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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 397/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti ANSELMI VITTORIO ANTONIO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con Controparte_1 P.IVA_1 il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis C.p.c..
Quest'ultimo ha in parte negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente, riconoscendo solo il grado di invalidità del
76%, a decorrere dal luglio del 2024.
Sono state disconosciute le altre domande.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, con relazione immune da vizi logici e giuridici, e congruamente motivata (che si richiama per relationem), confermando nella sostanza le conclusioni rese dal C.T.U. della pregressa fase, ha così concluso:
“La patologia rende lo stesso invalido al 80 % e art.3 comma 1 della L.104/92. La
decorrenza del beneficio fa data da Maggio 2025, visita neurologica , con revisione al
biennio, altresì confermando il giudizio espresso dalla Dott.ssa del 76 % da Parte_2
Luglio 2024”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché
correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Le domande proposte possono pertanto essere accolte solo parzialmente.
L'opinabilità delle questioni di natura medica, la maturazione (peraltro parziale) del requisito sanitario solo in corso di causa, e dunque la parziale reciproca soccombenza,
giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 397 /
2025 R.G.L., così statuisce:
I. DICHIARA che risulta in Parte_1 C.F._1
possesso del requisito sanitario, per come indicato in parte motiva e di cui alla relazione di CTU in atti;
II. COMPENSA le spese processuali tra le parti;
III. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato in Catania, lì 02/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 3
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 397/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti ANSELMI VITTORIO ANTONIO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con Controparte_1 P.IVA_1 il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
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Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis C.p.c..
Quest'ultimo ha in parte negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente, riconoscendo solo il grado di invalidità del
76%, a decorrere dal luglio del 2024.
Sono state disconosciute le altre domande.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, con relazione immune da vizi logici e giuridici, e congruamente motivata (che si richiama per relationem), confermando nella sostanza le conclusioni rese dal C.T.U. della pregressa fase, ha così concluso:
“La patologia rende lo stesso invalido al 80 % e art.3 comma 1 della L.104/92. La
decorrenza del beneficio fa data da Maggio 2025, visita neurologica , con revisione al
biennio, altresì confermando il giudizio espresso dalla Dott.ssa del 76 % da Parte_2
Luglio 2024”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché
correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Le domande proposte possono pertanto essere accolte solo parzialmente.
L'opinabilità delle questioni di natura medica, la maturazione (peraltro parziale) del requisito sanitario solo in corso di causa, e dunque la parziale reciproca soccombenza,
giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 397 /
2025 R.G.L., così statuisce:
I. DICHIARA che risulta in Parte_1 C.F._1
possesso del requisito sanitario, per come indicato in parte motiva e di cui alla relazione di CTU in atti;
II. COMPENSA le spese processuali tra le parti;
III. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato in Catania, lì 02/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 3