CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 12 luglio 2024 - R.G. n. 1110/2024
TRA
(c.f. ), nata a [...] (P.C.) il Parte_1 C.F._1
10.01.1965 ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Luca
Signaroldi (C.F. ) del foro di Reggio Calabria PEC C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1 medesimo a Piacenza, Via Felice Frasi n. 8
appellante
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. dott.ssa P.I. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
IO D'AR Piazza Caduti n. 8
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente a [...]
(c.f. ) nato a [...] il [...] CP_2 C.F._4
e residente a [...] Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Demis Terzoni del foro di Piacenza ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Piacenza Vicolo
Sant'Apollonia n. 14
appellati
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 346/2024, pubblicata in data 06/05/2024,
Tribunale di Piacenza.
Conclusioni parte appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in via preliminare e pregiudiziale: sospendere il procedimento in attesa della definizione del procedimento pendete avanti la Corte di Cassazione (R.G. n. 7922/2024) ex art. 295 e/o 337 c.p.c.
- Nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.346/2024, pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 2.05.2024, pubblicata in data 6.05.2024, notificata il 6.06.2024 resa nella causa iscritta al n. 2356 R.G.; in via principale, respingere le domande tutte avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dell'avv. Pt_1 sul muro per cui è causa, ovvero, in via subordinata, la comproprietà del
[...] medesimo;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via di estremo subordine
- Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado quanto all'accertamento e alla dichiarazione di inesistenza di servitù di immissione di travi, impregiudicata la impugnazione, Voglia la Corte precisare come debba essere effettuata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
pag. 2/14 - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
Conclusioni parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza gravata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 28 luglio 2017 gli odierni appellati convenivano in giudizio al fine di ottenere l'accertamento e la Parte_1 dichiarazione dell'insussistenza della servitù di immissione di travi e/o di apposizione di pluviale sul complesso immobiliare di loro proprietà, sito nel Comune di IO
D'AR (PC), piazza Caduti n. 7/8 - viale Risorgimento n. 5, censito al locale Catasto al foglio 54, particella 717, subb. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, al foglio 54, particella 717, sub.
16, e al foglio 54, particella 717, sub. 15, in favore di quello di proprietà della convenuta, censito al foglio 54, mappali 419, subb. 1 e 424, e al foglio 54, mappale 419, sub. 2; l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità di tali opere;
la condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Gli attori, infatti, rilevavano che a seguito di lavori di ristrutturazioni effettuati nella proprietà della sig.ra era stata sensibilmente ampliata la copertura del terrazzo Pt_1 collocato al secondo piano;
essa, secondo quanto riportato nelle mappe edilizie, avrebbe dovuto ricoprire solo in minima parte il tetto del fabbricato, ma, non solo esso era stato interamente coperto, ma in aggiunta vi era uno sporto di 40 cm oltre la copertura. Per realizzare tale copertura la signora si era innestata in almeno due punti sul muro Pt_1 di confine di proprietà esclusiva degli odierni appellati e aveva, altresì fissato al muro medesimo un pluviale di scarico delle acque piovane.
Con la propria comparsa di costituzione e risposta la signora rilevava, in via Pt_1 preliminare che il giudizio promosso fosse improcedibile ex art. 705 c.p.c. in quanto era pendente un giudizio possessorio che vedeva la stessa richiedere nei confronti delle pag. 3/14 medesime controparti, la reintegrazione del possesso dell'immobile di sua proprietà, nonché delle sue singole parti e pertinenze, a seguito delle violazioni poste in essere dagli odierni appellati;
in via riconvenzionale proponeva domanda affinché si procedesse ad accertare la proprietà esclusiva della signora del muro su cui Pt_1 erano innestati i sostegni in appoggio della copertura, o, in via subordine, la comproprietà dello stesso.
Veniva preliminarmente risolta l'eccezione sull'inammissibilità del giudizio in ragione dell'asserita violazione dell'art. 705 c.p.c. che veniva rigettata.
Era infatti in corso tra le medesime parti giudizio possessorio nel quale Parte_1 lamentava che la sig.ra e il sig. avevano Controparte_1 CP_1 CP_2 posto in essere violazioni possessorie sul muro posto sul confine delle rispettive proprietà quali: la chiusura di alcune intercapedini destinate al passaggio di canne fumarie;
l'apertura di una veduta/luce; la modifica della dimensione di un cornicione, il parziale abbattimento di una porzione del muro.
Tuttavia il Giudice di primo grado riteneva che i convenuti del giudizio possessorio, avendo agito al fine di ottenere una pronuncia negatoria della servitù non avevano quale scopo principale quello di ottenere una pronuncia sulla titolarità della proprietà che nell'actio negatoria servitutis ha natura di presupposto attinente la legittimazione sostanziale dell'attore, per cui il suo accertamento ha carattere solo strumentale e preliminare, e quindi non si verificasse la preclusione ex art. 705 c.p.c.
Ad ulteriore sostegno di tale decisione il Giudice di prime cure rilevava che il giudizio possessorio si era già concluso ed inoltre che la stessa aveva proposto domanda Pt_1 riconvenzionale al fine di accertare il diritto di proprietà sul muro conteso.
Veniva quindi disposta la prosecuzione del giudizio, e veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con la quale veniva richiesto al CTU ing. poi sostituito da Per_1 ing. di accertare e descrivere lo stato dei luoghi, con particolare Persona_2 riferimento alle lamentate violazioni, anche alla luce dei titoli di acquisto delle parti e delle loro danti causa, di individuare le opere necessarie per la rimozione delle opere accertate illegittime e di riferire ogni altro elemento utile ai fini della decisione della controversia, anche individuando eventuali ipotesi transattive.
pag. 4/14 In merito al primo punto il CTU nominato rilevava che nell'edificio vi era al Pt_1 secondo piano una terrazza ove vi è una struttura lignea in prolungamento della falda di copertura con travetti secondari che scendono in pendenza della falsa appoggiati su due travi, parallele all'edificio posizionate una a filo esterno del terrazzo e una in Pt_1 sottogronda copertura entrambe infisse nel muro a confine la proprietà di parte Pt_1 attrice.
Vi era quindi difformità tra quanto descriveva parte attrice, e altri, Controparte_1
e lo stato dei luoghi rilevato dall'ing. poiché non vi era copertura, coppi e Per_2 assito sottostante, non vi era la presenza di lattoneria, canale di gronda e converse, non vi era la presenza di pluviale di scarico acque meteoriche.
A seguito di indagini presso gli uffici competenti del Comune di IO d'AR non risultava alcuno documento ufficiale che autorizzasse quanto realizzato.
In merito al punto dell'infissione delle due travi portanti nel muro confinante di parte ricorrente non è stato possibile dirimere la controversia in merito alla proprietà del muro di confine tra la parte ricorrente e quella resistente, nonostante l'esame di tutti gli atti di compravendita e delle cartografie catastali, per cui si è tratta la conclusione che la parte di muro in cui è stata innestata la trave portante di banchina, a quota più bassa, sia quanto residua dello spigolo sud est del fabbricato di proprietà della ricorrente, a seguito della totale demolizione del muro Sud del fabbricato stesso e la sua ricostruzione in posizione parallela al muro Nord;
la trave alta è anch'essa innestata nel muro di confine e anch'esso risulta di proprietà della parte ricorrente , pur essendo collocata sotto gronda non essendo innestata con il muro di confine ma essendo sbalzata, in Pt_1 osservanza del principio per cui tutto ciò che risulta nel perimetro di sovrapposizione delle facciate dei due edifici risulta comune, quello esterno di proprietà esclusiva dell'edificio più alto.
Il CTU giungeva quindi alla conclusione per cui le due travi risultavano infisse senza consenso da nella proprietà del muro di Immobiliare. Pt_1
Su osservazioni del CTP di parte resistente, approfondiva l'avvicendamento storico della conformazione dei due immobili specificando che l'attuale conformazione si era stabilizzata negli anni '50 del secolo scorso, comunque ben prima di quando la signora aveva acquisito la proprietà. Pt_1
pag. 5/14 Sulla base di tale CTU, ritenuta dal Giudice di prime cure ben argomentata, esauriente, precisa, logica e priva di contraddizione, la causa veniva decisa come segue.
Avendo il procedimento oggetto l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di immissione nel muro di confine, di due travi poste a sostegno del prolungamento della copertura del terrazzo di proprietà di e dell'apposizione di un pluviale, Parte_1 fissato a detto muro con due tasselli raccordati a due braccialetti di metallo, innanzitutto veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di parte attrice avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di scolo delle acque meteoriche a carico del fondo di ed a favore del fondo del CP_1 vicino laddove lo stesso CTU evidenziava che non vi era pluviale di scarico, e la stessa resistente, in atto di appello, dava atto di aver provveduto alla sua rimozione.
Restava la questione in merito all'infissione, nel muro di confine tra gli immobili di proprietà delle parti, ad opera di dei pali di sostegno della copertura del Parte_1 terrazzo di quest'ultima.
Il Giudice di prime cure, sulla base della CTU svolta giungeva alla conclusione per cui non vi era servitù di immissione di travi in favore dell'immobile di proprietà di Pt_1
e a carico dell'immobile di proprietà di di
[...] Controparte_1 CP_1
e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
Egli infatti dava applicazione al principio in base al quale in caso di edificio posto perpendicolarmente rispetto a un altro, qualora il muro divisorio fuoriesca in altezza dalla sagoma dell'edificio più basso, la cui copertura è costituita da un tetto spiovente
(fino al punto in cui esso è legittimo), non opera, relativamente alla porzione di muro soprastante la sagoma del fabbricato più basso, la presunzione di comunione ex art. 880
c.c. poiché manca il presupposto, ovvero la funzione divisoria del muro
Sulla base delle conclusioni del CTU con riferimento al caso in esame, il muro a confine tra il fabbricato di proprietà e il fabbricato di Imm. San Fiorenzo è Pt_1 comune fino all'estradosso delle falde del tetto di proprietà Conseguentemente, Pt_1
a parere del CTU, la parte di detto muro che si protrae in altezza oltre le falde del tetto sopra citato, si deve ritenere di proprietà esclusiva della Imm. San Fiorenzo, ed infatti la sentenza di primo grado stabiliva che il muro su cui ha innestato le Parte_1
pag. 6/14 proprie travi era di proprietà esclusiva dei ricorrenti, non operando la presunzione ex art. 880 c.c.
Il Giudice di Piacenza non ha poi ritenuto che la documentazione fornita dalla resistente fosse in grado di provare la proprietà esclusiva nel muro, intanto perché documentazione molto risalente nel tempo ed era più che probabile che nel tempo siano stati eseguiti molti interventi non registrati, in secondo luogo poiché tali documenti riportavano una rappresentazione molto generica e confusa dei luoghi, essendo gli edifici riportati con semplici linee dalle quali non era possibile evincere la titolarità dei muri di confine.
Né poteva dirsi che essendo l'immobile antecedente a quello dei ricorrenti, tale Pt_1 sia prova della proprietà.
Mancando quindi la dimostrazione dell'acquisto a titolo originario o derivativo della proprietà si è concluso a favore dell'accoglimento delle domande attoree volte a dichiarare l'inesistenza della servitù di immissione di travi in favore dell'immobile di a carico dell'immobile di proprietà di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, ha
[...] Controparte_4 CP_2 ordinato alla convenuta di provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
È stata altresì rigettata la domanda svolta in via riconvenzionale da parte convenuta;
Vi è stata condanna di a rifondere a Parte_1 Controparte_1
e le spese di lite sostenute
[...] Controparte_1 CP_2 per il presente giudizio, che sono state liquidate in euro 3.809,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa alle rispettive aliquote di legge.
2. avverso tale decisione proponeva ricorso per i motivi di seguito Parte_1 esposti.
Innanzitutto, richiedeva di sospendersi il procedimento in attesa che la Corte di
Cassazione si pronunciasse in merito al ricorso avverso la sentenza che decideva la questione preliminare ex art. 705 c.p.c.
Con il primo motivo di appello veniva rilevato come vi fosse una omessa valutazione delle osservazioni dei CTP che avrebbero portato a una manifesta omessa motivazione della sentenza.
pag. 7/14 In particolare veniva lamentato come alla luce della documentazione e dalle planimetrie estratte dall'Archivio di Stato fosse documentalmente provato che l'appellante Pt_1 avesse il pieno diritto di attestare nel muro per cui è causa le travi di sostegno per la copertura del proprio terrazzo, poiché il muro che oggi si trova in confine fra i due immobili deve ritenersi unicamente di proprietà dell'odierna appellante, la quale deve ritenersi proprietaria esclusiva anche della parte soprastante il tetto del suo immobile in virtù dell'automatica operatività del principio di accessione.
Tuttalpiù, può essere riconosciuto il diritto di comproprietà sul muro medesimo, in applicazione del principio ex art. 880 c.2 c.c. per cui il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto ovvero fino alla linea di estradosso del tetto e della linea di falda della tettoia. Pt_1
Con ulteriore motivo di appello si censurava il comportamento del Giudice di primo grado laddove non aveva ammesso le istanze istruttorie richieste.
Veniva poi richiesta una specifica sulle modalità di rimessione in pristino laddove si dovesse addivenire a una conferma della condanna a carico della signora Pt_1
Con ultimo motivo di appello si chiedeva un nuovo regolamento delle spese processuali e che esse venissero poste a carico degli appellati.
Si costituiva in appello che chiedevo il rigetto di tutti i motivi di appello CP_1 proposti da controparte e la conferma della sentenza emessa in primo grado.
Veniva fissata udienza al 07/01/2025 con termine per note fino al 05/01/2025.
Il Presidente istruttore rimetteva la causa in decisione all'udienza da celebrarsi in forma cartolare del 29/04/2025 con termine per note fino al 28/04/2025 e termini a ritroso come per legge degli atti conclusivi.
3. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
In merito alla sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di
Cassazione sulla sentenza parziale ex art. 705 c.p.c.
Sul punto si ritiene di rigettare la richiesta poiché non sono ravvisabili i requisiti ex art. 295 c.p.c. e/o art. 337 c. 2 c.p.c.
Si rammenta infatti che la sospensione è decisa laddove vi è pendente un giudizio dalla cui definizione dipende la decisione della causa. pag. 8/14 Ora l'eccezione sollevata in via preliminare aveva lo scopo di sospendere il presente giudizio, volto a determinare l'inesistenza di una servitù a favore di Parte_1 contro mobiliare, in attesa della definizione del procedimento possessorio pendente a parti invertite.
Tuttavia, come rilevato già nella sentenza parziale del giudice di primo grado, non opera la preclusione dell'art. 705 c.p.c. in quanto i convenuti del giudizio possessorio non hanno attivato in questa sede giudizio petitorio, bensì actio negatoria servitutis in cui non è richiesto che il Giudice si pronunci in merito alla proprietà, essendo questa data per presupposta;
(v. sul punto Cass. Civ. 1409/2007 “In tema di azione negatoria, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e, se essa è contestata, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene.” e anche Cass.
Civ 10149/2004 “In tema di "actio negatoria servitutis", poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà. Al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere
l'attività lamentata come lesiva dall'attore.) invero è stata la stessa odierna appellante a proporre, con domanda riconvenzionale, che venga accertata la proprietà del muro ove ha innestato le travi di supporto della copertura della propria terrazza.
Per tale motivo viene respinta in questa sede la domanda di sospensione del procedimento in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci in merito alla riforma richiesta.
In merito alle osservazioni alla CTU disposta dal Giudice di primo grado si osserva quanto segue.
Innanzitutto, in merito alla lamentata mancanza dell'iscrizione del CTU nell'albo dei consulenti tecnici di uffici si richiama quanto prescritto dal codice di procedura civile pag. 9/14 all'art. 61 che prevede che quando fosse necessario il Giudice può farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica, scelti normalmente, ma quindi non obbligatoriamente tra le persone iscritte in albi speciale formati a norma delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile (sul punto v. Cass. civ. n.
14906/2011 “La mancanza o l'invalidità della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità” e anche Cass. civ. n. 1074/1983 “L'iscrizione dei consulenti tecnici negli albi dei tribunali, in ragione della loro competenza specifica, è diretta a facilitare la scelta del giudice, nonché ad assicurare una distribuzione degli incarichi, ma non comporta un limite al potere di scelta del giudice medesimo, in quanto l'inosservanza dei criteri fissati in proposito dagli artt. 61 c.c. e 22 disp. att.
c.p.c., con l'affidamento dell'incarico a consulente iscritto all'albo di altro tribunale, o non iscritto in alcun albo, non incide sulla validità della consulenza tecnica.”).
In particolare, il consulente tecnico designato è stato scelto affinchè svolgesse la perizia non solo in tale procedimento ma anche in quello possessorio ove era richiesta competenza anche in materia antisismica, competenza posseduta dal professionista individuato dal Tribunale, il quale avendo svolto l'incarico sui medesimi immobili, seppur con quesiti differenti, ha permesso una più completa e globale valutazione dello stato dei luoghi.
Sulla seconda doglianza avanzata da parte attrice in merito alle numerose proroghe concesse per il deposito dell'elaborato peritale giova ricordare che il nostro codice consente al perito di richiedere al CTU con apposita istanza una proroga del termine originariamente concesso per la perizia.
Tale termine è termine perentorio e non ordinatorio e può essere prorogato dal Giudice stesso ai sensi dell'art. 154 c.p.c. tenuto conto delle motivazioni addotte dal professionista.
Nel caso de quo, essendosi svolta la perizia nel corso di due anni caratterizzati da pandemia Covid-19 che ha fortemente rallentato le attività ordinarie in ragione di comprovate ragioni di sicurezza e salute pubblica, tenendo altresì conto del particolare attrito fra le parti che ha originato diversi procedimenti e evidenziato una scarsa pag. 10/14 propensione a una soluzione transattiva della controversia, si ritiene giustificato il tempo concesso al perito al fine di ultimare l'incarico assegnato.
In merito alla lamentata non considerazione dei rilievi operati dai CTP della difesa si osserva quanto segue. Pt_1
L'ing. CTU nominato dal Tribunale, ha acquisito come richiesto Per_2 documentazione storica attinente all'esistenza e alla proprietà degli immobili.
La difesa della signora ha prodotto diverse planimetrie che riportano l'esistenza Pt_1 dei due edifici fin dal secolo scorso, edifici che per stessa ammissione dell'appellante hanno subito diverse trasformazioni nel corso della storia, a cominciare dalla loro destinazione d'uso, alla loro altezza e composizione dei vani.
Dalla documentazione prodotta si ritiene di aderire a quanto osservato e riportato dal
CTU laddove la mappa dell'Archivio di Stato del 1812 riporta l'esistenza di un fabbricato e quindi del muro che ne costituisce perimetro senza però fornire informazioni in merito all'altezza dello stesso.
Così come di difficile lettura e non esaustivi in merito all'altezza del muro di cui oggi si discute i documenti molto risalenti nel tempo, prodotti dall'appellante.
Dalle numerose vicende che hanno caratterizzato l'immobile, ed è la stessa difesa a riportare che dei quattro originari piani ne sono rimasti tre, si sono succedute Pt_1 diverse demolizioni e costruzioni, che hanno portato all'ampliamento del fabbricato di
Immobiliare, ed è lo stesso CTU attesta l'attuale conformazione negli anni 50/60 come riportato nell'all. 6 della perizia, ben prima che l'avv. ottenesse la proprietà Pt_1 dell'immobile.
Tale documentazione appare quindi rappresentativa di una situazione che non più combacia con quella attuale, avendo l'impianto urbanistico subito nel corso dei decenni radicali trasformazioni e non avendo quindi piena contezza dell'avvicendamento delle costruzioni né degli eventuali accordi tra i proprietari dei fondi attigui in merito alle costruzioni in prossimità.
La documentazione prodotta è infatti non solo risalente nel tempo, ma piuttosto frammentaria non potendo ricavarsi una perfetta linea temporale delle modifiche avvenute ai fondi e alle costruzioni insistenti su di essi.
pag. 11/14 Ciò che è controverso in questa sede è infatti la proprietà della porzione di muro che sopraeleva rispetto alla sagoma del fabbricato e a tal fine si richiama la sezione Pt_1 esplicativa di cui a pag. 5 della perizia del CTU.
Il professionista ha evidenziato con contorno rosso gli attuali confini della proprietà che coincide con la porzione di muro confinante tra e che Pt_1 Pt_1 CP_1 secondo l'art. 880 c.p.c., mancando di prova effettiva di titolarità esclusiva si presume in comune.
Per quanto attiene della porzione di muro che va dalla quota pavimento terrazzo e da qui si eleva, esso, secondo quanto previsto dall'art. 880 c.p.c. appartiene all' in CP_1 quanto edificio più alto.
La comproprietà si estende fino all'estradosso, il prolungamento realizzato con l'innesto del travetto sostenuto perpendicolarmente dalle due travi non può dare luogo alla comproprietà del muro tra il travetto stesso e il pavimento del terrazzo.
Per tanto si deve concludere che le due travi innestate sporgendo dalla proprietà Pt_1 siano innestate su un muro che, in applicazione della presunzione di legge è di proprietà degli appellati.
Le argomentazioni portate da sulla presunta anteriorità di costruzione non Pt_1 superano la presunzione di legge (sul punto v. Cass civ. n. 11162/1994 “La presunzione di comunione del muro divisorio, stabilita dall'art. 880 c.c. ha carattere relativo e spiega la sua piena operatività - sino a rendere irrilevante nel caso di muro di separazione fra due edifici l'eventuale anteriorità di uno di questi rispetto all'altro”) e altresì non risulta provato che il muro sia stato costruito esclusivamente sulla proprietà
e sia quindi avvenuta accessione ex art. 934 c.c. Pt_1
In merito alla richiesta di indicazioni sulle modalità con cui effettuarsi la rimessione in pristino
Ritenuta la proprietà esclusiva del muro de quo della parte odierna appellata con conseguente dichiarazione di inesistenza della servitù di immissione di travi in favore dell'immobile di a carico dell'immobile di proprietà di Parte_1 [...]
per Controparte_1 Controparte_4 CP_2
l'effetto, l'appellante deve provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
pag. 12/14 Ciò comporta che come indicato dal CTU deve essere rimosso quanto della struttura è stato illegittimamente infisso nel muro di proprietà di immobiliare
Di conseguenza, come indicato dal CTU: “Nel caso non ci fosse accordo delle parti sul consenso dell'innesto delle due travi in legno portanti nel muro di confine, la parte resistente deve smussare le stesse e ripristinare con malta e mattoni i due fori di dimensioni 10x20 cm nel muro stesso”.
In merito alle richieste istruttorie
La Corte ritiene l'elaborato peritale logico, coerente e che vi sia piena rispondenza tra quanto richiesto al consulente e quanto riportato nell'elaborato peritale.
L'ing. ha infatti acceduto ai luoghi al fine di rilevare lo stato di fatto, tenendo Per_2 conto dei titoli di acquisto delle parti e dei loro danti causa, considerando altresì che la loro valutazione ai fini di dichiarazione della proprietà è rimessa a questo Giudice, che ritiene di aderire alle conseguenze giuridiche già anticipate nell'elaborato tecnico per le ragioni già ampiamente sopra esposte.
In ragione di ciò non si ritiene di voler disporre ulteriore CTU né di accogliere la richiesta di prove testimoniali come riportate nelle memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 in quanto la risposta è già contenuta nella medesima perizia.
Altresì non si ritiene di dover ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all'Archivio di Stato e al Comune di IO D'AR di esibire e produrre i titoli edilizi autorizzativi
(concessione edilizia e/o licenza edilizia o altro titolo ai sensi del DPR 380/01) in forza dei quali il fabbricato di proprietà si trova ora edificato in aderenza al muro di Pt_2 confine con la proprietà in quanto tali autorizzazioni servirebbero al più a Pt_1 verificare la regolarità delle opere murarie (argomento estraneo al presente procedimento) e non già la proprietà del bene qui conteso.
Ad ogni buon conto, in assenza di piena prova della proprietà in capo alla signora che ha appunto proposto domanda riconvenzionale volta all'accertamento della Pt_1 proprietà, è ancora la presunzione prevista all'art. 880 c.c. ad operare, giungendo quindi alle conclusioni di cui sopra.
4.- Le spese di grado devono seguire la soccombenza.
p.q.m.
pag. 13/14 La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
-accerta e dichiara l'inesistenza delle servitù di immissione di travi in favore dell'immobile di proprietà censito al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_1
IO d'AR (PC) al foglio 54, mappale 419, sub. 1 mappale 426 (piano S1-T-1-
2), cat. A/3, e al foglio 54, mappale 419, sub. 2 (piano T), cat. C/1, e a carico dell'immobile di proprietà di Controparte_1
e censito al Catasto Fabbricati del Comune di
[...] Controparte_1 CP_2
IO d'AR (PC) al foglio 54, particella 717, subb. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e
16, e, per l'effetto
-ordina a di provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
Parte_1
-rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale da parte appellante;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
6.400 di cui euro 120 per spese, oltre spese generali e accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia)
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il
25/06/2025.
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 12 luglio 2024 - R.G. n. 1110/2024
TRA
(c.f. ), nata a [...] (P.C.) il Parte_1 C.F._1
10.01.1965 ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Luca
Signaroldi (C.F. ) del foro di Reggio Calabria PEC C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1 medesimo a Piacenza, Via Felice Frasi n. 8
appellante
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. dott.ssa P.I. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
IO D'AR Piazza Caduti n. 8
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente a [...]
(c.f. ) nato a [...] il [...] CP_2 C.F._4
e residente a [...] Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Demis Terzoni del foro di Piacenza ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Piacenza Vicolo
Sant'Apollonia n. 14
appellati
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 346/2024, pubblicata in data 06/05/2024,
Tribunale di Piacenza.
Conclusioni parte appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in via preliminare e pregiudiziale: sospendere il procedimento in attesa della definizione del procedimento pendete avanti la Corte di Cassazione (R.G. n. 7922/2024) ex art. 295 e/o 337 c.p.c.
- Nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.346/2024, pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 2.05.2024, pubblicata in data 6.05.2024, notificata il 6.06.2024 resa nella causa iscritta al n. 2356 R.G.; in via principale, respingere le domande tutte avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dell'avv. Pt_1 sul muro per cui è causa, ovvero, in via subordinata, la comproprietà del
[...] medesimo;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via di estremo subordine
- Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado quanto all'accertamento e alla dichiarazione di inesistenza di servitù di immissione di travi, impregiudicata la impugnazione, Voglia la Corte precisare come debba essere effettuata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
pag. 2/14 - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
Conclusioni parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza gravata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 28 luglio 2017 gli odierni appellati convenivano in giudizio al fine di ottenere l'accertamento e la Parte_1 dichiarazione dell'insussistenza della servitù di immissione di travi e/o di apposizione di pluviale sul complesso immobiliare di loro proprietà, sito nel Comune di IO
D'AR (PC), piazza Caduti n. 7/8 - viale Risorgimento n. 5, censito al locale Catasto al foglio 54, particella 717, subb. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, al foglio 54, particella 717, sub.
16, e al foglio 54, particella 717, sub. 15, in favore di quello di proprietà della convenuta, censito al foglio 54, mappali 419, subb. 1 e 424, e al foglio 54, mappale 419, sub. 2; l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità di tali opere;
la condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Gli attori, infatti, rilevavano che a seguito di lavori di ristrutturazioni effettuati nella proprietà della sig.ra era stata sensibilmente ampliata la copertura del terrazzo Pt_1 collocato al secondo piano;
essa, secondo quanto riportato nelle mappe edilizie, avrebbe dovuto ricoprire solo in minima parte il tetto del fabbricato, ma, non solo esso era stato interamente coperto, ma in aggiunta vi era uno sporto di 40 cm oltre la copertura. Per realizzare tale copertura la signora si era innestata in almeno due punti sul muro Pt_1 di confine di proprietà esclusiva degli odierni appellati e aveva, altresì fissato al muro medesimo un pluviale di scarico delle acque piovane.
Con la propria comparsa di costituzione e risposta la signora rilevava, in via Pt_1 preliminare che il giudizio promosso fosse improcedibile ex art. 705 c.p.c. in quanto era pendente un giudizio possessorio che vedeva la stessa richiedere nei confronti delle pag. 3/14 medesime controparti, la reintegrazione del possesso dell'immobile di sua proprietà, nonché delle sue singole parti e pertinenze, a seguito delle violazioni poste in essere dagli odierni appellati;
in via riconvenzionale proponeva domanda affinché si procedesse ad accertare la proprietà esclusiva della signora del muro su cui Pt_1 erano innestati i sostegni in appoggio della copertura, o, in via subordine, la comproprietà dello stesso.
Veniva preliminarmente risolta l'eccezione sull'inammissibilità del giudizio in ragione dell'asserita violazione dell'art. 705 c.p.c. che veniva rigettata.
Era infatti in corso tra le medesime parti giudizio possessorio nel quale Parte_1 lamentava che la sig.ra e il sig. avevano Controparte_1 CP_1 CP_2 posto in essere violazioni possessorie sul muro posto sul confine delle rispettive proprietà quali: la chiusura di alcune intercapedini destinate al passaggio di canne fumarie;
l'apertura di una veduta/luce; la modifica della dimensione di un cornicione, il parziale abbattimento di una porzione del muro.
Tuttavia il Giudice di primo grado riteneva che i convenuti del giudizio possessorio, avendo agito al fine di ottenere una pronuncia negatoria della servitù non avevano quale scopo principale quello di ottenere una pronuncia sulla titolarità della proprietà che nell'actio negatoria servitutis ha natura di presupposto attinente la legittimazione sostanziale dell'attore, per cui il suo accertamento ha carattere solo strumentale e preliminare, e quindi non si verificasse la preclusione ex art. 705 c.p.c.
Ad ulteriore sostegno di tale decisione il Giudice di prime cure rilevava che il giudizio possessorio si era già concluso ed inoltre che la stessa aveva proposto domanda Pt_1 riconvenzionale al fine di accertare il diritto di proprietà sul muro conteso.
Veniva quindi disposta la prosecuzione del giudizio, e veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con la quale veniva richiesto al CTU ing. poi sostituito da Per_1 ing. di accertare e descrivere lo stato dei luoghi, con particolare Persona_2 riferimento alle lamentate violazioni, anche alla luce dei titoli di acquisto delle parti e delle loro danti causa, di individuare le opere necessarie per la rimozione delle opere accertate illegittime e di riferire ogni altro elemento utile ai fini della decisione della controversia, anche individuando eventuali ipotesi transattive.
pag. 4/14 In merito al primo punto il CTU nominato rilevava che nell'edificio vi era al Pt_1 secondo piano una terrazza ove vi è una struttura lignea in prolungamento della falda di copertura con travetti secondari che scendono in pendenza della falsa appoggiati su due travi, parallele all'edificio posizionate una a filo esterno del terrazzo e una in Pt_1 sottogronda copertura entrambe infisse nel muro a confine la proprietà di parte Pt_1 attrice.
Vi era quindi difformità tra quanto descriveva parte attrice, e altri, Controparte_1
e lo stato dei luoghi rilevato dall'ing. poiché non vi era copertura, coppi e Per_2 assito sottostante, non vi era la presenza di lattoneria, canale di gronda e converse, non vi era la presenza di pluviale di scarico acque meteoriche.
A seguito di indagini presso gli uffici competenti del Comune di IO d'AR non risultava alcuno documento ufficiale che autorizzasse quanto realizzato.
In merito al punto dell'infissione delle due travi portanti nel muro confinante di parte ricorrente non è stato possibile dirimere la controversia in merito alla proprietà del muro di confine tra la parte ricorrente e quella resistente, nonostante l'esame di tutti gli atti di compravendita e delle cartografie catastali, per cui si è tratta la conclusione che la parte di muro in cui è stata innestata la trave portante di banchina, a quota più bassa, sia quanto residua dello spigolo sud est del fabbricato di proprietà della ricorrente, a seguito della totale demolizione del muro Sud del fabbricato stesso e la sua ricostruzione in posizione parallela al muro Nord;
la trave alta è anch'essa innestata nel muro di confine e anch'esso risulta di proprietà della parte ricorrente , pur essendo collocata sotto gronda non essendo innestata con il muro di confine ma essendo sbalzata, in Pt_1 osservanza del principio per cui tutto ciò che risulta nel perimetro di sovrapposizione delle facciate dei due edifici risulta comune, quello esterno di proprietà esclusiva dell'edificio più alto.
Il CTU giungeva quindi alla conclusione per cui le due travi risultavano infisse senza consenso da nella proprietà del muro di Immobiliare. Pt_1
Su osservazioni del CTP di parte resistente, approfondiva l'avvicendamento storico della conformazione dei due immobili specificando che l'attuale conformazione si era stabilizzata negli anni '50 del secolo scorso, comunque ben prima di quando la signora aveva acquisito la proprietà. Pt_1
pag. 5/14 Sulla base di tale CTU, ritenuta dal Giudice di prime cure ben argomentata, esauriente, precisa, logica e priva di contraddizione, la causa veniva decisa come segue.
Avendo il procedimento oggetto l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di immissione nel muro di confine, di due travi poste a sostegno del prolungamento della copertura del terrazzo di proprietà di e dell'apposizione di un pluviale, Parte_1 fissato a detto muro con due tasselli raccordati a due braccialetti di metallo, innanzitutto veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di parte attrice avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di scolo delle acque meteoriche a carico del fondo di ed a favore del fondo del CP_1 vicino laddove lo stesso CTU evidenziava che non vi era pluviale di scarico, e la stessa resistente, in atto di appello, dava atto di aver provveduto alla sua rimozione.
Restava la questione in merito all'infissione, nel muro di confine tra gli immobili di proprietà delle parti, ad opera di dei pali di sostegno della copertura del Parte_1 terrazzo di quest'ultima.
Il Giudice di prime cure, sulla base della CTU svolta giungeva alla conclusione per cui non vi era servitù di immissione di travi in favore dell'immobile di proprietà di Pt_1
e a carico dell'immobile di proprietà di di
[...] Controparte_1 CP_1
e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
Egli infatti dava applicazione al principio in base al quale in caso di edificio posto perpendicolarmente rispetto a un altro, qualora il muro divisorio fuoriesca in altezza dalla sagoma dell'edificio più basso, la cui copertura è costituita da un tetto spiovente
(fino al punto in cui esso è legittimo), non opera, relativamente alla porzione di muro soprastante la sagoma del fabbricato più basso, la presunzione di comunione ex art. 880
c.c. poiché manca il presupposto, ovvero la funzione divisoria del muro
Sulla base delle conclusioni del CTU con riferimento al caso in esame, il muro a confine tra il fabbricato di proprietà e il fabbricato di Imm. San Fiorenzo è Pt_1 comune fino all'estradosso delle falde del tetto di proprietà Conseguentemente, Pt_1
a parere del CTU, la parte di detto muro che si protrae in altezza oltre le falde del tetto sopra citato, si deve ritenere di proprietà esclusiva della Imm. San Fiorenzo, ed infatti la sentenza di primo grado stabiliva che il muro su cui ha innestato le Parte_1
pag. 6/14 proprie travi era di proprietà esclusiva dei ricorrenti, non operando la presunzione ex art. 880 c.c.
Il Giudice di Piacenza non ha poi ritenuto che la documentazione fornita dalla resistente fosse in grado di provare la proprietà esclusiva nel muro, intanto perché documentazione molto risalente nel tempo ed era più che probabile che nel tempo siano stati eseguiti molti interventi non registrati, in secondo luogo poiché tali documenti riportavano una rappresentazione molto generica e confusa dei luoghi, essendo gli edifici riportati con semplici linee dalle quali non era possibile evincere la titolarità dei muri di confine.
Né poteva dirsi che essendo l'immobile antecedente a quello dei ricorrenti, tale Pt_1 sia prova della proprietà.
Mancando quindi la dimostrazione dell'acquisto a titolo originario o derivativo della proprietà si è concluso a favore dell'accoglimento delle domande attoree volte a dichiarare l'inesistenza della servitù di immissione di travi in favore dell'immobile di a carico dell'immobile di proprietà di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, ha
[...] Controparte_4 CP_2 ordinato alla convenuta di provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
È stata altresì rigettata la domanda svolta in via riconvenzionale da parte convenuta;
Vi è stata condanna di a rifondere a Parte_1 Controparte_1
e le spese di lite sostenute
[...] Controparte_1 CP_2 per il presente giudizio, che sono state liquidate in euro 3.809,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa alle rispettive aliquote di legge.
2. avverso tale decisione proponeva ricorso per i motivi di seguito Parte_1 esposti.
Innanzitutto, richiedeva di sospendersi il procedimento in attesa che la Corte di
Cassazione si pronunciasse in merito al ricorso avverso la sentenza che decideva la questione preliminare ex art. 705 c.p.c.
Con il primo motivo di appello veniva rilevato come vi fosse una omessa valutazione delle osservazioni dei CTP che avrebbero portato a una manifesta omessa motivazione della sentenza.
pag. 7/14 In particolare veniva lamentato come alla luce della documentazione e dalle planimetrie estratte dall'Archivio di Stato fosse documentalmente provato che l'appellante Pt_1 avesse il pieno diritto di attestare nel muro per cui è causa le travi di sostegno per la copertura del proprio terrazzo, poiché il muro che oggi si trova in confine fra i due immobili deve ritenersi unicamente di proprietà dell'odierna appellante, la quale deve ritenersi proprietaria esclusiva anche della parte soprastante il tetto del suo immobile in virtù dell'automatica operatività del principio di accessione.
Tuttalpiù, può essere riconosciuto il diritto di comproprietà sul muro medesimo, in applicazione del principio ex art. 880 c.2 c.c. per cui il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto ovvero fino alla linea di estradosso del tetto e della linea di falda della tettoia. Pt_1
Con ulteriore motivo di appello si censurava il comportamento del Giudice di primo grado laddove non aveva ammesso le istanze istruttorie richieste.
Veniva poi richiesta una specifica sulle modalità di rimessione in pristino laddove si dovesse addivenire a una conferma della condanna a carico della signora Pt_1
Con ultimo motivo di appello si chiedeva un nuovo regolamento delle spese processuali e che esse venissero poste a carico degli appellati.
Si costituiva in appello che chiedevo il rigetto di tutti i motivi di appello CP_1 proposti da controparte e la conferma della sentenza emessa in primo grado.
Veniva fissata udienza al 07/01/2025 con termine per note fino al 05/01/2025.
Il Presidente istruttore rimetteva la causa in decisione all'udienza da celebrarsi in forma cartolare del 29/04/2025 con termine per note fino al 28/04/2025 e termini a ritroso come per legge degli atti conclusivi.
3. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
In merito alla sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di
Cassazione sulla sentenza parziale ex art. 705 c.p.c.
Sul punto si ritiene di rigettare la richiesta poiché non sono ravvisabili i requisiti ex art. 295 c.p.c. e/o art. 337 c. 2 c.p.c.
Si rammenta infatti che la sospensione è decisa laddove vi è pendente un giudizio dalla cui definizione dipende la decisione della causa. pag. 8/14 Ora l'eccezione sollevata in via preliminare aveva lo scopo di sospendere il presente giudizio, volto a determinare l'inesistenza di una servitù a favore di Parte_1 contro mobiliare, in attesa della definizione del procedimento possessorio pendente a parti invertite.
Tuttavia, come rilevato già nella sentenza parziale del giudice di primo grado, non opera la preclusione dell'art. 705 c.p.c. in quanto i convenuti del giudizio possessorio non hanno attivato in questa sede giudizio petitorio, bensì actio negatoria servitutis in cui non è richiesto che il Giudice si pronunci in merito alla proprietà, essendo questa data per presupposta;
(v. sul punto Cass. Civ. 1409/2007 “In tema di azione negatoria, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e, se essa è contestata, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene.” e anche Cass.
Civ 10149/2004 “In tema di "actio negatoria servitutis", poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà. Al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere
l'attività lamentata come lesiva dall'attore.) invero è stata la stessa odierna appellante a proporre, con domanda riconvenzionale, che venga accertata la proprietà del muro ove ha innestato le travi di supporto della copertura della propria terrazza.
Per tale motivo viene respinta in questa sede la domanda di sospensione del procedimento in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci in merito alla riforma richiesta.
In merito alle osservazioni alla CTU disposta dal Giudice di primo grado si osserva quanto segue.
Innanzitutto, in merito alla lamentata mancanza dell'iscrizione del CTU nell'albo dei consulenti tecnici di uffici si richiama quanto prescritto dal codice di procedura civile pag. 9/14 all'art. 61 che prevede che quando fosse necessario il Giudice può farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica, scelti normalmente, ma quindi non obbligatoriamente tra le persone iscritte in albi speciale formati a norma delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile (sul punto v. Cass. civ. n.
14906/2011 “La mancanza o l'invalidità della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità” e anche Cass. civ. n. 1074/1983 “L'iscrizione dei consulenti tecnici negli albi dei tribunali, in ragione della loro competenza specifica, è diretta a facilitare la scelta del giudice, nonché ad assicurare una distribuzione degli incarichi, ma non comporta un limite al potere di scelta del giudice medesimo, in quanto l'inosservanza dei criteri fissati in proposito dagli artt. 61 c.c. e 22 disp. att.
c.p.c., con l'affidamento dell'incarico a consulente iscritto all'albo di altro tribunale, o non iscritto in alcun albo, non incide sulla validità della consulenza tecnica.”).
In particolare, il consulente tecnico designato è stato scelto affinchè svolgesse la perizia non solo in tale procedimento ma anche in quello possessorio ove era richiesta competenza anche in materia antisismica, competenza posseduta dal professionista individuato dal Tribunale, il quale avendo svolto l'incarico sui medesimi immobili, seppur con quesiti differenti, ha permesso una più completa e globale valutazione dello stato dei luoghi.
Sulla seconda doglianza avanzata da parte attrice in merito alle numerose proroghe concesse per il deposito dell'elaborato peritale giova ricordare che il nostro codice consente al perito di richiedere al CTU con apposita istanza una proroga del termine originariamente concesso per la perizia.
Tale termine è termine perentorio e non ordinatorio e può essere prorogato dal Giudice stesso ai sensi dell'art. 154 c.p.c. tenuto conto delle motivazioni addotte dal professionista.
Nel caso de quo, essendosi svolta la perizia nel corso di due anni caratterizzati da pandemia Covid-19 che ha fortemente rallentato le attività ordinarie in ragione di comprovate ragioni di sicurezza e salute pubblica, tenendo altresì conto del particolare attrito fra le parti che ha originato diversi procedimenti e evidenziato una scarsa pag. 10/14 propensione a una soluzione transattiva della controversia, si ritiene giustificato il tempo concesso al perito al fine di ultimare l'incarico assegnato.
In merito alla lamentata non considerazione dei rilievi operati dai CTP della difesa si osserva quanto segue. Pt_1
L'ing. CTU nominato dal Tribunale, ha acquisito come richiesto Per_2 documentazione storica attinente all'esistenza e alla proprietà degli immobili.
La difesa della signora ha prodotto diverse planimetrie che riportano l'esistenza Pt_1 dei due edifici fin dal secolo scorso, edifici che per stessa ammissione dell'appellante hanno subito diverse trasformazioni nel corso della storia, a cominciare dalla loro destinazione d'uso, alla loro altezza e composizione dei vani.
Dalla documentazione prodotta si ritiene di aderire a quanto osservato e riportato dal
CTU laddove la mappa dell'Archivio di Stato del 1812 riporta l'esistenza di un fabbricato e quindi del muro che ne costituisce perimetro senza però fornire informazioni in merito all'altezza dello stesso.
Così come di difficile lettura e non esaustivi in merito all'altezza del muro di cui oggi si discute i documenti molto risalenti nel tempo, prodotti dall'appellante.
Dalle numerose vicende che hanno caratterizzato l'immobile, ed è la stessa difesa a riportare che dei quattro originari piani ne sono rimasti tre, si sono succedute Pt_1 diverse demolizioni e costruzioni, che hanno portato all'ampliamento del fabbricato di
Immobiliare, ed è lo stesso CTU attesta l'attuale conformazione negli anni 50/60 come riportato nell'all. 6 della perizia, ben prima che l'avv. ottenesse la proprietà Pt_1 dell'immobile.
Tale documentazione appare quindi rappresentativa di una situazione che non più combacia con quella attuale, avendo l'impianto urbanistico subito nel corso dei decenni radicali trasformazioni e non avendo quindi piena contezza dell'avvicendamento delle costruzioni né degli eventuali accordi tra i proprietari dei fondi attigui in merito alle costruzioni in prossimità.
La documentazione prodotta è infatti non solo risalente nel tempo, ma piuttosto frammentaria non potendo ricavarsi una perfetta linea temporale delle modifiche avvenute ai fondi e alle costruzioni insistenti su di essi.
pag. 11/14 Ciò che è controverso in questa sede è infatti la proprietà della porzione di muro che sopraeleva rispetto alla sagoma del fabbricato e a tal fine si richiama la sezione Pt_1 esplicativa di cui a pag. 5 della perizia del CTU.
Il professionista ha evidenziato con contorno rosso gli attuali confini della proprietà che coincide con la porzione di muro confinante tra e che Pt_1 Pt_1 CP_1 secondo l'art. 880 c.p.c., mancando di prova effettiva di titolarità esclusiva si presume in comune.
Per quanto attiene della porzione di muro che va dalla quota pavimento terrazzo e da qui si eleva, esso, secondo quanto previsto dall'art. 880 c.p.c. appartiene all' in CP_1 quanto edificio più alto.
La comproprietà si estende fino all'estradosso, il prolungamento realizzato con l'innesto del travetto sostenuto perpendicolarmente dalle due travi non può dare luogo alla comproprietà del muro tra il travetto stesso e il pavimento del terrazzo.
Per tanto si deve concludere che le due travi innestate sporgendo dalla proprietà Pt_1 siano innestate su un muro che, in applicazione della presunzione di legge è di proprietà degli appellati.
Le argomentazioni portate da sulla presunta anteriorità di costruzione non Pt_1 superano la presunzione di legge (sul punto v. Cass civ. n. 11162/1994 “La presunzione di comunione del muro divisorio, stabilita dall'art. 880 c.c. ha carattere relativo e spiega la sua piena operatività - sino a rendere irrilevante nel caso di muro di separazione fra due edifici l'eventuale anteriorità di uno di questi rispetto all'altro”) e altresì non risulta provato che il muro sia stato costruito esclusivamente sulla proprietà
e sia quindi avvenuta accessione ex art. 934 c.c. Pt_1
In merito alla richiesta di indicazioni sulle modalità con cui effettuarsi la rimessione in pristino
Ritenuta la proprietà esclusiva del muro de quo della parte odierna appellata con conseguente dichiarazione di inesistenza della servitù di immissione di travi in favore dell'immobile di a carico dell'immobile di proprietà di Parte_1 [...]
per Controparte_1 Controparte_4 CP_2
l'effetto, l'appellante deve provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
pag. 12/14 Ciò comporta che come indicato dal CTU deve essere rimosso quanto della struttura è stato illegittimamente infisso nel muro di proprietà di immobiliare
Di conseguenza, come indicato dal CTU: “Nel caso non ci fosse accordo delle parti sul consenso dell'innesto delle due travi in legno portanti nel muro di confine, la parte resistente deve smussare le stesse e ripristinare con malta e mattoni i due fori di dimensioni 10x20 cm nel muro stesso”.
In merito alle richieste istruttorie
La Corte ritiene l'elaborato peritale logico, coerente e che vi sia piena rispondenza tra quanto richiesto al consulente e quanto riportato nell'elaborato peritale.
L'ing. ha infatti acceduto ai luoghi al fine di rilevare lo stato di fatto, tenendo Per_2 conto dei titoli di acquisto delle parti e dei loro danti causa, considerando altresì che la loro valutazione ai fini di dichiarazione della proprietà è rimessa a questo Giudice, che ritiene di aderire alle conseguenze giuridiche già anticipate nell'elaborato tecnico per le ragioni già ampiamente sopra esposte.
In ragione di ciò non si ritiene di voler disporre ulteriore CTU né di accogliere la richiesta di prove testimoniali come riportate nelle memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 in quanto la risposta è già contenuta nella medesima perizia.
Altresì non si ritiene di dover ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all'Archivio di Stato e al Comune di IO D'AR di esibire e produrre i titoli edilizi autorizzativi
(concessione edilizia e/o licenza edilizia o altro titolo ai sensi del DPR 380/01) in forza dei quali il fabbricato di proprietà si trova ora edificato in aderenza al muro di Pt_2 confine con la proprietà in quanto tali autorizzazioni servirebbero al più a Pt_1 verificare la regolarità delle opere murarie (argomento estraneo al presente procedimento) e non già la proprietà del bene qui conteso.
Ad ogni buon conto, in assenza di piena prova della proprietà in capo alla signora che ha appunto proposto domanda riconvenzionale volta all'accertamento della Pt_1 proprietà, è ancora la presunzione prevista all'art. 880 c.c. ad operare, giungendo quindi alle conclusioni di cui sopra.
4.- Le spese di grado devono seguire la soccombenza.
p.q.m.
pag. 13/14 La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
-accerta e dichiara l'inesistenza delle servitù di immissione di travi in favore dell'immobile di proprietà censito al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_1
IO d'AR (PC) al foglio 54, mappale 419, sub. 1 mappale 426 (piano S1-T-1-
2), cat. A/3, e al foglio 54, mappale 419, sub. 2 (piano T), cat. C/1, e a carico dell'immobile di proprietà di Controparte_1
e censito al Catasto Fabbricati del Comune di
[...] Controparte_1 CP_2
IO d'AR (PC) al foglio 54, particella 717, subb. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e
16, e, per l'effetto
-ordina a di provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
Parte_1
-rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale da parte appellante;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
6.400 di cui euro 120 per spese, oltre spese generali e accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia)
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il
25/06/2025.
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 14/14