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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario, avv. Carla Di Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 547/2021 di R.G. promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Murano, in virtù di C.F._2 giusta procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
(p.iva ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Carlo Del Torto, in virtù di giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18/06/2009 n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati tutti gli atti e i verbali di causa. Tuttavia appare opportuno riportare sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 510/2020 emesso il
28/12/2020, notificatogli in data 02/04/2020, con cui il Tribunale di Avezzano ingiungeva a (C.F. ), in proprio e quale titolare CP_2 C.F._3 della ditta individuale LA RD DI AN RD” (p.iva
), con sede in Carsoli, Via delle Industrie n. 60, il pagamento della P.IVA_2 somma complessiva di € 21.315,61 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda, onorari e spese di procedura.
Deducevano in particolare gli opponenti, figli del de cuius , in qualità CP_2 di chiamati all'eredità, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi sopra esposti ed in accoglimento della presente opposizione, voglia provvedere a dichiarare carenza di legittimazione
“ad causam” degli opponenti per non essere eredi del fu;
CP_2
Conseguentemente, per i motivi esposti revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.
510/2020 reso dal Tribunale di Avezzano il 22.12.2020, stante la mancanza dei presupposti e dei requisiti di legge per la sua emissione nei confronti degli opponenti, quali non eredi del presunto originario defunto debitore.
Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'inesistenza della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, nei confronti degli opponenti, quali non eredi del presunto originario defunto debitore;
Condannare la società opposta ex art. 96 del c. p. c. al risarcimento dei danni da
“lite temeraria” in favore degli opponenti, nella somma che l'On. Giudicante riterrà di giustizia.
Condannare l'opposto al pagamento delle spese e compensi professionali con attribuzione all'Avv. Giovanni Murano procuratore costituito per fatto e facendo anticipo”.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda degli opponenti CP_1 chiedendone il rigetto.
Deduceva in particolare che i chiamati all'eredità pur non assumendo la qualità di eredi, per il solo fatto di avere accettato la notifica del decreto ingiuntivo, avevano l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità dimostrando la carenza di legittimazione passiva;
che in assenza di prova in tal
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 547/2021 - pagina 2 di 5
senso, gli opponenti dovevano ritenersi soggetti passivi delle obbligazioni del de cuius, con conseguente possibilità di ristoro del credito, non contestato, in loro danno.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1) concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
1) rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
2) respingere in ogni sua parte l'opposizione e, per l'effetto, condannare la opponente al pagamento nei confronti della della somma di € CP_1
21.315,61=, oltre interessi come specificati in ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero di quella minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa.
Sempre e comunque con vittoria delle spese di lite”.
Non concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento del 03/11/2021, il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti, ivi inclusa la documentazione inerente l'avvenuta rinuncia all'eredità ad opera degli opponenti, giusto deposito telematico del 04/01/2022.
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 28/03/2025, venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto dell'onere probatorio.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 547/2021 - pagina 3 di 5
Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cass. Civ. n. 5055/1999) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (Cass. Civ. n. 13533/2001).
Tanto premesso, si deve in primo luogo osservare che il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto soltanto nei confronti del sig. ; altresì, che CP_2 detto decreto è stato emesso il 28/12/2020, mentre il predetto debitore risulta essere deceduto in data 13/01/2020.
In diritto risulta pacifico che la citazione di un soggetto defunto - alla quale deve equipararsi la domanda di condanna portata dal ricorso per decreto ingiuntivo - è giuridicamente inesistente, né è possibile concedere un ordine di integrazione del contraddittorio verso gli eredi, posto che il contraddittorio non si è mai realizzato, il defunto non è mai divenuto parte del processo, e quindi né può interrompersi un processo mai iniziato, né può integrarsi volontariamente un contraddittorio mai effettivo neppure in parte.
Sul tema è stato infatti affermato in giurisprudenza che “Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato
e grado, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile” (cfr. Cass. Civ. n. 11688/2001).
Altresì, è stato affermato che “il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di persona defunta al momento della pronuncia e, per essa, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente, è giuridicamente inesistente e non nullo e, pertanto, non è possibile in base ad esso promuovere un'azione esecutiva, per evitare la quale non è necessaria una opposizione tardiva da parte di detti eredi in
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 547/2021 - pagina 4 di 5
applicazione analogica di quanto stabilito dall'art. 650 c.p.c., potendo l'inesistenza del titolo esecutivo essere dedotta con l'opposizione all'esecuzione” (cfr. Cass. Civ.
n. 9526/1999).
In conclusione, dunque, il decreto ingiuntivo n. 510/2020 emesso il 28/12/2020 dal
Tribunale di Avezzano deve essere revocato in quanto inesistente.
Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
In ragione dell'esito della lite, definito su questione rilevata d'ufficio, sussistono gravi e straordinarie ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza e eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 510/2020;
- compensa integralmente le spese di lite.
Avezzano il 23/06/2025
Il Giudice Onorario
(avv. Carla Di Stefano)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 547/2021 - pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario, avv. Carla Di Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 547/2021 di R.G. promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Murano, in virtù di C.F._2 giusta procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
(p.iva ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Carlo Del Torto, in virtù di giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18/06/2009 n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati tutti gli atti e i verbali di causa. Tuttavia appare opportuno riportare sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 510/2020 emesso il
28/12/2020, notificatogli in data 02/04/2020, con cui il Tribunale di Avezzano ingiungeva a (C.F. ), in proprio e quale titolare CP_2 C.F._3 della ditta individuale LA RD DI AN RD” (p.iva
), con sede in Carsoli, Via delle Industrie n. 60, il pagamento della P.IVA_2 somma complessiva di € 21.315,61 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda, onorari e spese di procedura.
Deducevano in particolare gli opponenti, figli del de cuius , in qualità CP_2 di chiamati all'eredità, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi sopra esposti ed in accoglimento della presente opposizione, voglia provvedere a dichiarare carenza di legittimazione
“ad causam” degli opponenti per non essere eredi del fu;
CP_2
Conseguentemente, per i motivi esposti revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.
510/2020 reso dal Tribunale di Avezzano il 22.12.2020, stante la mancanza dei presupposti e dei requisiti di legge per la sua emissione nei confronti degli opponenti, quali non eredi del presunto originario defunto debitore.
Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'inesistenza della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, nei confronti degli opponenti, quali non eredi del presunto originario defunto debitore;
Condannare la società opposta ex art. 96 del c. p. c. al risarcimento dei danni da
“lite temeraria” in favore degli opponenti, nella somma che l'On. Giudicante riterrà di giustizia.
Condannare l'opposto al pagamento delle spese e compensi professionali con attribuzione all'Avv. Giovanni Murano procuratore costituito per fatto e facendo anticipo”.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda degli opponenti CP_1 chiedendone il rigetto.
Deduceva in particolare che i chiamati all'eredità pur non assumendo la qualità di eredi, per il solo fatto di avere accettato la notifica del decreto ingiuntivo, avevano l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità dimostrando la carenza di legittimazione passiva;
che in assenza di prova in tal
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 547/2021 - pagina 2 di 5
senso, gli opponenti dovevano ritenersi soggetti passivi delle obbligazioni del de cuius, con conseguente possibilità di ristoro del credito, non contestato, in loro danno.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1) concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
1) rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
2) respingere in ogni sua parte l'opposizione e, per l'effetto, condannare la opponente al pagamento nei confronti della della somma di € CP_1
21.315,61=, oltre interessi come specificati in ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero di quella minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa.
Sempre e comunque con vittoria delle spese di lite”.
Non concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento del 03/11/2021, il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti, ivi inclusa la documentazione inerente l'avvenuta rinuncia all'eredità ad opera degli opponenti, giusto deposito telematico del 04/01/2022.
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 28/03/2025, venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto dell'onere probatorio.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 547/2021 - pagina 3 di 5
Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cass. Civ. n. 5055/1999) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (Cass. Civ. n. 13533/2001).
Tanto premesso, si deve in primo luogo osservare che il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto soltanto nei confronti del sig. ; altresì, che CP_2 detto decreto è stato emesso il 28/12/2020, mentre il predetto debitore risulta essere deceduto in data 13/01/2020.
In diritto risulta pacifico che la citazione di un soggetto defunto - alla quale deve equipararsi la domanda di condanna portata dal ricorso per decreto ingiuntivo - è giuridicamente inesistente, né è possibile concedere un ordine di integrazione del contraddittorio verso gli eredi, posto che il contraddittorio non si è mai realizzato, il defunto non è mai divenuto parte del processo, e quindi né può interrompersi un processo mai iniziato, né può integrarsi volontariamente un contraddittorio mai effettivo neppure in parte.
Sul tema è stato infatti affermato in giurisprudenza che “Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato
e grado, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile” (cfr. Cass. Civ. n. 11688/2001).
Altresì, è stato affermato che “il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di persona defunta al momento della pronuncia e, per essa, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente, è giuridicamente inesistente e non nullo e, pertanto, non è possibile in base ad esso promuovere un'azione esecutiva, per evitare la quale non è necessaria una opposizione tardiva da parte di detti eredi in
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 547/2021 - pagina 4 di 5
applicazione analogica di quanto stabilito dall'art. 650 c.p.c., potendo l'inesistenza del titolo esecutivo essere dedotta con l'opposizione all'esecuzione” (cfr. Cass. Civ.
n. 9526/1999).
In conclusione, dunque, il decreto ingiuntivo n. 510/2020 emesso il 28/12/2020 dal
Tribunale di Avezzano deve essere revocato in quanto inesistente.
Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
In ragione dell'esito della lite, definito su questione rilevata d'ufficio, sussistono gravi e straordinarie ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza e eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 510/2020;
- compensa integralmente le spese di lite.
Avezzano il 23/06/2025
Il Giudice Onorario
(avv. Carla Di Stefano)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 547/2021 - pagina 5 di 5