TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 260/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto
TRA
) nato a [...] Parte_1 C.F._1 e 'Avv. Angela Natati con studio in Ferrara (FE) alla Via Borgo dei Leoni, 21 presso la quale ha eletto domicilio;
E
) nata a [...] Controparte_1 C.F._2 lessia Schisano con studio in Napoli (NA) alla Via Belledonne a Chiaia n. 6 presso la quale ha eletto domicilio;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto. Conclusioni: i ricorrenti con note in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi, riportandosi al ricorso e chiedendo pronunciarsi la separazione alle condizioni ivi concordate ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e trascorsi sei mesi dall'udienza di prima comparizione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre alle condizioni concordate in ricorso. Il P.M. in data 22.05.2025 ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi ed all'esito la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 6 febbraio 2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 6 A tal fine, hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario il 05 luglio 2007 in Castellammare di Stabia e che dalla suddetta unione non nascevano figli. L'iniziale regime patrimoniale di comunione dei beni veniva, poi, sostituito nel 2020 con regime di separazione dei beni. A causa della distanza geografica, l'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, si era oramai irreversibilmente deteriorata causando il venir meno dell'affectio coniugalis e rendendo impossibile la convivenza, di fatto già cessata. In riferimento alla casa coniugale, sita in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 127 con annesso box auto sito alla Via G. Cosenza n. 139/A, i ricorrenti precisano che grava mutuo ipotecario sulla sola , quale unica Controparte_1 proprietaria, per un debito residuo pari ad € 176.85 I ricorrenti hanno, altresì, dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Fissata con decreto del 19.02.2025 l'udienza del 15 aprile 2025, sostituita per comune istanza delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note congiunte di trattazione in data 15 aprile 2025, dichiarando di non volersi conciliare e ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso nonché, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti, divorziare alle medesime condizioni. Il Giudice delegato, quindi, con ordinanza del 20.05.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.; il PM in data 22.05.2025 concludeva per la pronuncia di separazione dei coniugi ed all'esito di quella di divorzio.
2. La domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto:
“"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 47 3 -bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza
– oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
In particolare, dal punto di vista patrimoniale, le parti hanno precisato: a) di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare espressamente al reciproco mantenimento atteso che il TE è dirigente presso AR SP ” con reddito di circa € 145.000 annui, oltre ad un premio varabile, mentre la lavora a CP_1
Gorizia come Customer Experience Leader presso “INGKA CENTRESKA CENTRES” con reddito lordo di circa € 65.000, oltre eventuali premi annuali e sostiene il canone di locazione di € 450,00 oltre alla rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
b) sulla casa coniugale sita in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 127 con annesso box auto sito alla Via G. Cosenza n. 139/A acquistati con atto Notaio del 12.05.2020 Rep. 6227 Racc. 4026 dalla sola grava Per_1 CP_1 mutuo ipotecario stipulato in pari data per complessivi € 204.217,00 con rata mensile di 666,60 (di cui € 633,60 rata mutuo ed € 30,15 rata assicurazione obbligatoria mutuo) e debito residuo di € 176.853,62; c) avrebbe Parte_1 versato alla moglie, contestualmente al deposito del ricorso, a titolo di liberalità, la somma di € 42.500 (tramite cinque bonifici) in modo da estinguere parzialmente il suddetto mutuo gravante sull'immobile sito in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 127 con annesso box auto sito alla Via G. Cosenza n. 139/A, di esclusiva proprietà di Controparte_1
In ragione di quanto sopra, le parti hanno quindi dichiarato che, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente, anche in ordine all'immobile sito Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 127 così come arredato, ed in ordine al box auto annesso ed allocato alla Via G. Cosenza n. 139/A né in termini di proprietà, né tantomeno di ripetibilità delle somme versate per la ristrutturazione, l'arredamento, le rate di mutuo e utenze. Hanno dichiarato altresì di non avere più nulla a che pretendere per tutte le elargizioni e versamenti effettuati l'un coniuge a favore dell'altro a qualsiasi titolo o ragione ad eccezione nel rispetto dei presenti accordi sia separativi che divorzili, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa economica in ordine a conti correnti, titoli, depositi che, con la sottoscrizione del ricorso, s'intendono nella titolarità esclusiva del coniuge titolare.
Il , inoltre, ha dichiarato di rinunciare ora per allora ad ogni pretesa ed Pt_1 azione in ordine al buono fruttifero acquistato presso Banco Poste Italiane con scadenza Marzo 2031 ed intestato alla sola CP_1
Gli accordi così raggiunti fra i coniugi possono dunque essere omologati, siccome non contrastanti con norme imperative.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 3. Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della prima udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. del 15.04.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi Parte_1
) nato a [...] il [...] e C.F._1
) nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 05.11.1977, ai seguenti patti e condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) , contestualmente al deposito del ricorso, verserà a titolo di Parte_1 liberalità, la somma di € 42.500 (tramite cinque bonifici) in modo da estinguere parzialmente il suddetto mutuo gravante sull'immobile sito in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 127 con annesso box auto sito alla Via G. Cosenza n. 139/A, di esclusiva proprietà di Controparte_1
3) dà atto che le parti hanno dichiarato che, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente, anche in ordine all'immobile sito Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 127 così come arredato, ed in ordine al box auto annesso ed allocato alla Via G. Cosenza n. 139/A né in termini di proprietà, né tantomeno di ripetibilità delle somme versate per la ristrutturazione, l'arredamento, le rate di mutuo e utenze. Hanno dichiarato altresì di non avere più nulla a che pretendere per tutte le elargizioni e versamenti effettuati l'un coniuge a favore dell'altro a qualsiasi titolo o ragione ad eccezione nel rispetto dei presenti accordi sia separativi che divorzili, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa economica in ordine a conti correnti, titoli, depositi che, con la sottoscrizione del ricorso, s'intendono nella titolarità esclusiva del coniuge titolare;
4) dà atto altresì che il , ha dichiarato di rinunciare ora per allora ad ogni Pt_1 pretesa ed azione in ordine al buono fruttifero acquistato presso Banco Poste Italiane con scadenza Marzo 2031 ed intestato alla sola CP_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 170, parte II, serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2007 del predetto Comune);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 3.06.2025
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6
TRA
) nato a [...] Parte_1 C.F._1 e 'Avv. Angela Natati con studio in Ferrara (FE) alla Via Borgo dei Leoni, 21 presso la quale ha eletto domicilio;
E
) nata a [...] Controparte_1 C.F._2 lessia Schisano con studio in Napoli (NA) alla Via Belledonne a Chiaia n. 6 presso la quale ha eletto domicilio;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto. Conclusioni: i ricorrenti con note in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi, riportandosi al ricorso e chiedendo pronunciarsi la separazione alle condizioni ivi concordate ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e trascorsi sei mesi dall'udienza di prima comparizione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre alle condizioni concordate in ricorso. Il P.M. in data 22.05.2025 ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi ed all'esito la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 6 febbraio 2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 6 A tal fine, hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario il 05 luglio 2007 in Castellammare di Stabia e che dalla suddetta unione non nascevano figli. L'iniziale regime patrimoniale di comunione dei beni veniva, poi, sostituito nel 2020 con regime di separazione dei beni. A causa della distanza geografica, l'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, si era oramai irreversibilmente deteriorata causando il venir meno dell'affectio coniugalis e rendendo impossibile la convivenza, di fatto già cessata. In riferimento alla casa coniugale, sita in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 127 con annesso box auto sito alla Via G. Cosenza n. 139/A, i ricorrenti precisano che grava mutuo ipotecario sulla sola , quale unica Controparte_1 proprietaria, per un debito residuo pari ad € 176.85 I ricorrenti hanno, altresì, dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Fissata con decreto del 19.02.2025 l'udienza del 15 aprile 2025, sostituita per comune istanza delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note congiunte di trattazione in data 15 aprile 2025, dichiarando di non volersi conciliare e ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso nonché, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti, divorziare alle medesime condizioni. Il Giudice delegato, quindi, con ordinanza del 20.05.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.; il PM in data 22.05.2025 concludeva per la pronuncia di separazione dei coniugi ed all'esito di quella di divorzio.
2. La domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto:
“"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 47 3 -bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza
– oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
In particolare, dal punto di vista patrimoniale, le parti hanno precisato: a) di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare espressamente al reciproco mantenimento atteso che il TE è dirigente presso AR SP ” con reddito di circa € 145.000 annui, oltre ad un premio varabile, mentre la lavora a CP_1
Gorizia come Customer Experience Leader presso “INGKA CENTRESKA CENTRES” con reddito lordo di circa € 65.000, oltre eventuali premi annuali e sostiene il canone di locazione di € 450,00 oltre alla rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
b) sulla casa coniugale sita in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 127 con annesso box auto sito alla Via G. Cosenza n. 139/A acquistati con atto Notaio del 12.05.2020 Rep. 6227 Racc. 4026 dalla sola grava Per_1 CP_1 mutuo ipotecario stipulato in pari data per complessivi € 204.217,00 con rata mensile di 666,60 (di cui € 633,60 rata mutuo ed € 30,15 rata assicurazione obbligatoria mutuo) e debito residuo di € 176.853,62; c) avrebbe Parte_1 versato alla moglie, contestualmente al deposito del ricorso, a titolo di liberalità, la somma di € 42.500 (tramite cinque bonifici) in modo da estinguere parzialmente il suddetto mutuo gravante sull'immobile sito in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 127 con annesso box auto sito alla Via G. Cosenza n. 139/A, di esclusiva proprietà di Controparte_1
In ragione di quanto sopra, le parti hanno quindi dichiarato che, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente, anche in ordine all'immobile sito Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 127 così come arredato, ed in ordine al box auto annesso ed allocato alla Via G. Cosenza n. 139/A né in termini di proprietà, né tantomeno di ripetibilità delle somme versate per la ristrutturazione, l'arredamento, le rate di mutuo e utenze. Hanno dichiarato altresì di non avere più nulla a che pretendere per tutte le elargizioni e versamenti effettuati l'un coniuge a favore dell'altro a qualsiasi titolo o ragione ad eccezione nel rispetto dei presenti accordi sia separativi che divorzili, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa economica in ordine a conti correnti, titoli, depositi che, con la sottoscrizione del ricorso, s'intendono nella titolarità esclusiva del coniuge titolare.
Il , inoltre, ha dichiarato di rinunciare ora per allora ad ogni pretesa ed Pt_1 azione in ordine al buono fruttifero acquistato presso Banco Poste Italiane con scadenza Marzo 2031 ed intestato alla sola CP_1
Gli accordi così raggiunti fra i coniugi possono dunque essere omologati, siccome non contrastanti con norme imperative.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 3. Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della prima udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. del 15.04.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi Parte_1
) nato a [...] il [...] e C.F._1
) nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 05.11.1977, ai seguenti patti e condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) , contestualmente al deposito del ricorso, verserà a titolo di Parte_1 liberalità, la somma di € 42.500 (tramite cinque bonifici) in modo da estinguere parzialmente il suddetto mutuo gravante sull'immobile sito in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 127 con annesso box auto sito alla Via G. Cosenza n. 139/A, di esclusiva proprietà di Controparte_1
3) dà atto che le parti hanno dichiarato che, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente, anche in ordine all'immobile sito Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa 127 così come arredato, ed in ordine al box auto annesso ed allocato alla Via G. Cosenza n. 139/A né in termini di proprietà, né tantomeno di ripetibilità delle somme versate per la ristrutturazione, l'arredamento, le rate di mutuo e utenze. Hanno dichiarato altresì di non avere più nulla a che pretendere per tutte le elargizioni e versamenti effettuati l'un coniuge a favore dell'altro a qualsiasi titolo o ragione ad eccezione nel rispetto dei presenti accordi sia separativi che divorzili, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa economica in ordine a conti correnti, titoli, depositi che, con la sottoscrizione del ricorso, s'intendono nella titolarità esclusiva del coniuge titolare;
4) dà atto altresì che il , ha dichiarato di rinunciare ora per allora ad ogni Pt_1 pretesa ed azione in ordine al buono fruttifero acquistato presso Banco Poste Italiane con scadenza Marzo 2031 ed intestato alla sola CP_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 170, parte II, serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2007 del predetto Comune);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 3.06.2025
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6