Trib. Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 2145
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Sentenza 30 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c., a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. La controversia verteva sull'accertamento dello stato di cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da sette ricorrenti, discendenti in linea retta da un cittadino italiano emigrato in Brasile. La parte resistente, il Ministro p.t., non si è costituita in giudizio, venendo dichiarata contumace. I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti del sig. [...], nato a [...] (SA) nel 1868, il quale non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano, come attestato da apposito certificato. A sostegno della domanda, hanno prodotto documentazione tradotta e apostillata comprovante la loro linea di discendenza. Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione della competenza territoriale, confermando la propria giurisdizione in base all'art. 1, comma 36, della legge n. 206/2021, che attribuisce la competenza alle sezioni specializzate in base al comune di nascita dell'avo cittadino italiano, qualora l'attore risieda all'estero. È stato altresì affrontato il tema dell'interesse ad agire, ritenuto sussistente in ragione della necessità di accertamento giudiziale di un diritto soggettivo, non ottenibile per via amministrativa a causa di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale.

Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando che i sette ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita. L'organo giudicante ha richiamato il principio generale dell'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis, basato sul legame di sangue e sulla permanenza dello status civitatis, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, incluse le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. È stata analizzata la linea di discendenza, partendo dall'avo nato in Italia, e si è accertato che questi non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. La sentenza ha posto particolare attenzione all'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, verificatasi in conseguenza del matrimonio contratto nel 1927 dalla sig.ra [...], cittadina italiana iure sanguinis, con un cittadino straniero. Tale evento, avvenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, avrebbe potuto comportare la perdita della cittadinanza italiana per la donna e, di conseguenza, l'impossibilità di trasmetterla ai discendenti, sia per la previsione della trasmissione prevalentemente per via paterna nella legge del 1912, sia per l'art. 10 della stessa legge che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che si univa in matrimonio con uno straniero. Tuttavia, il Tribunale ha applicato l'orientamento giurisprudenziale consolidato, derivante dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, e soprattutto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466/2009, che ha stabilito la retroattività degli effetti delle declaratorie di incostituzionalità, consentendo il riconoscimento della cittadinanza italiana anche ai figli di madre cittadina nati prima del 1° gennaio 1948. Pertanto, il matrimonio della donna cittadina italiana con uno straniero non è stato considerato ostativo alla trasmissione dello status civitatis ai discendenti. In conclusione, il Tribunale ha ordinato al Ministero competente e all'Ufficiale dello stato civile di procedere alle iscrizioni e trascrizioni di legge relative alla cittadinanza dei ricorrenti. Le spese di lite sono state dichiarate integralmente compensate, data la peculiarità della materia e la mancata costituzione della parte resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 2145
    Giurisdizione : Trib. Potenza
    Numero : 2145
    Data del deposito : 30 ottobre 2025

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