Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 315
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità della procedura di riscossione coatta

    I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Non si applica l'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella.

  • Rigettato
    Adeguata motivazione dell'atto

    L'atto opposto contiene il completo riferimento catastale ai fondi del ricorrente, l'indicazione del tributo dovuto per annum e del calcolo degli accessori, nonché l'invito a presentarsi in amministrazione per eventuali chiarimenti e delucidazioni. Il ricorrente non deduce alcun concreto profilo di lesione del suo diritto di difesa.

  • Rigettato
    Conseguimento del beneficio consortile

    Approvato il piano di classifica, è onere del ricorrente documentare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito azionato. Il Consorzio ha adottato il piano di classifica, quindi validamente si avvale della presunzione di conseguito beneficio, che il ricorrente non ha superato. La norma regionale illegittima è stata espunta, opera il principio generale ex art. 860 c.c. secondo cui è onere del contribuente provare il mancato conseguimento di beneficio in caso di approvazione del piano di classifica. La generica negatoria del beneficio è priva di fondatezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 315
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 315
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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