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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 1997/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), quale Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a Persona_1
Cosenza il 23 ottobre 2016 (C.F. non indicato in atti), rappresentata e difesa, per procura in calce alla citazione, dall'avvocato Rita Catino
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via C.F._2
Trotula de' Ruggiero
-attrice-
E
(p. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avvocato Matteo Fimiani (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Montoro, al viale Antonio Gramsci n. 14
-convenuta-
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Massimo Zaccardo (c.f. ) e Pasquale Gargano (c.f. C.F._4
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via C.F._5
Clemente Mauro n. 13
-chiamata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 1° marzo 2021, , esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla minore evocò in giudizio dinanzi a Persona_1
questo Tribunale la per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti CP_1
dalla figlia in conseguenza del sinistro avvenuto il 23 gennaio 2019 allorquando la bambina,
alle ore 19:00 circa, presso la ludoteca Blu Park Indoor S.r.l. sita all'interno del centro commerciale di Salerno “La Fabbrica”, era caduta da un gonfiabile, “per la presenza di
materiale appiccicoso che causava attrito e non permetteva il regolare scivolare sul
gonfiabile causando la frenata improvvisa della piccola , in discesa, che veniva così Per_1
catapultata a terra con violenza” riportando un “trauma distorsivo gomito sx con infrazione
dell'olecrano”. L'attrice, addebitata alla convenuta “la non corretta pulizia, manutenzione e/o
funzionamento dei giochi … in totale violazione delle norme di sicurezza e dell'obbligo di
manutenzione delle proprie attrezzature e del locale”, chiese: “A. Previo accertamento della
responsabilità colposa, ex. artt. 2051 e 2043 c.c., del Blu Park indoor Srl, quale proprietario
e manutentore dell'area teatro dell'infortunio, condannarlo al pagamento in favore dell'attrice
dei danni patiti della minore nell'ammontare di € 8.257,35 risultante dal Persona_1
calcolo tabellare in vigore all'epoca dell'infortunio nella misura del 4 % del danno biologico
pari ad €uro 4.234,20 – (cfr. relazione medico), dell'invalidità temporanea totale (ITT) di
giorni 30 pari ad € 703,20 dell'invalidità temporanea parziale (ITP) pari al 50% di giorni 20
pari ad € 1.424,00, dell'invalidità temporanea parziale (ITP) pari al 50% di giorni 15 pari ad
€ 356,18,dell'invalidità temporanea parziale (ITP) pari al 25% di giorni 15 pari ad € 178,09
oltre alla lesione da valori costituzionalmente garantiti ex art. 2 cost. (danno morale), nella misura di un 1/3 del danno biologico e dell'ITT, pari ad € 2.065,18 - oltre al rimborso delle
spese sanitarie sostenute e da sostenere, o in quelli diversi e maggiori che si dovessero
accertare in corso di causa anche a mezzo CTU medico legale che, sin da ora, si richiede
espressamente la nomina per il caso di contestazione, oltre interessi legali e rivalutazione
dall'evento al soddisfo;
B. con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al
procuratore antistatario”.
L' costituendosi con comparsa del 9 aprile 2021, eccepì l'infondatezza CP_1
dell'avversa domanda, avendo commissionato ad una impresa specializzata la pulizia giornaliera del gioco ed escludendo la presenza del materiale che ne avrebbe ostacolato la scivolosità e l'avrebbe reso pericoloso, aggiungendo che, comunque, la sua visibilità
avrebbe escluso ogni sua colpa;
argomentò del consenso della madre della minore all'uso del gioco, con accettazione del rischio della “concreta e visibile situazione di pericolo”; negò
di avere assunto la custodia della bambina;
riferì l'evento lesivo alla esclusiva o quantomeno concorsuale condotta colposa della minore. In diritto, la convenuta eccepì l'incerta qualificazione giuridica dell'avversa domanda, proposta indistintamente ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., e revocò in dubbio la riferibilità causale dei lamentati danni al dedotto evento;
in ogni caso, chiese di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
dalla quale era garantita per i rischi legati all'attività esercitata, al fine Controparte_2
di essere tenuta indenne da qualsivoglia pregiudizio economico nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
L' costituendosi con comparsa dell'11 ottobre 2021, Controparte_2
eccepì l'inammissibilità della domanda per difetto di rappresentanza legale, atteso che la domanda non era stata proposta congiuntamente dai due genitori, bensì dalla sola madre della minore, la prescrizione del diritto della società assicurata ex art. 2952 c.c., per decorso del termine biennale, la decadenza del diritto della assicurata, per decorso del termine di cui all'art. 1913 c.c., la violazione del patto di gestione della lite e, infine, l'infondatezza della richiesta risarcitoria dell'attrice. Ammessa e raccolta la prova orale, acquisita la documentazione prodotta dai litiganti,
la causa, riassegnata a questo giudice, all'udienza del 23 ottobre 2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 13 gennaio
2025.
2.- ben ha potuto agire in giudizio quale rappresentante della figlia Parte_1
minore, trovando conforto la sua legittimazione processuale, disgiunta da quella dell'altro genitore, nella previsione dell'art. 320 c.c., attesa la natura di ordinaria amministrazione dell'azione risarcitoria promossa, diretta al miglioramento del patrimoni della minore: la giurisprudenza ha da tempo affermato che “gli atti e i negozi che riguardano la
conservazione o il miglioramento del patrimonio del minore ovvero l'uso o la
regolamentazione delle rendite sono da considerarsi di ordinaria amministrazione, mentre
sono eccedenti l'ordinaria amministrazione gli atti che incidono sul patrimonio con effetti
idonei a determinare perdite o diminuzioni ovvero ad alterarne la struttura e la consistenza
in modo da poter pregiudicare gli interessi del minore” (così Cass., Sez. 1, sentenza n. 2174
del 10/08/1966).
3.- La domanda attrice va qualificata come diretta all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, in quanto il fatto illecito lamentato e allegato si sostanzia nella pretesa risarcitoria di un danno conseguente alla cattiva manutenzione e custodia di un bene.
Custode è ogni soggetto, pubblico o privato, che ha il possesso o la detenzione della cosa, e tale è il proprietario, gravato da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Nel caso di specie, la proprietario della ludoteca teatro del sinistro CP_1
oggetto di causa, era (ed è) tenuta a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia dei singoli apparecchi ludici nonché al controllo tecnico della loro efficienza e delle relative pertinenze.
Considerato che
a suo carico è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo, la società proprietaria dei giochi risponde in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva. La norma presuppone la dimostrazione del fatto e del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa,
oltre che dell'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del "potere di governo" della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di "colpa nella custodia" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di "rischio da custodia", in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass.19/02/2008,
n.4279; Cass. 19/05/2011, n.11016).
L'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso richiede che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il
nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
Tanto premesso, è precipuo onere di parte attrice, istante il risarcimento, provare il verificarsi dell'evento dannoso dedotto in lite e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spettando poi al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. per tutte Cass. n. 9610 del 24/03/2022).
Va per altro rammentato che nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, di per sé statica ed inerte, al fine della dimostrazione del nesso causale occorre altresì provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di mera occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità
del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. e plurimis Cass., Sez. 6 - 3, ordinanze n. 11526
del 11/05/2017 e n. 27724 del 30/10/2018).
Nel caso in esame, l'istruttoria non ha comprovato la dinamica del sinistro per come denunciata da parte attrice.
EL nell'atto introduttivo ha dichiarato che “l'infortunio della minore si Pt_1
verificava per la presenza di materiale appiccicoso che causava attrito e non permetteva il
regolare scivolare sul gonfiabile causando la frenata improvvisa della piccola , in Per_1 discesa, che veniva così catapultata a terra con violenza”.
La presenza di tale materiale, che avrebbe inciso sulla corretta funzionalità del gioco,
non trova riscontro nelle dichiarazioni della testimone la quale, se ha Testimone_1
confermato l'evento della caduta, genericamente retrodatandola nel tempo a “qualche anno
fa” (la teste è stata escussa all'udienza del 1° marzo 2023), ha dichiarato che “la piccola
scese da un gonfiabile molto grande …. E mi accorsi che la bambina piangeva nella Per_1
discesa e all'arrivo si toccava il braccio”, precisando di non aver visto la fase della discesa,
ma solo “la fase finale, quando la bambina era già giù, col braccino sotto la pancia e
piangeva”. Nessuno degli altri testimoni escussi ha dichiarato di avere assistito all'incidente.
La prova orale, quindi, non consente di ritenere dimostrata l'esistenza di una qualche anomalia del gioco, tantomeno la presenza del materiale appiccicoso che ne avrebbe ostacolato la scivolosità e provocato l'improvvisa frenata la caduta al suolo della bambina:
al contrario, è provato che la minore piangeva, con tutta verosimiglianza per il dolore della frattura, già al momento della discesa, inferendosene che l'infortunio si era verificato in altra fase del gioco, diversa da quella dello scivolo.
Inoltre, il testimone , titolare dell'impresa incaricata della pulizia della Tes_2
struttura gestita dalla società convenuta, ha dichiarato di non aver “mai trovato residui di
bevande, residui di suole di gomma né altro che potesse impedire lo scivolamento dei
bambini”.
Ancora, i rilievi fotografici prodotti dalle parti documentano lo stato del gonfiabile,
caratterizzato da un rivestimento in materiale morbido, e dell'area giochi, pavimentata in gomma, che non presentava nessuna anomalia strutturale e nessun elemento di pericolosità
o fattore di rischio per la produzione di eventi lesivi quale quello poi in concreto verificatosi.
Irrilevante, infine, è il referto del P.S. ingresso n. 20190008303 del 23 gennaio 2019
dell'A.O.U. O.O. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno, laddove la minore era stata trasportata con un'autoambulanza del 118, essendo l'annotazione della riferibilità del trauma alla “riferita presenza impropria di materiale di attrito sui gonfiabili” conseguenza della dichiarazione resa ai sanitari da (come da questa precisato a pagina Parte_1
8 della comparsa conclusionale).
In conclusione, se il gioco era in perfette condizioni di manutenzione, manca la prova del nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento di danno, risultando la ricostruzione fattuale di parte attrice indimostrata.
Va aggiunto che l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi o, come nel caso di specie, in una ludoteca – a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e,
come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto (il che non è, nella specie, sulla base di quanto detto) – non si connota, di per sé,
per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature,
le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti. In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino (nella specie,
di due anni di età) in un parco giochi deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, sentenza n. 18167 del 25/08/2014).
4.- La domanda di garanzia della società convenuta nei confronti della compagnia chiamata in giudizio resta assorbita.
5.- La soccombenza di parte attrice ne giustifica, in applicazione della regola dettata dall'art. 91 c.p.c., la condanna a pagare alle controparti (anche alla chiamata in garanzia,
anche perché l'evocazione in giudizio della compagnia assicuratrice non può dirsi infondata o arbitraria) le spese del giudizio, che vanno distratte e liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.
55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna l'attrice , quale esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sulla figlia minore a pagare alla convenuta Persona_1 CP_1
le spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA
e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Matteo Fimiani;
3) condanna l'attrice a pagare alla chiamata Parte_1 [...]
le spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi Controparte_2
professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 22 gennaio 2025. Il giudice
Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 1997/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), quale Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a Persona_1
Cosenza il 23 ottobre 2016 (C.F. non indicato in atti), rappresentata e difesa, per procura in calce alla citazione, dall'avvocato Rita Catino
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via C.F._2
Trotula de' Ruggiero
-attrice-
E
(p. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avvocato Matteo Fimiani (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Montoro, al viale Antonio Gramsci n. 14
-convenuta-
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Massimo Zaccardo (c.f. ) e Pasquale Gargano (c.f. C.F._4
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via C.F._5
Clemente Mauro n. 13
-chiamata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 1° marzo 2021, , esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla minore evocò in giudizio dinanzi a Persona_1
questo Tribunale la per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti CP_1
dalla figlia in conseguenza del sinistro avvenuto il 23 gennaio 2019 allorquando la bambina,
alle ore 19:00 circa, presso la ludoteca Blu Park Indoor S.r.l. sita all'interno del centro commerciale di Salerno “La Fabbrica”, era caduta da un gonfiabile, “per la presenza di
materiale appiccicoso che causava attrito e non permetteva il regolare scivolare sul
gonfiabile causando la frenata improvvisa della piccola , in discesa, che veniva così Per_1
catapultata a terra con violenza” riportando un “trauma distorsivo gomito sx con infrazione
dell'olecrano”. L'attrice, addebitata alla convenuta “la non corretta pulizia, manutenzione e/o
funzionamento dei giochi … in totale violazione delle norme di sicurezza e dell'obbligo di
manutenzione delle proprie attrezzature e del locale”, chiese: “A. Previo accertamento della
responsabilità colposa, ex. artt. 2051 e 2043 c.c., del Blu Park indoor Srl, quale proprietario
e manutentore dell'area teatro dell'infortunio, condannarlo al pagamento in favore dell'attrice
dei danni patiti della minore nell'ammontare di € 8.257,35 risultante dal Persona_1
calcolo tabellare in vigore all'epoca dell'infortunio nella misura del 4 % del danno biologico
pari ad €uro 4.234,20 – (cfr. relazione medico), dell'invalidità temporanea totale (ITT) di
giorni 30 pari ad € 703,20 dell'invalidità temporanea parziale (ITP) pari al 50% di giorni 20
pari ad € 1.424,00, dell'invalidità temporanea parziale (ITP) pari al 50% di giorni 15 pari ad
€ 356,18,dell'invalidità temporanea parziale (ITP) pari al 25% di giorni 15 pari ad € 178,09
oltre alla lesione da valori costituzionalmente garantiti ex art. 2 cost. (danno morale), nella misura di un 1/3 del danno biologico e dell'ITT, pari ad € 2.065,18 - oltre al rimborso delle
spese sanitarie sostenute e da sostenere, o in quelli diversi e maggiori che si dovessero
accertare in corso di causa anche a mezzo CTU medico legale che, sin da ora, si richiede
espressamente la nomina per il caso di contestazione, oltre interessi legali e rivalutazione
dall'evento al soddisfo;
B. con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al
procuratore antistatario”.
L' costituendosi con comparsa del 9 aprile 2021, eccepì l'infondatezza CP_1
dell'avversa domanda, avendo commissionato ad una impresa specializzata la pulizia giornaliera del gioco ed escludendo la presenza del materiale che ne avrebbe ostacolato la scivolosità e l'avrebbe reso pericoloso, aggiungendo che, comunque, la sua visibilità
avrebbe escluso ogni sua colpa;
argomentò del consenso della madre della minore all'uso del gioco, con accettazione del rischio della “concreta e visibile situazione di pericolo”; negò
di avere assunto la custodia della bambina;
riferì l'evento lesivo alla esclusiva o quantomeno concorsuale condotta colposa della minore. In diritto, la convenuta eccepì l'incerta qualificazione giuridica dell'avversa domanda, proposta indistintamente ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., e revocò in dubbio la riferibilità causale dei lamentati danni al dedotto evento;
in ogni caso, chiese di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
dalla quale era garantita per i rischi legati all'attività esercitata, al fine Controparte_2
di essere tenuta indenne da qualsivoglia pregiudizio economico nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
L' costituendosi con comparsa dell'11 ottobre 2021, Controparte_2
eccepì l'inammissibilità della domanda per difetto di rappresentanza legale, atteso che la domanda non era stata proposta congiuntamente dai due genitori, bensì dalla sola madre della minore, la prescrizione del diritto della società assicurata ex art. 2952 c.c., per decorso del termine biennale, la decadenza del diritto della assicurata, per decorso del termine di cui all'art. 1913 c.c., la violazione del patto di gestione della lite e, infine, l'infondatezza della richiesta risarcitoria dell'attrice. Ammessa e raccolta la prova orale, acquisita la documentazione prodotta dai litiganti,
la causa, riassegnata a questo giudice, all'udienza del 23 ottobre 2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 13 gennaio
2025.
2.- ben ha potuto agire in giudizio quale rappresentante della figlia Parte_1
minore, trovando conforto la sua legittimazione processuale, disgiunta da quella dell'altro genitore, nella previsione dell'art. 320 c.c., attesa la natura di ordinaria amministrazione dell'azione risarcitoria promossa, diretta al miglioramento del patrimoni della minore: la giurisprudenza ha da tempo affermato che “gli atti e i negozi che riguardano la
conservazione o il miglioramento del patrimonio del minore ovvero l'uso o la
regolamentazione delle rendite sono da considerarsi di ordinaria amministrazione, mentre
sono eccedenti l'ordinaria amministrazione gli atti che incidono sul patrimonio con effetti
idonei a determinare perdite o diminuzioni ovvero ad alterarne la struttura e la consistenza
in modo da poter pregiudicare gli interessi del minore” (così Cass., Sez. 1, sentenza n. 2174
del 10/08/1966).
3.- La domanda attrice va qualificata come diretta all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, in quanto il fatto illecito lamentato e allegato si sostanzia nella pretesa risarcitoria di un danno conseguente alla cattiva manutenzione e custodia di un bene.
Custode è ogni soggetto, pubblico o privato, che ha il possesso o la detenzione della cosa, e tale è il proprietario, gravato da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Nel caso di specie, la proprietario della ludoteca teatro del sinistro CP_1
oggetto di causa, era (ed è) tenuta a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia dei singoli apparecchi ludici nonché al controllo tecnico della loro efficienza e delle relative pertinenze.
Considerato che
a suo carico è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo, la società proprietaria dei giochi risponde in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva. La norma presuppone la dimostrazione del fatto e del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa,
oltre che dell'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del "potere di governo" della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di "colpa nella custodia" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di "rischio da custodia", in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass.19/02/2008,
n.4279; Cass. 19/05/2011, n.11016).
L'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso richiede che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il
nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
Tanto premesso, è precipuo onere di parte attrice, istante il risarcimento, provare il verificarsi dell'evento dannoso dedotto in lite e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spettando poi al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. per tutte Cass. n. 9610 del 24/03/2022).
Va per altro rammentato che nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, di per sé statica ed inerte, al fine della dimostrazione del nesso causale occorre altresì provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di mera occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità
del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. e plurimis Cass., Sez. 6 - 3, ordinanze n. 11526
del 11/05/2017 e n. 27724 del 30/10/2018).
Nel caso in esame, l'istruttoria non ha comprovato la dinamica del sinistro per come denunciata da parte attrice.
EL nell'atto introduttivo ha dichiarato che “l'infortunio della minore si Pt_1
verificava per la presenza di materiale appiccicoso che causava attrito e non permetteva il
regolare scivolare sul gonfiabile causando la frenata improvvisa della piccola , in Per_1 discesa, che veniva così catapultata a terra con violenza”.
La presenza di tale materiale, che avrebbe inciso sulla corretta funzionalità del gioco,
non trova riscontro nelle dichiarazioni della testimone la quale, se ha Testimone_1
confermato l'evento della caduta, genericamente retrodatandola nel tempo a “qualche anno
fa” (la teste è stata escussa all'udienza del 1° marzo 2023), ha dichiarato che “la piccola
scese da un gonfiabile molto grande …. E mi accorsi che la bambina piangeva nella Per_1
discesa e all'arrivo si toccava il braccio”, precisando di non aver visto la fase della discesa,
ma solo “la fase finale, quando la bambina era già giù, col braccino sotto la pancia e
piangeva”. Nessuno degli altri testimoni escussi ha dichiarato di avere assistito all'incidente.
La prova orale, quindi, non consente di ritenere dimostrata l'esistenza di una qualche anomalia del gioco, tantomeno la presenza del materiale appiccicoso che ne avrebbe ostacolato la scivolosità e provocato l'improvvisa frenata la caduta al suolo della bambina:
al contrario, è provato che la minore piangeva, con tutta verosimiglianza per il dolore della frattura, già al momento della discesa, inferendosene che l'infortunio si era verificato in altra fase del gioco, diversa da quella dello scivolo.
Inoltre, il testimone , titolare dell'impresa incaricata della pulizia della Tes_2
struttura gestita dalla società convenuta, ha dichiarato di non aver “mai trovato residui di
bevande, residui di suole di gomma né altro che potesse impedire lo scivolamento dei
bambini”.
Ancora, i rilievi fotografici prodotti dalle parti documentano lo stato del gonfiabile,
caratterizzato da un rivestimento in materiale morbido, e dell'area giochi, pavimentata in gomma, che non presentava nessuna anomalia strutturale e nessun elemento di pericolosità
o fattore di rischio per la produzione di eventi lesivi quale quello poi in concreto verificatosi.
Irrilevante, infine, è il referto del P.S. ingresso n. 20190008303 del 23 gennaio 2019
dell'A.O.U. O.O. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno, laddove la minore era stata trasportata con un'autoambulanza del 118, essendo l'annotazione della riferibilità del trauma alla “riferita presenza impropria di materiale di attrito sui gonfiabili” conseguenza della dichiarazione resa ai sanitari da (come da questa precisato a pagina Parte_1
8 della comparsa conclusionale).
In conclusione, se il gioco era in perfette condizioni di manutenzione, manca la prova del nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento di danno, risultando la ricostruzione fattuale di parte attrice indimostrata.
Va aggiunto che l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi o, come nel caso di specie, in una ludoteca – a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e,
come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto (il che non è, nella specie, sulla base di quanto detto) – non si connota, di per sé,
per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature,
le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti. In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino (nella specie,
di due anni di età) in un parco giochi deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, sentenza n. 18167 del 25/08/2014).
4.- La domanda di garanzia della società convenuta nei confronti della compagnia chiamata in giudizio resta assorbita.
5.- La soccombenza di parte attrice ne giustifica, in applicazione della regola dettata dall'art. 91 c.p.c., la condanna a pagare alle controparti (anche alla chiamata in garanzia,
anche perché l'evocazione in giudizio della compagnia assicuratrice non può dirsi infondata o arbitraria) le spese del giudizio, che vanno distratte e liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.
55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna l'attrice , quale esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sulla figlia minore a pagare alla convenuta Persona_1 CP_1
le spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA
e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Matteo Fimiani;
3) condanna l'attrice a pagare alla chiamata Parte_1 [...]
le spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi Controparte_2
professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 22 gennaio 2025. Il giudice
Andrea Luce