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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/11/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, G. O. IA Santoro,
esaminati gli atti all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc;
viste le note depositate da parte ricorrente, con cui ha precisato le conclusioni e ha discusso la causa;
visti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies cpc;
pronuncia la sentenza che definisce il giudizio e provvede al deposito contestuale, precisando che -ai sensi del combinato disposto degli 281-sexies, 1° e 2° co. e 127 ter, 5° co. cpc (come modificato dal d.lgs.
31.10.2024 n. 164) - il dispositivo e l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione devono considerarsi letti in udienza.
Taranto, 21 novembre 2025
Il Giudice
G. O. IA Santoro
0
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. IA
Santoro, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 4047/2023 R.G., avente ad oggetto: usucapione
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Calabrese, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
e
(n. 23.12.1963); (n. 04/10/1961); (n. Controparte_1 CP_2 CP_3
10/02/1941); (n. 09/09/1956); (n. 30/03/1959); (n. CP_4 CP_4 CP_5
17/07/1961);
(n. 01/12/1936), (n. 24/01/1967) e (n. Controparte_6 CP_2 CP_4
10/02/1971), eredi di n. 14/10/1926 e deceduto il 19/03/2016); Persona_1
(n. 7/12/1965) e (n. 16/6/1969), eredi di Controparte_7 CP_8 Controparte_9
(n. 29.11.1930 e deceduta il 27.5.2015); Persona_2
e eredi di (n.
5.11.1936 e Parte_2 Parte_3 Persona_3 deceduta il 31/07/2020),
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola A. Saccomanni, giusta mandato in atti
resistenti
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare e dichiarare che il ricorrente nato a [...]
Taranto il 2.7.1984 cf. e residente in [...]alla c.da Stornara, ha posseduto C.F._1
l'immobile sito in Ginosa alla via Saturno n. 58 piano terra, contraddistinto in catasto al foglio 144
Particella: 1548 Sub.: 1, ai sensi e per gli effetti degli art. 1158 cc,; - per l'effetto riconoscere in capo al ricorrente, la piena e totale proprietà dell'immobile sopra descritto perché ha esercitato continuamente, ininterrottamente e pubblicamente in modo non violento e non clandestino il possesso dell'immobile
1 ordinando la trascrizione del emanando decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competenti, con ogni connesso provvedimento di ragione e di legge, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito, ivi compresa la successiva voltura catastale”
Conclusioni di parte resistente: “dichiarano di non opporsi ed anzi riconoscono che il sig. Parte_1 sin dal 1990 è nel possesso in modo ininterrotto, pacifico, manifesto ed uti dominus, e senza
[...] essere mai stato molestato sia di fatto sia giuridicamente dell'immobile sito in Ginosa alla via Saturno n.
58 piano terra, contraddistinto in catasto al foglio 144 Particella: 1548 Sub.: 1, cat. A/4, classe 2, 67 mq, rendita 129,11. -In conclusione, non opponendosi all'azione di usucapione promossa dalla ricorrente, si ritiene equo la compensazione delle spese di lite”.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso proposto nelle forme dell'art. 281- decies e ss cpc e depositato il 31.07.2023, Parte_1 ha dedotto di aver posseduto da oltre un ventennio, in modo ininterrotto, pacifico, manifesto ed
[...] uti dominus, l'immobile sito in Ginosa, alla via Saturno n. 58, piano terra, contraddistinto in Catasto
Fabbricati al foglio 144, particella n. 1548, sub 1, cat. A/4, classe 2, 67 mq, rendita 129,11, provvedendo ad effettuare, a sua cura e spese, opere di manutenzione ordinanza e straordinaria dell'immobile, quali la tinteggiatura, la sostituzione di finestre e porta, il rifacimento del pavimento, dei canali di scolo e dei pluviali, destinando il locale a deposito di attrezzi, anche per l'esercizio della propria impresa edile, sempre senza che tali opere siano state a lui commissionate dai legittimi proprietari e/o che questi ultimi abbiano solo tollerato l'esecuzione di detti interventi sul bene di cui sono titolari;
pertanto, ha chiesto accertarsi e dichiararsi in suo favore l'acquisto per usucapione dello stesso immobile nei confronti degli attuali comproprietari, legittimati passivi, così come individuati giusta documentazione in atti allegata.
Si sono costituitisi in giudizio i sigg. (n. 23.12.1963); (n. Controparte_1 CP_2
04/10/1961); (n. 10/02/1941); (n. 09/09/1956); (n. CP_3 CP_4 CP_4
30/03/1959); (n. 17/07/1961); (n. 01/12/1936), CP_5 Controparte_6 CP_2
(n. 24/01/1967) e (n. 10/02/1971), quali eredi di (n. 14/10/1926 e CP_4 Persona_1 deceduto il 19/03/2016); (n. 7/12/1965) e Controparte_7 CP_8 Controparte_9
(n. 16/6/1969), quali eredi di (n. 29.11.1930 e deceduta il 27.5.2015); Persona_2 Parte_2
e quali eredi di (n.
5.11.1936 e deceduta il
[...] Parte_3 Persona_3
31/07/2020), non contestando i fatti di causa, anzi riconoscendo il possesso uti dominus ultraventennale dell'immobile in capo al e non opponendosi, dunque, alla declaratoria di usucapione, mentre non Pt_1 sono stati evocati in giudizio gli eredi di (figurante tra gli intestatari del bene), Persona_4 avendo essi rinunciato all'eredità, come da dichiarazioni pubbliche, rese dinanzi alla competente cancelleria ed in atti prodotte.
2 La causa è stata istruita con prove documentali (anche al fine di verificare l'integrità del contraddittorio)
e testimoniali ed è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281-terdecies cpc all'udienza del
20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc.
°°°°°°°°
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In linea generale, affinché possa dirsi integrata la fattispecie di acquisto a titolo originario - ai sensi dell'art. 1158 c.c. - è stato più volte affermato in giurisprudenza che il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, per quanto riguarda sia l'animus sia il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza
(cfr. Cass. civ. n. 19568/2021).
Di conseguenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Nella fattispecie, la prova dei requisiti imposti per l'invocato acquisto a titolo originario può dirsi raggiunta.
Il quadro istruttorio, completato dalle deposizioni testimoniali, ha avallato il contegno processuale dei convenuti che, costituendosi, hanno prestato piena adesione dalla domanda attorea.
In particolare, entrambi i testi escussi, dichiaratisi indifferenti, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno sostanzialmente confermato i fatti di causa, senza contraddizioni sul punto e,
3 precisamente, la teste ha riferito: “conosco il dai primi anni 2000, in quanto Testimone_1 Pt_1 dal quel tempo mi reco spesso a Ginosa per far visita a mio cugino, ivi coniugato e residente, e da quella data ho visto il utilizzare l'immobile sito in via Saturno 58, con accesso dal piano stradale, come Pt_1 deposito di attrezzi” ; “ho visto il pulire la parte esterna, trattandosi di zona degradata;
Pt_1
l'immobile non è tinteggiato, dall'esterno ha un effetto tufo, vi sono serramenti non proprio moderni, ma più efficienti dei vecchi;
non ho visto il sostituire i serramenti, ma posso dire che nell'immobile Pt_1 ho visto sempre e solo lui;
il pluviale è stato ripristinato perché mancava la parte inferiore, ma non ho visto chi materialmente l'abbia riparato”; “non mi è mai capitato di vedere o sentire qualcuno che contestasse al il possesso” e il teste qualificatosi geometra, ha dichiarato Pt_1 Testimone_2
“sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto incaricato dal di eseguire dei lavori”; “ho sempre
Pt_1 visto il nell'immobile di cui è causa e sempre lui eseguiva ogni opera di manutenzione”; “preciso
Pt_1 che all'incirca dal 2002 ho visto il fare lavori di manutenzione sull'immobile, come intonaco,
Pt_1 massetti, pavimenti, porte interne, ovvero manutenzione ordinaria” e “che mai nessuno, alla mia presenza, ha contestato al il possesso”.
Pt_1
In ragione di tanto, devono ritenersi integrati gli estremi per l'intervenuta usucapione dell'immobile de quo in capo al ricorrente, dacché è stato accertato sia l'elemento oggettivo, consistente nella piena disponibilità della cosa da parte del , avendo lo stesso posseduto il bene, almeno dall'anno 2002, Pt_1 traendone tutte le utilità corrispondenti all'esercizio dei diritti di proprietà, consistite pacificamente nell'adibire l'immobile a locale deposito e nell'utilizzarlo per il ricovero di masserizie ed attrezzature, oltre che nell'eseguire rilevanti opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, quali il rifacimento di intonaco, massetti e pavimenti, e la sostituzione di porte ed elementi funzionali (canali di scolo e pluviali), sia l'elemento soggettivo valido ai fini della usucapione, consistente nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di attività corrispondenti all'esercizio della proprietà (cosiddetto animus possidendi), senza alcun riconoscimento nei confronti degli apparenti intestatari.
Non essendo, infine, stata dedotta alcuna circostanza tale da far ritenere che il ricorrente abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto per detenzione, né che il possesso da parte del medesimo sia stato in qualche modo viziato da violenza o clandestinità, avendo anzi i resistenti affermato, senza eccezioni di sorta, che il possiede animo domini l'immobile in maniera pacifica, pubblica e continuata, in mancanza di Pt_1 opposizione o contestazione, da data risalente ad oltre vent'anni, non può che concludersi per il riconoscimento in capo al medesimo dell'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile di cui è causa per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della mancata opposizione alla domanda da parte dei resistenti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
IA Santoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di (n. 23.12.1963); (n. 04/10/1961); Controparte_1 CP_2 CP_3
(n. 10/02/1941); (n. 09/09/1956); (n. 30/03/1959); (n. CP_4 CP_4 CP_5
17/07/1961); (n. 01/12/1936), (n. 24/01/1967) e Controparte_6 CP_2 CP_4
(n. 10/02/1971), (n. 7/12/1965) e (n. Controparte_7 CP_8 Controparte_9
16/6/1969), e così dispone: Parte_2 Parte_3
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che [...] a [...] a Parte_1
Taranto il 2.7.1984 (cf. ) ha acquisito a titolo originario -ai sensi dell'art. C.F._1
1158 c.c.- la piena proprietà dell'immobile sito in Ginosa (Ta) alla via Saturno n. 58 piano terra, contraddistinto in Catasto Fabbricati, al foglio 144, particella n. 1548, sub 1, cat. A/4, classe 2, 67 mq, rendita 129,11;
- ordina al competente Conservatore dei RR. II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
- dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto il 21 novembre 2025
Il Giudice
G.O. IA Santoro
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