Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 877/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
Il Tri bunal e di P istoia, ri unit o i n C am era di C onsiglio e com posto dai signori magi strati: dott. Stefano Bill et Presi dent e dott.ssa Gi uli a Gargi ulo Giudi ce rel. dott. Ni col a Latour Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 877/2025 V.G. avente ad oggetto l'adozione di persona maggiorenne proposto da:
C .F. , nato a Pistoi a [...] 10 Parte_1 C.F._1
giugno 1954, residente i n Pis toi a, vi a Niccol ò Puccini n. 104, rappresent ato e difeso dall'avv.ta Michela Rosati ed elettivamente domiciliato presso il suo studi o sit o in Agli ana (PT), vi a XX S ett embre n. 106, gi ust a procura in att i
R ICORR ENTE nei confronti di
, C.F. , nat o a Pist oia il 25 m arzo CP_1 C.F._2
1981, resident e i n Pi stoi a, via Ni ccol ò Puccini n. 104
ADOTTANDO
Con l'intervento del P.M.
1
1. Con ri corso ex art 291 e ss. c.c., il sig. ha chi esto Parte_1
l'adozione del sig. . CP_1
L'adottant e ha dedot to di ess ere coniugat o con la madre dell'adottando, si g.ra e di aver cres ci uto e accudito l 'adott ando, insieme all a propria Persona_1
mogli e, com e fos se un proprio fi glio;
ha qui ndi deciso di dare veste gi uri di ca al rapport o affettivo consoli dat osi negli anni .
All'udi enza del 5 gi ugno 2025 sono st ati acquisiti : i consensi dell 'adott ant e e dell'adottando; l'assenso della sig.ra m adre dell 'adot tand o e Persona_1
coniuge del l'adott ante, pers onalm ent e present e all'udi enza;
l'assenso del la sig.ra coniuge dell'adottando, personalmente presente Persona_2 all'udienza; l'assenso del padre dell'adottando, sig. , reso Persona_3
tramit e il suo procuratore speci al e, sig. CP_2
2. Il ri corso è fondat o e deve essere accol to.
Occorre rilevare preliminarmente che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minim a di et à, considerat e le ci rcostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia fi gli m inori legitt imi o l egitt imat i (sal vo l a possibi lit à di adozi one del m aggiorenne, pur in presenza di fi gli minori, secondo le condi zioni previ ste dall a Suprem a C ort e); oppure, che vi si a il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personal mente al P residente del Tribunale (art . 311 comm a 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2 c.c., dato personalmente o da
2 persona munit a di procura special e ril asci ata con atto pubbl ico o scri ttura privat a autenti cat a (art. 311 comm a 2 c.c.).
Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ri corso.
L'adottant e e l 'adot tando hanno manifestat o il consenso al l'adozione con dichiarazioni res e personalm ent e ex art. 311 c.c. L'adott ant e è persona con et à superi ore ai 35 anni, ha una di fferenza di et à di ol tre 18 anni rispett o all'adottando (nato il [...]); i genitori dell'adottando hanno espresso il loro assenso all'adozione; l 'adottante non è genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) che, secondo quanto risulta dall'atto di nascita
(cfr. doc. n. 7 all. ri corso), è fi glio di e . Non Persona_1 Persona_3
risul tano a carico del ri corrente specifici pregiudi zi.
Sussist e poi un evident e i nteresse all 'adozi one, è incont roverso infatt i che tra le parti sussist e un fort e e consolidato l egam e affettivo e famili are confermat o da tutti i soggetti comparsi all 'udi enza del 5 giugno 2025 .
L'adozi one, dunque, conviene all'adottando e all'adottante, con la conseguenza che appare opport uno e conveni ent e dare rili evo giuridi co ad una situazi one di fat to ormai consol idata nel t empo.
Il ri corso deve es sere accolto e, preso att o che il Pubbli co Mi nist ero null a ha eccepito, può farsi luogo all'adozione.
3. Non può invece trovare accoglim ento l a dom anda dell'adot tando di sostituire il cognome dell'adottante al cognome del padre biologico, in ragione dell'assenza di rapporti con quest'ultimo.
Secondo quanto previsto dall'art. 299, primo comma, c.c., in seguito all'intervento della Corte Costituzionale (che, con sentenza n. 135/2023, ne ha dichi arato l'ill egi ttimità costit uzi onal e “nella parte in cui non consent e, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anzi ché di ant eporre, il cognome dell 'adott ant e a quell o dell'adot tato maggi ore d'et à, se entrambi nel manif estar e il cons enso all 'adozi one si sono espressi a f avore di tal e eff ett o),
l'adottando può anteporre o aggiungere il cognome dell'adottante al proprio, ma non può sostituirl o.
Con sent enza n. 53 del 18 april e 2025 l a Cort e Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1,
3 c.c. sollevate, i n ri ferim ento agli arti col i 2 e 3, comm a 1, dell a C ostit uzione, secondo cui l'adot t ato assum e il cognome dell'adott ant e e lo ant epone al proprio, affermando che “L a scelt a l egi slati va di non permet tere la sostituzione del cognome dell 'adott ato maggi ore d'età con quello dell 'adott ant e non viol a i l diritt o all 'identità personale dell 'adott ato, né comporta una disparità di trattament o ingi ustif icat a rispett o all'adozione pi ena di un minor e”.
Pertanto, in conformità al dettato normativo, l'adottato assumerà il cognome
“ e lo anteporrà al proprio “ ”. Parte_1 Per_3
4. Null a s i di spone sull e s pese processual i, non trovando appli cazi one il princi pio di s occombenza.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pist oi a, in com posi zi one collegiale, definit am ente deci dendo:
a) accogli e il ri cors o e, per l 'effetto, fa luogo all 'adozione di , CP_1
C.F. , nat o a Pi st oia il 25 marzo 1981, da parte di C.F._2
C.F. , nato a [...] oia il 10 giugno Parte_1 C.F._1
1954;
b) dispone che l'adottato assuma il cognome “ e lo anteponga al Parte_1 proprio cognome “ ”; Per_3
c) nul la sull e spes e.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma 2 c.c. e per gli adempi menti di cui all 'art . 314 comma 1 c.c.
Così decis o in Pistoi a nell a C am era di Consigli o del 16 giugno 2025.
La Gi udice Il P residente
Giuli a Gargiul o Stef ano Bill et
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