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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2024, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n.
2220 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
con sede legale in Sestu, in personale del legale rappresentante, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Gian Michele Sideri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giovanni CP_2
Ledda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
Opposto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato l'8 luglio 2024 la ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto n. 293/2024 col quale le è stata ingiunta la consegna in favore di dei prospetti CP_2
paga, comunque denominati, relativi alle mensilità di novembre e dicembre per il 2023 e gennaio per il 2024, nonché il contratto di assunzione con decorrenza dal 6 ottobre 2023
A sostegno dell'opposizione, premesso di aver provveduto in esecuzione del decreto monitorio anzidetto a consegnare a controparte la documentazione per cui è causa con nota del 7 giugno 2024, ha escluso che il diritto alla ricezione del contratto di assunzione e dei cedolini paga sia mai stato leso.
Difatti durante la vigenza del contratto di lavoro più volte lo stesso è stato invitato a CP_2
sottoscrivere e a ritirare i documenti in parola presso la sede aziendale di Via Roma n. 270 ad Ussana.
Cionondimeno, ha proseguito l'opponente, questi si è sempre rifiutato di sottoscrivere e ritirare a
1 mano i cedolini paga ed il contratto di lavoro.
Dunque non corrisponde al vero quanto dedotto da controparte in ordine all'esistenza di ripetute sollecitazioni verbali da parte dello stesso sul punto. CP_2
Al contrario l'azienda ha sempre reso disponibili tali documenti presso la sede di Via Rom, in applicazione di una prassi ivi osservata e comunque in conformità al disposto dell'art. 1182 comma
2 c.c. operante nella specie.
Sotto altro profilo ha evidenziato come la diffida del 6 febbraio 2024 inoltrata dall'avvocato Ledda non risultasse sottoscritta dal e che, pertanto, i documenti in questione non potevano essere CP_2
consegnati al difensore siccome privo di legittimazione al riguardo.
Dunque la condotta datoriale è sempre stata ispirata, relativamente alle questioni per cui è causa, alla correttezza e buona fede e d'altra parte nella nota del 18 aprile 2024 la richiesta di inoltro dei documenti anzidetti a mezzo pec concerne una modalità di trasmissione più gravosa di quella dovuta nemmeno prevista dalla legge o dal CCNL operante nella specie ovvero dal contratto di assunzione.
Ha quindi concluso come segue:
- revocare l'avverso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo mandando assolta l'opponente da ogni avversa pretesa;
- con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Il lavoratore opposto si è ritualmente costituito in giudizio onde eccepire la inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di interesse ad agire e comunque per contestare la fondatezza delle avverse argomentazioni difensive dando comunque atto dell'avvenuta consegna dei documenti oggetto del decreto monitorio opposto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata discussa dai difensori mediante il richiamo delle rispettive difese come esposte in atti.
*
1. Il ricorso in opposizione non è fondato.
2. Sussiste anzitutto l'interesse ad agire in capo alla società opponente la quale, dato corso alla consegna oggetto della ingiunzione in ottemperanza al provvedimento giudiziale, nondimeno reputa di non essere incorsa in alcun inadempimento sul punto dovendo semmai essere ascritta al solo CP_2
la colpevole inerzia quanto al mancato ritiro dei documenti in questione.
3. Nel merito reputa il Tribunale che le conclusioni rassegnate dalla non siano Controparte_1
meritevoli di condivisione.
Occorre in primis osservare che, come è noto, in tema di procedimento civile, l'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito,
2 finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. ord.
n. 40110/2021).
Nel caso di specie il diritto da parte del alla consegna del contratto di lavoro e dei prospetti CP_2
paga per le mensilità di ottobre e novembre 2023 e gennaio 2024 non è invero nemmeno contestato da parte della società opponente e comunque riposa pacificamente sul disposto degli artt. 1 comma 2 del D.lgs. n. 152/1997 e 3 della legge n. 4/1953.
Ciò di cui si discute nel presente giudizio riguarda, infatti, l'inadempimento da parte del , CP_2
lamentato dalla , quanto al tempestivo e diligente ritiro di tali documenti. CP_1
Ebbene con riguardo alla consegna del contratto di assunzione parte opponente deduce che il CP_2
invitato a ritirare tale documento ha opposto un reiterato diniego.
Si tratta di una circostanza scarsamente verosimile posto che l'eventuale rifiuto non risulta mai esser stato formalizzato dalla datrice di lavoro (soggetta in caso di omessa consegna a sanzioni amministrative).
D'altra parte la stessa datrice di lavoro, laddove ha inteso avanzare contestazioni sull'operato del lavoratore, non ha esitato ad inoltrargli gli addebiti e quindi a licenziarlo così dimostrando di essere perfettamente in grado non solo di documentare il suo operato ma anche, e soprattutto, di assolvere tale obbligazione anche a fronte di una (asserita) indisponibilità del lavoratore.
In ogni caso l'art. 1182 c.c. al comma 1 dispone in termini generali che per determinare il luogo in cui una data prestazione deve essere eseguita, in difetto indicazioni provenienti dagli accordi tra le parti ovvero da un uso (nella specie affatto dimostrato), può farsi riferimento alla natura della prestazione ovvero ad altre circostanze.
Può quindi fornirsi una interpretazione della norma che tiene conto della evoluzione tecnica dei mezzi di comunicazione e ritenersi che l'invio del contratto di assunzione ben potesse avvenire mediante posta elettronica ovvero altri applicativi correntemente in uso anche nei telefoni cellulari di comune diffusione.
Si tratta, a ben vedere, di modalità di trasmissione che come è noto permettono anche l'invio di documenti muniti di firma digitale con estrema semplicità ed efficienza, consentendo sia un risparmio di tempo che di preziose risorse finanziarie.
In tal senso è significativo che si sia espresso, fin dal 2008, il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, come documentato dalla difesa opposta.
3 Non può pertanto trovare applicazione il disposto del comma 2 della disposizione in esame la cui operatività è solo residuale nei termini precisati al precedente comma 1.
3.1. Ad analoghe conclusioni può pervenirsi con riguardo alla omessa consegna dei prospetti paga, per i quali ben possono essere adoperate le medesime modalità di invio onde assolvere gli obblighi di legge così adeguandosi all'attualità quanto prevedeva la normativa degli anni '50.
Difatti se il pagamento della retribuzione deve avvenire contestualmente alla consegna dei prospetti paga (cfr. art. 3 della legge n. 4/1953) e se per la prima opera l'art. 1182 comma 3 c.c. deve ritenersi che sia unico il luogo di adempimento contestuale delle due diverse obbligazioni (quella principale relativa alla retribuzione e quella accessoria concernente i cedolini paga) presso il creditore.
Al riguardo la Corte di Appello di Napoli, Sez. Lav. con sentenza n. 4506/2022 ha, in modo condivisibile, osservato che l'obbligo di consegna della busta paga sussiste “all'atto della corresponsione della retribuzione”. Tale espressione, sia da un punto di vista letterale che in ossequio dei precetti di correttezza e buona fede, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo di consegna della busta paga deve essere assolto con le stesse modalità di tempo e di luogo previste per
l'assolvimento dell'obbligo pecuniario, pur restando un obbligo autonomo e distinto da quest'ultimo.
4. Il Tribunale, per completezza, reputa opportuno rilevare che l'attuazione del rapporto di lavoro soggiace al canone della buona fede e correttezza anche nella fase esecutiva ex art. 1375 c.c..
Se così è appare privo di plausibile giustificazione il diniego opposto dalla quanto all'invio CP_1
dei documenti da ultimo richiesti mediante la nota del difensore del del 18 aprile 2024. CP_2
E' appena il caso di osservare che un atteggiamento collaborativo piuttosto che ispirato ad una immotivata rigidità avrebbe, con certezza, evitato l'introduzione del procedimento monitorio al quale il ha infine dovuto ricorrere onde ottenere quanto dovutogli. CP_2
5. Non resta pertanto che rigettare l'opposizione, confermare il decreto opposto siccome legittimamente reso e disporre in punto di regolazione delle spese di lite relative alla presente fase di giudizio.
5.1. Al riguardo può disporsi la compensazione delle stesse in ragione di 1/3, stante l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dalla difesa opposta, mentre la restante parte grava sulla opponente secondo il criterio della soccombenza con liquidazione come da dispositivo (cause di lavoro, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, utilizzo valori prossimi a quelli medi, esclusione del compenso per la fase istruttoria/trattazione nella sostanza non svoltasi stante la definizione della causa in prima udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_1
4 ingiuntivo n. 293/2024 che diviene per legge definitivamente esecutivo;
2. Compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna la alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore che liquida in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre CP_2
spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Dispone il pagamento delle spese di lite di cui al capo che precede in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
Cagliari, 10 dicembre 2024.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n.
2220 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
con sede legale in Sestu, in personale del legale rappresentante, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Gian Michele Sideri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giovanni CP_2
Ledda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
Opposto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato l'8 luglio 2024 la ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto n. 293/2024 col quale le è stata ingiunta la consegna in favore di dei prospetti CP_2
paga, comunque denominati, relativi alle mensilità di novembre e dicembre per il 2023 e gennaio per il 2024, nonché il contratto di assunzione con decorrenza dal 6 ottobre 2023
A sostegno dell'opposizione, premesso di aver provveduto in esecuzione del decreto monitorio anzidetto a consegnare a controparte la documentazione per cui è causa con nota del 7 giugno 2024, ha escluso che il diritto alla ricezione del contratto di assunzione e dei cedolini paga sia mai stato leso.
Difatti durante la vigenza del contratto di lavoro più volte lo stesso è stato invitato a CP_2
sottoscrivere e a ritirare i documenti in parola presso la sede aziendale di Via Roma n. 270 ad Ussana.
Cionondimeno, ha proseguito l'opponente, questi si è sempre rifiutato di sottoscrivere e ritirare a
1 mano i cedolini paga ed il contratto di lavoro.
Dunque non corrisponde al vero quanto dedotto da controparte in ordine all'esistenza di ripetute sollecitazioni verbali da parte dello stesso sul punto. CP_2
Al contrario l'azienda ha sempre reso disponibili tali documenti presso la sede di Via Rom, in applicazione di una prassi ivi osservata e comunque in conformità al disposto dell'art. 1182 comma
2 c.c. operante nella specie.
Sotto altro profilo ha evidenziato come la diffida del 6 febbraio 2024 inoltrata dall'avvocato Ledda non risultasse sottoscritta dal e che, pertanto, i documenti in questione non potevano essere CP_2
consegnati al difensore siccome privo di legittimazione al riguardo.
Dunque la condotta datoriale è sempre stata ispirata, relativamente alle questioni per cui è causa, alla correttezza e buona fede e d'altra parte nella nota del 18 aprile 2024 la richiesta di inoltro dei documenti anzidetti a mezzo pec concerne una modalità di trasmissione più gravosa di quella dovuta nemmeno prevista dalla legge o dal CCNL operante nella specie ovvero dal contratto di assunzione.
Ha quindi concluso come segue:
- revocare l'avverso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo mandando assolta l'opponente da ogni avversa pretesa;
- con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Il lavoratore opposto si è ritualmente costituito in giudizio onde eccepire la inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di interesse ad agire e comunque per contestare la fondatezza delle avverse argomentazioni difensive dando comunque atto dell'avvenuta consegna dei documenti oggetto del decreto monitorio opposto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata discussa dai difensori mediante il richiamo delle rispettive difese come esposte in atti.
*
1. Il ricorso in opposizione non è fondato.
2. Sussiste anzitutto l'interesse ad agire in capo alla società opponente la quale, dato corso alla consegna oggetto della ingiunzione in ottemperanza al provvedimento giudiziale, nondimeno reputa di non essere incorsa in alcun inadempimento sul punto dovendo semmai essere ascritta al solo CP_2
la colpevole inerzia quanto al mancato ritiro dei documenti in questione.
3. Nel merito reputa il Tribunale che le conclusioni rassegnate dalla non siano Controparte_1
meritevoli di condivisione.
Occorre in primis osservare che, come è noto, in tema di procedimento civile, l'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito,
2 finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. ord.
n. 40110/2021).
Nel caso di specie il diritto da parte del alla consegna del contratto di lavoro e dei prospetti CP_2
paga per le mensilità di ottobre e novembre 2023 e gennaio 2024 non è invero nemmeno contestato da parte della società opponente e comunque riposa pacificamente sul disposto degli artt. 1 comma 2 del D.lgs. n. 152/1997 e 3 della legge n. 4/1953.
Ciò di cui si discute nel presente giudizio riguarda, infatti, l'inadempimento da parte del , CP_2
lamentato dalla , quanto al tempestivo e diligente ritiro di tali documenti. CP_1
Ebbene con riguardo alla consegna del contratto di assunzione parte opponente deduce che il CP_2
invitato a ritirare tale documento ha opposto un reiterato diniego.
Si tratta di una circostanza scarsamente verosimile posto che l'eventuale rifiuto non risulta mai esser stato formalizzato dalla datrice di lavoro (soggetta in caso di omessa consegna a sanzioni amministrative).
D'altra parte la stessa datrice di lavoro, laddove ha inteso avanzare contestazioni sull'operato del lavoratore, non ha esitato ad inoltrargli gli addebiti e quindi a licenziarlo così dimostrando di essere perfettamente in grado non solo di documentare il suo operato ma anche, e soprattutto, di assolvere tale obbligazione anche a fronte di una (asserita) indisponibilità del lavoratore.
In ogni caso l'art. 1182 c.c. al comma 1 dispone in termini generali che per determinare il luogo in cui una data prestazione deve essere eseguita, in difetto indicazioni provenienti dagli accordi tra le parti ovvero da un uso (nella specie affatto dimostrato), può farsi riferimento alla natura della prestazione ovvero ad altre circostanze.
Può quindi fornirsi una interpretazione della norma che tiene conto della evoluzione tecnica dei mezzi di comunicazione e ritenersi che l'invio del contratto di assunzione ben potesse avvenire mediante posta elettronica ovvero altri applicativi correntemente in uso anche nei telefoni cellulari di comune diffusione.
Si tratta, a ben vedere, di modalità di trasmissione che come è noto permettono anche l'invio di documenti muniti di firma digitale con estrema semplicità ed efficienza, consentendo sia un risparmio di tempo che di preziose risorse finanziarie.
In tal senso è significativo che si sia espresso, fin dal 2008, il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, come documentato dalla difesa opposta.
3 Non può pertanto trovare applicazione il disposto del comma 2 della disposizione in esame la cui operatività è solo residuale nei termini precisati al precedente comma 1.
3.1. Ad analoghe conclusioni può pervenirsi con riguardo alla omessa consegna dei prospetti paga, per i quali ben possono essere adoperate le medesime modalità di invio onde assolvere gli obblighi di legge così adeguandosi all'attualità quanto prevedeva la normativa degli anni '50.
Difatti se il pagamento della retribuzione deve avvenire contestualmente alla consegna dei prospetti paga (cfr. art. 3 della legge n. 4/1953) e se per la prima opera l'art. 1182 comma 3 c.c. deve ritenersi che sia unico il luogo di adempimento contestuale delle due diverse obbligazioni (quella principale relativa alla retribuzione e quella accessoria concernente i cedolini paga) presso il creditore.
Al riguardo la Corte di Appello di Napoli, Sez. Lav. con sentenza n. 4506/2022 ha, in modo condivisibile, osservato che l'obbligo di consegna della busta paga sussiste “all'atto della corresponsione della retribuzione”. Tale espressione, sia da un punto di vista letterale che in ossequio dei precetti di correttezza e buona fede, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo di consegna della busta paga deve essere assolto con le stesse modalità di tempo e di luogo previste per
l'assolvimento dell'obbligo pecuniario, pur restando un obbligo autonomo e distinto da quest'ultimo.
4. Il Tribunale, per completezza, reputa opportuno rilevare che l'attuazione del rapporto di lavoro soggiace al canone della buona fede e correttezza anche nella fase esecutiva ex art. 1375 c.c..
Se così è appare privo di plausibile giustificazione il diniego opposto dalla quanto all'invio CP_1
dei documenti da ultimo richiesti mediante la nota del difensore del del 18 aprile 2024. CP_2
E' appena il caso di osservare che un atteggiamento collaborativo piuttosto che ispirato ad una immotivata rigidità avrebbe, con certezza, evitato l'introduzione del procedimento monitorio al quale il ha infine dovuto ricorrere onde ottenere quanto dovutogli. CP_2
5. Non resta pertanto che rigettare l'opposizione, confermare il decreto opposto siccome legittimamente reso e disporre in punto di regolazione delle spese di lite relative alla presente fase di giudizio.
5.1. Al riguardo può disporsi la compensazione delle stesse in ragione di 1/3, stante l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dalla difesa opposta, mentre la restante parte grava sulla opponente secondo il criterio della soccombenza con liquidazione come da dispositivo (cause di lavoro, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, utilizzo valori prossimi a quelli medi, esclusione del compenso per la fase istruttoria/trattazione nella sostanza non svoltasi stante la definizione della causa in prima udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_1
4 ingiuntivo n. 293/2024 che diviene per legge definitivamente esecutivo;
2. Compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna la alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore che liquida in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre CP_2
spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Dispone il pagamento delle spese di lite di cui al capo che precede in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
Cagliari, 10 dicembre 2024.
IL GIUDICE
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