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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5114 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5144 del 2023 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Borreca, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sabaudia, via del Parco Nazionale n. 10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: pronuncia di separazione in ricorso con cumulo di domanda di separazione e di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni in sede di udienza di p.c.: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così disporre: / 1. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio concordatario celebrato in San Felice Circeo (LT) in data 27.06.1992, con
[...]
atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Felice Circeo Anno 1992 – Numero
8 – Parte II – Serie A – Ufficio 2). / 2. Per quanto concerne le condizioni economiche, non disporre alcun assegno di mantenimento. / 3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Felice Circeo perché provveda alle annotazioni ed
Pagina 1 ulteriori incombenze di legge. / Sulla congiunta domanda di divorzio. / Parte ricorrente presenta, al contempo, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. / La istanza così proposta, sarà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. / Pertanto: / 4. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio concordatario celebrato in San Felice Circeo (LT) in data 27.06.1992, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Felice Circeo (LT) Anno 1992 –Numero
8 – Parte II – Serie A – Ufficio 2); / 5. Confermare il provvedimento della separazione. / 6. In ogni caso, con condanna di parte resistente alle spese e compensi di lite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. ha contestualmente richiesto la Parte_1
pronuncia di separazione personale dal marito e, all'esito del passaggio in Controparte_1
giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non ha formulato richieste economiche e dunque non ha richiesto né un assegno di mantenimento per regolamentare la separazione, né un assegno divorzile.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza sono stati ritualmente notificati al convenuto che è stato, pertanto, dichiarato contumace.
In assenza dei presupposti che legittimassero l'emissione di provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c.
***.
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Ritiene il Tribunale che da quanto allegato e prodotto dalla ricorrente, dal fatto che dalla documentazione anagrafica in atti risulta che le parti risiedono in indirizzi diversi, dalla contumacia del resistente che, non presentandosi in sede di prima udienza, non ha nemmeno consentito il tentativo di conciliazione, si evinca la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di San Felice Circeo (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in San Felice Circeo (LT) il 27 giugno 1992, atto trascritto nel Reg. Atti di
Matrimonio del Comune di San Felice Circeo (LT) al n. 8, parte II, Serie A, Ufficio 2, anno 1992, e da cui si evince che i coniugi si sono sposati in regime di comunione dei beni.
Pagina 2 In assenza di richieste istruttorie e stante la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa va rimessa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 5114 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito religioso in San Felice Circeo (LT) il 27 giugno 1992, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di San Felice Circo (LT) al n. 8, parte II, Serie A, Ufficio 2, anno 1992.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Felice Circeo (LT), l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Felice Circeo (LT) per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5144 del 2023 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Borreca, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sabaudia, via del Parco Nazionale n. 10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: pronuncia di separazione in ricorso con cumulo di domanda di separazione e di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni in sede di udienza di p.c.: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così disporre: / 1. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio concordatario celebrato in San Felice Circeo (LT) in data 27.06.1992, con
[...]
atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Felice Circeo Anno 1992 – Numero
8 – Parte II – Serie A – Ufficio 2). / 2. Per quanto concerne le condizioni economiche, non disporre alcun assegno di mantenimento. / 3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Felice Circeo perché provveda alle annotazioni ed
Pagina 1 ulteriori incombenze di legge. / Sulla congiunta domanda di divorzio. / Parte ricorrente presenta, al contempo, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. / La istanza così proposta, sarà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. / Pertanto: / 4. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio concordatario celebrato in San Felice Circeo (LT) in data 27.06.1992, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Felice Circeo (LT) Anno 1992 –Numero
8 – Parte II – Serie A – Ufficio 2); / 5. Confermare il provvedimento della separazione. / 6. In ogni caso, con condanna di parte resistente alle spese e compensi di lite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. ha contestualmente richiesto la Parte_1
pronuncia di separazione personale dal marito e, all'esito del passaggio in Controparte_1
giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non ha formulato richieste economiche e dunque non ha richiesto né un assegno di mantenimento per regolamentare la separazione, né un assegno divorzile.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza sono stati ritualmente notificati al convenuto che è stato, pertanto, dichiarato contumace.
In assenza dei presupposti che legittimassero l'emissione di provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c.
***.
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Ritiene il Tribunale che da quanto allegato e prodotto dalla ricorrente, dal fatto che dalla documentazione anagrafica in atti risulta che le parti risiedono in indirizzi diversi, dalla contumacia del resistente che, non presentandosi in sede di prima udienza, non ha nemmeno consentito il tentativo di conciliazione, si evinca la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di San Felice Circeo (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in San Felice Circeo (LT) il 27 giugno 1992, atto trascritto nel Reg. Atti di
Matrimonio del Comune di San Felice Circeo (LT) al n. 8, parte II, Serie A, Ufficio 2, anno 1992, e da cui si evince che i coniugi si sono sposati in regime di comunione dei beni.
Pagina 2 In assenza di richieste istruttorie e stante la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa va rimessa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 5114 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito religioso in San Felice Circeo (LT) il 27 giugno 1992, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di San Felice Circo (LT) al n. 8, parte II, Serie A, Ufficio 2, anno 1992.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Felice Circeo (LT), l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Felice Circeo (LT) per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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