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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/07/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 359/2023 R.g.a.c.
TRA
IE ,” con sede in Parte_1
Rosolini nella c.da Ternulla,P.IV ,in persona del legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Spadaro, procura in atti
-appellante-
con sede in Genova nella via S.S. Giacomo e Filippo n.7, in persona del legale Controparte_1 appresentante, P.IV , rappresentata e difesa dall'Avv. Cettina Nicosia, per procura P.IVA_2 in atti
-appellata
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 14.4.2025, la causa, sulle note conclusive già depositate, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di giorni 40 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per quelle di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La otteneva dal Tribunale di Siracusa in data 29.11.2016 il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.1874/2016 dell'importo di €52.904,08, oltre interessi e spese del monitorio in danno della OC e dei soci illimitatamente Parte_1 responsabili, notificato in data 12.12.2016. Contro la predetta ingiunzione proponeva opposizione la OC che spiegava domanda riconvenzionale. Formulava le Pt_1 Parte_1
1 seguenti conclusioni: In via preliminare: Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attIV della IE ingiungente, sulla scorta del contratto di somministrazione in atti versato dalla medesima IE, per i rapporti di somministrazione scaturenti dal medesimo documento;
Nel merito: Ritenere e dichiarare non dovute dalla per tutti i motivi esposti Parte_1 in narratIV, le somme richieste da con l'opposto decreto ingiuntivo Controparte_1
e, per l'effetto revocare il suddetto Decreto assumendo ogni provvedimento di necessità;
Ritenere e dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace o con qualunque altra formula annullare il decreto ingiuntivo impugnato, stante la fondatezza della presente opposizione;
In via riconvenzionale Condannare al risarcimento dei danni sofferti dalla Controparte_1
in misura non inferiore ad €.25.000,00, per i gravi pregiudizi economici Pt_1 Parte_1 subiti a causa dei continui sfasamenti di tensione nell'impianto di frantumazione, di proprietà dell'opponente, sito in Rosolini c.da Ternulla, ed imputabili alla opposta IE nel periodo compreso tra maggio 2012 ed agosto 2012; In via subordinata Dichiarare la compensazione tra quanto nella denegata ipotesi dovesse emergere come dovuto nei confronti dell'opposta,
e quanto da questa dovuto per risarcimento danni nei confronti Controparte_1 dell'opponente . Parte_1
Illustrava le ragioni della propria opposizione fondata innanzitutto sul difetto di legittimazione attIV della OC ingiungente in quanto, in base al contratto di somministrazione di energia elettrica, depositato in sede monitoria, non risultava che l'opponente avesse stipulato il contratto con la OC opposta bensì con un'altra OC la “SINERGIA ITALIA s.r.l. ( ERG S.p.A.); il contratto di somministrazione depositato, poichè risultava sottoscritto con la ERG in data
27.10.2010 e aveva una validità di un anno, non poteva intendersi autonomamente prorogato e non poteva pertanto costituire il titolo costitutivo delle fatture azionate in via monitoria che si riferIVno per buona parte all'anno 2012, una al 2013 e l'altra al 2014. Aggiungeva che l'opposta con propria lett. del 9.8.2012, aveva comunicato la risoluzione del contratto a partire dal 1.9.2012, pertanto non trovavano giustificazione le fatture emesse in epoca successIV a tale data, come la fattura n.218809/ES, di € 302,72, emessa nel 2013 e la fattura n.277519/ES, emessa nel 2014 di € 14.776,56. Illustrava gli ulteriori motivi di opposizione, ed in particolare:1) l decreto ingiuntivo era stato irregolarmente emesso sulla base di un semplice estratto conto e, non sulla base dell' estratto autentico delle scritture contabili, come prescritto dall'art.634 c.p.c; 2) le fatture commerciali anche nei rapporti commerciali tra imprenditori non costituiscono prova del credito;
3) ll decreto ingiuntivo era stato ottenuto sulla base delle
2 fatture emesse da con scadenza da maggio 2012 a maggio 2014, senza Controparte_1 fornire spiegazione su come erano stati contabilizzati i consumi, essendo rimasta prIV di riscontro la propria richiesta, rivolta alla OC opposta formulata con lett. del 22.1.2015, di ricevere la copia dell'attestazione che certificava l'avvenuta taratura del misuratore installato all'interno della cabina elettrica posta a servizio della OC ingiunta.
Si costituIV in giudizio l' chiedendo, in via preliminare il differimento della Controparte_1 prima udienza per consentire la chiamata in giudizio di , in relazione alla Controparte_2 domanda riconvenzionale dell'opponente di risarcimento per i danni riportati alle proprie apparecchiature per i dedotti sbalzi di tensione;
contestava i motivi di opposizione rilevando e documentando che in virtù del contratto di cessione di ramo d'azienda datato 21 dicembre
2011, l'opposta era subentrata nell'impresa in precedenza gestita dalla Erg s.p.a. e nel il contratto di somministrazione per cui era lite;
che, come risultatIV dalla documentazione prodotta dall'opponente (lettera 22.11.2015) quest'ultima si era rivolta alla OC opposta per contestare la fatturazione dei consumi il che presupponeva l'implicito riconoscimento che la stessa era la OC somministrante l'energia elettrica, come anche provato dal versamento di acconti. Deduceva regolare l'emissione del decreto ingiuntivo fondato sulla prova scritta, rappresentato dall'estratto conto notarile;
che il contratto di somministrazione che recava la data di sottoscrizione del 25.11. 2011 con validità annuale, andava a scadere il 25.11.2012, di conseguenza erano infondate le obiezioni articolate dalla parte opponente in quanto le fatture domandate in pagamento riguardavano i consumi registrati fino al mese di agosto 2012 e le due fatture emesse nel 2013 e 2014 si riferIVno rispettIVmente al calcolo degli interessi per la morosità maturata sulle fatture insolute fino all'agosto 2012 e al riconteggio effettuato dal distributore dei maggiore consumi rilevati dal 1.1.2012 al 1.9.2012.
Rigettata la richiesta di chiamare in causa di E- distruzione e rigettata altresì la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, venIVno concessi i termini ex art.183,
c.6, c.p.c. .Le parti provvedevano al loro deposito contenente le rispettive richieste istruttorie;
con la seconda memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc l'opposta produceva tutte le fatture emesse a carico dell'opponente; documentava gli esiti della verifica effettuata da E- distribuzione in data 14. 12 .2012 sul misuratore di energia elettrica in dotazione della OC
, dalle quale era emersa la sottrazione fraudolenta del 100% dell'energia elettrica Parte_1 per effetto di un magnete che ne ostacolava la contabilizzazione. L'opponente, con la terza
3 memoria di ex art. 183, c.6, c.p.c., rinunciava alla domanda riconvenzionale e formulava richiesta di prove contrarie rigettate dal primo giudice con ordinanza del 23.4.2019.
Assunte le prove testimoniali la causa venIV rinviata all'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 27 settembre 2022 con termine per il deposito delle note autorizzate.
La causa a tale udienza venIV decisa con la sentenza n. 1786/2022 che ha riconosciuto fondata la domanda monitoria proposta dalla sia pur nel minore importo di € Controparte_1
50.125,80 ed ha così statuito : Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo azionata dalla
[...]
e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
2) Parte_1
Rigetta la domanda riconvenzionale azionata dalla Parte_1 avverso la 3) Condanna la
[...] Controparte_1 Parte_1 al pagamento, in favore della delle spese di lite liquidate in Euro
[...] Controparte_1
8.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e
c.p.a. come per legge”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la OC di Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 27.2.2023, affidato ai motivi di seguito esposti;
Parte_1 ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata.
Si è costituita l' che ha resistito all'appello chiedendone il rigetto e la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
L'appellante ha rinunciato all'istanza di inibitoria della sentenza e la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.4.2025 è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di giorni 40 per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la parte censura la statuizione con la quale il giudice di prime cure ha ritenuto superata la propria eccezione di difetto di titolarità del rapporto sostanziale in capo all'opposta, sul presupposto errato che dagli atti di causa risultava evincibile la suddetta titolarità.Osserva l'appellante che, diversamente da quanto indicato in sentenza, l'opposta aveva depositato il contratto di cessione del ramo di azienda stipulato il 21.12.2011 in virtù del quale la era subentrata nell'impresa in precedenza gestita dalla Erg Controparte_1
s.p.a., con la seconda memoria istruttoria ex art 183 comma Vi cpc e nel citato contratto venIV specificato che i rapporti contrattuali di somministrazione ceduti erano quelli indicati nell'Allegato 6, che non è stato prodotto in giudizio. Di conseguenza- deduce l'appellante- non
4 è stata raggiunta alcuna prova che il contratto fatto valere in causa datato 25.11.2011 era stato ceduto alla richiedente i compensi e quindi l'opposta non era titolata a far valere una pretesa creditoria discendente da un contratto di cui non aveva dato prova di essere la titolare.
Il motivo è infondato
Ed infatti, il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam, nè ad probationem, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione anche con le sentenza n. 20267/2023; n. 31315/.2022.In precedenza anche le Sezioni Unite, si sono espresse in tal senso quando hanno affermato che la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica "può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica" (Sez. U, Sentenza n. 4715/1996; Cass n.
20267/2023).
Conseguentemente, seppur non risultava dagli atti di causa che l'opposta aveva depositato l'elenco contente l'indicazione dei contratti ceduti, in ogni caso il decreto ingiuntivo, in applicazione dei superiori principi, poteva essere legittimamente richiesto ed ottenuto sulla base delle fatture commerciali emesse dalla OC di somministrazione anche laddove non risultava documentata l'esistenza di un contratto scritto di fornitura di energia elettrica. In ogni caso poiché è indiscusso che la OC somministrante l'energia elettrica dal 1.12.2011 al
1.12.2012 è stata l' , , in difetto di allegazione da parte dell'odierno appellante Controparte_3 di avere goduto per lo stesso periodo di energia elettrica erogata da un fornitore diverso da
, per l'alimentazione elettrica del proprio opificio industriale sito in Rosolini c.da CP_1
Ternulla, non si pone la questione della titolarità sostanziale del rapporto di somministrazione, semmai, quello della sua qualificazione, che in nessun modo potrebbe incidere sulla titolarità/ legittimazione dell'appellata nel richiedere il pagamento del corrispettivo per l'energia elettrica erogata.
Ed infatti, si possono prospettare due qualificazioni per il rapporto di somministrazione intercorso tra le parti in lite, per circa nove mesi dopo la cessione del ramo d'azione ( dicembre
2011 al 31agosto 2012) durante i quali l' ha regolarmente fatturato i consumi Controparte_1 alla OC appellante che, ha pure corrisposto, seppur in minima parte : 1) un nuovo contratto di fatto con la cessionaria che era quella che ha erogato l'energia elettrica utilizzata dall'appellante; 2) il subentro contrattuale accettato dalla OC appellante che ha ricevuto le fatture intestate ed emesse da , come ulteriormente corroborato dal richiamo Controparte_1 che l'appellante ha fatto in sede di opposizione alla lett. datata 9 agosto 2012 inviatale dall'
[...]
[..
[...] ove quest'ultima preannunciava a partire dal 1 settembre 2012 la risoluzione del CP_4 contratto di fornitura elettrica indicando la morosità fino all'epoca maturata ammontante ad €
31.945,00.
Per quanto esposto il motivo è infondato e pertanto va rigettato.
Con il secondo motivo di appello la parte censura la statuizione con la quale il primo giudice ha ritenuto provato il consumo di energia elettrica da parte dell'odierna appellante“sia la pacifica presenza dentro l'opificio del misuratore di corrente elettrica sia dalle deposizioni del teste rese all'udienza del 3 giugno 2021, teste che ha confermato l'erogazione Testimone_1 della corrente elettrica”. Osserva in contrario l'appellante che la testimonianza del Tes_1 era inammissibile perché non indicato dall'opposta nella propria seconda memoria istruttoria tra i testi da escutere;
era stato inammissibilmente sostituito dalla difesa dell' CP_1 dopo l'emissione dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, senza fornire alcuna motIVzione sulle ragioni della sostituzione del teste, non è consentita al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art 257 cpc;
in ogni caso, la presenza del misuratore di corrente all'interno dell'opificio della non era sufficiente a far sorgere, in capo alla Parte_1 OC opposta, il credito ingiunto.
Il motivo di appello prima che infondato è inammissibile.
Ed infatti l'appellante utilizza, strumentalmente quanto inefficacemente, la svista del primo giudice il quale per errore ha indicato in l'autore della dichiarazione Testimone_1 contestata dall'appellante al posto dell'altro teste escusso alla stessa udienza, Testimone_2
(teste regolarmente citato ed escusso), il quale è stato citato nella veste di dipendente
[...] di E- distribuzione, che nella giornata del 14.12.2.012 aveva eseguito la verifica sul contatore in dotazione alla OC appellante e, alla presenza dei Carabinieri di Solarino, avevano accertato la manomissione del misuratore posto all'interno dell'azienda appellante. Si aggiunga che , ha testimoniato su capitoli di prova diversi, vertenti unicamente sulla Testimone_1 contabilizzazione dell'energia consumata dalla OC appellante a partire dal 1.1.2012 e sino al 31.8.2012, peraltro il , come si evince dal verbale in atti, aveva precisato di non aver Tes_1 partecipato alla verifica del 14.12.2012 e di non sapere nulla al riguardo.
In ogni caso a prescindere dalla rilevanza delle dichiarazioni del , che comunque Tes_1 trovano riscontro esterno in altri documenti prodotti in giudizio e seppur ad avviso di questo
Collegio, il predetto teste non poteva essere ammesso in sostituzione di altro teste previamente indicato poiché non indicato, tuttavia la OC dall'eccezione di non utilizzabilità Parte_1
6 della testimonianza del , era deceduta poiché non si era opposta né preventIVmente Tes_1 alla sua ammissibilità né aveva eccepito la nullità della deposizione testimoniale subito dopo l'espletamento della stessa ex art. 157 c.p.c., trattandosi di nullità relatIV (Cass. n. 18971/2022;
Cass n.8528/2020) derIVnte dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti (Cass. n. 32837/2022). Si aggiunga che la
Corte di Cassazione a sez. un. con la sentenza n. 9456/2023 ha espresso principi ancor più restringenti in punto di rilevazione dell'inammissibilità della testimonianza ed ha escluso, pronunciando per l'ipotesi di cui all' art. 246 c.p.c., che laddove la parte non eccepisca l'incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione sarà definitIVmente preclusa, senza che poi possa essere presentata l'eccezione di nullità della prova assunta.
Per quanto esposto il motivo è rigettato.
I restanti motivi di appello vengono esposti ed esaminati congiuntamente, in quanto contengono censure che si ripetono e sono connesse tra loro.
Con il Terzo motivo di appello la parte censura la seguente statuizione contenuta nella sentenza impugnata:”l'ammontare dell'ingente credito azionato pari ad Euro 50.125,80 come da fatture versate in atti, ed in particolare come da fatture di cui ai doc. da n. 9 a n. 16 allegati alla memoria istruttoria della datata 5 aprile 2018: il credito si spiega nel Controparte_1 rilevante ammontare prima indicato per il fatto che, a seguito di ispezione datata 14 dicembre
2012 (per reperire il verbale si veda il doc. n. 12 allegato alla memoria istruttoria della
[...] datata 5 aprile 2018), è stata accertata la manomissione del contatore ubicato CP_1 dentro l'opificio di parte attrice tramite un magnete che alterava la misurazione dei consumi, come confermato dalla deposizione del teste resa all'udienza del 3 giugno 2021 che ha Tes_2 riferito come il magnete sia stato repertoriato e sequestrato da due carabinieri presenti al momento della ispezione”.
Osserva la parte che il primo giudice oltre ad incorrere nell'errore di confermare, anziché revocare, il decreto ingiuntivo, che è stato mantenuto in vita per il minor importo di €
50.125,80, al posto di quello maggiore ingiunto di € 52.904,08, aveva determinato il suddetto credito sulla base delle fatture che la OC opposta aveva depositato con la memoria ex art.183 comma VI cpc n.2, c.p.c., che erano parzialmente diverse di quelle indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto quest'ultimo non comprendeva le fatture depositate con la citata memoria istruttoria indicate ai nn. 9, 10, 11. Indi, deduce l'appellante il primo giudice
7 ha riconosciuto un credito in parte non richiesto e sulla base di una documentazione diversa da quella allegata in sede monitoria, oltre al fatto che mentre il decreto ingiuntivo era stato pronunciato tenendo conto anche della fattura dell'importo di € 14.77.656, emessa nel 2014
a seguito del ricalcolo dei consumi effettuato da E- distribuzione, dopo la verifica effettuata il
14.12.2012, detta ultima fattura citata non rientrava tra quelle prodotte nella memoria istruttoria n. 2 ex art 183 comma VI cpc. Altra censura muove l'appellante alla sentenza che dal verbale dell'ispezione eseguita da E- distribuzione in data 14 dicembre 2012 ha tratto la conclusione che era rimasta accertata la manomissione del contatore attraverso un magnete che alterava la misurazione dei consumi, come confermato dalle dichiarazioni del teste resa Tes_2 all'udienza del 3 giugno 2021, senza consentire alla OC appellante di contestare tale assunto poiché con l'ordinanza del 23.4.2019 erano state rigettate le prove contrarie che aveva richiesto ed in particolare la prova testimoniale con tecnico di parte, l'ing. che nella Testimone_3 propria relazione aveva illustrato le ragioni-tecniche scientifiche per le quali il magnete rinvenuto non era idoneo ad inficiare la rilevazione dei consumi.
Lamenta inoltre l'appellante di essere stata prIVta, per effetto del rigetto dei mezzi istruttori richiesti, della possibilità di dimostrare la causale del bonifico di € 500,00 che aveva effettuato in data 3.10.2013. In ogni caso deduce l'appellante “non è stato provato l'annullamento dei consumi a seguito della presenza del magnete rinvenuto in occasione dell'ispezione datata 14 dicembre 2012”
Con il quarto motivo di appello la parte censura l'erronea applicazione da parte del primo giudice dell'art. 2967 cc (art. 2697 cc), che in sentenza ha affermato “nessuna delle argomentazioni difensive di parte attrice è atta ad incrinare le conclusioni sopra affermate”.
Osserva in contrario l'appellante, che dall'atto di opposizione in avanti, aveva contestato ogni aspetto della pretesa creditoria a partire dalla legittimazione dell'ingiungente, all' an ed al quantum debeatur oltre il fatto che con la propria nota del 22.1.2015, in riscontro a quella di controparte del 5.1.2015,aveva espressamente contestato i pretesi pagamenti rilevando che nessuna fattura, per l'importo richiesto, era pervenuta alla IE , fatture Parte_1 comunque errate in quanto eccessive ed inverosimili per l'entità dei consumi contabilizzati.
Con il quinto motivo la parte deduce l'errata applicazione da parte del primo giudice dell'art. 2967 c.c. (2697cc) e dell'art.116 c.p.c., che nel tentativo di fornire spiegazione alla parziale difformità tra gli importi delle fatture indicate nel ricorso monitorio con quelle prodotte con la
8 menzionata memoria istruttoria, ha fatto ricorso al conguaglio dei consumi conseguente alla verifica effettata in data 14.12.2012 da E- distribuzione.
Osserva l'appellante che, in effetti, la difformità rilevata dal primo giudice non riguardava soltanto gli importi ma le fatture stesse, essendo diverse tra loro e, in tal modo, il Tribunale avrebbe violato le regole del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il cui perimetro non può che essere quello fissato nel ricorso monitoro e non può essere ampliato in seguito mediante l'utilizzo di fatture prodotte in corso di causa.
Altra censura muove l'appellante alla ricostruzione del credito effettuata dal primo giudice il quale ha giustificato l'importo di cui è condanna ( € 50.125,80) ipotizzando che dopo la scoperta della contestata manomissione del contatore l'appellata avesse rielaborato i consumi con le fatture prodotte con la seconda memoria istruttoria ( fatt. dal n. 9 al n. 16) quando invece dette fatture erano precedenti alla verifica e non erano state affatto rielaborate ed erano parzialmente diverse da quelle indicate nel decreto ingiuntivo.
Con il sesto motivo la parte contesta l'affermazione contenuta nella sentenza che ha ritenuto certa e provata la manomissione del misuratore elettrico in base alla testimonianza del , Tes_2 il quale aveva anche dichiarato che non era stato rilevato il campo elettromagnetico del magnete e, di conseguenza, non vi era la prova dell'alterazione del misuratore, come avrebbe potuto provare se fossero state ammesse le prove contrarie richieste In ogni caso deduce l'appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva già contestato le fatture sottostanti l'emissione del decreto ingiuntivo, e poiché il misuratore installato prevedeva un sistema di lettura di tipo orario ed il totale dei consumi mensili era il risultato delle somme dei consumi rilevati ogni quarto d'ora, spettava all'opposta provare la quantità di energia prelevata nel mese e le modalità di calcolo della fatturazione, come sollecitato con la lettera rivolta ad EN,
(allegata alla seconda memoria di ex art.183, c.6, c.p.c, All.4) .
I motivi si esaminano congiuntamente e sono infondati.
In premessa va detto che seppure alcuni rilievi critici mossi dall'appellante alla sentenza sono condivisibili, poiché la sentenza sconta alcuni errori e sviste , probabilmente dettati anche dalla poca chiarezza espositIV delle parti e dalla confusione ingenerata nel giudizio, tuttavia, la sentenza appellata, seppur emendata nella motIVzione, va confermata nel quantum del credito non avendo l'opposta proposto appello incidentale ed espressamente domandato la conferma della sentenza appellata che le ha riconosciuto il minor credito di €50.125,80,oltre interessi rispetto a quello maggiore ingiunto di € 52.904,08, oltre interessi.
9 Tuttavia ciò non toglie che il decreto ingiuntivo opposto deve essere comunque revocato e sostituito con la presente sentenza atteso che il giudice dell'opposizione, ove ritenga, come nella fattispecie ha ritenuto il Tribunale, che il credito è solo parzialmente fondato o comunque vada riconosciuto per un minor importo rispetto a quello ingiunto, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (ex multis, Cass n. 14486/2019).
Inoltre, diversamente a quanto deduce l'appellante, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso sulla base delle fatture risultate insolute, considerati i pagamenti parziali effettuati.
Come infatti ha ribadito l'appellata nel presente grado, le fatture prodotte con la seconda memoria istruttoria, che il primo giudice ha ritenuto, errando, fossero quelle ingiunte, rappresentavano tutte le fatture emesse dalla nell'anno 2012, per i consumi CP_1 effettuati dalla OC appellante dal mese di gennaio 2012 al mese di agosto 2012 (cessato tra loro il rapporto, come già detto sopra, il 1 settembre 2012). Ma non tutte le suddette fatture emesse nel 2012 sono state chieste in pagamento in via monitoria in quanto alcune risultavano già pagate, come la fattura doc 9, relatIV ai consumi del mese di mese gennaio 2012; la fattura doc 10, relatIV ai consumi mese di febbraio 2012 e parte della fattura doc 11 dell'importo originario di € 6.383,00 relatIV al mese di aprile 2012 che per effetto del pagamento di un acconto è stato chiesto il pagamento del residuo importo di € 4.833,00, unitamente al pagamento delle altre fatture rubricate ai nn. 12-16, oltre la fattura emessa il 20.2.2013 di € 302,72 per interessi di mora, sulle fatture precedenti non pagate e quella con scadenza 5.5.2014 di €
14.776,56, emessa a titolo di conguaglio per i maggiori consumi rilevati dal distributore dal
1.1.2012 al 31.8.2012, per un totale complessivo di € 52.904,08 che è esattamente l'importo ingiunto.
Ricostruiti i conteggi e fugate le ragioni delle contraddizioni rilevate dall'appellante nella sentenza, che, seppur esistenti, comunque non modificano la sua posizione debitoria, e procedendo all'esame delle altre censure, si osserva.
Innanzitutto dal contratto di somministrazione in atti non risulta pattuito un sistema di contabilizzazione dei consumi orari, né che i consumi mensili dovevano essere calcolati in base a quelli rilevati ogni quarto d'ora, essendo piuttosto detto metodo di contabilizzazione indicato nel contratto che in seguito, nel 2013, l'odierna OC appellante ha stipulato con un'altra OC di somministrazione di energia elettrica (EN energia) con la quale, come risulta dagli atti, è insorto analogo contenzioso per morosità. Tanto chiarito dall'esame delle
10 fatture domandate in pagamento, è possibile ricavare che i consumi, calcolati per le fasce orarie, come prevedeva il contratto stipulato il 25.11.2011, sono stati contabilizzati sulla base delle verifiche eseguite dal distributore tant'è che le fatture citate, se si esaminano, riportano la dicitura “consumi reali” ovvero rilevati da remoto dal distributore e non presunti o stimati.
Conseguentemente spettava all'odierna appellata dimostrare che la contabilizzazione dei consumi era errata, perché non compatibili con quelli reali o storici, oppure, chiedere la verifica del proprio misuratore, mentre nella fattispecie l'odierna appellante non soltanto non ha documentato i propri consumi precedenti, per dimostrare che erano eccessivi quelli fatturati da
, ma dalla nota trasmessa da all'odierna appellante, datata Controparte_1 CP_5
2.1.2013, si possono trarre le prove che i consumi fatturati da nel 2012 erano in CP_1 linea con quelli abituali della somministrata e persino inferiori di quelli registrati in precedenza. Ed infatti, con la nota citata datata 2.1.2013 il distributore, dopo l'ispezione del14.12.2012, ha comunicato anche all'odierna OC appellante che la ricostruzione dei maggiori consumi, sfuggiti alla contabilizzazione, a causa della manomissione del misuratore, relatIVmente al periodo 1.1.2011 al 31.8.2012 era avvenuta in base ai maggiori consumi registrati dal misuratore nell'anno 2010.
Quanto sopra, in difetto di contestazione da parte dell'odierna appellante che i propri consumi contabilizzati nel 2010 fossero maggiori di quelli fatturati negli anni successivi (2011 e 2012), dimostra che gli importi fatturati dall'odierna appellata nel 2012, contrariamente a quante deduce la OC appellante, non soltanto non erano eccessivi ma addirittura al di sotto dei suoi consumi precedenti registrati dal misuratore nell'anno 2010.
Anche le altre rimanenti censure connesse tra loro, sono infondate.
Ed infatti, la decisione del giudice di prime cure di rigettare le prove richieste dall' odierna appellante con la terza memoria ex art 183 comma VI cpc, è condivisibile, in quanto dopo averle esaminate risultano inconferenti per la decisione, poiché vertevano su fatti pacifici o irrilevanti ed in parte inammissibili, come la prova testimoniale con il tecnico di parte volta a confutare la veridicità di un fatto storico documentato -l'idoneità del magnete rinvenuto sul misuratore di corrente ad annullare la misurazione della energia e della potenza utilizzata- divenuto incontestato, in difetto di presentazione della querela di falso contro l'accertamento eseguito e verbalizzato dall'incaricato di . Controparte_2
Deve infatti rilevarsi che il predetto verbale di accertamento della manomissione del contatore, eseguito alla presenza dei Carabinieri di Rosolini è stato sottoscritto e consegnato al
11 rappresentante legale della OC appellante che non ha proposto querela di falso per contestare la veridicità del suo contenuto, inoltre, dagli atti di causa risulta che il rappresentante legale della OC appellante in data 11.6.2016 è stato condannato dal Tribunale penale di
Siracusa per il reato di furto di energia elettrica.
Sul valore del verbale delle ispezione disposte per evitare frodi, si rammenta che “In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' dell'esazione dei pagamenti Controparte_6 dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relatIV qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o prIVta, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358
c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successIVmente trasfuso nell'atto di contestazione” (Cass.n.7075/2020; Cass. n. 8676/2025).
Nel caso in esame dal verbale di verifica del 14.12.2012 , risulta che il delegato di E - distribuzione non si è limitato a constatare la presenza del magnete ma ha anche sottoposto a verifica il funzionamento del misuratore, dando atto che, nonostante i macchinari presenti all'interno dell'opificio industriale fossero accessi e funzionanti, il misuratore, per la presenza del magnete, non registrava alcun consumo e dopo aver tolto il magnete i presenti avevano constatavano che il misuratore aveva ripreso a contabilizzare regolarmente i consumi di energia e la potenza. Detto accertamento nella stessa giornata del 14.12.2012 è stato oggetto “denuncia di reato per furto di energia elettrica” presso la Stazione dei Carabinieri di Rosolini, nella quale si legge: “da un nostro controllo tecnico risultava che nonostante la ditta fosse in piena attività con tutti i macchinari accesi per la frantumazione della pietra il consumo era pari a nulla”. E ancora: “arrIVti sul posto avevamo modo di accertare che effettIVmente tutto l'impianto di frantumazione era acceso e regolarmente funzionante però recandoci presso il nostro misuratore di energia ci accorgevamo che mancavano i sigilli al contenitore del nostro complesso di misura e in particolare notavamo anche appoggiato sulla parte superiore del misuratore un grosso magnete, il quale agIV sulla registrazione della misura”.
Ne consegue, l'inammissibilità della prova testimoniale chiesta con il tecnico di parte, che, a prescindere dalle sue teorie, non avrebbe potuto scalfire l'evidenza documentata dell'esito del
12 test eseguito durante l'ispezione dal personale di E- distribuzione, alla presenza dei Carabinieri di Solarino.
Quanto sopra comporta che anche la fattura, con la quale sono stati ricostruiti i consumi non contabilizzati dell'importo di € 14.776,56, è corretta in quanto elaborata sulla base dei consumi storici pregressi, comparati ai consumi dell'anno 2010, non contestati, e ciò costituisce una valida modalità di ricalcolo dei consumi sfuggiti alla misurazione, prevista dalla delibera
ARERA n. 200/1999.
In definitIV l'appello è respinto.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità al DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) con applicazione dei valori medi tariffari.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successIV al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitIVmente pronunciando nella causa iscritta al n.359/2023 R.g.a.c., disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello proposto dalla OC Parte_1
, in persona del legale rappresentante avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Siracusa n, 1786/2022 pubblicata il 27.9.2022; revoca, per le ragioni indicate in parte motIV, il decreto ingiuntivo n. 1874/2016 emesso dal
Tribunale di Siracusa il 29.11.2016; conferma con la presente sentenza la condanna della OC Parte_1 rantumazione pietra, in persona del legale rappresentante, al
[...]
13 pagamento in favore della OC , in persona del legale rappresentante, Controparte_7 dell'importo di € 50.125,80, oltre interessi al tasso legale;
condanna la OC , Parte_1 in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali del grado in favore della OC , in persona del legale rappresentante, che liquida in complessivi Controparte_1
€ 9.991,00 (€ 2.058,00 per la fase di studio,€1.418,00 per la fase introduttIV, € 3.045,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale) otre il rimborso forfettario nella misura del 15% ,Iva e c.p.a.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
30.05.2002, n. 115, per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Catania addì 19.6. 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 359/2023 R.g.a.c.
TRA
IE ,” con sede in Parte_1
Rosolini nella c.da Ternulla,P.IV ,in persona del legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Spadaro, procura in atti
-appellante-
con sede in Genova nella via S.S. Giacomo e Filippo n.7, in persona del legale Controparte_1 appresentante, P.IV , rappresentata e difesa dall'Avv. Cettina Nicosia, per procura P.IVA_2 in atti
-appellata
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 14.4.2025, la causa, sulle note conclusive già depositate, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di giorni 40 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per quelle di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La otteneva dal Tribunale di Siracusa in data 29.11.2016 il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.1874/2016 dell'importo di €52.904,08, oltre interessi e spese del monitorio in danno della OC e dei soci illimitatamente Parte_1 responsabili, notificato in data 12.12.2016. Contro la predetta ingiunzione proponeva opposizione la OC che spiegava domanda riconvenzionale. Formulava le Pt_1 Parte_1
1 seguenti conclusioni: In via preliminare: Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attIV della IE ingiungente, sulla scorta del contratto di somministrazione in atti versato dalla medesima IE, per i rapporti di somministrazione scaturenti dal medesimo documento;
Nel merito: Ritenere e dichiarare non dovute dalla per tutti i motivi esposti Parte_1 in narratIV, le somme richieste da con l'opposto decreto ingiuntivo Controparte_1
e, per l'effetto revocare il suddetto Decreto assumendo ogni provvedimento di necessità;
Ritenere e dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace o con qualunque altra formula annullare il decreto ingiuntivo impugnato, stante la fondatezza della presente opposizione;
In via riconvenzionale Condannare al risarcimento dei danni sofferti dalla Controparte_1
in misura non inferiore ad €.25.000,00, per i gravi pregiudizi economici Pt_1 Parte_1 subiti a causa dei continui sfasamenti di tensione nell'impianto di frantumazione, di proprietà dell'opponente, sito in Rosolini c.da Ternulla, ed imputabili alla opposta IE nel periodo compreso tra maggio 2012 ed agosto 2012; In via subordinata Dichiarare la compensazione tra quanto nella denegata ipotesi dovesse emergere come dovuto nei confronti dell'opposta,
e quanto da questa dovuto per risarcimento danni nei confronti Controparte_1 dell'opponente . Parte_1
Illustrava le ragioni della propria opposizione fondata innanzitutto sul difetto di legittimazione attIV della OC ingiungente in quanto, in base al contratto di somministrazione di energia elettrica, depositato in sede monitoria, non risultava che l'opponente avesse stipulato il contratto con la OC opposta bensì con un'altra OC la “SINERGIA ITALIA s.r.l. ( ERG S.p.A.); il contratto di somministrazione depositato, poichè risultava sottoscritto con la ERG in data
27.10.2010 e aveva una validità di un anno, non poteva intendersi autonomamente prorogato e non poteva pertanto costituire il titolo costitutivo delle fatture azionate in via monitoria che si riferIVno per buona parte all'anno 2012, una al 2013 e l'altra al 2014. Aggiungeva che l'opposta con propria lett. del 9.8.2012, aveva comunicato la risoluzione del contratto a partire dal 1.9.2012, pertanto non trovavano giustificazione le fatture emesse in epoca successIV a tale data, come la fattura n.218809/ES, di € 302,72, emessa nel 2013 e la fattura n.277519/ES, emessa nel 2014 di € 14.776,56. Illustrava gli ulteriori motivi di opposizione, ed in particolare:1) l decreto ingiuntivo era stato irregolarmente emesso sulla base di un semplice estratto conto e, non sulla base dell' estratto autentico delle scritture contabili, come prescritto dall'art.634 c.p.c; 2) le fatture commerciali anche nei rapporti commerciali tra imprenditori non costituiscono prova del credito;
3) ll decreto ingiuntivo era stato ottenuto sulla base delle
2 fatture emesse da con scadenza da maggio 2012 a maggio 2014, senza Controparte_1 fornire spiegazione su come erano stati contabilizzati i consumi, essendo rimasta prIV di riscontro la propria richiesta, rivolta alla OC opposta formulata con lett. del 22.1.2015, di ricevere la copia dell'attestazione che certificava l'avvenuta taratura del misuratore installato all'interno della cabina elettrica posta a servizio della OC ingiunta.
Si costituIV in giudizio l' chiedendo, in via preliminare il differimento della Controparte_1 prima udienza per consentire la chiamata in giudizio di , in relazione alla Controparte_2 domanda riconvenzionale dell'opponente di risarcimento per i danni riportati alle proprie apparecchiature per i dedotti sbalzi di tensione;
contestava i motivi di opposizione rilevando e documentando che in virtù del contratto di cessione di ramo d'azienda datato 21 dicembre
2011, l'opposta era subentrata nell'impresa in precedenza gestita dalla Erg s.p.a. e nel il contratto di somministrazione per cui era lite;
che, come risultatIV dalla documentazione prodotta dall'opponente (lettera 22.11.2015) quest'ultima si era rivolta alla OC opposta per contestare la fatturazione dei consumi il che presupponeva l'implicito riconoscimento che la stessa era la OC somministrante l'energia elettrica, come anche provato dal versamento di acconti. Deduceva regolare l'emissione del decreto ingiuntivo fondato sulla prova scritta, rappresentato dall'estratto conto notarile;
che il contratto di somministrazione che recava la data di sottoscrizione del 25.11. 2011 con validità annuale, andava a scadere il 25.11.2012, di conseguenza erano infondate le obiezioni articolate dalla parte opponente in quanto le fatture domandate in pagamento riguardavano i consumi registrati fino al mese di agosto 2012 e le due fatture emesse nel 2013 e 2014 si riferIVno rispettIVmente al calcolo degli interessi per la morosità maturata sulle fatture insolute fino all'agosto 2012 e al riconteggio effettuato dal distributore dei maggiore consumi rilevati dal 1.1.2012 al 1.9.2012.
Rigettata la richiesta di chiamare in causa di E- distruzione e rigettata altresì la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, venIVno concessi i termini ex art.183,
c.6, c.p.c. .Le parti provvedevano al loro deposito contenente le rispettive richieste istruttorie;
con la seconda memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc l'opposta produceva tutte le fatture emesse a carico dell'opponente; documentava gli esiti della verifica effettuata da E- distribuzione in data 14. 12 .2012 sul misuratore di energia elettrica in dotazione della OC
, dalle quale era emersa la sottrazione fraudolenta del 100% dell'energia elettrica Parte_1 per effetto di un magnete che ne ostacolava la contabilizzazione. L'opponente, con la terza
3 memoria di ex art. 183, c.6, c.p.c., rinunciava alla domanda riconvenzionale e formulava richiesta di prove contrarie rigettate dal primo giudice con ordinanza del 23.4.2019.
Assunte le prove testimoniali la causa venIV rinviata all'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 27 settembre 2022 con termine per il deposito delle note autorizzate.
La causa a tale udienza venIV decisa con la sentenza n. 1786/2022 che ha riconosciuto fondata la domanda monitoria proposta dalla sia pur nel minore importo di € Controparte_1
50.125,80 ed ha così statuito : Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo azionata dalla
[...]
e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
2) Parte_1
Rigetta la domanda riconvenzionale azionata dalla Parte_1 avverso la 3) Condanna la
[...] Controparte_1 Parte_1 al pagamento, in favore della delle spese di lite liquidate in Euro
[...] Controparte_1
8.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e
c.p.a. come per legge”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la OC di Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 27.2.2023, affidato ai motivi di seguito esposti;
Parte_1 ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata.
Si è costituita l' che ha resistito all'appello chiedendone il rigetto e la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
L'appellante ha rinunciato all'istanza di inibitoria della sentenza e la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.4.2025 è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di giorni 40 per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la parte censura la statuizione con la quale il giudice di prime cure ha ritenuto superata la propria eccezione di difetto di titolarità del rapporto sostanziale in capo all'opposta, sul presupposto errato che dagli atti di causa risultava evincibile la suddetta titolarità.Osserva l'appellante che, diversamente da quanto indicato in sentenza, l'opposta aveva depositato il contratto di cessione del ramo di azienda stipulato il 21.12.2011 in virtù del quale la era subentrata nell'impresa in precedenza gestita dalla Erg Controparte_1
s.p.a., con la seconda memoria istruttoria ex art 183 comma Vi cpc e nel citato contratto venIV specificato che i rapporti contrattuali di somministrazione ceduti erano quelli indicati nell'Allegato 6, che non è stato prodotto in giudizio. Di conseguenza- deduce l'appellante- non
4 è stata raggiunta alcuna prova che il contratto fatto valere in causa datato 25.11.2011 era stato ceduto alla richiedente i compensi e quindi l'opposta non era titolata a far valere una pretesa creditoria discendente da un contratto di cui non aveva dato prova di essere la titolare.
Il motivo è infondato
Ed infatti, il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam, nè ad probationem, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione anche con le sentenza n. 20267/2023; n. 31315/.2022.In precedenza anche le Sezioni Unite, si sono espresse in tal senso quando hanno affermato che la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica "può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica" (Sez. U, Sentenza n. 4715/1996; Cass n.
20267/2023).
Conseguentemente, seppur non risultava dagli atti di causa che l'opposta aveva depositato l'elenco contente l'indicazione dei contratti ceduti, in ogni caso il decreto ingiuntivo, in applicazione dei superiori principi, poteva essere legittimamente richiesto ed ottenuto sulla base delle fatture commerciali emesse dalla OC di somministrazione anche laddove non risultava documentata l'esistenza di un contratto scritto di fornitura di energia elettrica. In ogni caso poiché è indiscusso che la OC somministrante l'energia elettrica dal 1.12.2011 al
1.12.2012 è stata l' , , in difetto di allegazione da parte dell'odierno appellante Controparte_3 di avere goduto per lo stesso periodo di energia elettrica erogata da un fornitore diverso da
, per l'alimentazione elettrica del proprio opificio industriale sito in Rosolini c.da CP_1
Ternulla, non si pone la questione della titolarità sostanziale del rapporto di somministrazione, semmai, quello della sua qualificazione, che in nessun modo potrebbe incidere sulla titolarità/ legittimazione dell'appellata nel richiedere il pagamento del corrispettivo per l'energia elettrica erogata.
Ed infatti, si possono prospettare due qualificazioni per il rapporto di somministrazione intercorso tra le parti in lite, per circa nove mesi dopo la cessione del ramo d'azione ( dicembre
2011 al 31agosto 2012) durante i quali l' ha regolarmente fatturato i consumi Controparte_1 alla OC appellante che, ha pure corrisposto, seppur in minima parte : 1) un nuovo contratto di fatto con la cessionaria che era quella che ha erogato l'energia elettrica utilizzata dall'appellante; 2) il subentro contrattuale accettato dalla OC appellante che ha ricevuto le fatture intestate ed emesse da , come ulteriormente corroborato dal richiamo Controparte_1 che l'appellante ha fatto in sede di opposizione alla lett. datata 9 agosto 2012 inviatale dall'
[...]
[..
[...] ove quest'ultima preannunciava a partire dal 1 settembre 2012 la risoluzione del CP_4 contratto di fornitura elettrica indicando la morosità fino all'epoca maturata ammontante ad €
31.945,00.
Per quanto esposto il motivo è infondato e pertanto va rigettato.
Con il secondo motivo di appello la parte censura la statuizione con la quale il primo giudice ha ritenuto provato il consumo di energia elettrica da parte dell'odierna appellante“sia la pacifica presenza dentro l'opificio del misuratore di corrente elettrica sia dalle deposizioni del teste rese all'udienza del 3 giugno 2021, teste che ha confermato l'erogazione Testimone_1 della corrente elettrica”. Osserva in contrario l'appellante che la testimonianza del Tes_1 era inammissibile perché non indicato dall'opposta nella propria seconda memoria istruttoria tra i testi da escutere;
era stato inammissibilmente sostituito dalla difesa dell' CP_1 dopo l'emissione dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, senza fornire alcuna motIVzione sulle ragioni della sostituzione del teste, non è consentita al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art 257 cpc;
in ogni caso, la presenza del misuratore di corrente all'interno dell'opificio della non era sufficiente a far sorgere, in capo alla Parte_1 OC opposta, il credito ingiunto.
Il motivo di appello prima che infondato è inammissibile.
Ed infatti l'appellante utilizza, strumentalmente quanto inefficacemente, la svista del primo giudice il quale per errore ha indicato in l'autore della dichiarazione Testimone_1 contestata dall'appellante al posto dell'altro teste escusso alla stessa udienza, Testimone_2
(teste regolarmente citato ed escusso), il quale è stato citato nella veste di dipendente
[...] di E- distribuzione, che nella giornata del 14.12.2.012 aveva eseguito la verifica sul contatore in dotazione alla OC appellante e, alla presenza dei Carabinieri di Solarino, avevano accertato la manomissione del misuratore posto all'interno dell'azienda appellante. Si aggiunga che , ha testimoniato su capitoli di prova diversi, vertenti unicamente sulla Testimone_1 contabilizzazione dell'energia consumata dalla OC appellante a partire dal 1.1.2012 e sino al 31.8.2012, peraltro il , come si evince dal verbale in atti, aveva precisato di non aver Tes_1 partecipato alla verifica del 14.12.2012 e di non sapere nulla al riguardo.
In ogni caso a prescindere dalla rilevanza delle dichiarazioni del , che comunque Tes_1 trovano riscontro esterno in altri documenti prodotti in giudizio e seppur ad avviso di questo
Collegio, il predetto teste non poteva essere ammesso in sostituzione di altro teste previamente indicato poiché non indicato, tuttavia la OC dall'eccezione di non utilizzabilità Parte_1
6 della testimonianza del , era deceduta poiché non si era opposta né preventIVmente Tes_1 alla sua ammissibilità né aveva eccepito la nullità della deposizione testimoniale subito dopo l'espletamento della stessa ex art. 157 c.p.c., trattandosi di nullità relatIV (Cass. n. 18971/2022;
Cass n.8528/2020) derIVnte dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti (Cass. n. 32837/2022). Si aggiunga che la
Corte di Cassazione a sez. un. con la sentenza n. 9456/2023 ha espresso principi ancor più restringenti in punto di rilevazione dell'inammissibilità della testimonianza ed ha escluso, pronunciando per l'ipotesi di cui all' art. 246 c.p.c., che laddove la parte non eccepisca l'incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione sarà definitIVmente preclusa, senza che poi possa essere presentata l'eccezione di nullità della prova assunta.
Per quanto esposto il motivo è rigettato.
I restanti motivi di appello vengono esposti ed esaminati congiuntamente, in quanto contengono censure che si ripetono e sono connesse tra loro.
Con il Terzo motivo di appello la parte censura la seguente statuizione contenuta nella sentenza impugnata:”l'ammontare dell'ingente credito azionato pari ad Euro 50.125,80 come da fatture versate in atti, ed in particolare come da fatture di cui ai doc. da n. 9 a n. 16 allegati alla memoria istruttoria della datata 5 aprile 2018: il credito si spiega nel Controparte_1 rilevante ammontare prima indicato per il fatto che, a seguito di ispezione datata 14 dicembre
2012 (per reperire il verbale si veda il doc. n. 12 allegato alla memoria istruttoria della
[...] datata 5 aprile 2018), è stata accertata la manomissione del contatore ubicato CP_1 dentro l'opificio di parte attrice tramite un magnete che alterava la misurazione dei consumi, come confermato dalla deposizione del teste resa all'udienza del 3 giugno 2021 che ha Tes_2 riferito come il magnete sia stato repertoriato e sequestrato da due carabinieri presenti al momento della ispezione”.
Osserva la parte che il primo giudice oltre ad incorrere nell'errore di confermare, anziché revocare, il decreto ingiuntivo, che è stato mantenuto in vita per il minor importo di €
50.125,80, al posto di quello maggiore ingiunto di € 52.904,08, aveva determinato il suddetto credito sulla base delle fatture che la OC opposta aveva depositato con la memoria ex art.183 comma VI cpc n.2, c.p.c., che erano parzialmente diverse di quelle indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto quest'ultimo non comprendeva le fatture depositate con la citata memoria istruttoria indicate ai nn. 9, 10, 11. Indi, deduce l'appellante il primo giudice
7 ha riconosciuto un credito in parte non richiesto e sulla base di una documentazione diversa da quella allegata in sede monitoria, oltre al fatto che mentre il decreto ingiuntivo era stato pronunciato tenendo conto anche della fattura dell'importo di € 14.77.656, emessa nel 2014
a seguito del ricalcolo dei consumi effettuato da E- distribuzione, dopo la verifica effettuata il
14.12.2012, detta ultima fattura citata non rientrava tra quelle prodotte nella memoria istruttoria n. 2 ex art 183 comma VI cpc. Altra censura muove l'appellante alla sentenza che dal verbale dell'ispezione eseguita da E- distribuzione in data 14 dicembre 2012 ha tratto la conclusione che era rimasta accertata la manomissione del contatore attraverso un magnete che alterava la misurazione dei consumi, come confermato dalle dichiarazioni del teste resa Tes_2 all'udienza del 3 giugno 2021, senza consentire alla OC appellante di contestare tale assunto poiché con l'ordinanza del 23.4.2019 erano state rigettate le prove contrarie che aveva richiesto ed in particolare la prova testimoniale con tecnico di parte, l'ing. che nella Testimone_3 propria relazione aveva illustrato le ragioni-tecniche scientifiche per le quali il magnete rinvenuto non era idoneo ad inficiare la rilevazione dei consumi.
Lamenta inoltre l'appellante di essere stata prIVta, per effetto del rigetto dei mezzi istruttori richiesti, della possibilità di dimostrare la causale del bonifico di € 500,00 che aveva effettuato in data 3.10.2013. In ogni caso deduce l'appellante “non è stato provato l'annullamento dei consumi a seguito della presenza del magnete rinvenuto in occasione dell'ispezione datata 14 dicembre 2012”
Con il quarto motivo di appello la parte censura l'erronea applicazione da parte del primo giudice dell'art. 2967 cc (art. 2697 cc), che in sentenza ha affermato “nessuna delle argomentazioni difensive di parte attrice è atta ad incrinare le conclusioni sopra affermate”.
Osserva in contrario l'appellante, che dall'atto di opposizione in avanti, aveva contestato ogni aspetto della pretesa creditoria a partire dalla legittimazione dell'ingiungente, all' an ed al quantum debeatur oltre il fatto che con la propria nota del 22.1.2015, in riscontro a quella di controparte del 5.1.2015,aveva espressamente contestato i pretesi pagamenti rilevando che nessuna fattura, per l'importo richiesto, era pervenuta alla IE , fatture Parte_1 comunque errate in quanto eccessive ed inverosimili per l'entità dei consumi contabilizzati.
Con il quinto motivo la parte deduce l'errata applicazione da parte del primo giudice dell'art. 2967 c.c. (2697cc) e dell'art.116 c.p.c., che nel tentativo di fornire spiegazione alla parziale difformità tra gli importi delle fatture indicate nel ricorso monitorio con quelle prodotte con la
8 menzionata memoria istruttoria, ha fatto ricorso al conguaglio dei consumi conseguente alla verifica effettata in data 14.12.2012 da E- distribuzione.
Osserva l'appellante che, in effetti, la difformità rilevata dal primo giudice non riguardava soltanto gli importi ma le fatture stesse, essendo diverse tra loro e, in tal modo, il Tribunale avrebbe violato le regole del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il cui perimetro non può che essere quello fissato nel ricorso monitoro e non può essere ampliato in seguito mediante l'utilizzo di fatture prodotte in corso di causa.
Altra censura muove l'appellante alla ricostruzione del credito effettuata dal primo giudice il quale ha giustificato l'importo di cui è condanna ( € 50.125,80) ipotizzando che dopo la scoperta della contestata manomissione del contatore l'appellata avesse rielaborato i consumi con le fatture prodotte con la seconda memoria istruttoria ( fatt. dal n. 9 al n. 16) quando invece dette fatture erano precedenti alla verifica e non erano state affatto rielaborate ed erano parzialmente diverse da quelle indicate nel decreto ingiuntivo.
Con il sesto motivo la parte contesta l'affermazione contenuta nella sentenza che ha ritenuto certa e provata la manomissione del misuratore elettrico in base alla testimonianza del , Tes_2 il quale aveva anche dichiarato che non era stato rilevato il campo elettromagnetico del magnete e, di conseguenza, non vi era la prova dell'alterazione del misuratore, come avrebbe potuto provare se fossero state ammesse le prove contrarie richieste In ogni caso deduce l'appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva già contestato le fatture sottostanti l'emissione del decreto ingiuntivo, e poiché il misuratore installato prevedeva un sistema di lettura di tipo orario ed il totale dei consumi mensili era il risultato delle somme dei consumi rilevati ogni quarto d'ora, spettava all'opposta provare la quantità di energia prelevata nel mese e le modalità di calcolo della fatturazione, come sollecitato con la lettera rivolta ad EN,
(allegata alla seconda memoria di ex art.183, c.6, c.p.c, All.4) .
I motivi si esaminano congiuntamente e sono infondati.
In premessa va detto che seppure alcuni rilievi critici mossi dall'appellante alla sentenza sono condivisibili, poiché la sentenza sconta alcuni errori e sviste , probabilmente dettati anche dalla poca chiarezza espositIV delle parti e dalla confusione ingenerata nel giudizio, tuttavia, la sentenza appellata, seppur emendata nella motIVzione, va confermata nel quantum del credito non avendo l'opposta proposto appello incidentale ed espressamente domandato la conferma della sentenza appellata che le ha riconosciuto il minor credito di €50.125,80,oltre interessi rispetto a quello maggiore ingiunto di € 52.904,08, oltre interessi.
9 Tuttavia ciò non toglie che il decreto ingiuntivo opposto deve essere comunque revocato e sostituito con la presente sentenza atteso che il giudice dell'opposizione, ove ritenga, come nella fattispecie ha ritenuto il Tribunale, che il credito è solo parzialmente fondato o comunque vada riconosciuto per un minor importo rispetto a quello ingiunto, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (ex multis, Cass n. 14486/2019).
Inoltre, diversamente a quanto deduce l'appellante, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso sulla base delle fatture risultate insolute, considerati i pagamenti parziali effettuati.
Come infatti ha ribadito l'appellata nel presente grado, le fatture prodotte con la seconda memoria istruttoria, che il primo giudice ha ritenuto, errando, fossero quelle ingiunte, rappresentavano tutte le fatture emesse dalla nell'anno 2012, per i consumi CP_1 effettuati dalla OC appellante dal mese di gennaio 2012 al mese di agosto 2012 (cessato tra loro il rapporto, come già detto sopra, il 1 settembre 2012). Ma non tutte le suddette fatture emesse nel 2012 sono state chieste in pagamento in via monitoria in quanto alcune risultavano già pagate, come la fattura doc 9, relatIV ai consumi del mese di mese gennaio 2012; la fattura doc 10, relatIV ai consumi mese di febbraio 2012 e parte della fattura doc 11 dell'importo originario di € 6.383,00 relatIV al mese di aprile 2012 che per effetto del pagamento di un acconto è stato chiesto il pagamento del residuo importo di € 4.833,00, unitamente al pagamento delle altre fatture rubricate ai nn. 12-16, oltre la fattura emessa il 20.2.2013 di € 302,72 per interessi di mora, sulle fatture precedenti non pagate e quella con scadenza 5.5.2014 di €
14.776,56, emessa a titolo di conguaglio per i maggiori consumi rilevati dal distributore dal
1.1.2012 al 31.8.2012, per un totale complessivo di € 52.904,08 che è esattamente l'importo ingiunto.
Ricostruiti i conteggi e fugate le ragioni delle contraddizioni rilevate dall'appellante nella sentenza, che, seppur esistenti, comunque non modificano la sua posizione debitoria, e procedendo all'esame delle altre censure, si osserva.
Innanzitutto dal contratto di somministrazione in atti non risulta pattuito un sistema di contabilizzazione dei consumi orari, né che i consumi mensili dovevano essere calcolati in base a quelli rilevati ogni quarto d'ora, essendo piuttosto detto metodo di contabilizzazione indicato nel contratto che in seguito, nel 2013, l'odierna OC appellante ha stipulato con un'altra OC di somministrazione di energia elettrica (EN energia) con la quale, come risulta dagli atti, è insorto analogo contenzioso per morosità. Tanto chiarito dall'esame delle
10 fatture domandate in pagamento, è possibile ricavare che i consumi, calcolati per le fasce orarie, come prevedeva il contratto stipulato il 25.11.2011, sono stati contabilizzati sulla base delle verifiche eseguite dal distributore tant'è che le fatture citate, se si esaminano, riportano la dicitura “consumi reali” ovvero rilevati da remoto dal distributore e non presunti o stimati.
Conseguentemente spettava all'odierna appellata dimostrare che la contabilizzazione dei consumi era errata, perché non compatibili con quelli reali o storici, oppure, chiedere la verifica del proprio misuratore, mentre nella fattispecie l'odierna appellante non soltanto non ha documentato i propri consumi precedenti, per dimostrare che erano eccessivi quelli fatturati da
, ma dalla nota trasmessa da all'odierna appellante, datata Controparte_1 CP_5
2.1.2013, si possono trarre le prove che i consumi fatturati da nel 2012 erano in CP_1 linea con quelli abituali della somministrata e persino inferiori di quelli registrati in precedenza. Ed infatti, con la nota citata datata 2.1.2013 il distributore, dopo l'ispezione del14.12.2012, ha comunicato anche all'odierna OC appellante che la ricostruzione dei maggiori consumi, sfuggiti alla contabilizzazione, a causa della manomissione del misuratore, relatIVmente al periodo 1.1.2011 al 31.8.2012 era avvenuta in base ai maggiori consumi registrati dal misuratore nell'anno 2010.
Quanto sopra, in difetto di contestazione da parte dell'odierna appellante che i propri consumi contabilizzati nel 2010 fossero maggiori di quelli fatturati negli anni successivi (2011 e 2012), dimostra che gli importi fatturati dall'odierna appellata nel 2012, contrariamente a quante deduce la OC appellante, non soltanto non erano eccessivi ma addirittura al di sotto dei suoi consumi precedenti registrati dal misuratore nell'anno 2010.
Anche le altre rimanenti censure connesse tra loro, sono infondate.
Ed infatti, la decisione del giudice di prime cure di rigettare le prove richieste dall' odierna appellante con la terza memoria ex art 183 comma VI cpc, è condivisibile, in quanto dopo averle esaminate risultano inconferenti per la decisione, poiché vertevano su fatti pacifici o irrilevanti ed in parte inammissibili, come la prova testimoniale con il tecnico di parte volta a confutare la veridicità di un fatto storico documentato -l'idoneità del magnete rinvenuto sul misuratore di corrente ad annullare la misurazione della energia e della potenza utilizzata- divenuto incontestato, in difetto di presentazione della querela di falso contro l'accertamento eseguito e verbalizzato dall'incaricato di . Controparte_2
Deve infatti rilevarsi che il predetto verbale di accertamento della manomissione del contatore, eseguito alla presenza dei Carabinieri di Rosolini è stato sottoscritto e consegnato al
11 rappresentante legale della OC appellante che non ha proposto querela di falso per contestare la veridicità del suo contenuto, inoltre, dagli atti di causa risulta che il rappresentante legale della OC appellante in data 11.6.2016 è stato condannato dal Tribunale penale di
Siracusa per il reato di furto di energia elettrica.
Sul valore del verbale delle ispezione disposte per evitare frodi, si rammenta che “In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' dell'esazione dei pagamenti Controparte_6 dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relatIV qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o prIVta, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358
c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successIVmente trasfuso nell'atto di contestazione” (Cass.n.7075/2020; Cass. n. 8676/2025).
Nel caso in esame dal verbale di verifica del 14.12.2012 , risulta che il delegato di E - distribuzione non si è limitato a constatare la presenza del magnete ma ha anche sottoposto a verifica il funzionamento del misuratore, dando atto che, nonostante i macchinari presenti all'interno dell'opificio industriale fossero accessi e funzionanti, il misuratore, per la presenza del magnete, non registrava alcun consumo e dopo aver tolto il magnete i presenti avevano constatavano che il misuratore aveva ripreso a contabilizzare regolarmente i consumi di energia e la potenza. Detto accertamento nella stessa giornata del 14.12.2012 è stato oggetto “denuncia di reato per furto di energia elettrica” presso la Stazione dei Carabinieri di Rosolini, nella quale si legge: “da un nostro controllo tecnico risultava che nonostante la ditta fosse in piena attività con tutti i macchinari accesi per la frantumazione della pietra il consumo era pari a nulla”. E ancora: “arrIVti sul posto avevamo modo di accertare che effettIVmente tutto l'impianto di frantumazione era acceso e regolarmente funzionante però recandoci presso il nostro misuratore di energia ci accorgevamo che mancavano i sigilli al contenitore del nostro complesso di misura e in particolare notavamo anche appoggiato sulla parte superiore del misuratore un grosso magnete, il quale agIV sulla registrazione della misura”.
Ne consegue, l'inammissibilità della prova testimoniale chiesta con il tecnico di parte, che, a prescindere dalle sue teorie, non avrebbe potuto scalfire l'evidenza documentata dell'esito del
12 test eseguito durante l'ispezione dal personale di E- distribuzione, alla presenza dei Carabinieri di Solarino.
Quanto sopra comporta che anche la fattura, con la quale sono stati ricostruiti i consumi non contabilizzati dell'importo di € 14.776,56, è corretta in quanto elaborata sulla base dei consumi storici pregressi, comparati ai consumi dell'anno 2010, non contestati, e ciò costituisce una valida modalità di ricalcolo dei consumi sfuggiti alla misurazione, prevista dalla delibera
ARERA n. 200/1999.
In definitIV l'appello è respinto.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità al DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) con applicazione dei valori medi tariffari.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successIV al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitIVmente pronunciando nella causa iscritta al n.359/2023 R.g.a.c., disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello proposto dalla OC Parte_1
, in persona del legale rappresentante avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Siracusa n, 1786/2022 pubblicata il 27.9.2022; revoca, per le ragioni indicate in parte motIV, il decreto ingiuntivo n. 1874/2016 emesso dal
Tribunale di Siracusa il 29.11.2016; conferma con la presente sentenza la condanna della OC Parte_1 rantumazione pietra, in persona del legale rappresentante, al
[...]
13 pagamento in favore della OC , in persona del legale rappresentante, Controparte_7 dell'importo di € 50.125,80, oltre interessi al tasso legale;
condanna la OC , Parte_1 in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali del grado in favore della OC , in persona del legale rappresentante, che liquida in complessivi Controparte_1
€ 9.991,00 (€ 2.058,00 per la fase di studio,€1.418,00 per la fase introduttIV, € 3.045,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale) otre il rimborso forfettario nella misura del 15% ,Iva e c.p.a.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
30.05.2002, n. 115, per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Catania addì 19.6. 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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