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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 441/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in ND (KR) , via Nazionale II Trav., n. Parte_1
28, presso lo studio dell'avv. Antonio Baldiserra (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del e rappresentante E_ CP_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, presso i funzionari Francesco Pronestì e Sandra Maria Patanè (PEC: ) che lo Email_2 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Monetizzazione ferie non godute.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09.03.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa al fine di ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse
1 maturate e non godute. La ricorrente rappresentava: a) di aver prestato servizio alle dipendenze del nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto di E_ supplenza a tempo determinato dal 02.09.2022 al 30.06.2023; b) di non essere stata invitata a fruire delle ferie maturate e di non essere stata informata che il mancato godimento ne avrebbe provocato la perdita;
c) che l'Amministrazione resistente ha attribuito ferie d'ufficio considerandola in congedo ordinario nel periodo delle sospensioni delle lezioni previste dal calendario scolastico e dal termine delle lezioni fino al 30 giugno.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2022/2023, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie richieste a domanda;
e per l'effetto. Condannare il in persona del E_
pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive CP_2 maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute nell'anno
2022/2023 in particolare 25,16gg di ferie residue e 3.33gg di festività soppresse, o di quelli accertati in corso di giudizio, secondo importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT, dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione di legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il E_
, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle
[...] spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'originaria disciplina per il godimento delle ferie del personale docente era contenuta all'articolo 13, commi 9 e 10, del C.C.N.L. 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, il quale prevedeva, al comma 9, che le ferie dovessero essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre durante la rimanente parte dell'anno poteva essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
2 Il comma 10 stabiliva, poi, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie in tutto o in parte eventualmente non godute nell'anno scolastico di riferimento per particolari esigenze di servizio, ovvero per motivate esigenze di carattere personale o di malattia, potessero essere godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo articolo 19 del C.C.N.L. 2006/2009, dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, poneva alcune precisazioni specificamente rivolte al personale assunto a tempo determinato, stabilendo, al comma 2, che, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse potessero essere liquidate al termine dell'anno scolastico o, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
La previsione collettiva stabiliva, inoltre, che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma era interpretata nel senso che il personale docente a termine non fosse obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Sicché, vigente la disciplina contenuta nel C.C.N.L. 2006/2009, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non era tenuto a chiedere le ferie, né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni, potendo ricevere la liquidazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto a termine.
3. La materia è stata innovata dal legislatore con l'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, a mente del quale: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali
3 più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6/5/2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del
4/11/2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
in sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Il comma 54 citato prevede che il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato o determinato, fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, precisando che la disciplina ivi prevista non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni
o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie", restando escluso ogni riferimento al personale con supplenza annuale, sicché fino al 31 agosto.
4 Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non possa essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti fossero disapplicate dall'1/9/2013.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, pertanto, è stata introdotta una disciplina speciale per il personale docente della scuola, modellata su quella previgente già prevista dall'articolo 13, comma 9, C.C.N.L. 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine, essendo prevista per questi ultimi, assunti con contratti brevi o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la possibilità di ottenere la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
4. Tale normativa interna deve essere interpretata in conformità alle norme di diritto dell'Unione.
La UE, Grande sezione, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-
569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non abbia chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare
5 all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro.
Di recente, poi, la UE è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, nella quale - premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane - ha osservato come spetti agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene.
Tanto premesso, la Corte europea ha osservato:
“28 Tuttavia, questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata).
29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata).
30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata).
6 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata).
32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.
(…).
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…).
35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre
2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (UE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
5. Ai principi espressi dal Giudice europeo si è conformata la Corte di legittimità italiana, la quale, con recente pronuncia, ha rilevato come le condizioni poste dalla UE per la verifica di conformità della normativa interna ai principi comunitari possano essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, pervenendo all'affermazione del seguente principio di diritto: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con
7 espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche" (cfr. Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 13440 del 15/05/2024).
Già in precedenza, d'altro canto, il giudice di legittimità italiano aveva in senso conforme osservato come “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 21780 del 08/07/2022).
Con articolate motivazioni, la Corte di Cassazione ha, pertanto, ritenuto che, a norma del quadro normativo nazionale vigente, correttamente interpretato, i docenti assunti a tempo determinato hanno diritto di ricevere un'indennità per le ferie di cui non abbiano goduto, nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia mancato di adempiere all'obbligo di informarli tempestivamente e compiutamente delle modalità e dei tempi per la fruizione delle ferie, nonché delle conseguenze del loro mancato godimento.
6. Nel caso di specie, parte resistente ha dimostrato – senza trovare opportuna confutazione, a riguardo, da parte della ricorrente – che , avendo prestato 302 giorni di servizio, Pt_1 nell'anno 2022/2023, avrebbe avuto diritto a 27 giorni (26,84 arrotondati) di ferie e, la ricorrente ha usufruito ben 38 giorni di ferie, in ragione dell'assenza di attività didattiche nel periodo (si confronti all. 3, della memoria di costituzione).
8 7. Per tale ragione, poiché la ricorrente ha goduto delle ferie a lei spettanti, nel periodo in contestazione, il ricorso non può trovare accoglimento, e la ricorrente non ha diritto ad alcuna monetizzazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore del resistente. CP_1
Vibo Valentia, 11.06.2025 Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in ND (KR) , via Nazionale II Trav., n. Parte_1
28, presso lo studio dell'avv. Antonio Baldiserra (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del e rappresentante E_ CP_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, presso i funzionari Francesco Pronestì e Sandra Maria Patanè (PEC: ) che lo Email_2 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Monetizzazione ferie non godute.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09.03.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa al fine di ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse
1 maturate e non godute. La ricorrente rappresentava: a) di aver prestato servizio alle dipendenze del nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto di E_ supplenza a tempo determinato dal 02.09.2022 al 30.06.2023; b) di non essere stata invitata a fruire delle ferie maturate e di non essere stata informata che il mancato godimento ne avrebbe provocato la perdita;
c) che l'Amministrazione resistente ha attribuito ferie d'ufficio considerandola in congedo ordinario nel periodo delle sospensioni delle lezioni previste dal calendario scolastico e dal termine delle lezioni fino al 30 giugno.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2022/2023, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie richieste a domanda;
e per l'effetto. Condannare il in persona del E_
pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive CP_2 maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute nell'anno
2022/2023 in particolare 25,16gg di ferie residue e 3.33gg di festività soppresse, o di quelli accertati in corso di giudizio, secondo importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT, dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione di legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il E_
, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle
[...] spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'originaria disciplina per il godimento delle ferie del personale docente era contenuta all'articolo 13, commi 9 e 10, del C.C.N.L. 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, il quale prevedeva, al comma 9, che le ferie dovessero essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre durante la rimanente parte dell'anno poteva essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
2 Il comma 10 stabiliva, poi, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie in tutto o in parte eventualmente non godute nell'anno scolastico di riferimento per particolari esigenze di servizio, ovvero per motivate esigenze di carattere personale o di malattia, potessero essere godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo articolo 19 del C.C.N.L. 2006/2009, dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, poneva alcune precisazioni specificamente rivolte al personale assunto a tempo determinato, stabilendo, al comma 2, che, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse potessero essere liquidate al termine dell'anno scolastico o, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
La previsione collettiva stabiliva, inoltre, che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma era interpretata nel senso che il personale docente a termine non fosse obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Sicché, vigente la disciplina contenuta nel C.C.N.L. 2006/2009, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non era tenuto a chiedere le ferie, né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni, potendo ricevere la liquidazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto a termine.
3. La materia è stata innovata dal legislatore con l'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, a mente del quale: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali
3 più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6/5/2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del
4/11/2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
in sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Il comma 54 citato prevede che il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato o determinato, fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, precisando che la disciplina ivi prevista non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni
o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie", restando escluso ogni riferimento al personale con supplenza annuale, sicché fino al 31 agosto.
4 Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non possa essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti fossero disapplicate dall'1/9/2013.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, pertanto, è stata introdotta una disciplina speciale per il personale docente della scuola, modellata su quella previgente già prevista dall'articolo 13, comma 9, C.C.N.L. 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine, essendo prevista per questi ultimi, assunti con contratti brevi o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la possibilità di ottenere la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
4. Tale normativa interna deve essere interpretata in conformità alle norme di diritto dell'Unione.
La UE, Grande sezione, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-
569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non abbia chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare
5 all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro.
Di recente, poi, la UE è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, nella quale - premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane - ha osservato come spetti agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene.
Tanto premesso, la Corte europea ha osservato:
“28 Tuttavia, questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata).
29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata).
30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata).
6 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata).
32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.
(…).
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…).
35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre
2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (UE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
5. Ai principi espressi dal Giudice europeo si è conformata la Corte di legittimità italiana, la quale, con recente pronuncia, ha rilevato come le condizioni poste dalla UE per la verifica di conformità della normativa interna ai principi comunitari possano essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, pervenendo all'affermazione del seguente principio di diritto: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con
7 espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche" (cfr. Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 13440 del 15/05/2024).
Già in precedenza, d'altro canto, il giudice di legittimità italiano aveva in senso conforme osservato come “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 21780 del 08/07/2022).
Con articolate motivazioni, la Corte di Cassazione ha, pertanto, ritenuto che, a norma del quadro normativo nazionale vigente, correttamente interpretato, i docenti assunti a tempo determinato hanno diritto di ricevere un'indennità per le ferie di cui non abbiano goduto, nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia mancato di adempiere all'obbligo di informarli tempestivamente e compiutamente delle modalità e dei tempi per la fruizione delle ferie, nonché delle conseguenze del loro mancato godimento.
6. Nel caso di specie, parte resistente ha dimostrato – senza trovare opportuna confutazione, a riguardo, da parte della ricorrente – che , avendo prestato 302 giorni di servizio, Pt_1 nell'anno 2022/2023, avrebbe avuto diritto a 27 giorni (26,84 arrotondati) di ferie e, la ricorrente ha usufruito ben 38 giorni di ferie, in ragione dell'assenza di attività didattiche nel periodo (si confronti all. 3, della memoria di costituzione).
8 7. Per tale ragione, poiché la ricorrente ha goduto delle ferie a lei spettanti, nel periodo in contestazione, il ricorso non può trovare accoglimento, e la ricorrente non ha diritto ad alcuna monetizzazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore del resistente. CP_1
Vibo Valentia, 11.06.2025 Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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