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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/07/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 1731/2022 R.G.
Tra
Contro e Parte_1 CP_1 CP_2
All'udienza del 01/07/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Scalora Marzia e per , in Controparte_3 sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano, per è presente l'avv. Emanuele Geraci, in CP_2 sostituzione dell'avv. Paolo Lauretta. Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto nei propri scritti difensivi, verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ad essi. In particolare, l'Avv. Scalora insiste in ricorso e in tutte le eccezioni proposte, insiste nella eccezione di inammissibilità della produzione documentale di stante la CP_2 costituzione oltre la prima udienza. Insiste nella eccezione di prescrizione in assenza di prova di atti interruttivi.
Considerato che
ha depositato la comunicazione rivolta a CP_1 CP_ AGEA per la compensazione dei contributi previdenziali dovuti dal ricorrente all' con le somme per aiuti comunitari dovuti da AGEA al ricorrente, in virtù della “Convenzione CP_1
AGEA compensazione debiti”, evidenzia che dette somme non sono dovute dal ricorrente all' perché le recupererà da Agea. L'avv. ribadisce che la compensazione CP_1 CP_1 CP_3 non è stata operata, Infatti, l'estratto conto contributivo e il sistema AGEA non rilevano compensazioni o pagamenti da parte di AGEA con riferimento alla cartella impugnata e all'AVA 59820112000278880000, mentre con riferimento all'AVA
59820160000655665000 i contributi non sono oggetto della convenzione AGEA e quindi non sono compensabili. L'avv. Emanuele Geraci evidenzia la tardività della eccezione di compensazione, la quale avrebbe dovuto essere proposta con opposizione all'AVA o comunque con il ricorso introduttivo. L'avv. Scalora contesta le deduzioni di CP_2 evidenziando di non avere proposto alcuna nuova domanda di compensazione ma una CP_ eccezione conseguenza delle difese Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 19:30 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 01/07/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1731 /2022 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Scalora Marzia, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
– C.F. P. IVA Controparte_4 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Ivano Marcedone, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
(c.f. – P.IVA: ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Luretta, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
-resistente- contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e avviso di addebito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/07/2022 proponeva Parte_1 opposizione alla intimazione di pagamento n. 298 2022 90043475 57/000 notificata a mezzo pec in data 08/06/2022, con cui l' intimava al ricorrente il Controparte_5 pagamento della somma complessiva di euro 9.449,47 a fronte della cartella n.
29820110006445526000 afferente a contributi IVS 1° trimestre anno 2010 per Euro
2.103,08 notificata in data 01/08/2011, dell'avviso di addebito 59820112000278880000 afferente contributi IVS 2°, 3°, 4° trim. 2010 per Euro 6.112,12 notificato in data
06/11/20211 , dell'avviso di addebito n. 59820160000655665000 afferente contributi IVS
2 anni 2015 e 2016 per Euro 1.234,27 notificato il 17/06/2016. A fondamento del ricorso eccepiva la omessa notifica della cartella e degli avvisi di addebito, la nullità della intimazione di pagamento per difetto di motivazione, omessa allegazione e notifica degli atti presupposti, prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335 dl 1995 successivamente alla notifica dell'avviso di addebito. CP_
Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, produceva la prova della notifica dell'avviso di addebito n 598 2011 20002788 80 000 con raccomandata
61021846823-6 restituita al mittente per compiuta giacenza con avviso del 07/10/2011 ; prova della notifica dell'avviso di addebito n 598 2016 00006556 65 000 con raccomandata
65036167117-6 restituita al mittente per compiuta giacenza con avviso del 18/05/2016, una richiesta di pagamento per contributi IVS 2010 inviata con raccomandata la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza con avviso del 8/06/2015, una richiesta di pagamento di contributi 2010 con raccomandata n. 63015060948-5 datata 17/02/2016 la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza con avviso del 01/03/2016. Con note del 5/10/2023 produceva copia di atti interruttivi notificati dall'agente della riscossione , e segnatamente, una intimazione di pagamento notificata il 4/07/2016 relativa alla cartella impugnate e all'avviso relativo ai contributi 2010 e con note autorizzate del 31/10/2025 precisava che i crediti portati dagli atti incorporati nella intimazione di pagamento non erano stati recuperati mediante compensazione con somme dovute da AGEA.
Con memoria depositata il 26/04/2023 si costituiva Controparte_6
e, preliminarmente evidenziava la carenza di legittimazione passiva dell'
[...] [...]
in ordine alle doglianze asseritamente imputabili all'ente impositore. Nel Controparte_7 merito chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza della eccezione di prescrizione la cui decorrenza è stata interrotta dalla notifica di intimazioni di pagamento
All'udienza del 6/10/2023 il ricorrente eccepiva la tardiva costituzione dell'agente della riscossione e la inammissibilità della documentazione allegata da quest'ultimo alla memoria di costituzione.
La causa veniva istruita documentalmente.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
3 Preliminarmente deve rilevarsi che la costituzione dell' in Controparte_6 data 26/04/2023, oltre la prima udienza di discussine del 30/01/2023 è tardiva. Ne consegue l'inammissibilità della documentazione prodotta.
L'eccezione di carenza di motivazione è infondata.
L'intimazione di pagamento impugnata appare redatta in conformità al modello previsto dalla legge e redatto dal Ministero delle Finanze e notificato dall' . Controparte_7
Al riguardo la Cassazione con l'ordinanza n. 21065 del 4 luglio 2022, dove la Corte ha precisato che è sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa. In ogni caso l'atto ha raggiunto il suo scopo avendo il ricorrente pienamente esercitato con la presente opposizione il suo diritto di difesa.
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti è infondata.
ha dato prova di avere notificato la cartella di pagamento 29820110006445526000 CP_2 depositando avviso di ricevimento della raccomandata consegnata al destinatario in data
01/08/2011 . L' ha dato prova di avere notificato gli avvisi di addebito indicati nella CP_1 intimazione di pagamento opposta depositando la prova della notifica dell'avviso di addebito n 598 2011 20002788 80 000 con raccomandata 61021846823-6 restituita al mittente per compiuta giacenza con avviso del 07/10/2011 e la prova della notifica dell'avviso di addebito n 598 2016 00006556 65 000 con raccomandata 65036167117-6 restituita al mittente per compiuta giacenza con avviso del 18/05/2016.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Per i contributi anno 2010 portati dalla cartella di pagamento n. 29820110006445526000 e dall'avviso di addebito n. 598 2011 20002788 80 000, dopo la notifica , l'Agente della
Riscossione ha affermato di avere notificato con effetto interruttivo la intimazione di pagamento n. 29820169003575767000 ai sensi dell'art. 140 cpc il 16.07.2016, mediante affissione all'albo del Comune e invio della raccomandata integrativa. Da quest'ultima data decorrono nuovamente i termini di prescrizione. La prescrizione quinquennale, calcolata dal
16/07/2016 che sarebbe maturata il 16/07/2021 , per effetto della sospensione di 311 giorni disposta dalla normativa emergenziale da COVID 19 è maturata il 09/05/2022. Pertanto, la notifica della intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio in data 08/06/2022 è avvenuta quando ormai la prescrizione era maturata.
Con riferimento alla pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito n.
59820160000655665000 afferente contributi IVS anni 2015 e 2016 per Euro 1.234,27
4 notificato il 17/06/2016 non avendo né l'ente impositore né il concessionario della riscossione fornito prova in giudizio della notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, alla data di notifica della intimazione di pagamento impugnata (08/06/2022) e tenuto conto della sospensione da COVID la pretesa contributiva era prescritta .
Assorbita ogni altra questione il ricorso deve essere accolto per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della infondatezza di alcuni motivi di ricorso devono essere poste a carico delle convenute in solido nella misura di 2/3 e compensate per 1/3 e liquidate come in dispositivo nella misura dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- In accoglimento della opposizione dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti con la cartella n. 29820110006445526000 e con gli avvisi di addebito n.
598 2011 20002788 80 000 e n 598 2016 00006556 65 000 che per l'effetto annulla e, conseguentemente, dichiara insussistente il diritto del concessionario della riscossione di preannunciare in danno dell'opponente l'esecuzione forzata per il soddisfacimento delle pretese contributive portate dalla predetta cartella e di predetti avvisi di addebito e richieste con intimazione di pagamento n. 298 2022 90043475 57/000 impugnata.
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore e in persona del legale rappresentante pro tempore , in solido , alla rifusione CP_1 delle spese processuali sostenute da parte opponente nella misura di 2/3 che liquida in complessivi euro 1798,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA se dovute per legge. Compensa tra le parti il restante terzo)
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 01/07/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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