Decreto cautelare 28 luglio 2022
Decreto cautelare 12 agosto 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 12/08/2022, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/08/2022
N. 00892/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Lecce, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
• - dell'Informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce il 15 Giugno 2022 prot. Interno n. -OMISSIS- -, notificata in pari data, nei confronti della Società ricorrente in ragione della “sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi d'impresa”;
• dell'ordinanza n. -OMISSIS- a firma del Dirigente del Settore 2: Sviluppo Economico e Sociale S.U.A.P. del Comune di Gallipoli, avente ad oggetto: “AC1500 - Ordinanza di cessazione dell'attività esercitata dalla Società -OMISSIS- sita in Gallipoli presso-OMISSIS-”;
• nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresi i provvedimenti e gli atti non conosciuti e, segnatamente, le informative rese dalle Forze dell'Ordine nel corso dell'istruttoria e gli esiti della riunione del Gruppo Interforze Antimafia dell'11 Febbraio 2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 10/8/2022:
• - dell'Ordinanza n. -OMISSIS- a firma del Dirigente del Settore 4 Gestione del Territorio del Patrimonio e innovazione – Patrimonio del Comune di Gallipoli avente ad oggetto: “-OMISSIS-”;
• nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresi i provvedimenti e gli atti non conosciuti .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con il ricorso per motivi aggiunti;
Considerato che la tutela cautelare monocratica è richiesta con riferimento all’Ordinanza -OMISSIS-a firma del Dirigente Settore IV – Gestione del Territorio e Patrimonio del Comune di Gallipoli, oggetto dell’impugnazione proposta con i motivi aggiunti depositati in data 10/8/2022;
Considerato che con il citato provvedimento è stato disposto lo sgombero immediato da persone o cose del -OMISSIS-, in uso alla società ricorrente in virtù di contratto di locazione rep. -OMISSIS- intercorso tra la medesima società ed il Comune di Gallipoli;
Considerato che il citato provvedimento di sgombero rinviene i suoi presupposti:
- nell’Ordinanza n. -OMISSIS-a firma del Dirigente Settore II – Sviluppo Economico e Sociale S.U.A.P. del Comune di Gallipoli, con cui è stata ordinata alla ricorrente la cessazione immediata dell’attività dalla stessa svolta presso il -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- nell’Informazione Interdittiva Antimafia prot. interno n. -OMISSIS-adottata dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lecce nei confronti della società ricorrente;
Considerato che tali provvedimenti presupposti sono stati impugnati con il ricorso principale, con contestuale istanza cautelare monocratica;
Visto il Decreto Presidenziale ex art. 56 c.p.a. n.383/2022 del 28 luglio 2022, adottato dal Presidente della sezione competente, con cui è stata respinta l’istanza di cautela monocratica con fissazione della Camera di Consiglio del 14/9/2022 per la trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale;
Considerato che in virtù di quanto sopra, stante – nelle more - la piena efficacia dei predetti provvedimenti impugnati con il ricorso principale, l’attività esercitata dalla ricorrente presso -OMISSIS- e al -OMISSIS- deve ritenersi cessata con decorrenza dalla data del 27 luglio 2022, data di notificazione dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, con conseguente difetto – nel caso di specie - del necessario requisito del periculum in mora (risultando viceversa del tutto irrilevante l’eventuale abusiva ed illecita prosecuzione di fatto dell’attività da parte della ricorrente);
Considerato che – sotto altro profilo 3 sia pure entro i limiti della sommaria cognitio – non sembra ricorrere neanche il requisito del fumus boni juris in relazione ai profili di censura dedotti con i motivi aggiunti, atteso che il caso di specie non può assimilarsi all’ipotesi di controversia privatistica volta a determinare la cessazione del rapporto locazione in essere tra le parti, trattandosi viceversa di provvedimenti dovuti e conseguenziali rispetto all’interdittiva antimafia, nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, previsti da norme speciali a tutela del superiore interesse pubblico;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di cautela monocratica cosi come proposta.
Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio già fissata per la data del 14 settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone fisiche coinvolte.
Così deciso in Lecce il giorno 11 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.