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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito della trattazione scritta della causa e scambio di note, all'udienza del 25\2\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5860\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza ,vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Carlo Russo. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te, rappr.to CP_1 Parte_2
e difeso dall'avv. Ciro Barone, elett.nte domiciliato come in atti.
Nonchè
, in persona del legale rappr.nte , rappr.to e difeso come Controparte_2 in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 19\11\22 il ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 07120220031008766000, notificatagli il 12\10\22 precedente, relativa a contributi dovuti alla in riferimento Controparte_3
all'anno 2009.
A sostegno della domanda è stata eccepita l' inesistenza\irregolarità della notifica, nonchè la prescrizione del diritto alla riscossione.
La si è regolarmente costituita , contestando la fondatezza del ricorso sotto tutti CP_3
gli aspetti ed avanzando domanda riconvenzionale subordinata. Pari posizione, seppur con ovvie diverse eccezioni e senza alcuna riconvenzionale, ha assunto l' CP_4
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va preliminarmente esaminato l'aspetto della procedibilità della domanda in base alle eccezioni avanzate dall'opponente.
Essa è da ritenersi tempestiva per un verso ed intempestiva per l'altro, atteso che contiene eccezioni afferenti dati formali quali l'irregolarità della notifica ed eccezioni sostanziali come la prescrizione.
Or'è che, tenuto conto della già indicata data di notifica dell'atto e di deposito della relativa impugnativa, mentre le seconde eccezioni sollevate ( quelle sostanziali) sono da ritenersi rituali e tempestive, così non lo sono le prime ( quelle formali) e tanto alla luce del disposto di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. , per come espressamente richiamati dagli artt. 24 e 29 d.lvo
46\99, che sanciscono, a pena di decadenza, rispettivamente i termini di quaranta e venti gg.
Più in particolare la problematica affrontata nell'atto introduttivo relativamente all'irregolarità della notifica attiene al quomodo executionis e pertanto qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ragion per cui alla data del deposito del ricorso il termine di venti gg. – ritenuto pacificamente perentorio- era irrimediabilmente decorso.
Siffatta assorbente considerazione esonera questo giudicante da ogni altra valutazione sul punto.
Nel merito vero e proprio della controversia va osservato quanto segue.
L'art. 21 c. 8, 9 e 10 della l. 247\12 dà attuazione ai principi costituzionali, in virtù dei quali nel nostro ordinamento, all'espletamento di un'attività lavorativa, sia essa intellettuale o manuale, esercitata in forma autonoma o subordinata e dietro pagamento di un corrispettivo, debba accompagnarsi la copertura previdenziale.
Tanto per evidenti ragioni di tutela delle posizioni indisponibili dal singolo ( tutela avverso la vecchiaia, la malattia, l'invalidità e per i superstiti) e quindi a prescindere se poi, in concreto, al privato possa o meno essere erogata una qualche prestazione ( Cass. 2939\01).
D'altra parte la disposizione contenuta nell'art. 2 c. 26 della l. 335\95, istitutiva della Gestione CP_ Separata presso l' avalla l'assunto che nessuna attività lavorativa può essere scoperta dalla tutela previdenziale. Siffatte considerazioni non mutano per il fatto che, per la categoria degli avvocati liberi professionisti, la cassa di previdenza abbia natura privata, in forza del d.lvo 509\94, trattandosi pur sempre dell'ente che dà attuazione, per tale categoria, ai principi stabiliti dall'art. 38 della
Costituzione. ( cfr. art. 1 c. 3 e art. 2 c. 1 della norma citata).
Conformemente, poi, al disposto dell'art. 21 c. 9 l. 247\12 la : “ Con proprio regolamento CP_1
determina, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento dei parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolare condizione e l'eventuale applicazione del regime contributivo”.
Nel caso di specie la ha dato attuazione a siffatta disposizione, emanando l'apposito CP_1 regolamento, nel quale, dopo aver ribadito l'obbligatorietà dell'iscrizione ai sensi dell'art. 1, ha individuato i minimi contributi soggettivi ed ha previsto varie riduzioni e dimezzamento al ricorrere di particolari situazioni legate all'età, all'
anzianità di iscrizione ed al reddito annuo dell'interessato, pur garantendo tutela assistenziale piena e pensionistica minima.
Infatti la previsione di un contributo annuo obbligatorio, come quello richiesto a parte ricorrente, corrisponde alla garanzia di percezione di un trattamento pensionistico, sia pure in misura minima, a nulla rilevando che detto contributo non risulti proporzionale al reddito professionale e non sia informato al principio della progressività.
Va, inoltre, confermato l'insegnamento del Giudice delle leggi ( Corte Cost. 176\86 e 202\06) , il quale ha affermato che la contribuzione previdenziale non è assimilabile all'imposizione tributaria vera e propria, ma è da considerarsi quale prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati.
Venendo all'eccezione di prescrizione ne va rilevata la sua infondatezza.
La somma richiesta dalla attiene ai contributi relativi all'anno 2009 ed è CP_3
opportuno, al riguardo, illustrare brevemente l'excursus legislativo attinente al caso.
Innanzitutto l'art. 9 della l. 576\80 prevede che : “ La prescrizione dei contributi dovuti alla
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni . . . la prescrizione CP_1
decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
agli artt. 17 e 23”. Successivamente l' art. 3 della l. 335\95 ha ridotto tale termine da dieci a cinque anni, lasciando inalterato il dies a quo, ancorato alla data in cui il professionista provvede a comunicare alla i redditi prodotti. CP_1
Si giunge così all'art. 66 della l. 247\12 ( entrato in vigore il 2\2\13) , che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, in quanto testualmente afferma : “ La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della l. 335\95 non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_3
Importante è altresì notare che le norme citate, così come quelle più generali riguardanti il riordino della , hanno superato il vaglio di costituzionalità ( cfr sentt. Corte Cost. CP_3
248\97 , 254\16 , 67\18 )
Sul punto specifico della prescrizione va citata l'importante sentenza della S.C. n. 6729\13
( immediatamente successiva all'entrata in vigore della l. 247\12 e nel cui solco s'innestano numerose altre come la sent. 18953\14 e la recente sentenza di merito del
Tribunale di Milano n. 281\21) con la quale si è sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, così confermando la cogenza del termine di prescrizione decennale.
Nel caso di specie in data 31\7\20 all'odierno ricorrente è stato ritualmente notificato, tramite pec, l'avviso di avvio della procedura sanzionatoria, atto pienamente valido ed efficace ai fini interruttivi della prescrizione.(cfr. doc. 8 produzione ) CP_1
La validità ed efficacia, ai fini interruttivi, del riferito atto discende dalla considerazione che il ricorrente ha inviato la prescritta comunicazione dei redditi prodotti nel 2009 ( mod.
5\10) in data 16\12\10 ( circostanza pacifica tra le parti ed in alcun modo contestata dall'interessato) e quindi al momento della ricezione del riferito avviso il termine decennale non era ancora trascorso.
Il rigetto dell'opposizione determina il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata e condizionata dalla CP_1
Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va respinto e, tenuto conto delle questioni affrontate, della qualità delle parti e dell'incertezza giurisprudenziale che ha dato luogo a contrasti ancora oggi presenti nella Corte di legittimità ed in quelle di merito, le spese vanno interamente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott.
Maurizio Ricigliano, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :
- rigetta la domanda;
- compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese di lite.
Nola, 25\2\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito della trattazione scritta della causa e scambio di note, all'udienza del 25\2\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5860\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza ,vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Carlo Russo. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te, rappr.to CP_1 Parte_2
e difeso dall'avv. Ciro Barone, elett.nte domiciliato come in atti.
Nonchè
, in persona del legale rappr.nte , rappr.to e difeso come Controparte_2 in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 19\11\22 il ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 07120220031008766000, notificatagli il 12\10\22 precedente, relativa a contributi dovuti alla in riferimento Controparte_3
all'anno 2009.
A sostegno della domanda è stata eccepita l' inesistenza\irregolarità della notifica, nonchè la prescrizione del diritto alla riscossione.
La si è regolarmente costituita , contestando la fondatezza del ricorso sotto tutti CP_3
gli aspetti ed avanzando domanda riconvenzionale subordinata. Pari posizione, seppur con ovvie diverse eccezioni e senza alcuna riconvenzionale, ha assunto l' CP_4
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va preliminarmente esaminato l'aspetto della procedibilità della domanda in base alle eccezioni avanzate dall'opponente.
Essa è da ritenersi tempestiva per un verso ed intempestiva per l'altro, atteso che contiene eccezioni afferenti dati formali quali l'irregolarità della notifica ed eccezioni sostanziali come la prescrizione.
Or'è che, tenuto conto della già indicata data di notifica dell'atto e di deposito della relativa impugnativa, mentre le seconde eccezioni sollevate ( quelle sostanziali) sono da ritenersi rituali e tempestive, così non lo sono le prime ( quelle formali) e tanto alla luce del disposto di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. , per come espressamente richiamati dagli artt. 24 e 29 d.lvo
46\99, che sanciscono, a pena di decadenza, rispettivamente i termini di quaranta e venti gg.
Più in particolare la problematica affrontata nell'atto introduttivo relativamente all'irregolarità della notifica attiene al quomodo executionis e pertanto qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ragion per cui alla data del deposito del ricorso il termine di venti gg. – ritenuto pacificamente perentorio- era irrimediabilmente decorso.
Siffatta assorbente considerazione esonera questo giudicante da ogni altra valutazione sul punto.
Nel merito vero e proprio della controversia va osservato quanto segue.
L'art. 21 c. 8, 9 e 10 della l. 247\12 dà attuazione ai principi costituzionali, in virtù dei quali nel nostro ordinamento, all'espletamento di un'attività lavorativa, sia essa intellettuale o manuale, esercitata in forma autonoma o subordinata e dietro pagamento di un corrispettivo, debba accompagnarsi la copertura previdenziale.
Tanto per evidenti ragioni di tutela delle posizioni indisponibili dal singolo ( tutela avverso la vecchiaia, la malattia, l'invalidità e per i superstiti) e quindi a prescindere se poi, in concreto, al privato possa o meno essere erogata una qualche prestazione ( Cass. 2939\01).
D'altra parte la disposizione contenuta nell'art. 2 c. 26 della l. 335\95, istitutiva della Gestione CP_ Separata presso l' avalla l'assunto che nessuna attività lavorativa può essere scoperta dalla tutela previdenziale. Siffatte considerazioni non mutano per il fatto che, per la categoria degli avvocati liberi professionisti, la cassa di previdenza abbia natura privata, in forza del d.lvo 509\94, trattandosi pur sempre dell'ente che dà attuazione, per tale categoria, ai principi stabiliti dall'art. 38 della
Costituzione. ( cfr. art. 1 c. 3 e art. 2 c. 1 della norma citata).
Conformemente, poi, al disposto dell'art. 21 c. 9 l. 247\12 la : “ Con proprio regolamento CP_1
determina, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento dei parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolare condizione e l'eventuale applicazione del regime contributivo”.
Nel caso di specie la ha dato attuazione a siffatta disposizione, emanando l'apposito CP_1 regolamento, nel quale, dopo aver ribadito l'obbligatorietà dell'iscrizione ai sensi dell'art. 1, ha individuato i minimi contributi soggettivi ed ha previsto varie riduzioni e dimezzamento al ricorrere di particolari situazioni legate all'età, all'
anzianità di iscrizione ed al reddito annuo dell'interessato, pur garantendo tutela assistenziale piena e pensionistica minima.
Infatti la previsione di un contributo annuo obbligatorio, come quello richiesto a parte ricorrente, corrisponde alla garanzia di percezione di un trattamento pensionistico, sia pure in misura minima, a nulla rilevando che detto contributo non risulti proporzionale al reddito professionale e non sia informato al principio della progressività.
Va, inoltre, confermato l'insegnamento del Giudice delle leggi ( Corte Cost. 176\86 e 202\06) , il quale ha affermato che la contribuzione previdenziale non è assimilabile all'imposizione tributaria vera e propria, ma è da considerarsi quale prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati.
Venendo all'eccezione di prescrizione ne va rilevata la sua infondatezza.
La somma richiesta dalla attiene ai contributi relativi all'anno 2009 ed è CP_3
opportuno, al riguardo, illustrare brevemente l'excursus legislativo attinente al caso.
Innanzitutto l'art. 9 della l. 576\80 prevede che : “ La prescrizione dei contributi dovuti alla
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni . . . la prescrizione CP_1
decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
agli artt. 17 e 23”. Successivamente l' art. 3 della l. 335\95 ha ridotto tale termine da dieci a cinque anni, lasciando inalterato il dies a quo, ancorato alla data in cui il professionista provvede a comunicare alla i redditi prodotti. CP_1
Si giunge così all'art. 66 della l. 247\12 ( entrato in vigore il 2\2\13) , che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, in quanto testualmente afferma : “ La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della l. 335\95 non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_3
Importante è altresì notare che le norme citate, così come quelle più generali riguardanti il riordino della , hanno superato il vaglio di costituzionalità ( cfr sentt. Corte Cost. CP_3
248\97 , 254\16 , 67\18 )
Sul punto specifico della prescrizione va citata l'importante sentenza della S.C. n. 6729\13
( immediatamente successiva all'entrata in vigore della l. 247\12 e nel cui solco s'innestano numerose altre come la sent. 18953\14 e la recente sentenza di merito del
Tribunale di Milano n. 281\21) con la quale si è sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, così confermando la cogenza del termine di prescrizione decennale.
Nel caso di specie in data 31\7\20 all'odierno ricorrente è stato ritualmente notificato, tramite pec, l'avviso di avvio della procedura sanzionatoria, atto pienamente valido ed efficace ai fini interruttivi della prescrizione.(cfr. doc. 8 produzione ) CP_1
La validità ed efficacia, ai fini interruttivi, del riferito atto discende dalla considerazione che il ricorrente ha inviato la prescritta comunicazione dei redditi prodotti nel 2009 ( mod.
5\10) in data 16\12\10 ( circostanza pacifica tra le parti ed in alcun modo contestata dall'interessato) e quindi al momento della ricezione del riferito avviso il termine decennale non era ancora trascorso.
Il rigetto dell'opposizione determina il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata e condizionata dalla CP_1
Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va respinto e, tenuto conto delle questioni affrontate, della qualità delle parti e dell'incertezza giurisprudenziale che ha dato luogo a contrasti ancora oggi presenti nella Corte di legittimità ed in quelle di merito, le spese vanno interamente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott.
Maurizio Ricigliano, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :
- rigetta la domanda;
- compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese di lite.
Nola, 25\2\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano