Articolo 7 della Legge 18 dicembre 1951, n. 1515
Articolo 6
Versione
20 gennaio 1952
Art. 7.
Ai fini dell'ammissione agli esami di procuratore legale od ai concorsi per la nomina a notaio delle persone indicate nell'art. 1, e' riconosciuta validita' anche alla pratica svolta in territorio germanico o austriaco nel periodo di cui al primo comma dell'art. 2.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1952