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Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2023, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14461/2016 R.G. proposto da: SOCIETÀ EUROPEAN INVESTIMENT LTD SRL, FIPA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato TAMPONI CH ([...]) che li rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I IROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 2553 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MONDINI ANTONIO Data pubblicazione: 27/01/2023 2 di 6 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6541/2015 depositata il 10/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. FATTI DELLA CAUSA 1. Le società European Investement Ltd srl e Fi.Pa. Finanziaria di Partecipazioni srl, ricorrono, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha, in primo luogo, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 57 d.lgs.546/92 l'eccezione proposta da esse ricorrenti per la prima volta davanti alla stessa CTR, in riferimento alla sentenza della Corte cost.n. 37 del 2015, di nullità dell'avviso oggetto di causa con cui l'Agenzia delle Entrate aveva liquidato una maggior imposta di registro su atto di compravendita immobiliare, sottoscritto da soggetto privo della qualifica dirigenziale ed ha, in secondo luogo, ritenuto corretto il valore attributo all'immobile dall'ufficio avendo riguardo ai valori OMI “non massimi … ma medi”, relativi “al semestre della compravendita” adattati tenendo conto “del valore intrinseco del bene in questione, della posizione centrale dello stesso, dei collegamenti urbani buoni, della solidità dell'edificio e delle normali condizioni di manutenzione dell'appartamento”. La CTR ha “poi” dichiarato infondata la tesi delle ricorrenti secondo cui l'avviso sarebbe stato illegittimo perché basato sul valore normale dell'immobile e non sui “principi innovatori portati dalla legge n.88/2009”, sul motivo che tale legge “ha trovato applicazione solo per l'Iva e per le imposte sui redditi, mentre per l'imposta di registro la normativa (art. 1, comma 307, della legge 296/2006) relativa all'utilizzo del valore normale non è stata oggetto di alcuna abrogazione”. 2. L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva. 3. La Procura Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I primi tre motivi di ricorso (“violazione o falsa applicazione dell'art.57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546”; “violazione o falsa applicazione dell'art.8 del d.l. 2 marzo 2012 convertito con l. 26 aprile 2012, n.44 nonché dell'art. 30 della l. 11 marzo 1953 n.87”; “violazione o falsa applicazione dell'art. “violazione o falsa applicazione dell'art.24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546”) vertono tutti sulla dichiarazione, da parte della CTR, di inammissibilità, ai sensi dell'art.57 d.lgs. 546/92, della eccezione, proposta dalle ricorrenti in appello in rapporto alla sopravvenuta sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015, di nullità dell'atto impositivo per carenza di potere del sottoscrittore. 2. I motivi, da esaminarsi in modo congiunto, data la connessione appena evidenziata, sono infondati. 2.1. Merita ricordare che la sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale ha sancito, in via principale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, 24° comma, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 1° comma, della legge 26 aprile 2012, n. 44 e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 14° comma, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 1° comma, della legge 27 febbraio 2014, n. 15; ancora ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art.1, 8° comma, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
2.2. Le ricorrenti, in appello, hanno eccepito che l'atto tributario impugnato doveva essere considerato nullo perché sottoscritto da soggetto la cui qualifica dirigenziale risultava essere stata conseguita 4 di 6 illegittimamente in relazione alla suddetta sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale. 2.2. Il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr. per tutte Sez. 5^ n. 25756-14). Nel caso di specie, è pacifico che la nullità dell'avviso per difetto di potere del relativo sottoscrittore non è stata eccepita nel ricorso originario sicché essa non poteva essere fatta valere per la prima volta in sede appello in contrasto con l'art.57 del d.lgs. 546/92 (Si veda, Cass. 22810/2015, riferita ad eccezione analoga a quella di cui si discute proposta per la prima volta in sede di legittimità). E' del tutto inconferente il richiamo fatto dalle ricorrenti al “principio della retroattività” delle sentenze declaratorie della illegittimità costituzionale di una norma di legge (art. 136 Cost. e art. 30 l.n.87/1953): la CTR avrebbe contravvenuto a detto principio se, chiamata a sindacare l'eccezione -che fosse stata proposta ritualmente fino dall'inizio del processo- di nullità dell'atto impositivo per carenza di potere del sottoscrittore, avesse escluso, sul richiamo all'art.57 d.lgs. 546/92, di poter tenere in considerazione la sentenza della Corte cost. n.37 del 2015, evocata dalle ricorrenti in appello;
al contrario, la CTR ha correttamente escluso di poter tener conto della eccezione in quanto proposta non fino dall'inizio (i.e. con il ricorso originario) ma per la prima volta in appello. In altri termini: l'indicato intervento della Consulta era irrilevante dato che la questione della nullità dell'atto per difetto di attribuzioni del relativo sottoscrittore, in quanto non prospettata originariamente dalle ricorrenti, non era sub iudice e non poteva essere ammessa perché, altrimenti, si 5 di 6 sarebbe determinata una estensione del "thema decidendum" non consentita ai sensi dell'art.57 d.lgs. 546/92. 4. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art.24, comma 4, della l. 7 luglio 2009, n.88 nonché dell'art. 1, comma 307, della legge 27 dicembre 2006 n.296, per avere la CTR escluso che l'art. 24 citato riguardasse gli accertamenti di valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro. 5. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) dato che non coglie la ratio decidendi. 5.1. E' vero infatti che la soppressione, conseguente all'art. 24, co. 5, l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, della presunzione legale (relativa) di corrispondenza del corrispettivo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006, ha effetto anche ai fini della determinazione della base dell'imposta di registro (v., tra molte, Cass. Sez.6-5,ordinanza n.21521 del2022; Cass. Sez.5, sentenza n.21488 del 7/07/2022; Cass., Sez. 5, 2.4.2020, n. 7655; Cass. Sez.5, ordinanza n.11439 del 11/05/2018: “In tema di imposta di registro, a seguito della sostituzione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 che, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell'Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall'art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore nominale degli stessi, è stato ripristinato il precedente quadro normativo, sicché è rimesso alla valutazione del giudice l'accertamento, anche in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, in ordine all'eventuale maggior valore di detti beni”) e tuttavia, nel caso di specie, la CTR, ha sì erroneamente affermato il contrario, ma solo 6 di 6 dopo aver comunque stabilito, non in applicazione della suddetta presunzione legale, ma sulla base di una valutazione fondata sui valori medi OMI del periodo di riferimento adattati alla specificità dell'immobile, che la determinazione del valore dell'immobile stesso, effettuata dall'ufficio, era corretta. Dunque l'erronea affermazione a cui si indirizza il motivo, non ha inciso sulla conformità alla legge della decisione impugnata. Da qui, come detto, l'inammissibilità del motivo. 6. In conclusione: i primi tre motivi di ricorso devono essere rigettati e il quarto deve essere dichiarato inammissibile;
7 Le spese seguono la soccombenza;
PQM
la Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso e dichiara inammissibile il quarto;
condanna le ricorrenti a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2400,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell' 11 gennaio
2.2. Le ricorrenti, in appello, hanno eccepito che l'atto tributario impugnato doveva essere considerato nullo perché sottoscritto da soggetto la cui qualifica dirigenziale risultava essere stata conseguita 4 di 6 illegittimamente in relazione alla suddetta sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale. 2.2. Il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr. per tutte Sez. 5^ n. 25756-14). Nel caso di specie, è pacifico che la nullità dell'avviso per difetto di potere del relativo sottoscrittore non è stata eccepita nel ricorso originario sicché essa non poteva essere fatta valere per la prima volta in sede appello in contrasto con l'art.57 del d.lgs. 546/92 (Si veda, Cass. 22810/2015, riferita ad eccezione analoga a quella di cui si discute proposta per la prima volta in sede di legittimità). E' del tutto inconferente il richiamo fatto dalle ricorrenti al “principio della retroattività” delle sentenze declaratorie della illegittimità costituzionale di una norma di legge (art. 136 Cost. e art. 30 l.n.87/1953): la CTR avrebbe contravvenuto a detto principio se, chiamata a sindacare l'eccezione -che fosse stata proposta ritualmente fino dall'inizio del processo- di nullità dell'atto impositivo per carenza di potere del sottoscrittore, avesse escluso, sul richiamo all'art.57 d.lgs. 546/92, di poter tenere in considerazione la sentenza della Corte cost. n.37 del 2015, evocata dalle ricorrenti in appello;
al contrario, la CTR ha correttamente escluso di poter tener conto della eccezione in quanto proposta non fino dall'inizio (i.e. con il ricorso originario) ma per la prima volta in appello. In altri termini: l'indicato intervento della Consulta era irrilevante dato che la questione della nullità dell'atto per difetto di attribuzioni del relativo sottoscrittore, in quanto non prospettata originariamente dalle ricorrenti, non era sub iudice e non poteva essere ammessa perché, altrimenti, si 5 di 6 sarebbe determinata una estensione del "thema decidendum" non consentita ai sensi dell'art.57 d.lgs. 546/92. 4. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art.24, comma 4, della l. 7 luglio 2009, n.88 nonché dell'art. 1, comma 307, della legge 27 dicembre 2006 n.296, per avere la CTR escluso che l'art. 24 citato riguardasse gli accertamenti di valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro. 5. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) dato che non coglie la ratio decidendi. 5.1. E' vero infatti che la soppressione, conseguente all'art. 24, co. 5, l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, della presunzione legale (relativa) di corrispondenza del corrispettivo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006, ha effetto anche ai fini della determinazione della base dell'imposta di registro (v., tra molte, Cass. Sez.6-5,ordinanza n.21521 del2022; Cass. Sez.5, sentenza n.21488 del 7/07/2022; Cass., Sez. 5, 2.4.2020, n. 7655; Cass. Sez.5, ordinanza n.11439 del 11/05/2018: “In tema di imposta di registro, a seguito della sostituzione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 che, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell'Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall'art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore nominale degli stessi, è stato ripristinato il precedente quadro normativo, sicché è rimesso alla valutazione del giudice l'accertamento, anche in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, in ordine all'eventuale maggior valore di detti beni”) e tuttavia, nel caso di specie, la CTR, ha sì erroneamente affermato il contrario, ma solo 6 di 6 dopo aver comunque stabilito, non in applicazione della suddetta presunzione legale, ma sulla base di una valutazione fondata sui valori medi OMI del periodo di riferimento adattati alla specificità dell'immobile, che la determinazione del valore dell'immobile stesso, effettuata dall'ufficio, era corretta. Dunque l'erronea affermazione a cui si indirizza il motivo, non ha inciso sulla conformità alla legge della decisione impugnata. Da qui, come detto, l'inammissibilità del motivo. 6. In conclusione: i primi tre motivi di ricorso devono essere rigettati e il quarto deve essere dichiarato inammissibile;
7 Le spese seguono la soccombenza;
PQM
la Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso e dichiara inammissibile il quarto;
condanna le ricorrenti a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2400,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell' 11 gennaio