Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 8295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8295 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08295/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04340/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4340 del 2024, proposto da
AF IN, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Iovine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dal decreto ingiuntivo n. 95/2022 del Giudice di Pace di Gragnano, reso il 1° dicembre 2021 e depositato il 5 maggio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2864 del 7 aprile 2025 in tema di rinnovo della notifica del ricorso, come successivamente adempiuta dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AR LLLI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, dipendente scolastica, agisce per l’esecuzione del giudicato discendente dal decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca è stato condannato al pagamento in suo favore delle seguenti somme: i) a titolo di arretrati stipendiali, “€ 436,89 oltre interessi”; ii) a titolo di rimborso delle spese processuali, “€ 150,00 per competenze, oltre € 21,50 per spese della presente procedura, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 2 DM n. 55/14, se documentati con fattura”.
La medesima chiede, altresì, la nomina di un commissario ad acta che, in via sostitutiva, si attivi per l’adempimento in caso di protratta inerzia dell’amministrazione.
L’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito.
All’udienza camerale del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell’Istruzione e della Ricerca per le competenze relative all’istruzione scolastica;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Gragnano azionato è passato in giudicato per mancata opposizione, come da certificazione di esecutorietà in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto titolo giudiziale ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal decreto ingiuntivo su menzionato.
3. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’intimata amministrazione statale di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà provvedere al pagamento, in favore della ricorrente, dei seguenti importi: a) della somma di € 436,89, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di deposito del decreto ingiuntivo (5 maggio 2022) e fino al soddisfo; b) delle somme liquidate per rimborso delle spese processuali, fissate in € 150,00 per competenze professionali e in € 21, 50 per spese di procedura, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali del 15% come per legge (il tutto se documentato a mezzo di rilascio di fattura);
- va, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione statale inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo addebitate al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell’importo e della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo individuato in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto ingiuntivo.
Determina fin d’ora in € 1.000,00 (mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendo l’attribuzione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR LLLI, Presidente FF, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR LLLI |
IL SEGRETARIO