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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 901 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Giudice Onorario di Asti, Dr. Salvatore Sorgi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
- soc. VolaVenezia srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Bortone e Carlo Covini, presso il cui studio in San Bonifacio
(VR) P.zza della Costituzione 12 è elettivamente domiciliata per delega in calce.
attrice in opposizione
CONTRO
- soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dagli Avv.ti Marcello Coppo e Luca Moiso, presso il cui studio in Asti ( ) C.so della
Vittoria 31 è elettivamente domiciliata per delega in calce convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Voglia il Giudice Onorario, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
NEL MERITO:
In via principale: sospendere e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 288/2024 opposto, già emesso dal Tribunale di Asti in data 09.03.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Depositato atto di citazione in data 24.04.2024, la società opponente VolaVenezia srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, evocava in giudizio la soc. opposta CP_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, perchè venisse dichiarata la nullità,
l'inefficacia e l'illegittimità del D.I. n. 288/2024 opposto, già emesso dal Tribunale di Asti in data 09.03.2024, in forza del quale si ingiungeva all'attrice opponente il pagamento di €. 61.539/00, oltre interessi come da domanda, nonché le spese legali liquidate in €. 406/50 per esborsi, €. 2.242/00 per onorari, oltre pesi ed accessori di legge.
La società convenuta opposta si costituiva con comparsa di risposta e contestava la attorea domanda, con la quale si chiedeva la sospensione e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, una volta accertata la non conformità delle strutture interne e dei dispositivi radio alle norme aeronautiche di volo (cuffie rotte e vari dispositivi non funzionanti).
All'udienza del 09.01.2025, la difesa di parte opponente comunicava la propria rinuncia al ricevuto mandato, chiedendo che venisse dato tempo alla nuova difesa di chiedere l'ammissione in prova contraria sui capi di prova di parte opposta della memoria nr. 2 ex art. 171 ter c.p.c.
A sua volta, controparte insisteva per fissare udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, in subordine, per ammettersi le prove, di cui alla memoria 171 ter nr. 2 c.p.c. del 15.11.2024 con i testi ivi indicati.
In considerazione del fatto che la rinuncia alla procura ex art. 85 c.p.c. non costituisce causa d'interruzione del processo (principio della c.d. perpetuatio officii ex art. 301 c.p.c.) e non produce effetto alcuno sul processo fino alla sostituzione del difensore, nonché considerata l'intervenuta la decadenza dei termini ex art. 171 ter c.p.c., si riteneva la causa matura per la decisione e, pertanto, venivano concessi i termini ex art. 189 c.p.c.
All'esito della scadenza dei termini, ex art. 281 quinquies c.p.c. si tratteneva la causa a sentenza.
In via pregiudiziale si reputa opportuno chiarire che il deposito della presente decisione ben oltre i termini di legge è da ricondurre ai diversi impegni sostenuti dallo scrivente presso l'amministrazione di provenienza.
Tutto ciò premesso, si viene per la pronuncia della sentenza, respingendo la attorea domanda nei termini e come da parte in motiva.
In fatto
La difesa della società opponente lamenta che il decreto ingiuntivo nr. 288/24 del Tribunale di Asti, pronunciato in data 09.03.2024, sia stato emesso in ragione di fatture emesse per il noleggio di un elicottero non conforme alle normative in relazione agli interni, ai dispositivi radio e alle cuffie.
La stessa lamenta, altresì, la necessità di aver disdetto varie attività di volo in programma sulla città di Venezia, in considerazione della vetustà dell'aeromobile e delle crepe interne allo stesso, così come ritenuto dai broker turistici.
Controparte, nei contatti preliminari al raggiunto accordo con la soc. opponente, riferisce di averLa informata sulla presenza di piccole fessurazioni nel pannello di rivestimento interno alla cabina della cellula dell'elicottero e anche su alcuni difetti di verniciatura, nonché sulla stessa impossibilità di ripristino integrale degli stessi.
In punto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la soc. opposta dichiara di aver provveduto a mettere a disposizione di controparte il mezzo aereo e l'equipaggio dal 28.04.2023 sino al 29.06.2024, precisando che l'elicottero veniva consegnato munito di certificato di aeronavigabilità e di certificato di revisione dell'aeronavigabilità del 06.12.2022.
Al momento della consegna dell'elicottero, ovvero alla data del 28.04.2023, in atti si riferisce che le cuffie risultavano funzionanti e che la soc. opponente non lamentava un malfunzionamento alle stesse. Altresì, quanto alle somme già versate dalla soc. opponente, la soc. opposta conferma il versamento della minor somma di €. 29.601/00, pari all'acconto e al primo dei pattuiti 4 ratei.
In diritto
La società opposta lamenta l'inadempimento di controparte per non aver saldato le fatture pro forma del 30.05.2023 di €. 20.493/00, iva inclusa, n. 135 del 20.06.2023 di €. 20.553/00, comprensiva delle tasse erariali di €. 60/00, e nr. 158 del 27.06.2023 di €. 20.493/00, per l'importo complessivo di €. 61.539/00, iva inclusa.
Controparte opponente, a sua volta, eccepisce l'inadempienza di controparte in ragione dei lamentati vizi e difetti dell'elicottero in noleggio.
Alla luce delle rispettive deduzioni e tenuto conto degli incombenti probatori conseguenti, è opportuno premettere che costituisce principio giurisprudenziale consolidato e ciò alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex plurimis Cass. , S.U., sent. 13533/01).
Nel caso di specie, avendo la società opposta dedotto in giudizio – sostanzialmente – il mancato adempimento di una obbligazione per l'importo complessivo di €. 61.539/00, iva inclusa, a saldo del pagamento di una serie di fatture (nn. 104 del 30.05.2023, 135 del 20.06.2023 e 158 del 27.06.2023), una corretta distribuzione dell'onus probandi impone alla medesima di dimostrare la sussistenza della relativa fonte, gravando poi eventualmente sull'asserito debitore fornire la prova della esistenza di fatti estintivi dell'altrui pretesa, cioè dimostrare l'intervenuto adempimento.
Poiché il credito vantato dalla società opposta si richiama agli importi delle emesse fatture in atti e ad oggi non saldate, incomberà su chi ha emesso dette fatture la prova dell'assunto credito, tenuto conto del fatto che la fattura, seppure prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, non fa piena prova del credito in essa indicato, con la conseguenza che se il debitore contesta l' "an" e/o il "quantum debeatur", la fattura non vale a dimostrare l'esistenza del credito, né la sua liquidità ed esigibilità, perché atto a formazione unilaterale.
Nella vicenda de qua, però, dagli atti di parte opponente non emerge contestazione alcuna sull' “an” e/o il “quantum debeatur”. Semplicemente la soc. opponente lamenta, sia pure in forma generica, la presenza di taluni vizi sul mezzo di trasporto, quali la presenza di crepe e il malfunzionamento delle cuffie con allegate foto a conforto della sua tesi (doc. 3 in atti di parte opponente) e per l'effetto la conseguente disdetta dei diversi prenotati voli ad opera dei broker turistici.
Non vi è dubbio dell'assenza di contestazione alcuna sull'esistenza dell'intervenuto rapporto contrattuale di noleggio, nonché sulla fornita disponibilità del veicolo in noleggio, peraltro anche documentata (doc. 5 del fasc. monitorio in atti di parte opposta).
Ulteriormente nessuna contestazione è stata sollevata dalla soc. opponente sulle somme ancora dovute e portate nelle richiamate fatture.
Pertanto, in considerazione del fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. sent. nr. 13240/19), la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata, tutto ciò induce a ritenere pacifico che parte convenuta-opposta abbia assolto al proprio incombente probatorio circa la sussistenza della fonte negoziale del suo diritto di credito, nonché sulla stessa misura delle spettanti somme.
Le lagnanze di controparte, poste a sostegno della sua corrente inadempienza, risultano, invece, smentite in via documentale (in tal senso docc. 1 e 2 in atti di parte opposta), in quanto sia il certificato di aeronavigabilità, ad oggi non revocato, così come il più recente certificato di revisione dell'aeronavigabilità del 07.12.2023, stanno a provare entrambi che l'elicottero Ecureuil serie AS 350 B2, oggetto del concordato noleggio, fosse perfettamente conforme alla normativa di settore, ovvero fosse idoneo al trasporto civile. Circostanza da ritenersi ragionevolmente sussistente anche in forza di una successiva e-mail del 01.08.2023 (doc. 6 in atti di parte opposta), ove la soc. opponente, pur continuando a lamentare che l'elicottero inviato a Venezia non era nelle condizioni ottimali per il trasporto pubblico, allo stesso tempo precisava di non riferirsi alla sicurezza del volo, ma semplicemente alle condizioni funzionali e di estetica del mezzo.
A ulteriore conferma delle genericità delle lagnanze di parte opponente, con e-mail trasmessa alla soc. opposta in data 15.06.2023 la medesima forniva assicurazioni sulla disponibilità al pagamento della fattura nella settimana successiva (doc. 3 in atti di parte opposta).
Tenuto conto dei fatti fin qui esposti, si può ritenere conseguentemente che la società opponente non abbia assolto al proprio incombente probatorio, anche perché non risulta in atti che l'accertato inadempimento sia da ricondurre ad un'ipotesi di impossibilità ad adempiere ex art. 1218 c.c.
Ciò induce alla ragionevole conclusione che, alla luce delle infondate difese della società opponente, le domande della stessa vadano integralmente respinte e che siano da considerare assorbite tutte le ulteriori istanze, anche quelle di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione, depositato in data 24.04.2024, dalla soc.
VolaVenezia srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, - attrice in opposizione - con il quale conveniva in giudizio la soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
– parte convenuta opposta - , contrariis reiectis, così provvede: ACCERTA
la non sussistenza dei fatti dedotti a fondamento delle ragioni attoree
RIGETTA
le istanze tutte della società opponente
CONFERMA
integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA
pertanto, parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta le somme tutte, di cui al decreto ingiuntivo nr. 288/2024, già emesso dal Tribunale di Asti in data 09.03.2024 e, quindi, al pagamento di €. 61.539/00, oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché le spese legali liquidate in €. 2.242/00 (duemiladuecentoquarantadue/00) per onorari, €. 406/50 (quattrocentosei/00) per esborsi, oltre pesi ed accessori di legge;
ed infine,
DISPONE
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 91.c.p.c., la condanna della società opponente, quale parte soccombente, all'integrale refusione delle spese di lite, da liquidarsi in €. 7.052/00 (settemilacinquantadue/00), oltre spese non imponibili (ove sostenute), rimborso forfettario delle spese generali (15%), iva e cpa.
Sentenza pubblicata con la sottoscrizione in forma digitale del presente verbale ed immediatamente depositata in cancelleria
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Asti, lì 01/07/2025 il G.O.
Salvatore Sorgi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Giudice Onorario di Asti, Dr. Salvatore Sorgi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
- soc. VolaVenezia srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Bortone e Carlo Covini, presso il cui studio in San Bonifacio
(VR) P.zza della Costituzione 12 è elettivamente domiciliata per delega in calce.
attrice in opposizione
CONTRO
- soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dagli Avv.ti Marcello Coppo e Luca Moiso, presso il cui studio in Asti ( ) C.so della
Vittoria 31 è elettivamente domiciliata per delega in calce convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Voglia il Giudice Onorario, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
NEL MERITO:
In via principale: sospendere e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 288/2024 opposto, già emesso dal Tribunale di Asti in data 09.03.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Depositato atto di citazione in data 24.04.2024, la società opponente VolaVenezia srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, evocava in giudizio la soc. opposta CP_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, perchè venisse dichiarata la nullità,
l'inefficacia e l'illegittimità del D.I. n. 288/2024 opposto, già emesso dal Tribunale di Asti in data 09.03.2024, in forza del quale si ingiungeva all'attrice opponente il pagamento di €. 61.539/00, oltre interessi come da domanda, nonché le spese legali liquidate in €. 406/50 per esborsi, €. 2.242/00 per onorari, oltre pesi ed accessori di legge.
La società convenuta opposta si costituiva con comparsa di risposta e contestava la attorea domanda, con la quale si chiedeva la sospensione e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, una volta accertata la non conformità delle strutture interne e dei dispositivi radio alle norme aeronautiche di volo (cuffie rotte e vari dispositivi non funzionanti).
All'udienza del 09.01.2025, la difesa di parte opponente comunicava la propria rinuncia al ricevuto mandato, chiedendo che venisse dato tempo alla nuova difesa di chiedere l'ammissione in prova contraria sui capi di prova di parte opposta della memoria nr. 2 ex art. 171 ter c.p.c.
A sua volta, controparte insisteva per fissare udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, in subordine, per ammettersi le prove, di cui alla memoria 171 ter nr. 2 c.p.c. del 15.11.2024 con i testi ivi indicati.
In considerazione del fatto che la rinuncia alla procura ex art. 85 c.p.c. non costituisce causa d'interruzione del processo (principio della c.d. perpetuatio officii ex art. 301 c.p.c.) e non produce effetto alcuno sul processo fino alla sostituzione del difensore, nonché considerata l'intervenuta la decadenza dei termini ex art. 171 ter c.p.c., si riteneva la causa matura per la decisione e, pertanto, venivano concessi i termini ex art. 189 c.p.c.
All'esito della scadenza dei termini, ex art. 281 quinquies c.p.c. si tratteneva la causa a sentenza.
In via pregiudiziale si reputa opportuno chiarire che il deposito della presente decisione ben oltre i termini di legge è da ricondurre ai diversi impegni sostenuti dallo scrivente presso l'amministrazione di provenienza.
Tutto ciò premesso, si viene per la pronuncia della sentenza, respingendo la attorea domanda nei termini e come da parte in motiva.
In fatto
La difesa della società opponente lamenta che il decreto ingiuntivo nr. 288/24 del Tribunale di Asti, pronunciato in data 09.03.2024, sia stato emesso in ragione di fatture emesse per il noleggio di un elicottero non conforme alle normative in relazione agli interni, ai dispositivi radio e alle cuffie.
La stessa lamenta, altresì, la necessità di aver disdetto varie attività di volo in programma sulla città di Venezia, in considerazione della vetustà dell'aeromobile e delle crepe interne allo stesso, così come ritenuto dai broker turistici.
Controparte, nei contatti preliminari al raggiunto accordo con la soc. opponente, riferisce di averLa informata sulla presenza di piccole fessurazioni nel pannello di rivestimento interno alla cabina della cellula dell'elicottero e anche su alcuni difetti di verniciatura, nonché sulla stessa impossibilità di ripristino integrale degli stessi.
In punto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la soc. opposta dichiara di aver provveduto a mettere a disposizione di controparte il mezzo aereo e l'equipaggio dal 28.04.2023 sino al 29.06.2024, precisando che l'elicottero veniva consegnato munito di certificato di aeronavigabilità e di certificato di revisione dell'aeronavigabilità del 06.12.2022.
Al momento della consegna dell'elicottero, ovvero alla data del 28.04.2023, in atti si riferisce che le cuffie risultavano funzionanti e che la soc. opponente non lamentava un malfunzionamento alle stesse. Altresì, quanto alle somme già versate dalla soc. opponente, la soc. opposta conferma il versamento della minor somma di €. 29.601/00, pari all'acconto e al primo dei pattuiti 4 ratei.
In diritto
La società opposta lamenta l'inadempimento di controparte per non aver saldato le fatture pro forma del 30.05.2023 di €. 20.493/00, iva inclusa, n. 135 del 20.06.2023 di €. 20.553/00, comprensiva delle tasse erariali di €. 60/00, e nr. 158 del 27.06.2023 di €. 20.493/00, per l'importo complessivo di €. 61.539/00, iva inclusa.
Controparte opponente, a sua volta, eccepisce l'inadempienza di controparte in ragione dei lamentati vizi e difetti dell'elicottero in noleggio.
Alla luce delle rispettive deduzioni e tenuto conto degli incombenti probatori conseguenti, è opportuno premettere che costituisce principio giurisprudenziale consolidato e ciò alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex plurimis Cass. , S.U., sent. 13533/01).
Nel caso di specie, avendo la società opposta dedotto in giudizio – sostanzialmente – il mancato adempimento di una obbligazione per l'importo complessivo di €. 61.539/00, iva inclusa, a saldo del pagamento di una serie di fatture (nn. 104 del 30.05.2023, 135 del 20.06.2023 e 158 del 27.06.2023), una corretta distribuzione dell'onus probandi impone alla medesima di dimostrare la sussistenza della relativa fonte, gravando poi eventualmente sull'asserito debitore fornire la prova della esistenza di fatti estintivi dell'altrui pretesa, cioè dimostrare l'intervenuto adempimento.
Poiché il credito vantato dalla società opposta si richiama agli importi delle emesse fatture in atti e ad oggi non saldate, incomberà su chi ha emesso dette fatture la prova dell'assunto credito, tenuto conto del fatto che la fattura, seppure prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, non fa piena prova del credito in essa indicato, con la conseguenza che se il debitore contesta l' "an" e/o il "quantum debeatur", la fattura non vale a dimostrare l'esistenza del credito, né la sua liquidità ed esigibilità, perché atto a formazione unilaterale.
Nella vicenda de qua, però, dagli atti di parte opponente non emerge contestazione alcuna sull' “an” e/o il “quantum debeatur”. Semplicemente la soc. opponente lamenta, sia pure in forma generica, la presenza di taluni vizi sul mezzo di trasporto, quali la presenza di crepe e il malfunzionamento delle cuffie con allegate foto a conforto della sua tesi (doc. 3 in atti di parte opponente) e per l'effetto la conseguente disdetta dei diversi prenotati voli ad opera dei broker turistici.
Non vi è dubbio dell'assenza di contestazione alcuna sull'esistenza dell'intervenuto rapporto contrattuale di noleggio, nonché sulla fornita disponibilità del veicolo in noleggio, peraltro anche documentata (doc. 5 del fasc. monitorio in atti di parte opposta).
Ulteriormente nessuna contestazione è stata sollevata dalla soc. opponente sulle somme ancora dovute e portate nelle richiamate fatture.
Pertanto, in considerazione del fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. sent. nr. 13240/19), la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata, tutto ciò induce a ritenere pacifico che parte convenuta-opposta abbia assolto al proprio incombente probatorio circa la sussistenza della fonte negoziale del suo diritto di credito, nonché sulla stessa misura delle spettanti somme.
Le lagnanze di controparte, poste a sostegno della sua corrente inadempienza, risultano, invece, smentite in via documentale (in tal senso docc. 1 e 2 in atti di parte opposta), in quanto sia il certificato di aeronavigabilità, ad oggi non revocato, così come il più recente certificato di revisione dell'aeronavigabilità del 07.12.2023, stanno a provare entrambi che l'elicottero Ecureuil serie AS 350 B2, oggetto del concordato noleggio, fosse perfettamente conforme alla normativa di settore, ovvero fosse idoneo al trasporto civile. Circostanza da ritenersi ragionevolmente sussistente anche in forza di una successiva e-mail del 01.08.2023 (doc. 6 in atti di parte opposta), ove la soc. opponente, pur continuando a lamentare che l'elicottero inviato a Venezia non era nelle condizioni ottimali per il trasporto pubblico, allo stesso tempo precisava di non riferirsi alla sicurezza del volo, ma semplicemente alle condizioni funzionali e di estetica del mezzo.
A ulteriore conferma delle genericità delle lagnanze di parte opponente, con e-mail trasmessa alla soc. opposta in data 15.06.2023 la medesima forniva assicurazioni sulla disponibilità al pagamento della fattura nella settimana successiva (doc. 3 in atti di parte opposta).
Tenuto conto dei fatti fin qui esposti, si può ritenere conseguentemente che la società opponente non abbia assolto al proprio incombente probatorio, anche perché non risulta in atti che l'accertato inadempimento sia da ricondurre ad un'ipotesi di impossibilità ad adempiere ex art. 1218 c.c.
Ciò induce alla ragionevole conclusione che, alla luce delle infondate difese della società opponente, le domande della stessa vadano integralmente respinte e che siano da considerare assorbite tutte le ulteriori istanze, anche quelle di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione, depositato in data 24.04.2024, dalla soc.
VolaVenezia srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, - attrice in opposizione - con il quale conveniva in giudizio la soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
– parte convenuta opposta - , contrariis reiectis, così provvede: ACCERTA
la non sussistenza dei fatti dedotti a fondamento delle ragioni attoree
RIGETTA
le istanze tutte della società opponente
CONFERMA
integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA
pertanto, parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta le somme tutte, di cui al decreto ingiuntivo nr. 288/2024, già emesso dal Tribunale di Asti in data 09.03.2024 e, quindi, al pagamento di €. 61.539/00, oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché le spese legali liquidate in €. 2.242/00 (duemiladuecentoquarantadue/00) per onorari, €. 406/50 (quattrocentosei/00) per esborsi, oltre pesi ed accessori di legge;
ed infine,
DISPONE
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 91.c.p.c., la condanna della società opponente, quale parte soccombente, all'integrale refusione delle spese di lite, da liquidarsi in €. 7.052/00 (settemilacinquantadue/00), oltre spese non imponibili (ove sostenute), rimborso forfettario delle spese generali (15%), iva e cpa.
Sentenza pubblicata con la sottoscrizione in forma digitale del presente verbale ed immediatamente depositata in cancelleria
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Asti, lì 01/07/2025 il G.O.
Salvatore Sorgi