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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, in persona del giudice IA IO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause riunite, iscritte ai nn. 5991/2020 e 4828/2023, vertenti
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
presso il cui studio in Teano (CE) alla via Gramsci n. 10 è elettivamente Parte_2 domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, anche quale procuratore speciale della Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, Itala De
[...] CP_1
Benedictis nonché dall'avv. Ida Verrengia, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via
Arena Loc. San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione negli elenchi - riconoscimento indennità disoccupazione agricola – annullamento richiesta restituzione indebito – opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso un primo ricorso depositato in data 21.11.2020, la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver ricevuto in data 8.4.2019 comunicazioni dell' datate 23 marzo 2019 CP_1 con le quali le veniva comunicata la reiezione delle domande di disoccupazione agricola relative agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 in quanto non iscritta negli elenchi agricoli;
che
1 la cancellazione era stata disposta a seguito del disconoscimento dei rapporti di lavoro intercorsi tra la stessa ricorrente e la sua datrice di lavoro , compiuto con Parte_3 verbale di accertamento;
di aver presentato ricorso amministrativo, rimasto senza esito.
Eccepiva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto aveva prestato la propria attività lavorativa per la ditta occupandosi, in particolare, di raccolta di Parte_3 ciliegie, nocciole, olive e castagne e della pulizia dei fondi.
Deduceva altresì l'irripetibilità dell'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 52 l. 88 del
1989 e l. 412 del 1991 nonché per intervenuta prescrizione.
Tanto premesso, concludeva chiedendo, previo accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta di dal 2007 al 2011, di condannare l' Parte_3 CP_1 all'adozione delle conseguenti determinazioni con la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ed il riesame con accoglimento della domanda di disoccupazione agricola;
in ogni caso dichiararsi che ella nulla deve all' a titolo dell'indebito. Vinte le spese con CP_1 attribuzione.
Si costituiva l' eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e la decadenza CP_1 dall'azione giudiziale, non promossa nei quattro mesi dalla definitività del provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli ex art. 22 DL 7/1970 convertito in L. 83/1970. Nel merito, eccepiva l'infondatezza del ricorso, affermando la correttezza e la conformità a legge del proprio operato, avendo disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto da parte avversa alle dipendenze della cognata e, per l'effetto, Parte_3 proceduto alla cancellazione della ricorrente dalle liste nominative dei lavoratori agricoli del
Comune di Teano per il periodo oggetto del presente giudizio con ogni conseguenza di legge.
Tanto dedotto, concludeva per il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Con successivo e distinto ricorso, depositato in data 21.7.2023, la stessa ricorrente proponeva opposizione ai seguenti avvisi di addebito, tutti notificati il 12.06.2023: avviso di addebito n. 32820230000417620000 con il quale si richiedeva la restituzione delle somme versate a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2011 pari ad euro 1.763,94; avviso di addebito n. 32820230000417721000 relativo al recupero della disoccupazione agricola corrisposta per l'anno 2010, per euro 886,76; ed avviso di addebito n. 32820230000417822000 per il recupero della disoccupazione agricola corrisposta per l'anno 2009.
Disposta la riunione dei procedimenti, sussistendo un'ipotesi di connessione soggettiva e di connessione oggettiva;
ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la
2 discussione e decisa, lette le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., come da sentenza che si versa in atti.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di nullità del ricorso.
In relazione alla nullità per indeterminatezza del ricorso introduttivo è necessario richiamare il costante e condiviso orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr. Cass. n.
3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003).
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa nei casi come quello di specie in cui parte ricorrente ha dedotto gli elementi costitutivi della domanda, come lo svolgimento di attività lavorativa come bracciante agricola negli anni specificamente indicati alle dipendenze di
[...]
. Parte_3
Va poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva di evocato in giudizio nel CP_3 procedimento iscritto al n. R.G. 4828/2023, trattandosi di crediti non oggetto di cessione.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di reiscrizione negli elenchi, formulata nel ricorso iscritto al n. R.G. 5991/2020, va poi vagliata la decadenza ex l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011, secondo il quale “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Nella fattispecie in esame, la cancellazione dagli elenchi per gli anni dal 2007 al 2011 è stata disposta mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto del IV elenco trimestrale di variazione relativo al 2018, dal 10.03.2019 al 25.03.2019.
Con riferimento alla pubblicazione telematica degli elenchi nominativi in agricoltura e al sistema di comunicazione delle variazioni degli stessi, l'art. 38 co. 7 del d.l. 98/2011 conv. in l. n.111/2011, nella versione applicabile ratione temporis (prima delle modifiche apportate
3 dall'art. 43, comma 7, d. l. nr. 76 del 2020 conv. con legge nr. 120 del 2020) ha statuito che
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie CP_1 disponibili a legislazione vigente”.
L'art.12 bis del r.d. n.1949/1940, introdotto dall'art.38 co. 6 del d.l. 98/2011 conv. in l.
11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del CP_1 decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo CP_1 secondo specifiche tecniche stabilite dall stesso”. CP_1
L'art. 12 bis del r.d. n. 1949/40 ha previsto che limitatamente alle giornate di occupazione successive al 31.12.2010 e, quindi, a far data dal 01.01.2011, la modalità di notifica degli elenchi nominativi annuali è quella telematica attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ente entro il mese di marzo dell'anno successivo (e non più entro il mese di maggio come prescritto dall'art. 9 quinquies co.3 del d.l. 150/1996 conv. in l. 608/96 che deve intendersi implicitamente abrogato).
È così stata esclusa la pubblicazione dell'elenco annuale e trimestrale mediante affissione all'albo pretorio del comune di residenza per 15 giorni nonché la comunicazione diretta all'interessato del provvedimento di disconoscimento delle giornate.
L'art. 38 co. 7 del d.l. summenzionato nello statuire che gli elenchi trimestrali di variazione di quelli annuali adottati a seguito del riconoscimento/disconoscimento di giornate di lavoro in agricoltura siano pubblicati secondo le modalità telematiche previste dall'art.12 bis r.d.
4 n.1949/40 dispone, ad avviso di questo giudicante, che la comunicazione della cancellazione avvenga mediante modalità telematica anche per le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma e, quindi, non solo per le giornate a far data dal 01.01.2011.
Come evidenziato di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Sez. L., sentenza n. 37974 del
28/12/2022), “i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell' non sono più distinti dall'elenco trimestrale che prima, giusta l'art.
9-quinquies, CP_1 comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. nr. 375 del
1993, e 9-quinquies, d.l. nr. 510 del 1996, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali.” CP_1
I giudici di legittimità poi precisano che “Il comma 7 dell'art. 38, d.l. nr. 98 del 2011, ha riguardo ai disconoscimenti intervenuti successivamente alla «compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale», senza alcuna limitazione espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, relativo «alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010», e l'interpretazione riduttiva che parte ricorrente ne propugna, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, è pure in conflitto con il suo incipit, che sopprime i precedenti elenchi trimestrali a far data dalla sua entrata in vigore (6.7.2011). 34. Ne consegue che, non essendo stata dettata alcuna disposizione transitoria che facesse salve le previsioni circa la notifica individuale dei disconoscimenti successivi all'entrata in vigore del d.l. nr. 98 del 2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedenti l'anno 2011, deve ritenersi che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e dalla contestuale abolizione dei precedenti elenchi trimestrali, il legislatore abbia inteso introdurre i nuovi elenchi trimestrali, i quali son venuti ad assumere il ruolo prima svolto dai provvedimenti individuali di disconoscimento, non più soggetti a comunicazione individuale ma a pubblicazione telematica sul sito internet dell' ” CP_1
Premessa tale interpretazione della disposizione, quindi, va affermata la applicabilità della normativa in tema di pubblicazione telematica al disconoscimento del rapporto di lavoro
5 disposto dall'ente con riferimento a tutte le annualità per cui è causa, dal 2007 al 2011, oggetto di disconoscimento.
Orbene, nel caso di specie, secondo quanto dedotto dall' , l'elenco di variazione è stato CP_1 pubblicato dal 10.3.2019 al 25.3.2019. Parte ricorrente, a sua volta, ha documentato di aver impugnato in sede amministrativa i provvedimenti di reiezione della domanda di disoccupazione agricola, comunicati secondo quanto dedotto nel marzo 2019, mediante ricorso amministrativo proposto il 21.6.2019, rimasto senza esito. Il ricorso giudiziario con il quale si chiede la reiscrizione negli elenchi, invece, risulta depositato in data 21.11.2020, oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla data in cui la lavoratrice ha avuto conoscenza del provvedimento amministrativo divenuto definitivo.
Dunque, la decadenza non può che ritenersi maturata in ordine alla domanda di iscrizione negli elenchi.
Ma benché la domanda di iscrizione negli elenchi agricoli debba ritenersi inammissibile per intervenuta decadenza dalla proposizione dell'azione, la scrivente ritiene che ciò non precluda in ogni caso l'accertamento, in via incidentale, del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e della domanda, pure contenuta nell'atto introduttivo, volta alla declaratoria del carattere indebito delle richieste di restituzione della disoccupazione agricola.
Infatti, l'iscrizione negli elenchi, che consente il più rapido accesso alle prestazioni previdenziali in agricoltura al verificarsi dell'evento garantito, non è un elemento costitutivo della fattispecie legale della subordinazione, ma solo uno strumento di agevolazione probatoria per il bracciante agricolo affinché possa, in maniera più celere, accedere alle prestazioni previdenziali previste a garanzia del lavoro in agricoltura. Sicché anche laddove manchi l'iscrizione, è possibile accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro ai fini dell'accesso alla prestazione.
Giova sottolineare che nei procedimenti, come quelle di specie, aventi ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola, si rende necessario provare l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali.
6 Dunque, si ritiene che fatto costitutivo del diritto all'indennità di disoccupazione agricola sia lo svolgimento di attività di natura subordinata, pur in assenza di iscrizione negli appositi elenchi.
È allora evidente che nessun rilievo assume l'accertamento della decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi, in quanto la declaratoria in ordine alla iscrizione della lavoratrice negli elenchi non costituisce un indispensabile antecedente logico
– giuridico rispetto all'accertamento del diritto alla prestazione previdenziale oggetto del presente giudizio.
Quanto detto comporta in tema di riparto dell'onere della prova, che, come chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, è necessario: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133). È poi oramai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
Quindi, come affermato anche di recente dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016,
n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n. 18605), “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”.
7 In conclusione, nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto in quanto dalle risultanze processuali non sono emersi elementi concreti relativi alle effettive modalità di svolgimento del rapporto, che depongono nel senso della realizzazione di quest'ultimo nelle forme proprie della subordinazione.
Va premesso che, come evincibile dal verbale ispettivo, l'attività condotta dagli ispettori è consistita, oltre che nell'accesso sui luoghi, nella comparazione delle risultanze delle dichiarazioni rese dalla titolare e da taluni lavoratori con la documentazione Pt_3 amministrativa in atti (fatture di vendita, dati catastali in ordine alla proprietà dei terreni, dichiarazioni agli Enti e documentazione di latra natura richiesta in sede ispettiva).
In particolare, gli ispettori hanno rilevato che alla luce dell'attività svolta dall'azienda negli anni per cui è causa e la consistenza dei terreni fino al 2013 nonché del volume di affari negli anni in contestazione, come risultanti dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni della stessa , risultava eccessivo il numero di giornate dichiarate in relazione Parte_3
a , cognata della titolare, negli anni 2007 - 2011, anche in Parte_1 considerazione del fatto che numerose giornate lavorative risultavano effettuate nei periodi di riduzione dell'attività come novembre e dicembre. Gli ispettori hanno poi evidenziato che le attività a cui la lavoratrice avrebbe preso parte, come dalla stessa dichiarato, non sono coerenti con i periodi di lavoro dichiarati.
La stessa ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, di lavorare unitamente alla cognata Pt_3
e al fratello su fondi di sua proprietà e concessi alla
[...] Persona_1 Pt_3
Ebbene, l'analisi svolta dagli ispettori, ripercorsa nei suoi punti salienti, appare attendibile in quanto fondata su dati oggettivi e facilmente riscontrabili (analisi della documentazione contabile e fiscale della ditta ispezionata, esame delle fatture di acquisto e vendita, audizione del datore di lavoro e di taluni soggetti denunciati come lavoratori).
A fronte di tale accurata indagine ispettiva, le prove offerte dalla ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte della lavoratrice a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
8 In particolare, gli esiti ispettivi non possono essere superati sulla scorta della documentazione prodotta dalla ricorrente (modelli D-Mag e buste paga), che risulta inidonea a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Infatti, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità. Ne deriva che non
è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori i cui rapporti risultano disconosciuti in tutto o in parte (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Quanto agli esti dell'istruttoria orale espletata, questi sono del tutto inidonei a provare la sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di causa, soprattutto se si considera che nella fattispecie in esame si discorre di prestazioni di lavoro agricolo rese a favore di uno dei componenti del gruppo familiare da soggetti facenti parte dello stesso gruppo familiare e legati da un vincolo di affinità.
Sul punto, deve richiamarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che afferma che in tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 9043 del 20/04/2011).
“Qualora l'interessato non sia in grado di provare in tal modo il diritto alla prestazione e faccia valere un rapporto lavorativo con persone legate da vincoli di parentela o affinità,
9 ha comunque l'obbligo di dimostrare, in caso di contestazione, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi di detto rapporto e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (così Cass. n.14513/2003).
Tanto premesso, i testimoni escussi di parte ricorrente hanno reso dichiarazioni estremamente generiche in ordine al rapporto di lavoro dell'istante, evidenziando esclusivamente che la stessa partecipava alla coltivazione di fondi della famiglia.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 21.2.2023, ha dichiarato: Testimone_1
“ADR Conosco la ricorrente in quanto lavorava con mia sorella.
ADR Ha lavorato dal 2007 sino al 2011. Ricordo queste circostanze in quanto lavorava sui fondi di proprietà della famiglia e quindi anche io a volte ero presente sui fondi.
ADR Normalmente mi reco sui fondi nel tempo libero. Ad esempio, quando faccio il turno di notte, mi reco la mattina. Ripeto che si tratta anche di fondi di famiglia. ADR Mi sono recato sul fondo Marrese frazione Transi di Teano. Poi un altro fondo si trova a Settequerce. Questi fondi erano di proprietà della mia famiglia. si occupava della raccolta delle ciliegie, oppure della raccolta delle olive. CP_4
ADR La raccolta viene fatta manualmente. Preciso che la ricorrente si occupava essenzialmente della sistemazione dei frutti nelle cassette e della pulizia dei terreni.
ADR Ho visto la nei fondi suddetti mentre era intenta alla raccolta delle olive e Parte_1 delle ciliegie.
ADR Sul fondo di Marrese a Transi ci sono le olive mentre sul fondo di Settequerce ci sono sia nocciole che olive.
ADR Le ciliegie le raccoglieva sul fondo di Settequerce.
ADR Gli orari di lavoro erano dalle 7 – 8 fino alle 14, tutti i giorni della settimana, nel periodo delle ciliegie.
ADR La raccolta delle olive è da ottobre fino a dicembre. L'orario di lavoro osservato è sempre lo stesso. ADR Non so riferire perché non lavora più presso l'azienda di Parte_1 mia sorella.
ADR Ricordo che c'era anche ed , che hanno lavorato Persona_2 Controparte_5 nello stesso periodo a cui ho fatto riferimento prima. So riferire queste circostanze in quanto erano presenti quando mi recavo sui fondi.
10 ADR Io andavo quando stavo libero, circa tre – quattro volte a settimana. Il mio orario di lavoro si articola in turni sia notturni che giornalieri. Il turno è dalle 7,30 alle 12 e 30 e dalle 22 alle 5 e 36. Lavoro a . Pt_4
ADR Si so che c'è un fondo a Pugliano che non appartiene alla mia famiglia.
ADR So che mia sorella si occupa anche di castagne e nocciole.
ADR So l'orario di lavoro della ricorrente in quanto è capitato che io stesso su richiesta di mia sorella aiutassi mia sorella sul fondo negli stessi orari.
ADR So che ci sono altri fondi a e sulla Seconda Macchina. Parte_5
ADR Per la raccolta c'erano anche altri dipendenti ma non ricordo i nomi.”.
Dal tenore delle dichiarazioni rese può al più ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione da parte della ricorrente ma non è emerso alcun elemento da cui desumere il carattere oneroso della prestazione resa, così come la effettiva sussistenza di un vincolo di subordinazione e quindi la sottoposizione della ricorrente al potere direttivo, di controllo e disciplinare di , elemento quest'ultimo di particolare rilevanza nei casi come Parte_3 quelli di specie ove sussistono rapporti di affinità tra le parti.
A sua volta, la teste , escussa del 21.2.2023, ha dichiarato: “ADR Sono Testimone_2 architetto.
ADR la ricorrente ha lavorato in agricoltura per l'azienda agricola dal 2007 fino Pt_3 al 2011. Nel 2007 per poco tempo. Credo si trattasse di un mese circa. Lei è sempre stata casalinga. Poi successivamente ha svolto tale attività. Quando poi la nonna si è ammalata mia zia non ha svolto più attività lavorativa e anche adesso non lavora.
ADR Io non ho mai lavorato per l'azienda di che è mia zia. Mi è capitato Parte_3 di andare sui fondi per portare il caffè. Si tratta di terreni anche di famiglia e quindi si tratta di terreni che ho sempre frequentato sin da bambina. Ci lavorava anche mia madre. È anche capitato che accompagnassi mia madre a lavoro.
ADR Ha lavorato sicuramente a Casamostra dove ci sono due fondi, uno in località Cantoria dove ci sono i ciliegi e gli ulivi. Quindi ha lavorato da giugno luglio per le ciliegie e poi per gli ulivi. Poi il secondo è su al paese a dove c'era un castagneto secolare e Parte_5 quindi si occupava della raccolta delle castagne. Si trattava di una raccolta lenta perché si doveva attendere che le castagne cadessero da sole.
ADR nella parte bassa di Teano, a Transi c'erano gli ulivi e a Settequerce c'erano i ciliegi
e le nocciole che poi sono state espiantate.
11 ADR la ricorrente si occupava sia della raccolta che della pulizia dei terreni e degli alberi.
A volte si occupava anche di piantare qualcosa di stagionale.
ADR lavorava per lo più di mattina. L'orario poteva variare ma era di regola dalle 8 fino ad ora di pranzo.
ADR Io all'epoca studiavo all'università. I primi anni ero a Napoli come fuori sede e tornavo
a casa per preparare gli esami. Solo tra il settembre 2009 sino a maggio/ giugno 2010 sono stata fuori per l'erasmus. Contr La ricorrente si è occupata sia della raccolta delle ciliegie che delle olive e delle castagne e nocciole.
ADR Ci sono fondi anche a Pugliano e Seconda Macchina. Preciso che la zona è sempre la stessa dove insistono tutti i fondi. Si coltiva sempre la stessa frutta a cui ho fatto prima riferimento. I fondi sono misti nel senso che sullo stesso fondo possono essere coltivate diversa frutta e ad esempio la ciliegie sono coltivate su diversi fondi. Sui fondi di Pugliano
e Seconda Macchina ci sono sempre state le ciliegie. Forse all'epoca c'erano nocciole anche
a Seconda Macchina, ma non posso essere precisa sul punto.
ADR Come lavoratori c'era mia madre e un'altra signora di nome . Forse la sig.ra CP_5
è arrivata un po' dopo. Mia madre è andata via nel 2011 per motivi lavorativi. CP_5
ADR Successivamente sono state aggiunte le mele, le castagne, le pesche e le pere.”
Anche tale teste si è limitata a dichiarare circostanze riferibili esclusivamente all'attività svolta all'interno della ditta ma non relative all'attività concretamente svolta dalla Pt_3 ricorrente e alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa ricorrente e la cognata, titolare della ditta, Peraltro, le stesse non sono Parte_3 neppure oggetto di conoscenza diretta sicché una tale dichiarazione non assume alcuna rilevanza sul piano probatorio.
L'assenza del raggiungimento della prova in ordine alla subordinazione comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni sottese, stante il carattere pregiudiziale di tale accertamento.
Va infine verificata la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione.
Sul punto va rigettata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente di non ripetibilità dell'indebito in virtù dell'art. 52 l. 88/1989 condividendo la scrivente i principi espressi dalla
Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 3488/2003) che ha sottolineato la natura eccezionale della
12 previsione normativa di cui all'art. 52 l. 88/1989 escludendone l'applicazione analogica. Né può trovare applicazione l'art. 13 comma 2 l. 412 del 1991 riferita alle prestazioni pensionistiche collegate al reddito.
Invece, è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente essendo maturata la prescrizione decennale, applicabile al caso di specie.
Sul punto si osserva che le somme indebitamente percepite possono essere ripetute nel termine di prescrizione di dieci anni decorrente dal momento del pagamento. Nel caso di specie, tenuto conto che la richiesta di restituzione delle somme indebite riguarda gli anni
2008, 2009, 2010 e 2011, considerato altresì che i provvedimenti di indebito risultano notificati in data 22.7.2020, deve affermarsi l'intervenuta estinzione per maturata prescrizione decennale del credito dell' vantato in relazione all'anno 2008 ed all'anno CP_1
2009, oggetto quest'ultimo dell'avviso di addebito n. 328 2023 00004178 22 000, in assenza di prova, gravante sull' , della tempestività dell'atto interruttivo comunicato il CP_1
22.7.2020 in relazione all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2009.
Mentre, il termine decennale non è senza dubbio decorso in relazione alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione relative all'anno 2010 e al 2011, oggetto degli avvisi di addebito opposti nn. 328 2023 00004177 21 000 e 328 2023 00004176 20 000, notificati il 12.6.2023, a fronte del pagamento intervenuto successivamente alle domande formulate rispettivamente in data 7.3.2011 e in data 8.3.2012 e tenuto conto dell'atto interruttivo notificato il 22.7.2020.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni e limitatamente ai motivi esposti, la domanda va accolta.
Le spese di lite, considerata la complessità delle questioni giuridiche sottese ed il parziale accoglimento del ricorso riferito alla sola eccezione di prescrizione e per due sole annualità, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile per intervenuta decadenza la domanda di iscrizione negli elenchi agricoli;
- in parziale accoglimento del ricorso e previa revoca della sospensione dell'esecutività dei titoli opposti, dichiara irripetibili per intervenuta prescrizione le somme percepite dalla
13 ricorrente a titolo di disoccupazione agricola relative all'anno 2008, e quelle relative all'anno
2009 oggetto dell'avviso di addebito n. 328 2023 00004178 22 000;
- rigetta nel resto i ricorsi;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, il 15.10.2025
Il Giudice del lavoro
IA IO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, in persona del giudice IA IO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause riunite, iscritte ai nn. 5991/2020 e 4828/2023, vertenti
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
presso il cui studio in Teano (CE) alla via Gramsci n. 10 è elettivamente Parte_2 domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, anche quale procuratore speciale della Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, Itala De
[...] CP_1
Benedictis nonché dall'avv. Ida Verrengia, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via
Arena Loc. San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione negli elenchi - riconoscimento indennità disoccupazione agricola – annullamento richiesta restituzione indebito – opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso un primo ricorso depositato in data 21.11.2020, la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver ricevuto in data 8.4.2019 comunicazioni dell' datate 23 marzo 2019 CP_1 con le quali le veniva comunicata la reiezione delle domande di disoccupazione agricola relative agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 in quanto non iscritta negli elenchi agricoli;
che
1 la cancellazione era stata disposta a seguito del disconoscimento dei rapporti di lavoro intercorsi tra la stessa ricorrente e la sua datrice di lavoro , compiuto con Parte_3 verbale di accertamento;
di aver presentato ricorso amministrativo, rimasto senza esito.
Eccepiva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto aveva prestato la propria attività lavorativa per la ditta occupandosi, in particolare, di raccolta di Parte_3 ciliegie, nocciole, olive e castagne e della pulizia dei fondi.
Deduceva altresì l'irripetibilità dell'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 52 l. 88 del
1989 e l. 412 del 1991 nonché per intervenuta prescrizione.
Tanto premesso, concludeva chiedendo, previo accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta di dal 2007 al 2011, di condannare l' Parte_3 CP_1 all'adozione delle conseguenti determinazioni con la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ed il riesame con accoglimento della domanda di disoccupazione agricola;
in ogni caso dichiararsi che ella nulla deve all' a titolo dell'indebito. Vinte le spese con CP_1 attribuzione.
Si costituiva l' eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e la decadenza CP_1 dall'azione giudiziale, non promossa nei quattro mesi dalla definitività del provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli ex art. 22 DL 7/1970 convertito in L. 83/1970. Nel merito, eccepiva l'infondatezza del ricorso, affermando la correttezza e la conformità a legge del proprio operato, avendo disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto da parte avversa alle dipendenze della cognata e, per l'effetto, Parte_3 proceduto alla cancellazione della ricorrente dalle liste nominative dei lavoratori agricoli del
Comune di Teano per il periodo oggetto del presente giudizio con ogni conseguenza di legge.
Tanto dedotto, concludeva per il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Con successivo e distinto ricorso, depositato in data 21.7.2023, la stessa ricorrente proponeva opposizione ai seguenti avvisi di addebito, tutti notificati il 12.06.2023: avviso di addebito n. 32820230000417620000 con il quale si richiedeva la restituzione delle somme versate a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2011 pari ad euro 1.763,94; avviso di addebito n. 32820230000417721000 relativo al recupero della disoccupazione agricola corrisposta per l'anno 2010, per euro 886,76; ed avviso di addebito n. 32820230000417822000 per il recupero della disoccupazione agricola corrisposta per l'anno 2009.
Disposta la riunione dei procedimenti, sussistendo un'ipotesi di connessione soggettiva e di connessione oggettiva;
ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la
2 discussione e decisa, lette le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., come da sentenza che si versa in atti.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di nullità del ricorso.
In relazione alla nullità per indeterminatezza del ricorso introduttivo è necessario richiamare il costante e condiviso orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr. Cass. n.
3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003).
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa nei casi come quello di specie in cui parte ricorrente ha dedotto gli elementi costitutivi della domanda, come lo svolgimento di attività lavorativa come bracciante agricola negli anni specificamente indicati alle dipendenze di
[...]
. Parte_3
Va poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva di evocato in giudizio nel CP_3 procedimento iscritto al n. R.G. 4828/2023, trattandosi di crediti non oggetto di cessione.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di reiscrizione negli elenchi, formulata nel ricorso iscritto al n. R.G. 5991/2020, va poi vagliata la decadenza ex l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011, secondo il quale “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Nella fattispecie in esame, la cancellazione dagli elenchi per gli anni dal 2007 al 2011 è stata disposta mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto del IV elenco trimestrale di variazione relativo al 2018, dal 10.03.2019 al 25.03.2019.
Con riferimento alla pubblicazione telematica degli elenchi nominativi in agricoltura e al sistema di comunicazione delle variazioni degli stessi, l'art. 38 co. 7 del d.l. 98/2011 conv. in l. n.111/2011, nella versione applicabile ratione temporis (prima delle modifiche apportate
3 dall'art. 43, comma 7, d. l. nr. 76 del 2020 conv. con legge nr. 120 del 2020) ha statuito che
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie CP_1 disponibili a legislazione vigente”.
L'art.12 bis del r.d. n.1949/1940, introdotto dall'art.38 co. 6 del d.l. 98/2011 conv. in l.
11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del CP_1 decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo CP_1 secondo specifiche tecniche stabilite dall stesso”. CP_1
L'art. 12 bis del r.d. n. 1949/40 ha previsto che limitatamente alle giornate di occupazione successive al 31.12.2010 e, quindi, a far data dal 01.01.2011, la modalità di notifica degli elenchi nominativi annuali è quella telematica attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ente entro il mese di marzo dell'anno successivo (e non più entro il mese di maggio come prescritto dall'art. 9 quinquies co.3 del d.l. 150/1996 conv. in l. 608/96 che deve intendersi implicitamente abrogato).
È così stata esclusa la pubblicazione dell'elenco annuale e trimestrale mediante affissione all'albo pretorio del comune di residenza per 15 giorni nonché la comunicazione diretta all'interessato del provvedimento di disconoscimento delle giornate.
L'art. 38 co. 7 del d.l. summenzionato nello statuire che gli elenchi trimestrali di variazione di quelli annuali adottati a seguito del riconoscimento/disconoscimento di giornate di lavoro in agricoltura siano pubblicati secondo le modalità telematiche previste dall'art.12 bis r.d.
4 n.1949/40 dispone, ad avviso di questo giudicante, che la comunicazione della cancellazione avvenga mediante modalità telematica anche per le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma e, quindi, non solo per le giornate a far data dal 01.01.2011.
Come evidenziato di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Sez. L., sentenza n. 37974 del
28/12/2022), “i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell' non sono più distinti dall'elenco trimestrale che prima, giusta l'art.
9-quinquies, CP_1 comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. nr. 375 del
1993, e 9-quinquies, d.l. nr. 510 del 1996, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali.” CP_1
I giudici di legittimità poi precisano che “Il comma 7 dell'art. 38, d.l. nr. 98 del 2011, ha riguardo ai disconoscimenti intervenuti successivamente alla «compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale», senza alcuna limitazione espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, relativo «alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010», e l'interpretazione riduttiva che parte ricorrente ne propugna, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, è pure in conflitto con il suo incipit, che sopprime i precedenti elenchi trimestrali a far data dalla sua entrata in vigore (6.7.2011). 34. Ne consegue che, non essendo stata dettata alcuna disposizione transitoria che facesse salve le previsioni circa la notifica individuale dei disconoscimenti successivi all'entrata in vigore del d.l. nr. 98 del 2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedenti l'anno 2011, deve ritenersi che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e dalla contestuale abolizione dei precedenti elenchi trimestrali, il legislatore abbia inteso introdurre i nuovi elenchi trimestrali, i quali son venuti ad assumere il ruolo prima svolto dai provvedimenti individuali di disconoscimento, non più soggetti a comunicazione individuale ma a pubblicazione telematica sul sito internet dell' ” CP_1
Premessa tale interpretazione della disposizione, quindi, va affermata la applicabilità della normativa in tema di pubblicazione telematica al disconoscimento del rapporto di lavoro
5 disposto dall'ente con riferimento a tutte le annualità per cui è causa, dal 2007 al 2011, oggetto di disconoscimento.
Orbene, nel caso di specie, secondo quanto dedotto dall' , l'elenco di variazione è stato CP_1 pubblicato dal 10.3.2019 al 25.3.2019. Parte ricorrente, a sua volta, ha documentato di aver impugnato in sede amministrativa i provvedimenti di reiezione della domanda di disoccupazione agricola, comunicati secondo quanto dedotto nel marzo 2019, mediante ricorso amministrativo proposto il 21.6.2019, rimasto senza esito. Il ricorso giudiziario con il quale si chiede la reiscrizione negli elenchi, invece, risulta depositato in data 21.11.2020, oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla data in cui la lavoratrice ha avuto conoscenza del provvedimento amministrativo divenuto definitivo.
Dunque, la decadenza non può che ritenersi maturata in ordine alla domanda di iscrizione negli elenchi.
Ma benché la domanda di iscrizione negli elenchi agricoli debba ritenersi inammissibile per intervenuta decadenza dalla proposizione dell'azione, la scrivente ritiene che ciò non precluda in ogni caso l'accertamento, in via incidentale, del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e della domanda, pure contenuta nell'atto introduttivo, volta alla declaratoria del carattere indebito delle richieste di restituzione della disoccupazione agricola.
Infatti, l'iscrizione negli elenchi, che consente il più rapido accesso alle prestazioni previdenziali in agricoltura al verificarsi dell'evento garantito, non è un elemento costitutivo della fattispecie legale della subordinazione, ma solo uno strumento di agevolazione probatoria per il bracciante agricolo affinché possa, in maniera più celere, accedere alle prestazioni previdenziali previste a garanzia del lavoro in agricoltura. Sicché anche laddove manchi l'iscrizione, è possibile accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro ai fini dell'accesso alla prestazione.
Giova sottolineare che nei procedimenti, come quelle di specie, aventi ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola, si rende necessario provare l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali.
6 Dunque, si ritiene che fatto costitutivo del diritto all'indennità di disoccupazione agricola sia lo svolgimento di attività di natura subordinata, pur in assenza di iscrizione negli appositi elenchi.
È allora evidente che nessun rilievo assume l'accertamento della decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi, in quanto la declaratoria in ordine alla iscrizione della lavoratrice negli elenchi non costituisce un indispensabile antecedente logico
– giuridico rispetto all'accertamento del diritto alla prestazione previdenziale oggetto del presente giudizio.
Quanto detto comporta in tema di riparto dell'onere della prova, che, come chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, è necessario: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133). È poi oramai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
Quindi, come affermato anche di recente dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016,
n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n. 18605), “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”.
7 In conclusione, nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto in quanto dalle risultanze processuali non sono emersi elementi concreti relativi alle effettive modalità di svolgimento del rapporto, che depongono nel senso della realizzazione di quest'ultimo nelle forme proprie della subordinazione.
Va premesso che, come evincibile dal verbale ispettivo, l'attività condotta dagli ispettori è consistita, oltre che nell'accesso sui luoghi, nella comparazione delle risultanze delle dichiarazioni rese dalla titolare e da taluni lavoratori con la documentazione Pt_3 amministrativa in atti (fatture di vendita, dati catastali in ordine alla proprietà dei terreni, dichiarazioni agli Enti e documentazione di latra natura richiesta in sede ispettiva).
In particolare, gli ispettori hanno rilevato che alla luce dell'attività svolta dall'azienda negli anni per cui è causa e la consistenza dei terreni fino al 2013 nonché del volume di affari negli anni in contestazione, come risultanti dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni della stessa , risultava eccessivo il numero di giornate dichiarate in relazione Parte_3
a , cognata della titolare, negli anni 2007 - 2011, anche in Parte_1 considerazione del fatto che numerose giornate lavorative risultavano effettuate nei periodi di riduzione dell'attività come novembre e dicembre. Gli ispettori hanno poi evidenziato che le attività a cui la lavoratrice avrebbe preso parte, come dalla stessa dichiarato, non sono coerenti con i periodi di lavoro dichiarati.
La stessa ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, di lavorare unitamente alla cognata Pt_3
e al fratello su fondi di sua proprietà e concessi alla
[...] Persona_1 Pt_3
Ebbene, l'analisi svolta dagli ispettori, ripercorsa nei suoi punti salienti, appare attendibile in quanto fondata su dati oggettivi e facilmente riscontrabili (analisi della documentazione contabile e fiscale della ditta ispezionata, esame delle fatture di acquisto e vendita, audizione del datore di lavoro e di taluni soggetti denunciati come lavoratori).
A fronte di tale accurata indagine ispettiva, le prove offerte dalla ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte della lavoratrice a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
8 In particolare, gli esiti ispettivi non possono essere superati sulla scorta della documentazione prodotta dalla ricorrente (modelli D-Mag e buste paga), che risulta inidonea a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Infatti, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità. Ne deriva che non
è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori i cui rapporti risultano disconosciuti in tutto o in parte (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Quanto agli esti dell'istruttoria orale espletata, questi sono del tutto inidonei a provare la sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di causa, soprattutto se si considera che nella fattispecie in esame si discorre di prestazioni di lavoro agricolo rese a favore di uno dei componenti del gruppo familiare da soggetti facenti parte dello stesso gruppo familiare e legati da un vincolo di affinità.
Sul punto, deve richiamarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che afferma che in tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 9043 del 20/04/2011).
“Qualora l'interessato non sia in grado di provare in tal modo il diritto alla prestazione e faccia valere un rapporto lavorativo con persone legate da vincoli di parentela o affinità,
9 ha comunque l'obbligo di dimostrare, in caso di contestazione, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi di detto rapporto e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (così Cass. n.14513/2003).
Tanto premesso, i testimoni escussi di parte ricorrente hanno reso dichiarazioni estremamente generiche in ordine al rapporto di lavoro dell'istante, evidenziando esclusivamente che la stessa partecipava alla coltivazione di fondi della famiglia.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 21.2.2023, ha dichiarato: Testimone_1
“ADR Conosco la ricorrente in quanto lavorava con mia sorella.
ADR Ha lavorato dal 2007 sino al 2011. Ricordo queste circostanze in quanto lavorava sui fondi di proprietà della famiglia e quindi anche io a volte ero presente sui fondi.
ADR Normalmente mi reco sui fondi nel tempo libero. Ad esempio, quando faccio il turno di notte, mi reco la mattina. Ripeto che si tratta anche di fondi di famiglia. ADR Mi sono recato sul fondo Marrese frazione Transi di Teano. Poi un altro fondo si trova a Settequerce. Questi fondi erano di proprietà della mia famiglia. si occupava della raccolta delle ciliegie, oppure della raccolta delle olive. CP_4
ADR La raccolta viene fatta manualmente. Preciso che la ricorrente si occupava essenzialmente della sistemazione dei frutti nelle cassette e della pulizia dei terreni.
ADR Ho visto la nei fondi suddetti mentre era intenta alla raccolta delle olive e Parte_1 delle ciliegie.
ADR Sul fondo di Marrese a Transi ci sono le olive mentre sul fondo di Settequerce ci sono sia nocciole che olive.
ADR Le ciliegie le raccoglieva sul fondo di Settequerce.
ADR Gli orari di lavoro erano dalle 7 – 8 fino alle 14, tutti i giorni della settimana, nel periodo delle ciliegie.
ADR La raccolta delle olive è da ottobre fino a dicembre. L'orario di lavoro osservato è sempre lo stesso. ADR Non so riferire perché non lavora più presso l'azienda di Parte_1 mia sorella.
ADR Ricordo che c'era anche ed , che hanno lavorato Persona_2 Controparte_5 nello stesso periodo a cui ho fatto riferimento prima. So riferire queste circostanze in quanto erano presenti quando mi recavo sui fondi.
10 ADR Io andavo quando stavo libero, circa tre – quattro volte a settimana. Il mio orario di lavoro si articola in turni sia notturni che giornalieri. Il turno è dalle 7,30 alle 12 e 30 e dalle 22 alle 5 e 36. Lavoro a . Pt_4
ADR Si so che c'è un fondo a Pugliano che non appartiene alla mia famiglia.
ADR So che mia sorella si occupa anche di castagne e nocciole.
ADR So l'orario di lavoro della ricorrente in quanto è capitato che io stesso su richiesta di mia sorella aiutassi mia sorella sul fondo negli stessi orari.
ADR So che ci sono altri fondi a e sulla Seconda Macchina. Parte_5
ADR Per la raccolta c'erano anche altri dipendenti ma non ricordo i nomi.”.
Dal tenore delle dichiarazioni rese può al più ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione da parte della ricorrente ma non è emerso alcun elemento da cui desumere il carattere oneroso della prestazione resa, così come la effettiva sussistenza di un vincolo di subordinazione e quindi la sottoposizione della ricorrente al potere direttivo, di controllo e disciplinare di , elemento quest'ultimo di particolare rilevanza nei casi come Parte_3 quelli di specie ove sussistono rapporti di affinità tra le parti.
A sua volta, la teste , escussa del 21.2.2023, ha dichiarato: “ADR Sono Testimone_2 architetto.
ADR la ricorrente ha lavorato in agricoltura per l'azienda agricola dal 2007 fino Pt_3 al 2011. Nel 2007 per poco tempo. Credo si trattasse di un mese circa. Lei è sempre stata casalinga. Poi successivamente ha svolto tale attività. Quando poi la nonna si è ammalata mia zia non ha svolto più attività lavorativa e anche adesso non lavora.
ADR Io non ho mai lavorato per l'azienda di che è mia zia. Mi è capitato Parte_3 di andare sui fondi per portare il caffè. Si tratta di terreni anche di famiglia e quindi si tratta di terreni che ho sempre frequentato sin da bambina. Ci lavorava anche mia madre. È anche capitato che accompagnassi mia madre a lavoro.
ADR Ha lavorato sicuramente a Casamostra dove ci sono due fondi, uno in località Cantoria dove ci sono i ciliegi e gli ulivi. Quindi ha lavorato da giugno luglio per le ciliegie e poi per gli ulivi. Poi il secondo è su al paese a dove c'era un castagneto secolare e Parte_5 quindi si occupava della raccolta delle castagne. Si trattava di una raccolta lenta perché si doveva attendere che le castagne cadessero da sole.
ADR nella parte bassa di Teano, a Transi c'erano gli ulivi e a Settequerce c'erano i ciliegi
e le nocciole che poi sono state espiantate.
11 ADR la ricorrente si occupava sia della raccolta che della pulizia dei terreni e degli alberi.
A volte si occupava anche di piantare qualcosa di stagionale.
ADR lavorava per lo più di mattina. L'orario poteva variare ma era di regola dalle 8 fino ad ora di pranzo.
ADR Io all'epoca studiavo all'università. I primi anni ero a Napoli come fuori sede e tornavo
a casa per preparare gli esami. Solo tra il settembre 2009 sino a maggio/ giugno 2010 sono stata fuori per l'erasmus. Contr La ricorrente si è occupata sia della raccolta delle ciliegie che delle olive e delle castagne e nocciole.
ADR Ci sono fondi anche a Pugliano e Seconda Macchina. Preciso che la zona è sempre la stessa dove insistono tutti i fondi. Si coltiva sempre la stessa frutta a cui ho fatto prima riferimento. I fondi sono misti nel senso che sullo stesso fondo possono essere coltivate diversa frutta e ad esempio la ciliegie sono coltivate su diversi fondi. Sui fondi di Pugliano
e Seconda Macchina ci sono sempre state le ciliegie. Forse all'epoca c'erano nocciole anche
a Seconda Macchina, ma non posso essere precisa sul punto.
ADR Come lavoratori c'era mia madre e un'altra signora di nome . Forse la sig.ra CP_5
è arrivata un po' dopo. Mia madre è andata via nel 2011 per motivi lavorativi. CP_5
ADR Successivamente sono state aggiunte le mele, le castagne, le pesche e le pere.”
Anche tale teste si è limitata a dichiarare circostanze riferibili esclusivamente all'attività svolta all'interno della ditta ma non relative all'attività concretamente svolta dalla Pt_3 ricorrente e alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa ricorrente e la cognata, titolare della ditta, Peraltro, le stesse non sono Parte_3 neppure oggetto di conoscenza diretta sicché una tale dichiarazione non assume alcuna rilevanza sul piano probatorio.
L'assenza del raggiungimento della prova in ordine alla subordinazione comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni sottese, stante il carattere pregiudiziale di tale accertamento.
Va infine verificata la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione.
Sul punto va rigettata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente di non ripetibilità dell'indebito in virtù dell'art. 52 l. 88/1989 condividendo la scrivente i principi espressi dalla
Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 3488/2003) che ha sottolineato la natura eccezionale della
12 previsione normativa di cui all'art. 52 l. 88/1989 escludendone l'applicazione analogica. Né può trovare applicazione l'art. 13 comma 2 l. 412 del 1991 riferita alle prestazioni pensionistiche collegate al reddito.
Invece, è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente essendo maturata la prescrizione decennale, applicabile al caso di specie.
Sul punto si osserva che le somme indebitamente percepite possono essere ripetute nel termine di prescrizione di dieci anni decorrente dal momento del pagamento. Nel caso di specie, tenuto conto che la richiesta di restituzione delle somme indebite riguarda gli anni
2008, 2009, 2010 e 2011, considerato altresì che i provvedimenti di indebito risultano notificati in data 22.7.2020, deve affermarsi l'intervenuta estinzione per maturata prescrizione decennale del credito dell' vantato in relazione all'anno 2008 ed all'anno CP_1
2009, oggetto quest'ultimo dell'avviso di addebito n. 328 2023 00004178 22 000, in assenza di prova, gravante sull' , della tempestività dell'atto interruttivo comunicato il CP_1
22.7.2020 in relazione all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2009.
Mentre, il termine decennale non è senza dubbio decorso in relazione alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione relative all'anno 2010 e al 2011, oggetto degli avvisi di addebito opposti nn. 328 2023 00004177 21 000 e 328 2023 00004176 20 000, notificati il 12.6.2023, a fronte del pagamento intervenuto successivamente alle domande formulate rispettivamente in data 7.3.2011 e in data 8.3.2012 e tenuto conto dell'atto interruttivo notificato il 22.7.2020.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni e limitatamente ai motivi esposti, la domanda va accolta.
Le spese di lite, considerata la complessità delle questioni giuridiche sottese ed il parziale accoglimento del ricorso riferito alla sola eccezione di prescrizione e per due sole annualità, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile per intervenuta decadenza la domanda di iscrizione negli elenchi agricoli;
- in parziale accoglimento del ricorso e previa revoca della sospensione dell'esecutività dei titoli opposti, dichiara irripetibili per intervenuta prescrizione le somme percepite dalla
13 ricorrente a titolo di disoccupazione agricola relative all'anno 2008, e quelle relative all'anno
2009 oggetto dell'avviso di addebito n. 328 2023 00004178 22 000;
- rigetta nel resto i ricorsi;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, il 15.10.2025
Il Giudice del lavoro
IA IO
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