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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8076/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Tecla Bianco, presso il cui studio, sito in Salerno al
Corso Garibaldi n. 153, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via Settimio Mobilio Trav. E. Farina n. 4, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 18/9/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 938/2018 del Giudice di Pace di
Salerno, emessa il 05/2/2018, pubblicata il 20/2/2018, mai notificata, con cui veniva accolta la domanda proposta in primo grado nei suoi confronti dal sig. e condannata al pagamento, in favore di CP_1
quest'ultimo, di complessivi € 1.681,00 oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo e spese di lite, con distrazione in favore degli Avvocati, dichiaratisi anticipatari.
L'appellante ha dedotto: che il sig la conveniva davanti al CP_1
Giudice di Pace di Salerno assumendo di avere sottoscritto nel mese di
Giugno del 2005 con la (poi il Controparte_2 Parte_1
contratto di finanziamento n. 825422, avente ad oggetto un prestito personale regolato con cessione del quinto dello stipendio, per un importo totale di € 28.620,00, da rimborsarsi in n. 108 rate mensili di € 265,00; che l'attore assumeva che il capitale finanziato comprendeva anche: € 1.502,00 per commissioni bancarie, € 2.289,00 per commissioni di intermediazione ed € 1.622,00 a titolo di assicurazione obbligatoria;
che nel mese di
Settembre 2010, allorquando residuavano ancora n. 46 rate da pagare, il sig. estingueva anticipatamente il prestito, chiedendo il rimborso CP_1
dei costi in ragione dell'estinzione anticipata secondo il criterio “pro rata temporis”, pari ad € 639,00 per commissioni bancarie, € 974,00 per commissioni di intermediazione ed € 707,00 a titolo di assicurazione;
che essa si costituiva contestando la domanda attorea e concludendo per il rigetto;
che stante l'accoglimento della domanda attorea essa ha corrisposto al sig. la somma di € 1.681,00 a mezzo assegno circolare CP_1
non trasferibile, nonchè € 1.022,00 a mezzo bonifico bancario del
27/3/2018 a titolo di spese legali in favore dell'Avvocato GAETANO DI
FLURI, antistatario.
L'appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello, che la sentenza
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza gravata è viziata da erroneità e carenza di motivazione, laddove ha ritenuto sussistente la legittimazione della in relazione alla Parte_1
domanda restitutoria di parte attrice avente ad oggetto le commissioni di intermediazione ed il premio assicurativo non goduti;
che, infatti, la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c. va proposta nei confronti di chi ha percepito il pagamento;
che, dunque, per quanto riguarda le commissioni di intermediazione, la domanda dell'attore avrebbe dovuto essere rivolta al mediatore creditizio Studio di Salerno e, quanto al premio assicurativo non goduto, alla CP_3
Net Insurance S.P.A.; che dal contratto stesso risulta che è stato il sig.
discrezionalmente e per scelta propria, a rivolgersi al mediatore CP_1
creditizio per la ricerca soluzione finanziaria convenuta, cioè ad un soggetto professionista autonomo e diverso da che non vi è Parte_1
alcuna sua legittimazione passiva anche con riferimento alla domanda attorea di condanna alla ripetizione dell'indebito relativo ai premi assicurativi non goduti, essendo l'unica legittimata passiva la Compagnia
Assicuratrice la Net Insurance S.P.A., quale beneficiaria del premio corrisposto;
che, peraltro, l'assicurazione in caso di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio non costituisce alcuna remunerazione per il creditore mutuante, ma solo per l'impresa assicurativa che emette la polizza ed incassa il premio, nè tantomeno il collegamento negoziale tra prestito ed assicurazione fa venire meno la loro autonomia;
che nel caso di specie non è applicabile “ratione temporis” la Legge n. 221/2012, essendo stato il contratto oggetto di causa stipulato nel 2005 ed estinto anticipatamente nel 2010; quale secondo motivo di appello, che il Giudice di
Pace di Salerno ha omesso di applicare ed ha errato nel valutare la disciplina contrattuale convenuta tra le parti, ed in particolare la clausola che prevede la non ripetibilità degli oneri in caso di estinzione anticipata del finanziamento, essendo stata sottoscritta dal sig. anche ai sensi e CP_1
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.; che, dunque, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere valida ed efficace tale clausola, di conseguenza escludendo il diritto dell'appellato alla restituzione dei costi;
quale terzo motivo di appello, che il Giudice di primo grado ha in ogni caso omesso di valutare la natura giuridica degli oneri chiesti in ripetizione dall'attore, laddove, stante la natura di costo “up front” della commissione di intermediazione, avrebbe in ogni caso dovuto escluderne la rimborsabilità.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 938/2018 del Giudice di Pace di Salerno, rigettare le domande proposte da nei suoi confronti e, per l'effetto, CP_1
condannare quest'ultimo e l'Avv. GAETANO DI FLURI, quale difensore anticpatario, alla restituzione, in suo favore, delle somme da essa corrisposte in esecuzione della predetta sentenza;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio il sig. , deducendo: che il diritto CP_1
del consumatore ad ottenere un'equa riduzione del costo del finanziamento già esisteva al momento della stipula del contratto, quindi il Giudice di primo grado, pur richiamando l'articolo 125 sexies T.U.B., ha fatto corretta applicazione di un principio di diritto già enunciato dal previgente articolo
125 T.U.B.; che l' interpretazione della norma “ratione temporis” applicabile fornita dall'appellante, che vorrebbe come non esistente il diritto alla restituzione dei costi non goduti, comporta l'evidente violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale e lo squilibrio del sinallagma contrattuale per due ordini di ragioni: a) da un lato, non sussisterebbe alcun obbligo da parte della banca di descrivere le attività poste in essere o da porsi, essendo tutti i costi da considerarsi già maturati, ivi compresi quelli corrisposti dal cliente per la riscossione delle rate, le comunicazioni periodiche, l'adeguamento del tasso di interesse ed il premio
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza assicurativo, vale a dire per tutte quelle attività che vengono pagate dal cliente per l' intera durata del contratto inizialmente prevista e che, di fatto, in caso di estinzione anticipata, non vengono più poste in essere e b) dall' altro, il cliente avrebbe l' obbligo di corrispondere, in caso di estinzione anticipata, tutti i costi alla anche quelli per attività non poste in CP_4
essere, con conseguente arricchimento senza causa e conseguente violazione di legge ed avrebbe inoltre sempre l'obbligo di corrispondere una commissione per l'anticipata estinzione pari all'1% del capitale residuo, percentuale che corrisponde ad um importo evidentemente superiore laddove il capitale residuo è comprensivo anche dei costi che non vengono restituiti al cliente;
che, in realtà a conferma dell' esistenza del diritto il
Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, Art. 3, comma 1
(Adempimento anticipato), in applicazione della Direttiva 87/102/CEE, ha a suo tempo previsto che: « Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo»; che è letterale la distinzione tra interessi e costi ed è esplicito il riferimento alla durata residua del contratto, poiché si discorre di costi maturati fino al momento dell' estinzione;
che, fermo il diritto del cliente a vedersi restituire parte dei costi in ipotesi di estinzione anticipata, resta da vedere se sia stato assolto il dovere della banca di descrivere tali costi nel contratto dando così effettività al diritto;
che è chiaro, infatti, che se nel contratto manca la descrizioni dei costi e delle attività a cui si ricollegano il cliente non è in grado di sapere se e alla restituzione di quali oneri avrà diritto;
che nel contratto oggetto di giudizio manca la descrizione puntuale delle attività poste, vi è commistione tra quelle preliminari e quelle da porsi in corso di esecuzione e non vi è la distinzione tra costi “recurring” ed “up front”, inoltre la possibilità per il
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza cliente di chiedere la restituzione dei costi tutti è addirittura esclusa;
che parte appellante vorrebbe sostenere la validità della clausola che prevede l'esclusione del diritto alla restituzione dei costi per commissioni, spese e premio per l'ipotesi di anticipata estinzione;
che, in realtà, le condizioni contrattuali che prevedono l'esclusione del diritto alla restituzione su base proporzionale dei costi contrattuali per il caso di anticipata estinzione sono inefficaci poiché in contrasto con norma imperativa;
che l'inderogabilità della norma di cui all' art. 125 del Testo Unico Bancario si rileva già dal tenore letterale laddove è previsto: “La facoltà di adempiere in via anticipata
o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario”; che, inoltre, clausole di tale portata hanno natura vessatoria in quanto, nel prevedere la non rimborsabilità degli oneri contrattuali, determinano un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale con conseguente rilievo degli artt. 33
e ss. del Codice del Consumo;
che in ordine al primo motivo di appello, relativo alla carenza di legittimazione passiva della in Parte_1
relazione alla domanda attorea di condanna alla ripetizione dell'indebito, eccepisce: che le parti contrattuali erano il sig. e la CP_1
poi a seguito di scissione parziale e Controparte_5 Parte_1
successive procedure di organizzazione interna delle società del gruppo che il pagamento dell'importo per estinguere il prestito è stato Parte_1
corrisposto alla odierna appellante;
che l'indebito si verifica nel momento in cui il pagamento del debito residuo avviene e non vengono stornati i dovuti costi non maturati;
che il cliente ha corrisposto l' importo residuo, comprensivo dei costi non maturati, alla che lo ha Parte_1
incassato senza stornare il dovuto;
che, dunque, correttamente, la domanda
è stata rivolta nei confronti della in quanto parte Parte_1
contrattuale ed in quanto “accipiens”; che in virtù del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e assicurativo l'obbligo restitutorio
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza ricade sul soggetto mutuante che ha collocato il prodotto assicurativo obbligatorio ed incassato il relativo premio a nulla valendo la circostanza che poi tale somma sia stata trasferita alla compagnia di assicurazioni;
che, dunque, la disposizione di cui alla Legge n. 221/2012 non è norma che ha come scopo l' individuazione del soggetto legittimato passivo, ma il rafforzamento del diritto del cliente alla restituzione anche di tali somme in virtù del suddetto collegamento negoziale.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le CP_1
seguenti conclusioni: rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 938/2018 del Giudice di
Pace di Salerno;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati GIORGIA FIERAMOSCA e GAETANO DI
FLURI, dichiaratisi anticipatari.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/9/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite del decreto reso all'esito dell'udienza.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'appello è stato proposto tempestivamente entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata e, come tale, è ammissibile.
Ciò posto, con il primo motivo di appello l'appellante lamenta che il
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la sua
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza legittimazione passiva in relazione alla domanda attorea di condanna alla ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'articolo 2033 c.c. laddove, di contro, essa avrebbe dovuto essere spiegata nei confronti degli
“accipientes”, ovvero per quanto riguarda le commissioni di intermediazione, verso il mediatore creditizio di Controparte_6
Salerno e, quanto al premio assicurativo non goduto, alla Net Insurance
S.P.A.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Quanto alla commissione di intermediazione, si richiama quanto sancito dalla giurisprudenza di merito (cfr. App. Milano, n. 1565/2022) secondo cui
“Quanto alla richiesta di restituzione della quota parte delle spese addebitate all'appellante per commissioni di intermediazione, anche in questo caso va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte appellata che, al riguardo, ha richiamato il dato contrattuale che indica come dette spese fossero “dovute a alla cui organizzazione – nella CP_7
intermediazione del prestito – il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi”. Ad avviso della Corte anche tale eccezione deve ritenersi infondata. Va, poi, considerato che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore;
che, la circostanza che la mutuante, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può rivolgersi in danno per il consumatore;
che, pertanto, la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo alla mutuante.”
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva con riguardo ai premi assicurativi, la cui restituzione secondo l'appellante
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza sarebbe a carico della Compagnia Assicuratrice.
Ciò per due ordini di ragioni: la prima, di carattere generale, è che nessuna norma dell'ordinamento vieta, né tantomeno vietava all'epoca della stipulazione e dell'estinzione del contratto per cui è causa, di ritenere configurabile un obbligo restitutorio in capo alla Banca finanziatrice per i premi assicurativi che il cliente finanziato ha corrisposto in virtù di polizze assicurative sottoscritte contestualmente ed accessoriamente rispetto al contratto di finanziamento.
La seconda, poi, risiede nel fatto che nel caso di specie sussiste un evidente collegamento negoziale tra il contratto di prestito e quelli di assicurazione contro il rischio di perdita della vita e dell'impiego, così da garantire in ogni caso il recupero del credito della In concreto, il cliente/consumatore CP_4
non partecipa alle trattative per la conclusione delle polizze assicurative, in quanto è la Banca mutuante, in qualità di mandataria, ad individuare il contraente del contratto assicurativo ed a stipulare il contratto per conto del mutuatario. A tal fine, l'Istituto di credito provvede all'incasso del premio ed al relativo versamento alla Compagnia Assicuratrice già prima della stipulazione del finanziamento, così da garantirsi l'adempimento dell'obbligo restitutorio nascente dal mutuo già al momento della conclusione del prestito. Così delineata l'operazione complessiva, appare evidente che in questo caso vi è un'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione, che mirano a realizzare un risultato economico unitario. Costituisce peraltro opinione consolidata in giurisprudenza quella (“ex multis”, Trib. Milano n. 11209/2019) secondo cui, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la contestualità di stipulazione dà luogo ad una presunzione “iuris tantum” di collegamento negoziale, e ciò a maggior ragione allorquando, come nella fattispecie concreta, la sottoscrizione dell'assicurazione sia obbligatoria “ex lege”, in cui la contestualità di
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza conclusione dei contratti è sancita, di fatto, dalla legge. Il collegamento negoziale tra i due contratti, dunque, non consente di guardare ai negozi in termini atomistici ed isolati, bensì impone di considerarli unitariamente alla stregua dell'unitarietà dello scopo pratico che essi mirano a realizzare in termini di “operazione economica”, con l'effetto che le relative vicende estintive, anche in caso di estinzione anticipate, non possono essere tenute separate e, quindi, che non possono gravare sul cliente le conseguenze derivanti dall'estinzione del contratto di mutuo e non anche di quello collegato di assicurazione.
Quanto all'operatività nel caso di specie del disposto dell'articlo 1896 c.c. invocata dalla Banca convenuta, a mente del quale “…l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finchè la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.”, essa non ha diritto di cittadinanza nel caso di specie. Infatti, stante la natura “bancaria” del contratto di finanziamento stipulato dalle parti in causa, nonché lo status di
“consumatore” del sig. mutuante, nel caso di specie in forza del CP_1
principio di specialità che risolve le antinomie tra norme prevale la normativa speciale di cui all'articolo 125 T.U.B. “ratione temporis” applicabile alla presente controversia, così come risultante dall'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso
“ (che ha poi ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale con sentenza CP_8
n. 263/2022) e del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”), non può operare la disciplina generale di cui all'articolo 1896 c.c.
Né tantomeno la questione non può trovare risposta nell'articolo 22, commi
15 quater e sexies della Legge n. 221/2012 - applicabile ai contratti anche stipulati prima del 01/12/2010, ma ancora in essere al 19/12/2012, dunque non nel caso di specie – che prevede che, nel caso di estinzione
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza anticipata del finanziamento o del mutuo, le imprese (assicuratrici) devono restituire al debitore assicurato la parte di premio pagato e non goduto, con la conseguenza che l'unico soggetto legittimato in ordine alla richiesta di restituzione o rimborso è l'impresa assicuratrice (Trib. Torino, nn.
3944/2015 e 1354/2016); parimenti non può trovare applicazione neanche l'articolo 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 che prevede: “"nei contratti di assicurazioni connessi a [...] finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore assicurato, le imprese nel caso di estinzione anticipata [...] del finanziamento, restituiscono al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria".
Dunque deve ritenersi che correttamente il Giudice di prime cure abbia rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
Parte_1
Con il secondo motivo di appello parte appellante ha dedotto che il Giudice di Pace di Salerno avrebbe omesso di applicare e sarebbe incorso in errore di valutazione circa la disciplina contrattuale convenuta tra le parti, ed in particolare la clausola che prevede la non ripetibilità degli oneri in caso di estinzione anticipata del finanziamento, essendo stata sottoscritta dal sig. anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., CP_1
ragion per cui avrebbe dovuto ritenere valida ed efficace tale clausola, di conseguenza escludendo il diritto dell'appellato alla restituzione dei costi.
Anche questo motivo di appello è infondato e va disatteso: infatti la sentenza gravata, ancorché con motivazione parzialmente diversa, merita di essere confermata.
Invero, occorre premettere che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado, nella fattispecie in esame sia “ratione temporis” applicabile non già il disposto dell'articolo 125 sexies T.U.B., bensì quello di cui all'articolo 125 nella formulazione anteriore all'entrata in
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza vigore del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, che ha, appunto, modificato tale norma ed introdotto, per i contratti di credito al consumo, l'articolo
125-sexies. Infatti, il sig. ha concluso con in CP_1 Controparte_2
data 25/6/2005 un contratto di prestito personale estinguibile mediante delegazione di pagamento di quota dello stipendio/salario “pro solvendo”
(cfr. all. della produzione di parte appellante); come è noto, il Decreto
Legislativo n. 141 del 2010, che ha coniato la norma di cui all'articolo 125- sexies T.U.B., al terzo comma dell'articolo 3, rubricato “Abrogazioni e termini di attuazione”, stabilisce: “I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione.”. Orbene, così come autorizzato dal comma 2 della suddetta norma, la Banca d'Italia con provvedimento del 09/2/2011
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16/2/2011 ha adottato le disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo n. 104 del
2010, di talché, stante l'entrata in vigore del provvedimento a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U., cioè dal
03/2/2011 e l'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, del sopracitato decreto, i finanziatori e gli intermediari finanziari erano tenuti ad adeguarsi alle disposizioni in esso contenute – soltanto a far data dal 01/6/2011 e, dunque, per i contratti stipulati successivamente a tale termine.
Da ciò consegue, con ogni evidenza, che essendo stato il contratto di prestito personale dietro delegazione di pagamento di quota dello stipendio oggetto di causa concluso tra gli odierni contendenti in data 24/6/2005, esso soggiace alla disciplina previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.
104/2010 e, dunque, all'articolo 125, comma 2, T.U.B., nella formulazione anteriore a tale novella normativa. Ciò, del resto, trova
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza conferma a livello sovranazionale nella Direttiva n. 2008/48/CE adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, per attuare la quale è stato emanate il D.Lgs. n. 141/2010 introduttivo del nuovo disposto dell'articolo
125-sexies T.U.B., che all'articolo 30 prevede che “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
L'articolo 125, comma 2, T.U.B. “ratione temporis” applicabile alla vicenda in esame, nel regolamentare l'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento ad opera del consumatore, stabilisce: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.”.
Ne consegue che, nel caso di specie, dovrà farsi riferimento in particolare, all'art. 125, comma 2, T.U.B., vigente “ratione temporis”, il quale prevedeva il diritto del consumatore ad ottenere “una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Fatta questa premessa, occorre rilevare che con ordinanza n. 25977 del 6
Settembre 2023 la Corte di Cassazione Civile, Sezione II, è intervenuta proprio sulla medesima questione oggetto della presente controversia, vale a dire quella afferente la validità o meno di clausole contenute nei contratti di finanziamento al consumo sottoscritti nella vigenza della formulazione dell'articolo 125 T.U.B. anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n.
141/2010.
La Suprema Corte ha statuito quanto segue: “
2.2.L'art.8 della direttiva
N.87/102/CEE, che contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, all'art.8 prevede che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito.
2.3.La direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, “al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela”.
2.4.In particolare, l'art.1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
2.5.L'art.18 della Legge
n.142 del 1992, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del
Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.
2.6.La norma definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
2.7.L'art.125 del
TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
2.8.Il
Tribunale non ha ritenuto di applicare alcuna riduzione del costo complessivo del credito in assenza della delibera attuativa del CICR sulla modalità di riduzione del credito, né ha ritenuto applicabile l'art.125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n.141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19.9.2010,
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell'attore. 2.9. Detta interpretazione è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art.125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
2.10. I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.
2.11.In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire «a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno» (considerando n. 9).
2.12.Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
2.13.Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a
«tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».
2.14.A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il «diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso». Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa «eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se
è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2». 2.15. Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB, che il
Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto. 2.16. Come affermato dalla
Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa
C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019,
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza 649/17, EU:C:2019:576, punto 37). 2.17. La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito». Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo “l'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
2.18. Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016,
e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63).
2.19. Per_1 Persona_2
Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto CP_8
del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. 2.20. La soluzione offerta dal giudice di merito si pone in contrasto con l'art.125 del TUB, ratione temporis applicabile
e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. 2.21. Osserva il collegio che, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. 2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo.
2.23. Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato”
(così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e .
2.24. Per_3 Per_4
Né rileva, come affermato dall'… in controricorso, che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (art. 1 DELIBERA CICR 9.2.2000 pubblicata in
GU), con la specificazione che, nel caso di specie, nessun rimborso era stato previsto in favore del …, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. 2.25. Rileva il collegio che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs
206/2005.
2.26. L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2.27.
Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio
2014, e , C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, Persona_5 Persona_6
nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e Persona_7
C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009,
Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e Persona_7
C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I,
26/01/2017, n.421). 2.28. Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”. 2.29. L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche
d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. 2.30. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore
(Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata).
2.31. Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola. 2.32.
Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale,
22/12/2022, n.263, la quale, benchè riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art.11 octies, comma 2 del D. L. 25 maggio 2021, n.73, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n.106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.
2.33. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la
Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l'art.11 octies, comma 2 del D. L.
25 maggio 2021, n.73, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n.106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione degli art.11 e 117, comma 1 della Costituzione.
2.34. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla
«nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28).
2.35. La Corte
Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire «un'elevata protezione del consumatore» (sentenza
Lexitor, punto 29), per rilevare che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto»
(sentenza Lexitor, punto 32). 2.36. In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.
2.37 Secondo il giudice delle leggi, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”. 2.38. Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che CP_8
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. 2.39. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi
“tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
All'esito di questo articolato iter motivazionale la Suprema Corte ha sancito i seguent principi di diritto:
- “L'art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”;
- “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005”.
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza Facendo applicazione dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione nel caso di specie ne deriva, in primo luogo, che pur essendo stato il contratto di prestito personale con delegazione di pagamento tramite quinto dello stipendio stipulato nella vigenza della precedente formulazione dell'articolo
125 T.U.B. il sig. ha comunque diritto alla restituzione dei CP_1
costi alla cui ripetizione chiede la condanna della convenuta e che la pattuizione del predetto contratto è da considerarsi vessatoria ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 33, co. 1, del Codice del Consumo, come tale nulla.
Infatti, come risulta dalla documentazione in atti, nella pattuizione di cui all'articolo 9) delle condizioni generali del contratto di finanziamento sottoscritto dal sig. (cfr. all. 1 della produzione di parte attrice) CP_1
è esclusa la ripetibilità, in caso di estinzione anticipata del prestito, dei costi, commissioni, spese ed oneri di cui alle lettere a), b), e c), tra cui rientrano anche la commissione di intermediazione ed i premi assicurativi.
Pertanto, atteso che allorquando si controverta di contratti conclusi tra consumatore e professionista, come nella vicenda in esame risulta provato documentalmente (cfr. contratto all. 1 alla produzione di parte attrice) e non contestato dalla appellante, è possibile escludere la vessatorietà della clausola presunta come tale soltanto laddove il professionista, a ciò onerato, fornisca la prova dell'esistenza di una “trattativa individuale” avente ad oggetto la specifica pattuizione ai sensi dell'articolo 34, co. 4, Codice del
Consumo (in termini Cass. Civ., n. 24262/2019), a nulla rilevando la tutela solo formale dell'approvazione per iscritto mediante sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., che riguardano il diverso ambito applicativo dei contratti conclusi tra contraenti di pari forza negoziale, ma predisposti unilateralmente da uno di essi.
Dunque, stante la nullità parziale del contratto di contratto di prestito personale sottoscritto dal sig. laddove esclude la ripetibilità dei CP_1
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza costi sostenuti da quest'ultimo in costanza di rapporto a seguito dell'estinzione anticipata del prestito stesso, essendo provato e non contestato che l'attore ha provveduto ad estinguere anticipatamente il contratto oggetto di causa.
Pertanto sussiste il diritto dell'attore sig. alla restituzione delle CP_1
somme richieste, così come ritenuto dal Giudice di prime cure.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello parte appellante ha eccepito che il
Giudice di primo grado avrebbe in ogni caso omesso di valutare la natura giuridica degli oneri chiesti in ripetizione dall'attore, laddove, stante la natura di costo “up front” della commissione di intermediazione, avrebbe in ogni caso dovuto escluderne la rimborsabilità.
Anche questo motivo di appello è infondato e va disatteso.
Infatti, di regola non è possibile limitare l'efficacia delle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in quanto aventi natura dichiarativa o di interpretazione autentica – come nel caso di specie – hanno effetto retroattivo (in termini Cass. Civ., n. 22577/2012 secondo cui “salvo la stessa Corte di Giustizia decida eccezionalmente di limitare “ex nunc” gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, e dunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti in buona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza del diritto”).
Deve escludersi, inoltre, che debba riconoscersi efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza Lexitor, ai principi statuiti dalla Corte di
Giustizia UE.
Invero, tale limite temporale:
1) ha carattere dichiaratamente eccezionale (da ultimo Corte di giustizia UE
12.2.2000, causa C-372/98, punto 42);
2) necessita che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli interessati e il rischio di gravi inconvenienti (Corte di giustizia UE
23.5.2000, causa C-104/98, B. e a., punto 39; 28.9.1994, causa C-57/93,
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza V., punto 21);
3) può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta (Corte di Giustizia UE 28.9.1994, causa C-
57/93, V., punto 31; 16.7.1992, causa C-163/90, L. e a., punto 30;
2.2.1988, causa 24/86, B. e a., punto 27-28).
Con riferimento al caso in esame, si deve quindi rilevare che la Corte di
Giustizia dell'UE non ha espressamente stabilito l'efficacia “ex nunc” della propria statuizione, con la conseguenza che la distinzione tra costi
“recurring” ed “up front”, con i primi rimborsabili ed i secondi no, in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento al consumo, deve ritenersi superata anche per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 125 sexies T.U.B.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è infondato, in fatto ed in diritto, e va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 938/2018 del Giudice di Pace di Salerno.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'appello, sono poste a carico della
e, considerate la natura, il valore (€ 1.681,00, come Parte_1
dichiarato nell'atto di citazione in appello) e la complessità delle questioni
(bassa), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€
426,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore degli Avvocati GIORGIA FIERAMOSCA e
GAETANO DI FLURI, dichiaratisi anticipatari.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame – come nel caso di specie -, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n.
9938/2014 e Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015),
l'appellante è tenuta alla refusione del doppio del Parte_1
contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 938/2018 del
Giudice di Pace di Salerno;
2) Condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.278,00
[...]
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli
Avvocati GIORGIA FIERAMOSCA e GAETANO DI FLURI, dichiaratisi anticipatari;
3) Da' atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato;
4) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in Salerno il 07/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 8076/2018 – Sentenza