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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/07/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 829/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 829/2025 v.g., promossa da:
, nato ad [...] il [...], P_ assistito e difeso dall'avv. DI FILIPPO LORIS
e
, nata a [...] il [...], Controparte_2 assistita e difesa dall'avv. DI FILIPPO LORIS
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/04/2025, e P_ _2
esponevano che in data 28/07/2017 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in POMPEI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di RA per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 03/07/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/07/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 8 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di RA, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi P_
e , provvede come segue: Controparte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate all'udienza del 03/07/2025:
– articolo 1 –
I coniugi IG.ri e sono autorizzati a vivere separati, P_ Controparte_2 con l'obbligo del mutuo rispetto.
– articolo 2 –
La casa coniugale di RA (PE) alla Via Misticoni n. 12 è assegnata alla IG.ra
. Altresì, il IG. trasferisce alla coniuge Controparte_2 P_ _2
, che accetta ed acquista, il predetto immobile adibito a casa coniugale,
[...] facente parte di un fabbricato condominiale sito nel Comune di RA costituente porzione del complesso edilizio denominato "CENTRO RESIDENZIALE
DIREZIONALE COMMERCIALE IL MOLINO" sito in Comune di RA e precisamente nella "Palazzina B" o "edificio lineare”, avente accesso sulla Via
Misticoni n. 12 e precisamente:
a) quota di 1/2 di proprietà di appartamento, censito nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di RA al foglio 26, particella 741, subalterno 310, z. c. 2, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 6, sup. cat. mq 101, rendita catastale euro 728,20, VIA
GIUSEPPE MISTICONI n. 12, scala I, interno 8, piano 5, sito al piano quinto, distinto con il numero interno 8 (otto) della scala "I", composto da pagina 3 di 8 ingresso/soggiorno, cucina, disimpegno, due bagni, spogliatoio e due balconi, confinante con vano scala condominiale, unità immobiliare subalterno 309 e affacci su parti comuni su più lati. Il cespite appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto fabbricati in data 7.04.2008 protocollo n.
PE0068678;
b) quota di 1/2 di box auto pertinenziale censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 26, particella 741, subalterno 694, z. c. 2, categoria C/6, classe 3, consistenza mq 31, sup. cat. mq 33, rendita catastale euro 102,46, VIA
GIUSEPPE MISTICONI SNC, piano S1, sito al piano primo sottostrada, avente la consistenza di metri quadrati 31 (trentuno), confinante con area di manovra su due lati, vano scala "G" e unità immobiliare subalterno 693, salvo altri. Il cespite appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto fabbricati in data
12.11.2007 protocollo n. PE0278631.
Detti immobili sono attualmente censiti in Catasto Fabbricati esattamente in ditta:
nato il [...] in [...], C.F. , P_ C.F._1 proprietà per 1/2 in separazione dei beni;
, nata il [...] in Controparte_2
NAPOLI (NA), C.F. proprietà per 1/2 in separazione dei C.F._2 beni.
Quanto oggetto del presente trasferimento è pervenuto all'alienante in forza di compravendita del 28 aprile 2022, Notaio N. 2009 di Repertorio Persona_1
N. 1745 di Raccolta, trascritto a RA in data 04/05/2022, Registro generale 7119,
Registro Particolare 5095.
Nel trasferimento del diritto in favore della IG.ra sono compresi Controparte_2 tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, nonché la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, così come determinate dall'art. 1117 c.c., dai titoli di provenienza e dal Regolamento di
Condominio, che la IG.ra dichiara di ben conoscere e si obbliga Controparte_2
pagina 4 di 8 ad osservare in ogni sua previsione e a far osservare anche dai suoi aventi causa o qualsiasi titolo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 497 Legge 266/05, si dichiara che il valore catastale dell'appartamento è pari ad Euro 84.107,10 e che il valore catastale del magazzino è pari ad Euro 11.834,13.
I predetti immobili sono stati edificati in base alle seguenti licenze edilizie: concessione edilizia in data 4 ottobre 2002 n. 585/02 (relativa al fabbricato "A"); - concessione edilizia in data 4 ottobre 2002 n. 586/02 (relativa ai fabbricati "B", "C" e
"D"); - permesso di costruire in data 25 febbraio 2005 n. 40/05 (in variante alla concessione edilizia in data 4 ottobre 2002 n. 586/02); permesso di costruire in data
21 marzo 2006 n. 139/06 (in variante alla concessione edilizia in data 4 ottobre 2002
n. 585/02); permesso di costruire in sanatoria in data 10 agosto 2007 n. 259/07
(relativo ai fabbricati "B", "C" e "D"); Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in data 10 agosto 2007 (relativa al recupero abitativo dei sottotetti del fabbricato "B");
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in data 1 ottobre 2007, prot. n. 1333028 (relativa ad alcune modifiche interne del fabbricato "B"); il certificato di agibilità in data 6 dicembre 2007, prot. n. 151820/2007, relativo al piano interrato, al piano terra e a parte del primo piano del fabbricato "B" e all'intero fabbricato "C" (fatta sola eccezione per il subalterno 371), conseguente alla dichiarazione di fine lavori depositata in data 5 novembre 2007; il certificato di agibilità in data 27 marzo 2008, prot. n. 36390/2008, relativo ad alcune unità del fabbricato "B", conseguente alla dichiarazione di fine lavori depositata in data 7 marzo 2008; il certificato di agibilità in data 1° agosto 2008, prot. n. 55332/2008, relativo ad altre unità facenti parte del fabbricato "B", tra cui quella in oggetto, conseguente alla dichiarazione di fine lavori depositata in data 31 marzo 2008.
Dichiarano ancora che, fino a oggi, non sono intervenuti modificazioni, variazioni, mutamenti di destinazione d'uso in mancanza dei necessari titoli abilitativi, né
pagina 5 di 8 risultano essere stati adottati provvedimenti sanzionatori di alcun genere, assicurando pertanto la conformità degli immobili alla vigente normativa in materia edilizia e urbanistica. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29 della l. n. 52/1985 (così come modificata dall'art. 19, comma 14 del d.l. n. 78/2010) il IG. , e Parte_1 la IG.ra prende atto, che vi è conformità sostanziale tra lo stato di Controparte_2 fatto, i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La parte alienante consegna alla parte acquirente l'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'immobile in oggetto, redatto ai sensi del D. Lgs. 19 Agosto 2005 n. 192 e s.m.i. in data 01marzo 2022 dal Geom. iscritto al Collegio dei Controparte_3
Geometri di Chieti al n.1822. La parte alienante dichiara e garantisce che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5 di detto decreto;
detto
Attestato, in copia certificata conforme, si allega al presente atto.
L'alienante dichiara di non aver effettuato, relativamente all'immobile in oggetto o a parti condominiali del fabbricato, alcuno degli interventi agevolati (c.d.
di cui all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in CP_4
Legge in data 17 luglio 2020 n. 77 e ss.mm. e integrazioni.
e rinunciano ad iscrivere ipoteca legale. P_ Controparte_2
– articolo 3 –
La IG.ra dichiara di accollarsi integralmente il pagamento dei Controparte_2 ratei del mutuo fondiario del 28.04.2022, concesso da Banca Nazionale del Lavoro spa in favore di e per l'acquisto dell'immobile di cui Controparte_2 P_ al precedente art. 2, in solido fra loro, atto registrato dal Notaio in Persona_1
RA, in data Registro generale 7176 Registro Particolare 980 Data di presentazione 05/05/2022, obbligandosi alla restituzione delle somme integralmente a proprie spese.
pagina 6 di 8 La IG.ra si obbliga altresì a manlevare il da ogni Controparte_2 P_ pretesa di Banca BNL eventualmente avanzata nei confronti di lui ed avente causa nel contratto di mutuo fondiario del 28.04.2022.
– articolo 4 –
La IG.ra corrisponderà al IG. la somma Controparte_2 P_ complessiva di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di restituzione di acconto per l'acquisto della casa coniugale, in rate aventi le seguenti scadenze:
a) Euro 20.000,00 (ventimila/00) da corrispondersi entro e non oltre il 31.12.2025;
b) Euro 10.000,00 (diecimila/00) da corrispondersi entro e non oltre il 31.12.2026;
c) Euro 10.000,00 (diecimila/00) da corrispondersi entro e non oltre il 31.12.2027.
– articolo 5 –
Il IG. trasferisce alla IG.ra , che accetta ed acquista, P_ Controparte_2 il motociclo fabb. Ducati mod. Scrambler tg ED73972, num. Telaio
ZDMK100AAFB008698.
– articolo 6 –
Le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
– articolo 7 –
I IG.ri e , provvederanno ciascuno per sé al proprio P_ Controparte_2 mantenimento senza necessità di alcun assegno da parte dell'altro coniuge.
– articolo 8 –
In osservanza del protocollo approvato dall'Osservatorio sulla Giustizia del
Circondario del Tribunale di RA nella riunione del 17.11.2020, le Parti attestano e dichiarano quanto segue:
• i IG.ri e non vogliono riconciliarsi;
P_ Controparte_2
pagina 7 di 8 • le previsioni economiche di cui sopra (cfr. trasferimenti immobiliari e di bene mobile registrato) intervengono quale condizione patrimoniale dell'accordo tra i coniugi;
a tal scopo, le Parti sottoscrivono l'atto in ogni pagina;
• relativamente alle indicazioni sulle disponibilità patrimoniali, sia immobiliari che mobiliari, e relativa documentazione, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al deposito di dette indicazioni e documentazioni per averle già tra loro condivise e di averne avuto visione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POMPEI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/07/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in RA il 14/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 829/2025 v.g., promossa da:
, nato ad [...] il [...], P_ assistito e difeso dall'avv. DI FILIPPO LORIS
e
, nata a [...] il [...], Controparte_2 assistita e difesa dall'avv. DI FILIPPO LORIS
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/04/2025, e P_ _2
esponevano che in data 28/07/2017 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in POMPEI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di RA per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 03/07/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/07/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 8 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di RA, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi P_
e , provvede come segue: Controparte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate all'udienza del 03/07/2025:
– articolo 1 –
I coniugi IG.ri e sono autorizzati a vivere separati, P_ Controparte_2 con l'obbligo del mutuo rispetto.
– articolo 2 –
La casa coniugale di RA (PE) alla Via Misticoni n. 12 è assegnata alla IG.ra
. Altresì, il IG. trasferisce alla coniuge Controparte_2 P_ _2
, che accetta ed acquista, il predetto immobile adibito a casa coniugale,
[...] facente parte di un fabbricato condominiale sito nel Comune di RA costituente porzione del complesso edilizio denominato "CENTRO RESIDENZIALE
DIREZIONALE COMMERCIALE IL MOLINO" sito in Comune di RA e precisamente nella "Palazzina B" o "edificio lineare”, avente accesso sulla Via
Misticoni n. 12 e precisamente:
a) quota di 1/2 di proprietà di appartamento, censito nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di RA al foglio 26, particella 741, subalterno 310, z. c. 2, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 6, sup. cat. mq 101, rendita catastale euro 728,20, VIA
GIUSEPPE MISTICONI n. 12, scala I, interno 8, piano 5, sito al piano quinto, distinto con il numero interno 8 (otto) della scala "I", composto da pagina 3 di 8 ingresso/soggiorno, cucina, disimpegno, due bagni, spogliatoio e due balconi, confinante con vano scala condominiale, unità immobiliare subalterno 309 e affacci su parti comuni su più lati. Il cespite appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto fabbricati in data 7.04.2008 protocollo n.
PE0068678;
b) quota di 1/2 di box auto pertinenziale censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 26, particella 741, subalterno 694, z. c. 2, categoria C/6, classe 3, consistenza mq 31, sup. cat. mq 33, rendita catastale euro 102,46, VIA
GIUSEPPE MISTICONI SNC, piano S1, sito al piano primo sottostrada, avente la consistenza di metri quadrati 31 (trentuno), confinante con area di manovra su due lati, vano scala "G" e unità immobiliare subalterno 693, salvo altri. Il cespite appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto fabbricati in data
12.11.2007 protocollo n. PE0278631.
Detti immobili sono attualmente censiti in Catasto Fabbricati esattamente in ditta:
nato il [...] in [...], C.F. , P_ C.F._1 proprietà per 1/2 in separazione dei beni;
, nata il [...] in Controparte_2
NAPOLI (NA), C.F. proprietà per 1/2 in separazione dei C.F._2 beni.
Quanto oggetto del presente trasferimento è pervenuto all'alienante in forza di compravendita del 28 aprile 2022, Notaio N. 2009 di Repertorio Persona_1
N. 1745 di Raccolta, trascritto a RA in data 04/05/2022, Registro generale 7119,
Registro Particolare 5095.
Nel trasferimento del diritto in favore della IG.ra sono compresi Controparte_2 tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, nonché la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, così come determinate dall'art. 1117 c.c., dai titoli di provenienza e dal Regolamento di
Condominio, che la IG.ra dichiara di ben conoscere e si obbliga Controparte_2
pagina 4 di 8 ad osservare in ogni sua previsione e a far osservare anche dai suoi aventi causa o qualsiasi titolo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 497 Legge 266/05, si dichiara che il valore catastale dell'appartamento è pari ad Euro 84.107,10 e che il valore catastale del magazzino è pari ad Euro 11.834,13.
I predetti immobili sono stati edificati in base alle seguenti licenze edilizie: concessione edilizia in data 4 ottobre 2002 n. 585/02 (relativa al fabbricato "A"); - concessione edilizia in data 4 ottobre 2002 n. 586/02 (relativa ai fabbricati "B", "C" e
"D"); - permesso di costruire in data 25 febbraio 2005 n. 40/05 (in variante alla concessione edilizia in data 4 ottobre 2002 n. 586/02); permesso di costruire in data
21 marzo 2006 n. 139/06 (in variante alla concessione edilizia in data 4 ottobre 2002
n. 585/02); permesso di costruire in sanatoria in data 10 agosto 2007 n. 259/07
(relativo ai fabbricati "B", "C" e "D"); Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in data 10 agosto 2007 (relativa al recupero abitativo dei sottotetti del fabbricato "B");
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in data 1 ottobre 2007, prot. n. 1333028 (relativa ad alcune modifiche interne del fabbricato "B"); il certificato di agibilità in data 6 dicembre 2007, prot. n. 151820/2007, relativo al piano interrato, al piano terra e a parte del primo piano del fabbricato "B" e all'intero fabbricato "C" (fatta sola eccezione per il subalterno 371), conseguente alla dichiarazione di fine lavori depositata in data 5 novembre 2007; il certificato di agibilità in data 27 marzo 2008, prot. n. 36390/2008, relativo ad alcune unità del fabbricato "B", conseguente alla dichiarazione di fine lavori depositata in data 7 marzo 2008; il certificato di agibilità in data 1° agosto 2008, prot. n. 55332/2008, relativo ad altre unità facenti parte del fabbricato "B", tra cui quella in oggetto, conseguente alla dichiarazione di fine lavori depositata in data 31 marzo 2008.
Dichiarano ancora che, fino a oggi, non sono intervenuti modificazioni, variazioni, mutamenti di destinazione d'uso in mancanza dei necessari titoli abilitativi, né
pagina 5 di 8 risultano essere stati adottati provvedimenti sanzionatori di alcun genere, assicurando pertanto la conformità degli immobili alla vigente normativa in materia edilizia e urbanistica. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29 della l. n. 52/1985 (così come modificata dall'art. 19, comma 14 del d.l. n. 78/2010) il IG. , e Parte_1 la IG.ra prende atto, che vi è conformità sostanziale tra lo stato di Controparte_2 fatto, i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La parte alienante consegna alla parte acquirente l'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'immobile in oggetto, redatto ai sensi del D. Lgs. 19 Agosto 2005 n. 192 e s.m.i. in data 01marzo 2022 dal Geom. iscritto al Collegio dei Controparte_3
Geometri di Chieti al n.1822. La parte alienante dichiara e garantisce che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5 di detto decreto;
detto
Attestato, in copia certificata conforme, si allega al presente atto.
L'alienante dichiara di non aver effettuato, relativamente all'immobile in oggetto o a parti condominiali del fabbricato, alcuno degli interventi agevolati (c.d.
di cui all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in CP_4
Legge in data 17 luglio 2020 n. 77 e ss.mm. e integrazioni.
e rinunciano ad iscrivere ipoteca legale. P_ Controparte_2
– articolo 3 –
La IG.ra dichiara di accollarsi integralmente il pagamento dei Controparte_2 ratei del mutuo fondiario del 28.04.2022, concesso da Banca Nazionale del Lavoro spa in favore di e per l'acquisto dell'immobile di cui Controparte_2 P_ al precedente art. 2, in solido fra loro, atto registrato dal Notaio in Persona_1
RA, in data Registro generale 7176 Registro Particolare 980 Data di presentazione 05/05/2022, obbligandosi alla restituzione delle somme integralmente a proprie spese.
pagina 6 di 8 La IG.ra si obbliga altresì a manlevare il da ogni Controparte_2 P_ pretesa di Banca BNL eventualmente avanzata nei confronti di lui ed avente causa nel contratto di mutuo fondiario del 28.04.2022.
– articolo 4 –
La IG.ra corrisponderà al IG. la somma Controparte_2 P_ complessiva di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di restituzione di acconto per l'acquisto della casa coniugale, in rate aventi le seguenti scadenze:
a) Euro 20.000,00 (ventimila/00) da corrispondersi entro e non oltre il 31.12.2025;
b) Euro 10.000,00 (diecimila/00) da corrispondersi entro e non oltre il 31.12.2026;
c) Euro 10.000,00 (diecimila/00) da corrispondersi entro e non oltre il 31.12.2027.
– articolo 5 –
Il IG. trasferisce alla IG.ra , che accetta ed acquista, P_ Controparte_2 il motociclo fabb. Ducati mod. Scrambler tg ED73972, num. Telaio
ZDMK100AAFB008698.
– articolo 6 –
Le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
– articolo 7 –
I IG.ri e , provvederanno ciascuno per sé al proprio P_ Controparte_2 mantenimento senza necessità di alcun assegno da parte dell'altro coniuge.
– articolo 8 –
In osservanza del protocollo approvato dall'Osservatorio sulla Giustizia del
Circondario del Tribunale di RA nella riunione del 17.11.2020, le Parti attestano e dichiarano quanto segue:
• i IG.ri e non vogliono riconciliarsi;
P_ Controparte_2
pagina 7 di 8 • le previsioni economiche di cui sopra (cfr. trasferimenti immobiliari e di bene mobile registrato) intervengono quale condizione patrimoniale dell'accordo tra i coniugi;
a tal scopo, le Parti sottoscrivono l'atto in ogni pagina;
• relativamente alle indicazioni sulle disponibilità patrimoniali, sia immobiliari che mobiliari, e relativa documentazione, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al deposito di dette indicazioni e documentazioni per averle già tra loro condivise e di averne avuto visione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POMPEI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/07/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in RA il 14/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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