TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12001/2024, promosso da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. CATTANEO EMANUELA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio degli Avv.ti SCARONI ERIKA e BERTOLETTI DIEGO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1. Con ricorso depositato il 07/10/2024, ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1 per regolare l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento del figlio
[...]
(nato il [...]). Per_1
Il resistente si è costituito in giudizio il 6.2.2025.
Nelle more del giudizio le parti, con note scritte del 27.2.2025, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Con note del 7-10.3.2025 esse hanno pertanto precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
«- disporre l'affidamento condiviso del minore ex art. 337 ter c.p.c.;
- disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle di straordinaria amministrazione;
- disporre la collocazione prevalente del minore presso la madre, con assegnazione a quest'ultima dell'immobile sito in Azzano Mella, Via delle Brede n. 35;
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
- disporre che il padre veda il figlio nei seguenti termini: a weekend alternati: dal sabato dalle ore 12:00, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, sino alla domenica sera alle ore 20:00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
nella settimana in cui avrà con sé il figlio nel week-end: due giorni a settimana con pernottamento, il martedì e il giovedì, prelevandolo dall'asilo (ore 15:00) e, un domani, dalla scuola primaria e riportandolo al mattino seguente presso l'istituto frequentato, ovvero presso l'abitazione materna durante i periodi di vacanza;
nella settimana in cui non avrà con sé il minore nel fine settimana: il martedì e il venerdì, con pernottamento, prelevandolo all'asilo (ore 15:00) e, un domani, dalla scuola primaria, riportandolo, la mattina del mercoledì, presso l'istituto frequentato, ovvero presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza, mentre la mattina del sabato presso l'abitazione della madre, entro le ore 10:00, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
nelle vacanze estive: sino a 15 giorni non consecutivi, suddivisi al massimo in due periodi, nei mesi di giugno, luglio e agosto, sino al compimento dei sei anni del bambino e, successivamente a tale età, le vacanze potranno essere consecutive. I genitori avranno il reciproco obbligo di comunicarsi detti periodi in anticipo e, comunque, non oltre il 30 aprile di ogni anno, compresi il luogo e il recapito ove potrebbero recarsi con il figlio nelle vacanze natalizie: salvo diverso accordo, il collocamento seguirà la normale turnazione alternando di anno in anno i giorni di Vigilia, Natale e S. Silvestro;
nelle vacanze pasquali: le visite seguiranno la normale turnazione alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo.
- disporre che il Sig. concorra al mantenimento del figlio con il versamento della somma di € 350,00 al mese entro CP_1 il giorno 15 di ogni mese (da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, a partire dal 2026) e con il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
- disporre che l'assegno unico universale venga corrisposto ai genitori nella misura del 50% ognuno;
- disporre che il Sig. possa accedere all'immobile in comproprietà per il recupero dei suoi effetti personali in CP_1 presenza e/o su accordo della signora Pt_1
- disporre che il saldo del conto corrente cointestato venga diviso nella misura del 50% tra il Sig. e la Sig.ra CP_1
decurtando la somma necessaria al pagamento di almeno una rata del mutuo;
Pt_1
- disporre che il conto cointestato rimanga aperto e che sullo stesso, entro il 15 del mese, venga bonificato da entrambe le parti il 50% dell'importo necessario (circa € 300,00) per il pagamento della rata del mutuo acceso per l'immobile acquistato in comproprietà, sino all'estinzione e salvo diverso accordo;
- disporre che la Sig.ra provveda entro il 31.03.2025 alla voltura delle utenze dell'immobile sito in Azzano Pt_1
Mella (BS), Via Delle Brede n. 35».
Il Pubblico Ministero, cui è stata aperta la visibilità del fascicolo l'8.10.2024, non ha formulato osservazioni.
All'udienza dell'11.3.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Le condizioni proposte appaiono rispondenti alla legge e agli interessi delle parti: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate visto l'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pag. 2 di 3 Brescia, 27/03/2025
Tribunale Ordinario di Brescia
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
Pag. 3 di 3