponibili presso la Quota CP_5
B (contributo proporzionale al reddito prodotto ogni anno) trattandosi di incarico attribuito al ricorrente in ragione della sua particolare competenza professionale di medico, come si ricava dall'art. 30 della Legge Regionale della Valle d'Aosta 5/2000 - secondo cui l'incarico di Direttore di Distretto può essere attribuito ad un dirigente di azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali oppure ad un medico convenzionato con il SSN - e dalle funzioni a lui attribuite dal contratto di assunzione, connesse in senso lato con le competenze acquisite dal ricorrente nel corso della sua carriera di medico convenzionato Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale dell' osservando CP_5 che ai sensi dell'art. 116 comma 20 L. 388/2000 l'ente che ha ricevuto il pagamento dei contributi deve provvedere al trasferimento delle somme incassate all'ente titolare
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della contribuzione senza aggravio di interessi, e ritenendo che, pertanto, a maggior ragione, non possa essere riconosciuta la rivalutazione.
2. Propone appello l;
resistono le controparti;
l propone a sua svolta CP_2 CP_5
appello incidentale relativamente al rigetto della propria domanda riconvenzionale;
l ripropone la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva Parte_1
e chiede di essere estromessa dal giudizio.
All'udienza del 12.2.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
3. Non è fondata l'eccezione dell' di proprio difetto di legittimazione passiva, che Pt_1
essa basa sul fatto di avere dato il nulla-osta per il trasferimento dei contributi dalla gestione separata dell all' : si tratta infatti del soggetto committente nel CP_2 CP_5
rapporto con il dott. nonché del soggetto che ha versato i contributi, e nei cui Per_2
confronti si verificano gli effetti della domanda relativa alla rivalutazione contributiva.
4. Con un unico articolato motivo di impugnazione l sostiene l'erroneità della CP_2
sentenza:
• per avere valutato le mansioni svolte dal dott. unicamente in base CP_7 all'elenco contenuto nel contratto di lavoro individuale (peraltro riportato nella sentenza in modo soltanto parziale, trascurando le mansioni di natura strettamente amministrativo-gestionale), in mancanza di prova – che incombeva sul ricorrente – dello svolgimento di mansioni di carattere sanitario ed omettendo di considerare la descrizione delle mansioni contenuta nell'art. 30 della legge regionale e dell'atto aziendale dell' (determina 835/2016); Pt_1
• per avere trascurato il requisito temporale, previsto dalla legge regionale, di 10 anni richiesto ad un medico convenzionato per l'attribuzione dell'incarico, non previsto invece per il dirigente, per il quale è invece richiesta la specifica esperienza dei servizi territoriali: proprio per sopperire alla mancanza di esperienza in relazione ai servizi territoriali la legge regionale prescrive il requisito temporale, ossia di essere medico convenzionato da almeno 10 anni, tempo ritenuto sufficiente per maturare la specifica competenza dei servizi territoriali che il medico convenzionato non ha maturato in virtù della propria attività lavorativa;
• per avere erroneamente presunto una competenza in merito ai settori dell' in mancanza di allegazioni e prove da parte del ricorrente, tanto più Pt_1
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che il dott. ha rescisso il rapporto convenzionale ed è stato cancellato CP_7
dagli elenchi della medicina generale;
• per avere erroneamente interpretato l'art. 3 comma 2 lett. g) e h) del regolamento (in particolare, non potendo i redditi ricavati dall'incarico del direttore di distretto considerarsi redditi da collaborazione “connessi con la competenza professionale medico-odontoiatrica”), i quali comunque non possono derogare alla legge in quanto fonte di rango inferiore rispetto ad essa: ai sensi dell'art. 2 comma 26 L. 335/1995, come interpretato autenticamente dall'art. 18 D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011, in mancanza di prova dell'assoggettabilità dei redditi derivanti dall'attività di direttore di distretto, la mera circostanza dell'iscrizione all' del ricorrente non è sufficiente a CP_5
fondare la domanda di trasferimento di contribuzione dalla gestione separata alla cassa professionale. CP_2
5. L'appello principale è infondato.
L'approccio corretto alla questione per cui è causa impone di partire dall'esame dei rapporti tra l'iscrizione alla gestione separata e l'iscrizione all' . CP_2 CP_5
L'art. 2 comma 26 L. 335/1995 ha istituito la gestione separata per coloro che CP_2
esercitano professionalmente lavoro autonomo senza avere altre forme di previdenza obbligatoria e per i c.d. lavoratori parasubordinati.
In virtù della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 18 comma 12 D.L.
98/2011 convertito in L. 111/2011 “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso
l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività CP_2
il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. …”
La legge prevede pertanto per i liberi professionisti (lavoratori autonomi o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) il versamento dei contributi nella gestione separata , oltre che nel caso in cui l'attività professionale non sia subordinata CP_2 all'iscrizione in albi professionali (ipotesi che qui non ricorre, essendo il dott. CP_7 tuttora iscritto nell'albo professionale, pur essendosi cancellato dagli elenchi della medicina generale), nel caso in cui la contribuzione non sia dovuta alla cassa professionale in base agli statuti e ai regolamenti di questa;
se, al contrario, la
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contribuzione dev'essere versata alla cassa in base all'ordinamento interno di questa, non è dovuta alla gestione separata . CP_2
La gestione separata rispetto alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti CP_2
ha pertanto un ruolo residuale, intervenendo nel caso in cui non sia dovuta la contribuzione alle casse professionali;
ciò con l'evidente finalità di non lasciare attività lavorative scoperte da contribuzione e in forza del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, L.
335/1995, così assolvendo ad una funzione di chiusura e rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori (cfr. sentenza n.
104/2022 della Corte Cost.).
È pertanto erronea la prospettazione dell' secondo cui il regolamento , in CP_2 CP_5
quanto di rango inferiore alla legge (L. 335/1995), non potrebbe prevalere su di essa o comunque dovrebbe essere interpretato in conformità a questa, poiché – come evidenziato dalle difese del dott. e dell' – il rapporto tra le fonti non è CP_7 CP_5 un rapporto gerarchico, ma è invece proprio la L. 335/1995 ad attribuire all'iscrizione nella gestione separata un ruolo residuale e sussidiario rispetto all'iscrizione CP_2 nella cassa professionale in base all'ordinamento di essa e al conseguente versamento della contribuzione a quest'ultima.
6. È dunque corretto il procedimento logico del Tribunale consistito nell'esame del regolamento dell' per verificare in quali casi, in base ad esso, la contribuzione CP_5
relativa al medico con rapporto di lavoro parasubordinato debba essere versata a detto ente.
Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del medesimo Regolamento, “Sono imponibili presso la Quota
B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all'iscritto in ragione della particolare competenza professionale”, tra cui, “a mero titolo esemplificativo, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali”, alla lettera g), “i redditi da collaborazione, da contratti a progetto, di lavoro autonomo occasionale, se connessi con la competenza professionale medica-odontoiatrica”.
Il regolamento dell' assoggetta pertanto a contribuzione non soltanto i redditi CP_5 percepiti dall'attività medica in senso stretto, ma anche i redditi ricavati dall'attività professionale svolta in virtù della competenza professionale in ambito medico.
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6.1. Il passaggio logico ulteriore – correttamente effettuato dal Tribunale - è costituito dall'esame dei requisiti in base ai quali al dott. è stato attribuito dalla CP_7 Pt_1
l'incarico di direttore di distretto.
Detti requisiti sono indicati nell'art. 30, comma 6, Legge Regionale della Valle d'Aosta
25.1.2000 n. 5, secondo cui: “L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale, sentito il direttore dell'area territoriale-distrettuale, ad un dirigente dell'azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e una adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 502/1992, come modificato dal d.lgs.
229/1999, da almeno dieci anni”.
La legge regionale prevede pertanto che l'incarico possa essere attribuito in via alternativa a soggetti con due tipologie di professionalità diverse, ossia a un dirigente dell'azienda con specifica esperienza nei servizi territoriali o a un medico convenzionato da almeno 10 anni.
Ebbene, il medico convenzionato non ha alcuna conoscenza dei servizi territoriali della
(perlomeno, non ne ha in virtù della sua attività libero-professionale di medico Pt_1 convenzionato, che non è inserita nei servizi territoriali dell' , ma tuttavia la legge Pt_1
regionale ritiene che la lunga esperienza di medico convenzionato (almeno 10 anni),
e quindi lo svolgimento, per un periodo rilevante, di attività medica in senso stretto, costituisca garanzia di capacità di svolgere l'incarico di direttore di distretto, analogamente (dal punto di vista dei requisiti professionali) alla specifica esperienza posseduta dai dirigenti dell'azienda nei servizi territoriali.
Dunque, se è vero che secondo la legge regionale l'attività di direttore di distretto non
è un'attività “riservata” ai medici, è in ogni caso altrettanto vero che la medesima legge prevede che per lo svolgimento di detto incarico sia necessaria (in alternativa alla specifica esperienza nei servizi territoriali richiesta ai dirigenti dell'azienda) una particolare competenza professionale in ambito medico, evidentemente ritenendo che la lunga esperienza in attività medica consenta di svolgere l'incarico allo stesso modo dei dirigenti dell'azienda che hanno esperienza nei servizi territoriali della Pt_1
6.2. In base alla legge regionale l'incarico di direttore di distretto è stato dunque attribuito al dott. in quanto era un medico di medicina generale con una lunga CP_7 esperienza: pertanto si tratta proprio di attività di collaborazione a lui attribuita “in ragione della particolare competenza professionale”, connessa “con la competenza professionale medica-odontoiatrica”, e i redditi ricavati da detta attività sono quindi, ai
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sensi dell'art. 3, 2° comma, del regolamento , imponibili presso detto ente, CP_5
presso la quota B.
Sussistendo detto presupposto per l'imposizione contributiva (l'unico richiesto CP_5 dal regolamento dell'ente), è irrilevante verificare se le mansioni del dott. ome CP_7
direttore di distretto consistano (anche) in attività medico-sanitarie o (esclusivamente o prevalentemente) in attività organizzative/gestionali.
Diversamente da quanto sostenuto dall' , è pertanto del tutto superfluo ed CP_2
irrilevante accertare il contenuto delle mansioni del direttore di distretto in base al contratto individuale di lavoro e/o in base all'atto aziendale dell' e tantomeno Pt_1
verificando in concreto se esse consistano in attività mediche o organizzative.
Quand'anche le mansioni del direttore di distretto fossero esclusivamente di tipo organizzativo, in base alla legge regionale l'incarico è stato attribuito al dott. n CP_7
ragione della sua particolare competenza professionale medica, così integrando i presupposti per l'imponibilità ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del regolamento . CP_5
7. Poiché la ha erroneamente ritenuto dovuta la contribuzione alla gestione Pt_1 separata anziché all' , effettuando in tal modo in buona fede il versamento CP_2 CP_5 della stessa, si versa nella situazione prevista dall'art. 116, comma 20, L. 388/2000
(applicato dal Tribunale), secondo cui: “Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”.
8. L'appello incidentale è infondato.
L'art. 116 comma 20 L. 388/2000, nel disciplinare il trasferimento da un ente ad un altro dei contributi erroneamente versati, prevede espressamente il solo trasferimento del capitale (ossia la contribuzione versata), escludendo che sulla somma siano dovuti gli interessi.
La ratio della norma è di effettuare una semplice regolarizzazione contabile tra enti previdenziali e quindi un trasferimento diretto tra di essi, così semplificando un più complesso procedimento (richiesta, da parte del contribuente, della restituzione dell'indebito e successivo versamento all'ente creditore), e per questa ragione essa prevede il mero trasferimento “delle somme incassate”, nulla disponendo in relazione ad accessori o maggiorazioni. La norma esclude espressamente che il trasferimento dei contributi sia gravato degli interessi, nulla disponendo in relazione alla rivalutazione
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contributiva, ma, in considerazione della descritta funzione della norma, la mancanza di espressa previsione al riguardo non consente, ma anzi al contrario esclude, di ricavare in via interpretativa un obbligo di trasferimento anche della rivalutazione annuale.
9. L' , in quanto soccombente, è tenuto a rimborsare le spese del presente grado CP_2 all'appellato dott. esse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri CP_7 vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Le spese tra le altre parti possono essere integralmente compensate, considerato che la loro chiamata in giudizio da parte dott. è stata dovuta esclusivamente alle CP_7
posizioni di ciascuna di esse (trattandosi del soggetto che ha versato i contributi e del soggetto destinato a riceverli) pur non essendo stata nei loro confronti formulata alcuna domanda.
Al rigetto degli appelli, principale ed incidentale, consegue, ex lege (art. 1, commi 17-
18, L. 228/2012), la dichiarazione che gli appellanti sono tenuti all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per la rispettiva impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge entrambi gli appelli;
Condanna l a rimborsare a le spese del grado liquidate in euro CP_2 CP_7
8.000,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa;
Compensa le spese tra le altre parti;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante principale e dell' quale appellante incidentale, di un importo pari al contributo CP_5 unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 12 febbraio 2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Clotilde Fierro
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