Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13783/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte 1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. David Levi presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte 2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con gli Avv.ti Salvatore Naso, Antonio Schilirò e Francesco Scolaro presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SA di AV (PV) il 4 giugno 2017
(anno 2017 - N. 17 - Parte II - Serie C)
e altresì trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano
(anno 2018 N. 0091 - Registro 03 - Parte II - Serie C1)
con la seguente figlia minore: R_ (C.F. C.F. 3 ), nata a [...] il 23
dicembre 2018, cittadina italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai Signori Parte 1 e Parte 2 a SA di AV (PV) il 4 giugno 2017, iscritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2017 - N. 17 - Parte II - Serie C - Ufficio 1 e altresì trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano all'anno 2018 - N. 0091 - Registro 03 - Parte II - Serie
C/1;
- ordinare ai Comuni di SA di AV e Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali relative al presente procedimento;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) la figlia minore R_ è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni e le scelte di maggiore importanza relative ad PE 1 quindi, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori che terranno conto delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia;
2) i genitori ritengono importante, in ogni caso, continuare a comunicare tra loro in modo aperto e con spirito di cooperazione e si impegnano, pertanto, a scambiarsi informazioni circa le necessità, gli impegni, le esigenze e tutte le questioni riguardanti la figlia, con regolarità e costanza;
3) PE 1 è e sarà collocata prevalentemente presso la madre presso la comune residenza;
4) i genitori stabiliscono che il padre terrà con sé PE 1 durante la settimana con le seguenti modalità: a) nel fine settimana di competenza della madre dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
b) nel fine settimana di competenza del papà, dal lunedì all'uscita di scuola fino al martedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
5) per quanto concerne i fine settimana, i genitori stabiliscono che R_ starà con i genitori a fine settimana alternati e che il padre potrà tenere con sé R_ dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera, quando la accompagnerà dalla mamma entro le ore 19:00;
6) nei giorni in cui, per qualsiasi motivo, non si dovessero svolgere le lezioni scolastiche, i genitori concordano che il calendario stabilito verrà comunque mantenuto, salvo diversi accordi da prendere di volta in volta;
7) per quanto concerne le vacanze estive i genitori stabiliscono che entrambi, singolarmente, trascorreranno con R_ due settimane consecutive nel periodo compreso tra giugno e settembre, terminata la scuola o prima dell'inizio della stessa. Ove il periodo di vacanza cada interamente nel mese di agosto, resta inteso che R_ trascorrerà le vacanze, alternativamente per ciascun anno con papà e mamma, dal 1° agosto al 15 agosto compreso e dal 16 agosto al 31 agosto compreso. Ai fini dell'alternanza R_ trascorrerà i primi 15 giorni di agosto 2025 con il padre;
8) sempre con riferimento alle vacanze estive, i genitori stabiliscono che concorderanno il periodo di vacanza entro il 30 aprile di ciascun anno ed ognuno comunicherà all'altro anche il luogo di vacanza scelto;
9) i genitori stabiliscono inoltre che il periodo di 15 giorni consecutivi potrà essere modificato ed ampliato, previo accordo tra gli stessi, tenendo presente l'interesse, le necessità ed aspirazioni successive di R_
10) per quanto concerne le vacanze di Natale, ad anni alterni con papà e mamma, i genitori stabiliscono che PE 1 trascorrerà il periodo compreso tra il 23 dicembre di ciascun anno
(dall'uscita di scuola se giorno scolastico o dalle ore 10:30 in caso non lo fosse) sino alle ore 10:30 del 25 dicembre. Ai fini dell'alternanza si dà atto che R_ ha trascorso per il 2024 tale periodo con la madre;
11) per il rimanente periodo di vacanze natalizie, i genitori stabiliscono di dividere lo stesso nel modo seguente. a) dalle ore10:30 del 25 dicembre alle ore 10:30 del 31 dicembre;
b) dalle ore 10:30 del 31 dicembre alle ore 10:30 del 07 gennaio successivo ove non fosse giorno scolastico. R_ trascorrerà, ad anni alterni con papà e mamma, uno dei due periodi. Ai fini dell'alternanza si dà atto che PE 1 ha trascorso il primo periodo (lettera a) dell'anno 2024 con il papà;
12) i genitori stabiliscono inoltre che i periodi di cui al precedente punto potranno essere modificati, previo accordo tra gli stessi, tenendo presente l'interesse, le necessità ed aspirazioni successive di
PE 1
13) per quanto concerne le vacanze di Pasqua ed eventuali giorni di vacanza e ponti, i genitori stabiliscono che PE 1 trascorrerà gli stessi, ad anni alterni, con uno dei genitori;
ai fini dell'alternanza PE 1 trascorrerà il periodo di Pasqua per l'anno 2025 con la madre. Il tutto salvo diversi accordi successivi tra i coniugi avendo sempre presente l'interesse, le necessità ed aspirazioni successive di PE 1
14) per quanto concerne le vacanze di carnevale ed eventuali ponti, ovvero le vacanze superiori a due giorni consecutivi ottenute collegando una festività infrasettimanale alla domenica, i genitori si riservano di concordare le modalità di gestione avendo cura di mantenere un'equa alternanza;
15) in merito al compleanno di PE 1 i genitori, previo accordo, laddove possibile, si impegnano a trascorrere la giornata insieme a R_ Qualora ciò non fosse possibile, si accordano per garantire al genitore cui non spetta il giorno con R_ di poterla vedere e salutare per gli auguri e la consegna del regalo;
16) i genitori si impegnano reciprocamente a facilitare e consentire che R_ mantenga e coltivi significativi rapporti con i parenti di ciascun ramo familiare;
17) Il Signor Parte 2 verserà alla Signora Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia PE 1 la somma già
,
concordata in sede di separazione, pari ad € 200,00 (duecento/00) mensili;
detta somma sarà versata in via anticipata entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese. La prima rivalutazione, già indicata nella sentenza di separazione personale per il 15 novembre 2024, è stata regolarmente effettuata con la corresponsione dell'importo di Euro 201,40 (duecentouno/40) e la prossima rivalutazione su detto ultimo importo verrà applicata il 15 novembre 2025; 18) i genitori stabiliscono di ripartire nella misura del 50% tra loro le spese extra assegno che si rendessero necessarie nell'interesse di PE 1 secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
19) ad integrazione e precisazione di quanto indicato dalle Linee Guida in merito alla babysitter, i genitori stabiliscono sin d'ora che ove la baby-sitter si rendesse necessaria per impedimento di uno dei genitori, sarà quest'ultimo ad affrontare il relativo costo per intero. Nel caso, invece, R_ fosse malata, la scuola fosse chiusa o in qualsiasi altro caso in cui la necessità derivi da esigenze dirette di PE 1 e nel caso in cui i nonni non potessero prendersi cura della stessa, i costi saranno affrontati nella misura del 50% cadauno dai genitori;
20) ad ulteriore precisazione ed integrazione i genitori stabiliscono che saranno suddivise tra loro nella misura del 50% ciascuno anche le spese della refezione scolastica di R_
21) i genitori stabiliscono che l'Assegno Unico di Mantenimento venga riscosso integralmente dalla sig.ra Parte 1
22) i genitori stabiliscono e si impegnano ad introdurre gradualmente e con tempistiche il più possibile condivise eventuali futuri nuovi partners nella vita di PE 1 rispettando la sua sensibilità ed i suoi tempi;
23) i genitori si rilasciano reciprocamente assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
Voglia, altresì
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
24) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni richiesta di eventuali assegni divorzili;
25) i coniugi dichiarano altresì di aver già definito ogni ulteriore questione patrimoniale fra essi esistente anche in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione - e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in ordine a tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorsi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai Signori Parte 1 e Parte_2 a SA di AV (PV) il 4 giugno 2017, iscritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2017 - N. 17 – Parte II - Serie C - Ufficio 1 e altresì trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano all'anno 2018 - N. 0091 -
Registro 03 Parte II - Serie C/1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA di AV perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Winte lle centenze