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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 05/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Roberto SPAGNUOLO Presidente
- dott.ssa Aida SABBATO Consigliere
- dott.ssa Rosa LAROCCA Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 353/16, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1
di procura a margine dell'atto di appello, dall'avv. Molinari Giuseppe, ed elettivamente domiciliato in Marsicovetere (PZ), presso lo studio legale del difensore.
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t. (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Di Vito Annamaria ed elettivamente domiciliato in Marsico Nuovo (PZ), presso lo studio legale del difensore;
APPELLATO
NONCHE'
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di CP_2 CodiceFiscale_2
procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Carla Maria Antonietta Canciello ed elettivamente domiciliato in Marsico Nuovo (PZ), presso lo studio legale del difensore;
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale – violazione obbligo di custodia – appello avverso la sentenza n. 1231/2015, pubblicata il 4.12.2015, del Tribunale di
Potenza.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc. Corte d'Appello di Potenza: accogliere il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è addebitabile in via esclusiva alla condotta di e del CP_2 [...]
, con condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti Controparte_1
dall'appellante, quantificabili nella somma complessiva di € 92.137,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
condanna alle spese del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellato , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così provvedere: rigettare l'appello perché inammissibile e/o infondato, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
condannare parte appellante al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'Ente concludente”;
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: CP_2
dichiarare inammissibile l'appello proposto ovvero nel merito rigettarlo, in quanto inammissibile e infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1231, pubblicata il 4 dicembre 2015, il Tribunale di Potenza respingeva la domanda risarcitoria proposta da in qualità di Parte_2
rappresentante del minore e, per l'effetto, la condannava al Parte_1 pagamento delle spese di lite, nonché delle spese di c.t.u.
L'attrice deduceva che: in data 17.8.2004, nel tardo pomeriggio, il minore Pt_1
subiva un trauma addominale a seguito di un impatto con una catena di ferro
[...]
e che, a seguito di tale incidente, subiva l'asportazione della milza;
che detta catena, saldata a dei paletti di ferro alti 90 cm e distanti tra loro 5 metri, era stata posizionata da in delimitazione della sua proprietà per impedire alle macchine di CP_2
parcheggiare; che l'area in cui era posta la recinzione era in parte pubblica ed, infatti, il aveva provveduto a pavimentarla;
che, alla richiesta di risarcimento danni CP_1
avanzata dall'attrice, il asseriva di avere regolare autorizzazione da parte del CP_2
, pur non essendocene traccia presso l'UTC del Controparte_1 CP_1
che, in ogni caso, la recinzione apposta era difforme rispetto alle prescrizioni normative, non era visibile né segnalata e la sua posizione creava una situazione di pericolo;
che, la condotta omissiva del circa i dovuti controlli, postulava una CP_1
responsabilità concorrente dell'ente.
Chiedeva pertanto la condanna del , in solido con il , CP_2 Controparte_1
al risarcimento del danno, da quantificarsi in € 92.137,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo.
Si costituivano, con comparse separate, ed il CP_2 Controparte_1
contestando nel merito le pretese dell'attrice e chiedendo il rigetto della
[...]
domanda.
La fase istruttoria contemplava l'espletamento di c.t.u. medica e l'escussione di testimoni.
Nella sentenza impugnata il primo giudice osservava che non fosse stata provata l'esistenza di una situazione dello stato dei luoghi tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dai passanti, superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato e che, oltretutto, la catena posta al margine della carreggiata era ben visibile.
° Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 4 giugno 2016, ponendo in luce l'errato esame delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, avendo quest'ultimo omesso di valorizzare le dichiarazioni dei testi di parte attorea escussi, tutti concordi nel ritenere che la catena di proprietà del non era visibile e che non era nemmeno conforme alle CP_2
prescrizioni del c.d.s. e che fosse altresì provato il nesso eziologico tra il danno subito dal minore e la cosa in custodia. Evidenziava, inoltre, che il Comune appellato non si era attivato per ordinare la rimozione della catena di ferro o, quantomeno, per negarne il rilascio dell'autorizzazione.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Si costituivano nel presente giudizio il e , Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto del gravame.
Dopo vari rinvii, all'udienza del 24 ottobre 2024, la Corte riservava la decisione, con concessione dei termini ex 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, seppur ammissibile, è infondato.
Con un unico, complesso, motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2051 c.c., rilevando che, dalle deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado, risulterebbe che l'allora minore cadde per la mancanza Parte_1
di visibilità della catena di ferro, non segnalata e che tale causa non poteva considerarsi come abnorme e tale da escludere la responsabilità del custode, trattandosi di catena peraltro nemmeno conforme ai piani urbanistici.
Il motivo è infondato.
Giova premettere in diritto che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del
” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 32546/24; Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza sinistro n. 9315/19).
Tali principi, da ritenersi oramai frutto di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sono da condividersi e devono applicarsi per la risoluzione del caso di specie.
Ed invero, non può non ribadirsi, da parte dell'adita Corte, la riscontrata imprudenza del minore nella causazione del danno, così come accertata dal giudice di prime cure.
Nessun dato probatorio acquisito smentisce tale conclusione, essendo stato accertato che:
- la caduta avveniva in un luogo ben noto al bambino, posto che, dalle testimonianze rese, era risultato che il predetto abitava nelle vicinanze;
- l'area in questione era molto frequentata e veniva adibita al gioco tra minori del posto (cfr. le dichiarazioni di escussa all'udienza del 30.6.09 e di Persona_1
, escusso all'udienza del 2.12.2009); Persona_2
- i postumi della caduta deponevano nel senso che il bambino stesse correndo;
- la madre del minore era presente in loco osservando i bambini che giocavano ad acchiapparello.
Se così è, ritiene questa Corte che le circostanze sopra menzionate depongano tutte per un comportamento colposo del minore, che avrebbe dovuto essere più prudente e per una condotta colposa della stessa madre del predetto, la quale ultima, presente in loco, avrebbe dovuto inibire la condotta pericolosa che si stava consumando, condotte queste ultime che, valutate nell'insieme, risultano tali da interrompere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno.
L'appellante si duole altresì del fatto che la sentenza impugnata avrebbe fatto un uso errato delle presunzioni, non considerando l'ora buia in cui l'incidente si era verificato.
Anche tale deduzione non coglie nel segno.
Infatti, dall'esame dei testi escussi, si può ritenere che la caduta sia avvenuta tra le
18.00 e le 19:30 del 17 agosto 2004, ovvero in un orario ed in un periodo dell'anno in cui, per dato di comune esperienza, vi è ancora piena visibilità, valutazione ancora più vera se si tiene conto della notorietà dei luoghi in capo al danneggiato.
Inconferente si reputa poi la doglianza relativa al posizionamento della catena, essendo quest'ultima ivi presente sin dal 2000, essendo posta al margine della carreggiata, in una proprietà privata (cfr. escussione del teste , Testimone_1
all'udienza del 16.11.2011, che, in qualità di di , aveva Testimone_2 CP_1
personalmente effettuato il sopralluogo), con i paletti di delimitazione di colore nero e rosso con una striscia giallo scuro/arancione a delimitare la zona e, quindi, ben visibili (ciò che si può evincere anche dalle 3 foto allegate dall'appellante oltre che dall'escussione dei testi avvenuta all'udienza del 14.7.2010 e Testimone_3
, avvenuta all'udienza del 30.6.09). Testimone_4
In ragione di tutte le circostanze sopra menzionate, non può che ribadirsi la grave imprudenza in cui è incorso il minore, oltre che l'omessa vigilanza da parte della genitrice dello stesso, presente al momento della verificazione del sinistro, condizioni queste ultime idonee ad interrompere il nesso di causalità con la cosa, integrando la fattispecie del caso fortuito.
Per tutte queste considerazioni, deve rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza gravata. In considerazione della vetustà della causa (introdotta anteriforma 2009), sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
Le spese della c.t.u. medica espletata in primo grado devono invece porsi a carico del soccombente appellante.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo, a carico di quest'ultimo, di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato già corrisposto, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 353/2016 R.G., proposto da nei Parte_1
confronti di e del , in persona del legale CP_2 Controparte_3
rappresentante p.t., così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già versato.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo