TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 3475 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. BATTAGLIA Parte_1
SALVATORE) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO), CP_1 avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
rilevato
che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' ha dichiarato in memoria difensiva di aver provveduto CP_1 all'annullamento d'ufficio dell'atto oggetto di opposizione;
che va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, in base al principio di soccombenza virtuale, l' va condannato a CP_1 rifondere al ricorrente le spese di lite;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia dle contendere e condanna l' a rifondere al procuratore antistatario della CP_1 ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 850,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 02/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 3475 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. BATTAGLIA Parte_1
SALVATORE) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO), CP_1 avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
rilevato
che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' ha dichiarato in memoria difensiva di aver provveduto CP_1 all'annullamento d'ufficio dell'atto oggetto di opposizione;
che va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, in base al principio di soccombenza virtuale, l' va condannato a CP_1 rifondere al ricorrente le spese di lite;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia dle contendere e condanna l' a rifondere al procuratore antistatario della CP_1 ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 850,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 02/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)