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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di PO - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.3017/2019 pendente
TRA
“ - Parte_1 Parte_2
(C.F.: . P.I.: ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Carlo Carbone (C.F. ), come da procura a margine C.F._1
del ricorso per decreto ingiuntivo, con studio in PO al Vico Belledonne a
Chiaia 25 – fax 0812520614; PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) in persona del Presidente p.t. della Controparte_2 P.IVA_3
Giunta Regionale p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo (C.F.:
) in virtù di procura generale ad lites per Notaio C.F._2 Per_1
rep. N. 33646 raccolta N. 15752 della 14.03.2018 nonché di provvedimento
[...]
autorizzativo, elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente a PO alla Via S.
Lucia n. 81 – fax 0817963766, PEC: Fabrizio. egione.campania.it; Email_2
APPELLATA
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 3873/2019 emessa dal Tribunale di
PO il 11.04.2019.
Conclusioni: per l'appellante Parte_3
: respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi
[...] esposti con il presente gravame e, in riforma della sentenza impugnata:
1 1) accogliere l'appello;
2) rigettare l' opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto;
3) confermare il decreto ingiuntivo n. 4793/2011 emesso dal Tribunale di PO;
4) condannare l'appellata al pagamento delle spese competenze ed onorario del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Per l'appellata “nel riportarsi a tutte le difese e domande svolte nel Controparte_2 primo grado di giudizio, anche se non richiamate nel presente atto, ai sensi e per l'effetto dell'art. 346 c.p.c., chiede:
1) rigettare l'appello proposto ex adverso in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto e non provato, con integrale conferma della sentenza impugnata;
2) condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Salvo ogni diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PROCEDIMENTO MONITORIO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 11.09.2011 ed iscritto a ruolo sub n.r.g. 16110/2011 l' Parte_3
premesso che:
[...]
1. con atto di concessione registrato in data 15.10.2009 prot. nr. 2009.0000933, la le aveva affidato la “realizzazione di interventi formativi e delle Controparte_2 azioni di sistema” previsti dal progetto speciale denominato “I mestieri del
Commercio e della distribuzione” per un importo complessivo di euro 1.800.000,00
(unmilioneottocentomila/00).;
2. in tale concessione, all'art. 6 venivano disciplinate le modalità del pagamento in tre fasi: la prima anticipazione pari al 30% (euro 540.000,00) da effettuarsi a seguito dell'inizio delle attività; la seconda anticipazione pari al 20% (euro 360.000,00) da effettuarsi “previa constatazione dell'avvenuta certificazione di almeno il 90% del primo anticipo”; la terza anticipazione pari al 20% del finanziamento autorizzato da effettuarsi previa constatazione dell'avvenuta certificazione di almeno il 90% delle erogazioni ricevute.
Con nota del 17.10.2008 prot. n. 01/AS la ricorrente comunicava l'avvio delle
2 attività e la provvedeva ad effettuare la prima anticipazione di Controparte_2
euro 540.000,00 (pari al 30%).
Con nota del 30.06.2010 l'Ente ricorrente comunicava l'avvenuta certificazione di oltre il 100% del primo anticipo;
ciò nonostante, la non Controparte_2
provvedeva ad effettuare il versamento del secondo anticipo a nulla valendo i solleciti inviati sicché la “ ” si vedeva costretta ad adire il Parte_1
Tribunale di PO affinché ingiungesse alla in p.l.rp.t., di Controparte_2
pagare in suo favore euro 360.000,00 (titolo di la seconda anticipazione), oltre interessi legali dalla data di certificazione, oltre le spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio, con attribuzione”.
In data 03.06.2011 veniva emesso il decreto ingiuntivo nr. 4793 depositato in cancelleria il 01/07/2011 con il quale s'ingiungeva alla il Controparte_2 pagamento in favore dell'Ente capofila- Associazione temporanea di scopo ” Parte_1
della somma di € 360.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese
[...] di procedura, quale seconda rata e del finanziamento concesso dalla Regione alla predetta associazione per il Progetto Speciale denominato “I maestri del commercio e della
Distribuzione”.
OPPOSIZIONE AL D.I.
Avverso il decreto nr. 4793/11, notificato in data 15.09.2011, la Controparte_2
proponeva opposizione con atto notificato il 25.10.2011 (iscritto a ruolo sub n.r.g.
5894/2011) eccependo:
1. il difetto di giurisdizione: l'opponente preliminarmente affermava di aver sospeso (nota del 5.10.2011 n. 752142) l'attuazione dei progetti finanziati sia in considerazione delle indagini giudiziarie avviate da parte della Procura della
Repubblica di PO, sia nelle more dell'accertamento della regolarità delle procedure di stipula delle convezioni, sia in conseguenza al mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario del 2009, per cui si riservava di avviare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alla revoca dei finanziamenti in parola;
eccepiva la carenza della potestas iudicandi del Tribunale di PO,
3 richiamando la Giurisprudenza (Cass. Sez. uu. 22.06.2007 n. 14572; Cons. di
Stato sez. V 09.06.2008 n. 2779) per la quale sussiste la giurisdizione del Giudice
Amministrativo quando si controverte di un provvedimento con cui la p.a., pur dopo la fase di concessione del finanziamento e di stipula del contratto,
“abbia disposto la sospensione dei finanziamenti stessi così esercitando un atto di autotutela nell'interesse della P.A.”
2. l'infondatezza dell'avversa domanda: l'opponente affermava di non aver eseguito il pagamento della seconda anticipazione in quanto l'Ente opposto aveva violato gli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione stipulata tra le parti per avere omesso di produrre sia il verbale di avvenuto controllo rilasciato dallo
ST di PO (organo certificatore delle spese) sia la polizza fideiussoria prestata a garanzia del pagamento del II acconto.
Precisava che il primo acconto di euro 540.000,00 (pari al 30% dell'importo complessivo del progetto) era stato liquidato previa acquisizione:
a) della polizza fideiussoria prestata a garanzia dalla Finword S.p.a. con firma autenticata in data 02.04.2009 (giusto art. 8 della Convenzione);
b) della “constatazione dell'avvenuta certificazione di almeno il 90% del primo anticipo,” (art. 6 convenzione); che la mera dichiarazione dell'Ente in ordine “all'avvenuta certificazione di oltre il
100% del primo anticipo” non era sufficiente a provare l'avvenuta constatazione certificata dalla ST di PO.
Concludeva per “1) revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 4793/11 emesso dal Tribunale di PO in data 3.6.2011 e depositato il 1° luglio 2011 e dichiarare in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.O.; in via gradata e nel merito rigettare la domanda siccome inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto;
2) condannare l' Parte_3
in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese, diritti ed
[...]
onorari di giudizio;
3) denegarsi la provvisoria esecuzione, non essendo stato ancora determinato
4 l'importo dovuto a saldo”.
Alla prima udienza di trattazione del 12.01.2012, si costituiva l'Ente opposto eccependo: 1) la competenza del giudice ordinario da determinarsi sulla base del
“petitum sostanziale” della domanda (pagamento di somme dovute già predeterminate e riconosciute in un atto di delibera). Precisava altresì che la sospensione in autotutela dei progetti finanziati da parte della Controparte_2
era stata decisa soltanto in data 05.10.2011 con la nota nr. 7521142 e, quindi, in tempi successivi all'emissione del d. i. opposto quando oramai l'attività formativa era stata già eseguita dall'Ente;
2) la fondatezza della domanda: precisava di non aver proceduto alla constatazione a causa della mancata attivazione, da parte della Controparte_2 delle procedure di certificazione e rendicontazione delle spese a mezzo dell'applicativo denominato SI.MOn.A. previsto dall'articolo 9 della convenzione, come denuncia ed atto di messa in mora del 13.07.2010 con la quale la CP_2 veniva esortata ad attivare l'applicativo ovvero a predisporre le
[...]
procedure amministrative per la certificazione e rendicontazione della spesa sostenuta dalla Parte_1
Concludeva per : 1) concedere in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nr. 4793/11;
2) nel merito – rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n.
4793/2011;
3) condannare la opponente al pagamento di diritti, spese ed Controparte_2 onorari da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Rinviata la causa ex art 183 VI comma c.p.c., fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 06.02.2014, solo il 20.09.2018 la causa veniva riservata in decisione con termini e le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito, con sentenza nr. 5785/2019 emessa il 11.04.2019 il Tribunale di PO così provvedeva:
5 1) “Accoglie l'opposizione e dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 4793/11 emesso da questo Tribunale in data 03/06-01/07/2011;
2) condanna l'Ente Capofila - ATS “ al pagamento in favore Parte_1 della delle spese di lite che si liquidano in € 535,00 per spese ed € Controparte_2
11.472,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato il 20.06.2019 (iscrizione a ruolo del 25.06.2019 sub n.r.g.
2317/2019) l'ente impugnava la prefata Parte_3 Parte_4
sentenza in ragione di un unico ed articolato motivo più innanzi oggetto di dettagliata disamina.
Il 28.11.2019 si costituiva la la quale eccepiva Controparte_2
1) di aver sospeso l'attuazione dei progetti di finanziati sia in considerazione di indagini giudiziarie avviate da parte della Procura della Repubblica di PO, sia nelle more dell'accertamento della regolarità in ordine alle procedure relative alla stipula delle convenzioni stesse, sia per le implicazioni conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità (nota del 05/10/2011 numero 752142). Si riservava la facoltà di avviare il procedimento amministrativo in autotutela in merito alla revoca dei finanziamenti in parola;
2) evidenziava che con deliberazione della giunta regionale della CP_2
numero 36/2013 erano state annullate in via di autotutela le deliberazioni che avevano attribuito all'appellante il finanziamento di 1.800.000 € per l'attuazione del progetto denominato i mestieri del commercio e della distribuzione. L'ente capofila aveva impugnato tale annullamento innanzi al TAR Parte_4
Campania che con sentenza numero 3926/14 respingeva il ricorso;
3) quanto alla mancata prestazione garanzia fideiussoria, deduceva che la polizza numero IT 102267 del 21 aprile 2009 era riferita unicamente al pagamento della prima anticipazione, come risulta espressamente dalla premessa della stessa polizza;
che la Finworld spa era stata cancellata dall'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB e che tale cancellazione
6 rendeva la fideiussione, ove esistente, non più idonea a garantire il pagamento del secondo acconto;
che con sentenza numero 396/2019 del 23 maggio 2019 il tribunale ordinario di Roma aveva dichiarato il fallimento della Finworld spa.
3) quanto alla mancata rendicontazione della prima anticipazione ricevuta la sottolineava: a) la contraddittorietà tra le spese certificate e Controparte_2
quelle quietanzate stante la non coincidenza delle somme;
b) che l'appellante non aveva completato la procedura di rendicontazione presso lo ST di PO organo certificatore per le spese sostenute.
Chiedeva essere autorizzata ai sensi dell'articolo 345 cpc al deposito di documenti (dal numero 5 al numero 9 della produzione di appello) non depositati in primo grado perché formati successivamente allo scadere dei termini previsti dall'articolo 183 di sesto comma cpc ovvero della pubblicazione della sentenza appellata.
Il 15.07.2024 la causa veniva riservata in decisione con i termini 190 c.p.c.
Soltanto la parte appellante depositava le note a trattazione scritta e le note conclusionali. L'appellata ha depositato unicamente comparsa di costituzione e risposta e atto di costituzione di nuovo difensore.
L'appello è tempestivo perché introdotto con atto notificato il 20.06.2019 avverso la sentenza nr. 3879/2019 emessa dal Tribunale di PO il 11.04.2019, non notificata nel rispetto del termine per impugnare previsto dall'art 327 cpc.
MOTIVI
Con un unico ed articolato motivo di appello, l' Parte_5
ha impugnato la sentenza n. 3873/2019 nella parte in cui ha ritenuto
[...]
legittimo il mancato pagamento da parte della della seconda Controparte_2 anticipazione perché : a) non coperta dalla garanzia fideiussoria n. IT102267 prestata in ragione di un importo di € 900.000,00 (pari al 50% del finanziamento concesso) tenuto conto che, considerato complessivamente tale importo era capiente per garantire sia la prima anticipazione (€ 440.000,00) che la seconda (per € 360.000,00); b) non aveva considerato che l'omessa rendicontazione per mezzo dello ST di PO e le certificazioni periodiche mediante il monitoraggio denominato Si.mon.A, non era ad essa imputabile 7 come evincevasi da diffida alla inoltrata il 13/05/10. Controparte_2
Si ritiene di dover decidere la presente controversia in applicazione del principio della ragione più liquida e di economicità, secondo cui la trattazione della controversia può essere limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, dovendosi ritenere assorbite tutte le altre eccezioni e questioni, in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida', desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
Ciò posto, occorre precisare che la con la comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta in appello ha depositato la sentenza pronunciata dal TAR pubblicata il 15 luglio 2014 con la quale è stato respinto il Controparte_2 ricorso formulato dall'odierna appellante finalizzato all'annullamento della delibera della giunta regionale della numero 36 dell'8/02/2013 avente a sua volta ad CP_2 oggetto l'annullamento delle deliberazioni della numero 2130 Controparte_2 del 07/12/2007 e n. 180 del 28 gennaio 2008 e di ogni altro provvedimento o atto presupposto connesso e consequenziale, poste alla base dell'atto di concessione registrato in data 15.10.2009 prot. nr. 2009.0000933.
Orbene, il deposito è ammissibile trattandosi di documenti sopravvenuti allo spirare dei termini di cui all'art 183 com. 6 cpc del giudizio di primo grado n.
29950/11 relativo all'opposizione al D.I. n.4793/11 del 03/06-01/07/2011,
(udienza di trattazione del 12/01/12 e termini 183 cpc fino al 29/06/12).
Invero, secondo i giudici di legittimità “nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, - quale risulta dalla novella di cui al
D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi (nel nostro caso il 11.04.2019) pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte
8 dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile". (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/11/2017, n.26522)
In tale prospettiva nel caso de quo la produzione dei nuovi documenti è ammissibile.
Tanto premesso, secondo i principi generali, il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione, è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova. Ne segue che, essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
In tal senso alcune decisioni relative al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, nelle quali è stato affermato che il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate (Cass. n. 4672/2017; n. 26629/2009) potendo il Giudice accogliere l'opposizione solo quando la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia per esserne stata sospesa l'esecuzione dal giudice dell'impugnazione o per essere stata da questi annullata con sentenza anche non passata in giudicato. (Cass. n. 30857/2018; n. 31955/2018).
In applicazione di tali principi generali, non avendo l'opposto creditore, dimostrato la permanenza del suo diritto all'adempimento (per esempio eccependo e depositando la riforma della sentenza del TAR come depositata dall'appellato) l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
In tale prospettiva l'appello è infondato e merita il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate in favore dell'appellata in persona del l.r.p.t., tenuto conto dello scaglione del valore Controparte_2
9 fino ad € 520.000,00, esclusa la trattazione nel presente grado ed applicata la riduzione del 30 % su € 14.239,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -4.271,70 si liquidano € 9.967,30 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
[...]
. Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di PO Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3873/2019, emessa dal Tribunale di PO in data 11/04/2019 pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante in persona del Parte_1
l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite che liquida in favore dell'appellata CP_2
in persona del l.r.p.t. in € 9.967,30 oltre spese generali, iva e cpa come
[...]
per legge.
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante in persona del l.r.p.t. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 04/06/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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