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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini ConIGliere
Dott. Nicola Saracino ConIGliere Relatore riunita in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al numero 416 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuto in decisione all'udienza del giorno 19/07/2023, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, domiciliato in VIALE DELLO STATUTO, 24 04100
LATINA, presso lo studio dell'Avv. SALVIGNI SANDRA, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
, nella qualità di Amministratore di Sostegno del SI. CP_1 CP
, nonché
[...] Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa
[...]
, entrambe domiciliate in Ciampino (RM), Viale del Lavoro n. 31, CP_4 presso lo studio dell'avvocato Alessandro Gerardi che li rappresenta e difende;
CONVENUTI
in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in Controparte_5
Latina, Via Ulpiano n. 2 presso lo studio dell'Avv. Fabio Tonelli che lo rappresenta e difende;
CONVENUTO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina in data
13/12/2019.
r.g. n. 1 Conclusioni del ricorrente: “Piaccia all'Ecc. Corte di Appello, in accoglimento del presente appello, riformare l'ordinanza del Tribunale di Latina emessa in data
13.12.2019 comunicata il 17.12.2019 nel giudizio recante il n. 4795/2018 rigettando il ricorso proposto dalla IGnora nella qualità di amministratore di sostegno CP_1
di e dall' CP Controparte_3
perché infondato in fatto e in diritto .Si chiede, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 283 cpc la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio."
Conclusioni dei convenuti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello civile di Roma, contrariis reiectis: - accertata per le ragioni di cui in premessa l'infondatezza della impugnazione proposta dall'appellante nei Parte_1
confronti della SI.ra , in qualità di amministratore di sostegno del SI. CP_1
e dell' , e CP Controparte_3
previo rigetto della domanda di sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata per insussistenza dei requisiti di legge, respingere l'appello con ogni e qualsivoglia conseguente statuizione sul punto, confermando la validità e l'efficacia dell'ordinanza decisoria oggetto di gravame.”
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta:
Con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la IG. , in CP_1
qualità di amministratore di sostegno di , insieme all'associazione " CP [...]
" chiedeva accertarsi la mancata Controparte_3
presenza e/o funzionamento di pedane e sistemi di bloccaggio per carrozzine per soggetti portatori di handicap nella mobilità sugli autobus utilizzati dalla società
[...] per il trasporto pubblico locale, all'interno del Comune Parte_2
di poiché ritenevano tale comportamento discriminatorio ai sensi della legge CP_5
n. 67/2006.
Chiedevano che la società installasse pedane e sistemi di bloccaggio entro un anno, la cessazione del comportamento discriminatorio, la predisposizione di un piano di rimozione delle discriminazioni nonché l'adozione di misure alternative di trasporto pubblico in attesa dell'installazione delle suddette pedane e dei sistemi di bloccaggio.
Il eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, mentre Controparte_5
r.g. n. 2 la società deducendo la natura omologata dei suoi mezzi, chiedeva il rigetto Pt_1
della domanda.
Il giudice di primo grado, ha accolto il ricorso richiamando la legge 67/2006, che mira a promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità per le persone con disabilità, garantendo loro, il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali.
Nel caso in questione il primo giudice ha ritenuto dimostrato che la società di trasporto pubblico non aveva mezzi adeguati alle persone con disabilità, atteso che veniva richiesto loro di prenotare il servizio in anticipo e che solo sei dei loro undici autobus erano attrezzati per le persone con disabilità; tale comportamento è stato pertanto qualificato discriminatorio, poiché non idoneo a garantire un utilizzo incondizionato del servizio.
Tuttavia, non essendo emersi elementi sufficienti a dimostrare un danno non patrimoniale IGnificativo, né che la dignità delle persone con disabilità fosse stata gravemente lesa, era stata respinta la richiesta di risarcimento danni.
Il giudice ha anche ordinato alle parti di concordare misure adeguate a rimuovere le discriminazioni e ha stabilito che il provvedimento dell'ordinanza dovesse essere pubblicato su un quotidiano nazionale. Le spese legali sono state assegnate in base alla soccombenza.
ha proposto ricorso in appello. Parte_1
La IG.ra , nonché CP_1 Controparte_3
” hanno resistito al gravame.
[...]
Il è contumace. Controparte_5
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 19/07/2023, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene due motivi: il primo è rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n.
67/2006 nonché delle norme contenute nel Regolamento n. 107/2006 della
e nel Organizzazione_1
Regolamento n. 181/2011 (UE)»; vi si sostiene, quanto alla discriminazione indiretta attuata dalla società nei confronti della parte convenuta a causa Parte_1 dell'inadeguatezza dei mezzi e dei servizi offerti dalla società, che il giudice avrebbe erroneamente interpretato le norme nazionali e comunitarie affermando che la mancanza di mezzi adeguati e di sistemi di ancoraggio per le carrozzine non costituisce r.g. n. 3 discriminazione indiretta, dal momento che, a dire del ricorrente, i requisiti normativi sono stati rispettati.
II) il secondo è rubricato: «contraddittorietà della motivazione». Parte ricorrente sostiene che il giudice di primo grado, ha emesso una decisione contraddittoria, dal momento che non ha riconosciuto un risarcimento danni non patrimoniale, sebbene abbia individuato presunti atti di discriminazione indiretta da parte della società Pt_1
[...
Da un lato ha identificato comportamenti discriminatori indiretti ma dall'altro ha affermato che mancavano prove concrete di danni e che l'associazione non aveva depositato alcuna documentazione idonea a dimostrare una lesione di un interesse collettivo tutelato. L'ordinanza impugnata sarebbe, a dire del ricorrente, una mera violazione delle normative vigenti in materia di trasporto urbano.
Respinta l'istanza cautelare di sospensiva dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata con ordinanza del 23 settembre 2020, l'appello è stato trattenuto in decisone il 19.07/2023 con assegnazione dei termini dell'art. 190 cpc.
L'appello non può essere accolto.
Il tribunale, rilevato che solo sei degli undici autobus adibiti al trasporto pubblico locale in erano attrezzati per accogliere i disabili con carrozzina ha ritenuto CP_5
“…sussistente la discriminazione allegata da parte ricorrente, in considerazione dell'impossibilità di fruire del trasporto pubblico urbano in condizioni di parità rispetto agli altri utenti. Ed infatti, la necessità di prenotazione connessa alla scarsità dei mezzi omologati per il trasporto di soggetti affetti da disabilità, implica, ex se, l'impossibilità, per questi ultimi, di fruirne in condizioni di “normalità”, dovendo subordinare il viaggio agli orari compatibili con l'organizzazione del gestore, in assenza di valide ragioni che consentano un ragionevole accomodamento idoneo a tutelare le ragioni del disabile con quelle dell'esercente. In altri termini, l'installazione di pedane su tutti i veicoli della flotta non costituisce operazione tanto gravosa, per il gestore, da giustificare un contingentamento delle corse destinate al trasporto dei soggetti affetti da disabilità.”.
La disamina della giurisprudenza di legittimità più recente in materia consente di affermare:
- che vi è discriminazione indiretta quando un soggetto od una categoria di soggetti, a causa della disabilità, risultino “svantaggiati” rispetto alla generalità
r.g. n. 4 nella fruizione di servizi pubblici (Cass. Civ., sez. III , 05/04/2023 , n. 9384, sul divieto di accesso alle scale mobili con cani-guida);
- Che la discriminazione indiretta ricorre quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, apparentemente neutri, mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ai soggetti abili e configura un fatto illecito ex art. 2043 c.c., con parziale inversione dell'onere della prova che, ai sensi dell'art. 28 d.lg. 1° settembre 2011 n. 150, incombe sul soggetto, pubblico o privato, nei cui confronti è proposta la domanda, il quale è tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate dall'attore le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere (Cass. Civ., sez. I , 15/06/2023 , n. 17138, in materia di barriere architettoniche);
- Che in siffatta materia l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011 (disposizione speciale rispetto all' art. 2729 c.c. ) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l'attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria;
il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere (Cass. Civ., sez. III , 28/03/2022 , n. 9870, in fattispecie di somministrazione di terapie in favore del disabile).
Sussunta la fattispecie concreta in tale cornice giurisprudenziale, la decisione del primo giudice deve essere confermata perché lo svantaggio del disabile - rispetto alla generalità degli utenti del servizio di trasporto pubblico locale in - è stato CP_5
ravvisato nella circostanza che soltanto una parte (sia pur non trascurabile, sei su undici) del parco circolante di autobus era dotata di idonea attrezzatura per ricevere a bordo i disabili i quali, per essere sicuri di poter compiere il viaggio, dovevano prenotare la corsa per via telefonica con limitazioni di orario e di giorni.
La notazione dell'appellante che invoca la conformità degli autobus ai requisiti tecnici di omologazione trascura che l'erogazione di un servizio pubblico, sia oppur no previsto r.g. n. 5 dal bando di gara col quale il servizio sia assegnato al gestore, implica che di esso possano fruire, in condizioni di parità, anche i disabili, la cui dignità non soccombe rispetto alla libera iniziativa economica privata (art. 41, co. 2, Cost.).
Non si trascura che ciò possa comportare maggiori costi, ma si tratta di costi che la collettività vuole e deve sopportare in armonia col dovere di solidarietà dell'art. 2 Cost..
Quanto al secondo motivo di appello, la mancata prova di un danno risarcibile in termini pecuniari (questo il motivo del rigetto della relativa domanda) non implica l'insussistenza della violazione che, di per sé, impone l'adozione dei rimedi di legge volti a rimuovere gli ostacoli al libero esercizio del diritto di spostarsi liberamente fruendo dei servizi pubblici di locomozione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, assunto il valore indeterminabile della causa di media complessità.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore delle controparti costituite delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro
6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10/01/2024
Il ConIGliere Estensore Il Presidente
Dott. Nicola Saracino Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 6