Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 28/04/2025, n. 8197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8197 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13000/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13000 del 2024, proposto da EL NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza, presentata in data 14.07.2022, Protocollo n. 4016 del Registro Ufficiale AOO AOODGINTCO, rinnovata in data 8.03.2024 Protocollo n. 3302 del Registro Ufficiale AOO AOODGINTCO con cui parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusta certificado, rilasciato dall’ l’Università Antonio de Nebrija di Spagna per Eurinnova, ottenuto il 15.06.2022,
e per la condanna
delle resistenti Amministrazioni a provvedere sull’anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art.16, co. 2 e 6 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso tempestivamente notificato parte ricorrente, premesso che in data 14 luglio 2022 ha presentato sia al Ministero dell’Università sia al Ministero dell’Istruzione e del Merito istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e che l’amministrazione non ha ancora adottato alcun provvedimento, ha chiesto al Tribunale di: accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e di ordinare all’amministrazione di adottare il provvedimento richiesto, nominando altresì un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca.
Alla camera di consiglio del 16 aprile 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione a cui l’istanza del privato è stata indirizzata e dall’inerzia mantenuta dall’amministrazione medesima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame il ricorrente, ai sensi della l. n. 148/2002 e dell’art. 38 D.lgs. n. 165/2001, ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’Università e della Ricerca, oltre che al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per l’insegnamento di sostegno.
L’art. 3 D.P.R. n. 189/2009 (recante il Regolamento attuativo) prevede, per la conclusione del procedimento in esame, un termine di 90 giorni, che nel caso in esame è inutilmente decorso senza che le amministrazioni destinatarie dell’istanza abbiano in alcun modo provveduto, eventualmente anche previa trasmissione dell’istanza ad altra amministrazione ritenuta competente.
In accoglimento del ricorso ed in conformità alla domanda di parte, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Università e della Ricerca di provvedere sull’istanza del ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene inoltre opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca, il quale dovrà provvedere, con potere di delega, entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima. Tenuto conto che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta, il quale dovrà comunque produrre al termine dell’incarico documentata relazione attestante l'avvenuto espletamento dell'attività affidatagli.
3. In applicazione del principio della soccombenza il Ministero dell’Università e della Ricerca va condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge ed alla refusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Università e della Ricerca di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente come precisato in motivazione nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca, il quale, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, provvederà, in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge ed alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO