Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2554/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 13/11/2024, da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Arizzano (VB), via Piemonte, 39, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia ALBINI (presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, piazza Marcato, 1, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2
residente in Cossogno (VB) piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 12, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo MARCHIONI presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, via
Monte Zeda, 2, giusta rilasciata in calce al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
domestiche che sta già pagando dal 01/02/2024. Il sig. provvederà, entro 30 giorni dalla Pt_2
data di pubblicazione della Sentenza di separazione, a prelevare dalla casa coniugale gli effetti personali, oltre al frigorifero e al televisore della taverna.
3) I minori figli e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4) Tenuto conto che il padre lavora facendo i turni e che riceve una programmazione bisettimanale dei turni, i figli trascorreranno con il padre due pomeriggi in settimana prendendoli dall'uscita da scuola o dalla nonna materna o da casa (salvo diversi accordi tra i genitori in base alle necessità) alle ore 15,30 (anche durante il periodo estivo) fino alle ore 21,00 e per l'intera giornata di sabato
o domenica dalle ore 10,00 con il pernotto fino alle 10 del giorno seguente (se fosse lunedì accompagnandoli a scuola), con preavviso da dare alla madre entro il giovedì antecedente. Ove fosse impegnato lavorativamente nel fine settimana, starà con i figli un ulteriore pomeriggio durante la settimana, in ogni caso con preavviso da dare alla madre entro il giovedì della settimana antecedente.
5) Il sig. si impegna ad ottenere un incarico che gli permetta di avere turni predeterminati Pt_2
con congruo anticipo così da poter concordare con la madre con maggiore preavviso le modalità di frequentazione dei figli.
6) Il genitore presso cui i figli si troveranno collocati a seconda delle modalità e tempistiche stabilite dalle parti, provvederà in via esclusiva alle esigenze materiali dei figli.
7) I figli trascorreranno, durante le vacanze estive, 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con preavviso del periodo scelto per tale permanenza da comunicare all'altro genitore entro la fine del mese di maggio.
8) I figli trascorreranno con i genitori un periodo di eguale durata durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando ogni anno con ciascun genitore il giorno di Natale e di S.
Stefano e quello della Pasqua e del lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 dello stesso giorno, alle ore
10,00 del giorno dopo. 9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento e pertanto rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento a carico dell'uno ed in favore dell'altro.
10) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento dei minori Pt_2 Pt_1 figli l'importo mensile di € 700,00 (importo calcolato sulla base della retribuzione mensile media degli anni 2021-2022-2023), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, oltre al 50% dell'Assegno Unico che attualmente viene da lui percepito al 100%. Dall'anno prossimo le parti percepiranno ognuna direttamente dall'ente erogatore al quale faranno autonoma richiesta, il 50% a ciascuna spettante, e quindi il sig. avrà diritto a trattenere il suo 50%. Pt_2
11) I genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese scolastiche, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive e straordinarie in genere preventivamente concordate e documentate secondo il “Protocollo d'Intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per
i figli” adottato dal Tribunale di Verbania nel maggio 2023 (doc.21) da considerarsi parte integrante del presente atto.
12) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi derivante dalla crisi coniugale, la sig.ra cede a titolo gratuito al sig. la propria quota di comproprietà Pt_1 Pt_2 dell'autovettura Honda CRV targata FK974GL e il sig. cede a titolo gratuito alla sig.ra Pt_2
la propria quota di comproprietà dell'autovettura Peugeot 208 targata EY233LN. Pt_1
13) Inoltre la sig.ra cede a titolo gratuito la propria quota di comproprietà sui quattro Pt_1
motocicli indicati in premessa al sig. il quale si impegna a cederne due in proprietà ai figli Pt_2
quando potrà essere fatto legalmente con spese di trasferimento della proprietà a carico di entrambi
i coniugi al 50%. In caso si rendesse necessaria la vendita degli stessi, verserà alla moglie il 50% del prezzo di vendita, dedotto un contributo a carico della moglie per le spese sostenute dal marito per la ristrutturazione dei motocicli nella misura del 50%; tale contributo non potrà essere superiore alla quota del 50% del prezzo di vendita che spetterà alla moglie.
14) Inoltre i coniugi, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Sentenza di separazione, si divideranno al 50% gli importi depositati sul libretto postale di risparmio 000025269969 e il buono fruttifero postale BFP 3x2 TF106A221027 intestati ad entrambi. Resteranno i due libretti postali di risparmio intestati ai figli e le polizze vita “Poste Multi Scelta” e “Poste Futuro da Grande” stipulate
a favore dei figli. 15) I coniugi continueranno a pagare il 50% ciascuno della rata del mutuo relativo alla casa coniugale di Arizzano.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 13/11/2024, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in Ghiffa (VB) il 20.9.2008, Parte_2
hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento dei figli minori (nato il [...]) e (nato l'[...]) Per_1 Per_2
è rispondente al loro superiore interesse.
In particolare, va dato atto che la moglie ha già provveduto ad effettuare le volture delle utenze domestiche nella casa coniugale, e che il marito provvederà, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, a prelevare dalla casa coniugale gli effetti personali, oltre al frigorifero e al televisore della taverna;
che, ai fini della frequentazione dei figli minori, il padre si impegna ad ottenere un incarico che gli permetta di avere turni predeterminati con congruo anticipo così da poter concordare con la madre con maggiore preavviso le modalità di frequentazione dei figli;
che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento e pertanto rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento a carico dell'uno ed in favore dell'altro.
Va dato atto, altrettanto, quanto alla definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, che la ricorrente cede a titolo gratuito al la propria quota di comproprietà Pt_1 Pt_2 dell'autovettura Honda CRV targata FK974GL ed il ede a titolo gratuito alla la Pt_2 Pt_1 propria quota di comproprietà dell'autovettura Peugeot 208 targata EY233LN; la ricorrente Pt_1
cede a titolo gratuito la propria quota di comproprietà sui quattro motocicli indicati in premessa al l quale si impegna a cederne due in proprietà ai figli quando potrà essere fatto legalmente Pt_2
con spese di trasferimento della proprietà a carico di entrambi i coniugi al 50%; in caso si rendesse necessaria la vendita degli stessi, verserà alla moglie il 50% del prezzo di vendita, dedotto un contributo a carico della moglie per le spese sostenute dal marito per la ristrutturazione dei motocicli nella misura del 50%; tale contributo non potrà essere superiore alla quota del 50% del prezzo di vendita che spetterà alla moglie. Si dà atto, infine, che i coniugi, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, si divideranno al 50% gli importi depositati sul libretto postale di risparmio
000025269969 e il buono fruttifero postale BFP 3x2 TF106A221027 intestati ad entrambi.
Resteranno i due libretti postali di risparmio intestati ai figli e le polizze vita “Poste Multi Scelta” e “
Poste Futuro da Grande” stipulate a favore dei figli;
i coniugi continueranno a pagare il 50% ciascuno della rata del mutuo relativo alla casa coniugale di Arizzano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio il 20.9.2008 in Ghiffa (VB); Parte_2
- affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.;
- dà facoltà al padre (tenuto conto che lavora su turni e che riceve una programmazione bisettimanale dei turni), di trascorrere con i figli due pomeriggi in settimana prendendoli dall'uscita da scuola o dalla nonna materna o da casa (salvo diversi accordi tra i genitori in base alle necessità) alle ore 15,30 (anche durante il periodo estivo) fino alle ore 21,00 e per l'intera giornata di sabato o domenica dalle ore 10,00 con il pernotto fino alle 10 del giorno seguente (se fosse lunedì accompagnandoli a scuola), con preavviso da dare alla madre entro il giovedì antecedente. Ove fosse impegnato lavorativamente nel fine settimana, starà con i figli un ulteriore pomeriggio durante la settimana, in ogni caso con preavviso da dare alla madre entro il giovedì della settimana antecedente;
i figli trascorreranno, durante le vacanze estive, 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con preavviso del periodo scelto per tale permanenza da comunicare all'altro genitore entro la fine del mese di maggio;
i figli trascorreranno con i genitori un periodo di eguale durata durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando ogni anno con ciascun genitore il giorno di Natale e di S.
Stefano e quello della Pasqua e del lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 dello stesso giorno, alle ore 10,00 del giorno dopo;
- assegna in uso alla moglie la casa coniugale sita in Arizzano, via Piemonte, 39, con mobili ed arredi in essa contenuti;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 700,00 (importo calcolato sulla base della retribuzione mensile media degli anni 2021-2022-2023), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, oltre al 50% dell'assegno unico che attualmente viene da lui percepito al 100%; dall'anno prossimo le parti percepiranno ognuna direttamente dall'ente erogatore al quale faranno autonoma richiesta, il 50% a ciascuna spettante, e quindi il avrà diritto a Pt_2
trattenere il suo 50%.;
- pone a carico dei genitori, l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese scolastiche, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive e straordinarie in genere preventivamente concordate e documentate secondo il “Protocollo
d'Intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli” adottato dal Tribunale di Verbania nel maggio 2023.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 6.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO