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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 41174/2023 R.G. promossa da
) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in cancelleria, rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Daniele Lastrinetti
del Foro di Pavia Email_1
Attore/opponente
contro
) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via V. Monti n. 7, presso lo studio dell'avv. Nicola Campana ( , che lo Email_2
rappresenta e difende per delega in atti
Convenuto/opposto
Oggetto: appalto di servizi – pagamento prezzo – opposizione a decreto ingiuntivo
Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come note scritte depositate per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 28/1/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione, (opposto) ha chiesto nei confronti di Controparte_1 Parte_2
(opponente) il pagamento della somma di euro 27.333,00 oltre interessi
[...]
moratori a saldo del prezzo per i servizi di pulizia eseguiti in base al contratto di appalto concluso dalle parti.
Ha proposto opposizione esponendo: che il 24/5/2021 aveva Parte_2
concluso con la società opposta un contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di pulizia presso la sede legale dell'opponente in Buccinasco via dei
Lavoratori n.8/10; che il contratto aveva durata annuale a partire dal 1/6/2021 e si rinnovava tacitamente alla scadenza in mancanza di disdetta da inviare almeno
90 giorni prima;
che con pec del 5/7/2023 la committente/opponente aveva comunicato all'appaltatore la risoluzione del contratto per inadempimento;
che dopo tale data la controparte non aveva più eseguito i servizi di pulizia, ma ciononostante aveva emesso le fatture e preteso il pagamento del prezzo di euro
8.200,00 (820,00 euro mensili) anche per i mesi da agosto 2023 al maggio 2024
e l'intero corrispetivo di euro 820,00 per il mese di luglio 2023 pur non avendo reso i servizi di pulizia dopo aver ricevuto la comunicazione della risoluzione del contratto;
che la somma di euro 9.020,00 non era pertanto dovuta.
Su tali premesse l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda avversaria, ovvero in subordine di determinare il corrispettivo dovuto all'appaltatore per i servizi effettivamente prestati.
Si è costituito ritualmente l'opposto il quale esponeva: che Controparte_1
contrariamente all'assunto della controparte i servizi di pulizia erano stati regolarmente forniti come previsto nel contratto;
che non vi era stato nessun inadempimento dell'appaltatore che potesse fondare la risoluzione del contratto invocata da controparte nella comunicazione del 5/7/2023 e non domandata nel presente giudizio;
che il corrispettivo azionato con il ricorso monitorio risultava dalle fatture emesse sulla base di quanto pattuito nel contratto e comprendeva anche il periodo successivo alla comunicazione del 5/7/2023 inviata dal committente;
che tale comunicazione non era avvenuta 90 giorni prima della scadenza e il contratto si era rinnovato fino al 31/5/2024. Pertanto chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'istruttoria si è articolata nell'acquisizione dei documenti prodotti, nell'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e nell'escussione della testimone . Testimone_1
È pacifico in atti e risulta dal contratto scritto prodotto (doc. 1 dell'opposto) che le parti hanno concluso un contratto di appalto di servizi di pulizia con durata annuale dal 1/6/2021 al 31/5/2022 ed hanno previsto il rinnovo tacito ad ogni scadenza in caso di mancata disdetta da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza.
Parimenti incontroverso è che con mail del 5/7/2023 la committente Parte_2
ha comunicato alla controparte di ritenere risolto il contratto lamentando
[...]
l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute dall'appaltatore ed ha richiesto la restituzione delle chiavi consegnate per eseguire i servizi di pulizia presso la sede fuori dagli orari di lavoro (doc 3 dell'opponente). Nonostante l'immediata contestazione dell'inadempimento da parte dell'appaltatore, dopo l'invio della suddetta mail del 5/7/2023 il committente ha ritenuto di non continuare ad avvalersi dei servizi di pulizia resi da Controparte_1
I suddetti fatti incontroversi debbono ritenersi provati a norma dell'art. 115 c.p.c. Va premesso che l'opponente non chiede la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e che prima del maturare della preclusione assertiva non ha mai contestato l'ammontare del corrispettivo preteso dalla controparte in base all'appalto di servizi di cui si discute, se non in relazione alle somme oggetto delle fatture emesse per il periodo successivo al 5/7/2023.
Risulta all'evidenza tardiva la contestazione contenuta nella comparsa conclusionale della difesa opponente in merito all'ammontare del corrispettivo dovuto per i servizi di pulizia di cui il committente ha usufruito fino al 5/7/2023.
Con l'originario ricorso alla procedura monitoria l'appaltatore ha chiesto il pagamento sia del corrispettivo per le prestazioni eseguite fino al 5/7/2023, sia quello a suo dire dovuto dal committente fino alla successiva scadenza annuale del 31/5/2024.
Attraverso le prove orali, in particolare le dichiarazioni della testimone Tes_1
l'appaltatore ha provato di aver regolarmente eseguito i servizi di
[...]
pulizia presso la sede della società committente fino al 5/7/2023 (vd verbale del
13/11/2024). Ne deriva che il committente non può fondatamente invocare -
neppure in via di eccezione ex art. 1460 c.c. - un inadempimento della controparte per paralizzare la pretesa di pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore per i servizi di pulizia eseguiti sino alla comunicazione di
“risoluzione” del contratto di appalto.
Secondo la prospettazione dell'appaltatore, il committente sarebbe tenuto a pagare il corrispettivo anche per il periodo successivo al 5/7/2023, fino alla scadenza annuale del 31/5/2024, poiché l'appalto si era tacitamente rinnovato alla scadenza del 31/5/2023. Attraverso la mail del 5/7/2023 e il successivo comportamento tenuto, pur richiamando un inadempimento della controparte che non esisteva, appare chiaro che il committente ha manifestato in modo inequivoco la propria Parte_2
volontà di non continuare ad avvalersi dei servizi di pulizia resi dalla società
opposta e di sciogliersi dal vincolo contrattuale prima della scadenza.
Contrariamente a quanto sembra ritenere l'appaltatore, la previsione del termine annuale di scadenza del contratto di durata e del tacito rinnovo alla scadenza in mancanza di disdetta, non valeva ad escludere la facoltà del committente di poter recedere dall'appalto a norma dell'art. 1671 c.c., non derogato espressamente nel contratto.
Come infatti precisato dalla Suprema Corte, “in tema di appalto di servizi,
l'accordo circa la durata e la rinnovazione del rapporto non comporta deroga all'art. 1671 c.c., trattandosi di previsioni tra loro non incompatibili, giacché il rinnovo automatico, in mancanza di disdetta entro il termine pattuito, produce i suoi effetti solo sulla durata del rapporto, ma lascia inalterata la facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, con obbligo di indennizzo verso l'appaltatore” (Cass. 31/05/2024 n.
15335).
Nel contratto oggetto di causa le parti si sono limitate a prevedere la durata annuale dell'appalto e il rinnovo automatico in mancanza di disdetta, senza tuttavia escludere la facoltà di recesso del committente riconosciuta dall'art. 1671
c.c.
Che poi nel luglio 2023 il committente abbia comunicato alla controparte di ritenere risolto il contratto per inadempimento, non esclude che tale comunicazione sia comunque espressione della volontà di di Parte_2 sciogliersi dal vincolo contrattuale e di non voler dare ulteriore esecuzione al rapporto negoziale. Il fatto che nel presente giudizio il committente non chieda la risoluzione del contratto, né il risarcimento del danno, esonera dall'indagare le ragioni del venir meno dell'efficacia del contratto in conseguenza del recesso del committente ex art. 1671 c.c., che non deve essere giustificato e comporta soltanto l'obbligo per tale parte di pagare l'indennizzo.
A fronte dei suddetti principi applicabili al caso concreto, l'appaltatore/opposto non ha diritto al pagamento del corrispettivo dell'appalto per i periodi successivi al recesso del committente.
Ora, posto che l'appaltatore non domanda il pagamento di un indennizzo ex art. 1671 c.c., per il mancato guadagno che potrebbe aver subito in conseguenza della cessazione anticipata del contratto, ne deriva che il credito vantato da
è costituito soltanto dal corrispettivo dovuto dall'opponente Controparte_1
per i servizi di pulizia oggetto del contratto di appalto di cui ha usufruito sino alla data del recesso (5/7/2023).
La domanda dell'opposto non risulta quindi fondata per l'intera somma di euro
820,00 pretesa per il mese di Luglio 2023 ed oggetto della fattura n. 994 del
31/7/2023. Come detto, il committente ha comunicato il proprio recesso dal contratto il 5/7/2023 e l'appaltatore ha diritto al pagamento del prezzo per i servizi di pulizia eseguiti solo nei primi cinque giorni del mese di Luglio.
Considerato che
il corrispettivo mensile era di euro 750,00, come risulta dal contratto e dalle fatture emesse dall'appaltatore per i mesi di vigenza del contratto, per i servizi di pulizia resi nei primi cinque giorni di Luglio 2023 l'opposto ha diritto al pagamento della somma di euro 125,00 (euro 25,00 al giorno). Come pure, l'opposto non ha diritto al pagamento della somma di euro 8.200,00
pretesa in relazione al periodo agosto 2023-maggio 2024 oggetto della fattura n.
1020 del 31/7/2023 pure azionata con il ricorso monitorio.
Si è detto che a seguito del recesso del committente il contratto ha cessato di produrre effetti e che l'appaltatore/opposto non ha diritto al pagamento del corrispettivo per il periodo successivo al recesso.
Dal credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto vanno pertanto detratte le somme di euro 8.895,00 (695+8200) relative ai periodi successivi al recesso del committente.
Il credito complessivo vantato da per i servizi di pulizia Controparte_1
eseguiti fino alla cessazione di efficacia del contratto ammonta ad euro 18.438,00
(27.333 – 8.895).
In parziale accoglimento dell'opposizione va dunque revocato il decreto ingiuntivo e va condannata la società opponente a pagare la somma di euro 18.438,00,
maggiorata degli interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 con decorrenza dalla data di esigibilità dei crediti oggetto delle fatture analiticamente indicate nel ricorso monitorio relative ai servizi di pulizia resi fino al recesso del committente e dal
5/7/2023 sull'importo di euro 125,00 relativo ai primi cinque giorni di Luglio 2023.
Considerato che l'opposizione risulta in parte fondata si ritiene di compensare per un terzo le spese di lite e viene posta a carico dell'opponente la restante quota di spese, liquidata come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore della domanda dell'opposto risultata fondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
con citazione notificata il 13/11/2023, da nei confronti di Parte_2 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 15387/2023 emesso dal Tribunale di CP_1
Milano il 5/10/2023 e notificato il 6/10/2023, nel contraddittorio delle parti,
contrariis reiectis, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente a pagare a Parte_2 [...]
la somma di euro 18.438,00, maggiorata degli interessi CP_1
moratori ex D.L.vo 231/2002 con decorrenza dalla data di esigibilità dei crediti oggetto delle fatture n. 1871/2021, n. 2099/2021, n. 2309/2021, n.
2685/2021, n. 70/2022, n. 283/2022, n. 451/2022, n. 646/2022, n.
871/2022, n. 1170/2022, n. 1295/2022, n. 1539/2022, n. 1749/2022, n.
2004/2022, n. 2160/2022, n. 2373/2022, n. 70/2023, n. 187/2023, n.
380/2023, n. 519/2023, n. 689/2023 e 858/2023 emesse dalla società
creditrice/opposta e dal 5/7/2023 sulla somma di euro 125,00 sino al saldo;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna l'opponente Parte_2
a rifondere alla controparte la restante quota di spese liquidata in
[...]
complessivi euro 3.200,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 24/3/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari