CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/05/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2939/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
quale Impresa designata in Rappresentanza del Fondo di Garanzia Vittime della Parte_1
Strada per la Lombardia, (C.F. e p.iva ), con sede legale in Milano Piazza Tre Torri n. P.IVA_1 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Benfatto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, V.le Tunisia n. 48; APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Antoniucci e Alessandro Controparte_1
Maltarolo del Foro di Milano, anche in via tra di loro disgiunta, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in 20122 - Milano, Via Cosimo Del Fante n.2;
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 Piaccia all'Ill.mo Corte D'Appello , contrariis reiectis, così giudicare: Riformare integralmente, previo ogni accertamento e declaratoria occorrenda, la Sentenza n. 8153/2024 nella causa civile iscritta al n. r.g. 35254/2022 e resa pubblica il
19/09/2024 pronunciata dal Giudice dott. Damiano Spera del Tribunale Ordinario di Milano e notificata in data 20.9.2024. Per l'effetto accogliere le domande ed eccezioni proposte da quale Impresa designata in Rappresentanza del Parte_1 Fondo di Garanzia Vittime Della Strada per la Lombardia nel giudizio di primo grado come qui di seguito riproposte:
“Respingere per tutti i motivi suesposti e dedotti in narrativa ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti di Pt_1
quale Impresa designata per la Lombardia alla Rappresentanza del Fondo di Garanzia Vittime Della Strada, in
[...] quanto infondata sia in fatto che in diritto, non dovuta e non provata. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre spese generali.”. Per l'effetto condannare la IG.ra a restituire a quale Impresa Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 6 designata in Rappresentanza del Fondo di Garanzia Vittime Della Strada, la somma di € 71.093,42 versata in data 9/10/2024 in provvisoria esecuzione della sentenza appellata, con maggiorazione degli interessi di legge e rivalutazione monetaria a far tempo dalla data dell'esborso sino all'effettivo saldo. Spese ed onorari di causa interamente rifusi, sia del primo sia del secondo grado e spese
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: NEL MERITO - rigettare, in ogni caso, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'attrice appellante, confermando in toto la sentenza n. 8153/2024 emessa dal Tribunale di Milano, in persona del dott. Spera, in data 19.09.2024 - R.G. 35254/2022, e pubblicata in pari data, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa del presente grado di giudizio. Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente comparsa non contiene appello incidentale e che conseguentemente non muta il valore della controversia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 22 settembre 2022, conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1 nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, per ivi sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati Parte_1 in € 67.978,75, comprensivi di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre a rivalutazione e interessi.
L'attrice sosteneva di essere stata investita da un veicolo a Milano il 9 ottobre 2019, mentre attraversava Viale Murillo direzione via Pagliano, sostenendo di aver attraversato i primi due tratti di strisce pedonali con il semaforo verde e di essere stata urtata da un furgone bianco che proveniva da via
Ricciarelli, che, dopo l'impatto, si allontanava rendendosi irreperibile.L'attrice, a seguito dell'incidente, riportava gravi lesioni, tra cui un trauma cranico lieve e una frattura del femore destro, che avevano richiesto un intervento chirurgico;
deduceva che l'investitore, dopo averla soccorsa, si era allontanato senza fornire le proprie generalità, e che la dinamica dell'incidente era stata confermata da testimoni e da un verbale della Polizia Locale. si costituiva in giudizio contestando le domande dell'attrice, e, nell'eccepire la mancanza Parte_1 di prova della dinamica dell'evento dannoso, sostenendo che l'attrice non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la responsabilità di un veicolo non identificato, richiedeva il rigetto delle domande formulate da ritenendole infondate sia in fatto che in diritto. CP_1
Espletata l'istruttoria mediante prova per testi e C.T.U. medico-legale, con sentenza n. 8153/2024 il
Tribunale di Milano ha condannato la convenuta al pagamento in favore di della somma di euro CP_1
52.491,30 oltre interessi, rigettando le altre domande e istanze proposte dall'attrice, ponendo le spese della
C.T.U. a carico della convenuta, che ha condannato altresì alla rifusione delle spese processuali del grado.
In particolare il Tribunale ha ritenuto che gli elementi convergenti allegati dall' attrice fossero idonei a dare conto del verificarsi del sinistro in danno di posto in essere da un veicolo circolante su CP_1 strada, nonché del nesso di causalità tra le lesioni subite e l'incidente occorso e, applicata la presunzione di responsabilità, ex art. 2054, comma 1, c.c., ha proceduto alla liquidazione del danno,
pagina 2 di 6 nelle voci del danno biologico temporaneo e danno biologico permanente, rigettando per contro la richiesta di risarcimento del danno da mancato guadagno per mancanza di prova.
ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata, anche per quanto Parte_1 concerne la condanna alla rifusione delle spese di lite e spese di C.T.U., con condanna dell'appellante alla restituzione della somma di € 71.093,42 percepita dall'attrice.Dolendosi della “Errata, insufficiente
e contraddittoria motivazione della sentenza in merito alle circostanze di fatto, ai fatti costitutivi delle pretese attoree e ai punti decisivi della controversia – Omessa e erronea valutazione degli elementi istruttori in ordine all'accertamento della responsabilità e falsa e/o errata applicazione di norme di diritto ex art. 283 lett a) d. lgs. n.209/2005 e 2697 c.c.”, ha censurato la sentenza impugnata contestando che il tribunale abbia proceduto alla indagine istruttoria sul quantum anteponendolo all'accertamento dell'an, nonostante il quadro probatorio lacunoso, atteso che dalla documentazione versata in atti non sarebbe stato possibile risalire e ricostruire la dinamica del sinistro e che si sarebbe proceduto ad una indebita valorizzazione delle dichiarazioni dell'attrice e delle risultanze della c.t.u., deponente per una compatibilità del sinistro con l'investimento patito dall'attrice, così ignorando l'onere probatorio delineato dalla giurisprudenza in relazione alla ipotesi di cui all'art. 283 D.lg.209
/2005.
Da tale erronea impostazione conseguirebbe l'“Errata liquidazione dei danni alla persona dell'attrice e delle spese legali del giudizio di primo grado”, poichè le doglianze sollevate assorbirebbero ogni ulteriore questione relativa alla quantificazione del danno.
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta e, contraddette le avverse Controparte_1 deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All' udienza del 06 marzo 2025 il consigliere istruttore, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c. ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni, che vi hanno provveduto richiamando i rispettivi atti, ed ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale per il 10 aprile 2025. A tale udienza, discussa la causa, la Corte ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
****
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto elementi idonei ad integrare i presupposti dell'art.283 D.lg. n.209/ 2005 le dichiarazioni rese dalla danneggiata nell'atto di denuncia-querela, per come riscontrate dalla documentazione sanitaria, dagli elementi consistenti nella testimonianza della persona presente nelle vicinanze nella concomitanza del sinistro, a propria volta supportate dalle immagini registrate dalla telecamere di sorveglianza aventi di per sé anche autonoma valenza probatoria.
Deve essere considerato che la dichiarazione resa dalla non è passibile di essere tacciata di CP_1 inattendibilità, avendo la danneggiata reso il proprio dichiarato nella immediatezza dell'intervento degli pagina 3 di 6 operanti della Polizia Stradale, sopraggiunta in loco nella immediatezza del sinistro, dotando il proprio racconto di elementi fattuali idonei a concretizzare il narrato e la consistenza dell'investimento patito.
In sede di sommarie informazioni rese in data 18.11.2020 ha riferito in termini coerenti con il CP_1 precedente narrato particolari specifici, quali l'essere stata soccorsa da uno dei due occupanti il veicolo investitore, in particolare una persona robusta che si era attivata adagiandola a bordo strada e fornendole una bottiglietta d'acqua che si era procurato nel vicino esercizio, che erano intervenute alcune passanti, e che si era avveduta in un secondo momento che il furgoncino che l'aveva investita si era allontanato.
Il patito sinistro ha costituito oggetto di conferma in sede di interrogatorio libero reso all'udienza del
24.1.2023.
Sul punto l'appellante non ha indicato specifici elementi atti a inficiare, a monte, la valenza della denuncia quale elemento idoneo a dare conto del verificarsi del sinistro, denuncia in cui sono stati riportati i medesimi elementi riferiti alla Polizia stradale intervenuta, e che sono stati passibili di essere riscontrati a seguito dell'attività di indagine svolta ( docc.30 e 33 fasc.I grado ), tenuto conto che la persona offesa che ha avuto modo di indicare le caratteristiche del veicolo investitore, essendosi il mezzo arrestato nella immediatezza, prima di allontanarsi ( “dalla posizione in cui mi trovavo non sono stata in grado di vedere la targa del veicolo investitore, del quale ho solo visto la sagoma e il colore”).
Il teste , titolare dell'esercizio "La casa della Brioches", in termini chiari ha riferito Testimone_1 di aver visto a terra, dopo essere stato richiesto di una bottiglietta d'acqua da parte del presunto CP_1 investitore, fornita successivamente dall'ignoto alla (“Quando mi sono avvicinato alla vetrina CP_1 del mio negozio, vidi che il signore che era uscito dal mio negozio con una bottiglietta d'acqua si era avvicinato alla signora che era in terra, poi si è allontanato salendo sulla sua auto…io vidi per la prima volta la signora che aveva subito l'incidente, già assistita da altre persone (3,4 o 5 persone), sul marciapiede”). Trattasi di dichiarazioni che vanno a riempire di significanza le immagini del filmato in atti, la cui visione soccorre la ricostruzione fondata sul verificarsi di un evento anomalo nella strada prospicente l'esercizio commerciale, che ha allertato le persone presenti all'interno dell'esercizio, e sul soccorso prestato alla vittima.1
è stata poi soccorsa dopo la richiesta di intervento del 118 operata da una persona terza che, pur CP_1 non avendo presenziato al sinistro, con la propria azione ha corroborato di essere intervenuta in condizioni di tempo e di luogo sovrapponibili al narrato della vittima, alla quale sono state accertate le lesioni riportate nel referto rilasciato nella medesima data, tra cui un trauma cranico e una frattura del femore. Tali accertamenti medici, eseguiti in un contesto di emergenza, non è dedotto siano riferibili ad un evento diverso imputabile all'appellata, essendo per altro verso incontestato che le lesioni riscontrate siano compatibili con la modalità del denunciato sinistro, per come riportata da CP_1 1 In particolare, nel File “IMMAGINI INVESTITORE” contenuto al doc.30 fasc. I grado - tratto dalla CP_1 videocamera di sorveglianza dell'esercizio Pasticceria Specialità Siciliane situato all'angolo tra V.le Murillo e Via Pagliano si può osservare al minuto 15.31.50 che gli addetti accorrono dal retro del negozio alla cassa, al minuto 15.33.50 un uomo indossane maglietta bianca e berretto con visiera entra nel negozio e acquista una bottiglietta d'acqua per poi attraversare la strada;
al minuto 15.36-15.39 l'addetto del negozio si colloca sull'uscio dell'esercizio per seguire gli sviluppi. pagina 4 di 6 Il giudice di primo grado, quindi, ha correttamente ritenuto che gli elementi offerti da parte attrice convergentemente fossero idonei a provare il verificarsi del sinistro per come riportato dalla denunciante.
Giova richiamare in proposito il principio secondo cui “il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023; Cass.. sent. n. 5892/2016). Se quindi è pur vero che la denuncia - querela del danneggiato è da valutarsi alla stregua di un indizio, nel caso di specie la prova dell'evento dannoso è stata fornita attraverso una pluralità di elementi la cui lettura congiunta soddisfa i requisiti idonei a ritenere che la parte appellata abbia assolto all' onere probatorio su di essa incombente.
In tal senso non coglie nel segno il rilievo incentrato sul fatto che il filmato in atti non riprenda direttamente il sinistro e la concreta dinamica incorsa, così come l'assenza di tracce ambientali, non essendo stato efficacemente contraddetto che le lesioni patite da non siano rapportabili alla CP_1 caduta determinata dal contatto con il veicolo investitore.
Infine è rimasto non inficiato l'assunto secondo cui è stata raggiunta la prova che si è verificato il sinistro ai danni di con modalità coerenti con il narrato di costei, con esclusione di causali CP_1 alternative, e che il veicolo investitore è rimasto non identificato, per come accertato anche all'esito del procedimento penale esitato nella adozione di decreto di archiviazione (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 33444 del 17/12/2019).
Sotto altro profilo la circostanza che il giudice di prime cure abbia ammesso la c.t.u. medico legale prima delle prove orali non è dedotto specificatamente abbia avuto alcuna conseguenza pregiudizievole sulle valutazioni assunte. Non vi è alcuna regola processuale che vieti l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio in termini anticipati rispetto alla adozione di ordinanza ammissiva delle prove orali. E'escluso che la disposta c.t.u. abbia avuto una valenza esplorativa, avendo allegato la CP_1 sussistenza delle lesioni patite e correlato le stesse al verificarsi del sinistro.
Quanto esposto consente di ritenere assorbito il secondo motivo di appello, che non investe in termini specifici la quantificazione del danno, ma si fonda sull'invocato accoglimento della censura che investe l'an debeatur.
Parimenti non è in contestazione la corretta applicazione del principio di soccombenza al fine del riparto delle spese di lite e della c.t.u..
Quanto alle spese di lite del grado di appello, il rigetto della impugnazione comporta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, e pagina 5 di 6 del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 8153/2024, del Tribunale di
[...] Controparte_1
Milano, così dispone:
- rigetta l'appello siccome infondato e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e Controparte_1 rimborso forfettario spese generali se dovuti;
- dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato;
- Rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Consigliere relatore
Roberta Nunnari
Il Presidente
Francesco Distefano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
quale Impresa designata in Rappresentanza del Fondo di Garanzia Vittime della Parte_1
Strada per la Lombardia, (C.F. e p.iva ), con sede legale in Milano Piazza Tre Torri n. P.IVA_1 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Benfatto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, V.le Tunisia n. 48; APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Antoniucci e Alessandro Controparte_1
Maltarolo del Foro di Milano, anche in via tra di loro disgiunta, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in 20122 - Milano, Via Cosimo Del Fante n.2;
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 Piaccia all'Ill.mo Corte D'Appello , contrariis reiectis, così giudicare: Riformare integralmente, previo ogni accertamento e declaratoria occorrenda, la Sentenza n. 8153/2024 nella causa civile iscritta al n. r.g. 35254/2022 e resa pubblica il
19/09/2024 pronunciata dal Giudice dott. Damiano Spera del Tribunale Ordinario di Milano e notificata in data 20.9.2024. Per l'effetto accogliere le domande ed eccezioni proposte da quale Impresa designata in Rappresentanza del Parte_1 Fondo di Garanzia Vittime Della Strada per la Lombardia nel giudizio di primo grado come qui di seguito riproposte:
“Respingere per tutti i motivi suesposti e dedotti in narrativa ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti di Pt_1
quale Impresa designata per la Lombardia alla Rappresentanza del Fondo di Garanzia Vittime Della Strada, in
[...] quanto infondata sia in fatto che in diritto, non dovuta e non provata. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre spese generali.”. Per l'effetto condannare la IG.ra a restituire a quale Impresa Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 6 designata in Rappresentanza del Fondo di Garanzia Vittime Della Strada, la somma di € 71.093,42 versata in data 9/10/2024 in provvisoria esecuzione della sentenza appellata, con maggiorazione degli interessi di legge e rivalutazione monetaria a far tempo dalla data dell'esborso sino all'effettivo saldo. Spese ed onorari di causa interamente rifusi, sia del primo sia del secondo grado e spese
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: NEL MERITO - rigettare, in ogni caso, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'attrice appellante, confermando in toto la sentenza n. 8153/2024 emessa dal Tribunale di Milano, in persona del dott. Spera, in data 19.09.2024 - R.G. 35254/2022, e pubblicata in pari data, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa del presente grado di giudizio. Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente comparsa non contiene appello incidentale e che conseguentemente non muta il valore della controversia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 22 settembre 2022, conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1 nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, per ivi sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati Parte_1 in € 67.978,75, comprensivi di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre a rivalutazione e interessi.
L'attrice sosteneva di essere stata investita da un veicolo a Milano il 9 ottobre 2019, mentre attraversava Viale Murillo direzione via Pagliano, sostenendo di aver attraversato i primi due tratti di strisce pedonali con il semaforo verde e di essere stata urtata da un furgone bianco che proveniva da via
Ricciarelli, che, dopo l'impatto, si allontanava rendendosi irreperibile.L'attrice, a seguito dell'incidente, riportava gravi lesioni, tra cui un trauma cranico lieve e una frattura del femore destro, che avevano richiesto un intervento chirurgico;
deduceva che l'investitore, dopo averla soccorsa, si era allontanato senza fornire le proprie generalità, e che la dinamica dell'incidente era stata confermata da testimoni e da un verbale della Polizia Locale. si costituiva in giudizio contestando le domande dell'attrice, e, nell'eccepire la mancanza Parte_1 di prova della dinamica dell'evento dannoso, sostenendo che l'attrice non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la responsabilità di un veicolo non identificato, richiedeva il rigetto delle domande formulate da ritenendole infondate sia in fatto che in diritto. CP_1
Espletata l'istruttoria mediante prova per testi e C.T.U. medico-legale, con sentenza n. 8153/2024 il
Tribunale di Milano ha condannato la convenuta al pagamento in favore di della somma di euro CP_1
52.491,30 oltre interessi, rigettando le altre domande e istanze proposte dall'attrice, ponendo le spese della
C.T.U. a carico della convenuta, che ha condannato altresì alla rifusione delle spese processuali del grado.
In particolare il Tribunale ha ritenuto che gli elementi convergenti allegati dall' attrice fossero idonei a dare conto del verificarsi del sinistro in danno di posto in essere da un veicolo circolante su CP_1 strada, nonché del nesso di causalità tra le lesioni subite e l'incidente occorso e, applicata la presunzione di responsabilità, ex art. 2054, comma 1, c.c., ha proceduto alla liquidazione del danno,
pagina 2 di 6 nelle voci del danno biologico temporaneo e danno biologico permanente, rigettando per contro la richiesta di risarcimento del danno da mancato guadagno per mancanza di prova.
ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata, anche per quanto Parte_1 concerne la condanna alla rifusione delle spese di lite e spese di C.T.U., con condanna dell'appellante alla restituzione della somma di € 71.093,42 percepita dall'attrice.Dolendosi della “Errata, insufficiente
e contraddittoria motivazione della sentenza in merito alle circostanze di fatto, ai fatti costitutivi delle pretese attoree e ai punti decisivi della controversia – Omessa e erronea valutazione degli elementi istruttori in ordine all'accertamento della responsabilità e falsa e/o errata applicazione di norme di diritto ex art. 283 lett a) d. lgs. n.209/2005 e 2697 c.c.”, ha censurato la sentenza impugnata contestando che il tribunale abbia proceduto alla indagine istruttoria sul quantum anteponendolo all'accertamento dell'an, nonostante il quadro probatorio lacunoso, atteso che dalla documentazione versata in atti non sarebbe stato possibile risalire e ricostruire la dinamica del sinistro e che si sarebbe proceduto ad una indebita valorizzazione delle dichiarazioni dell'attrice e delle risultanze della c.t.u., deponente per una compatibilità del sinistro con l'investimento patito dall'attrice, così ignorando l'onere probatorio delineato dalla giurisprudenza in relazione alla ipotesi di cui all'art. 283 D.lg.209
/2005.
Da tale erronea impostazione conseguirebbe l'“Errata liquidazione dei danni alla persona dell'attrice e delle spese legali del giudizio di primo grado”, poichè le doglianze sollevate assorbirebbero ogni ulteriore questione relativa alla quantificazione del danno.
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta e, contraddette le avverse Controparte_1 deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All' udienza del 06 marzo 2025 il consigliere istruttore, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c. ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni, che vi hanno provveduto richiamando i rispettivi atti, ed ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale per il 10 aprile 2025. A tale udienza, discussa la causa, la Corte ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
****
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto elementi idonei ad integrare i presupposti dell'art.283 D.lg. n.209/ 2005 le dichiarazioni rese dalla danneggiata nell'atto di denuncia-querela, per come riscontrate dalla documentazione sanitaria, dagli elementi consistenti nella testimonianza della persona presente nelle vicinanze nella concomitanza del sinistro, a propria volta supportate dalle immagini registrate dalla telecamere di sorveglianza aventi di per sé anche autonoma valenza probatoria.
Deve essere considerato che la dichiarazione resa dalla non è passibile di essere tacciata di CP_1 inattendibilità, avendo la danneggiata reso il proprio dichiarato nella immediatezza dell'intervento degli pagina 3 di 6 operanti della Polizia Stradale, sopraggiunta in loco nella immediatezza del sinistro, dotando il proprio racconto di elementi fattuali idonei a concretizzare il narrato e la consistenza dell'investimento patito.
In sede di sommarie informazioni rese in data 18.11.2020 ha riferito in termini coerenti con il CP_1 precedente narrato particolari specifici, quali l'essere stata soccorsa da uno dei due occupanti il veicolo investitore, in particolare una persona robusta che si era attivata adagiandola a bordo strada e fornendole una bottiglietta d'acqua che si era procurato nel vicino esercizio, che erano intervenute alcune passanti, e che si era avveduta in un secondo momento che il furgoncino che l'aveva investita si era allontanato.
Il patito sinistro ha costituito oggetto di conferma in sede di interrogatorio libero reso all'udienza del
24.1.2023.
Sul punto l'appellante non ha indicato specifici elementi atti a inficiare, a monte, la valenza della denuncia quale elemento idoneo a dare conto del verificarsi del sinistro, denuncia in cui sono stati riportati i medesimi elementi riferiti alla Polizia stradale intervenuta, e che sono stati passibili di essere riscontrati a seguito dell'attività di indagine svolta ( docc.30 e 33 fasc.I grado ), tenuto conto che la persona offesa che ha avuto modo di indicare le caratteristiche del veicolo investitore, essendosi il mezzo arrestato nella immediatezza, prima di allontanarsi ( “dalla posizione in cui mi trovavo non sono stata in grado di vedere la targa del veicolo investitore, del quale ho solo visto la sagoma e il colore”).
Il teste , titolare dell'esercizio "La casa della Brioches", in termini chiari ha riferito Testimone_1 di aver visto a terra, dopo essere stato richiesto di una bottiglietta d'acqua da parte del presunto CP_1 investitore, fornita successivamente dall'ignoto alla (“Quando mi sono avvicinato alla vetrina CP_1 del mio negozio, vidi che il signore che era uscito dal mio negozio con una bottiglietta d'acqua si era avvicinato alla signora che era in terra, poi si è allontanato salendo sulla sua auto…io vidi per la prima volta la signora che aveva subito l'incidente, già assistita da altre persone (3,4 o 5 persone), sul marciapiede”). Trattasi di dichiarazioni che vanno a riempire di significanza le immagini del filmato in atti, la cui visione soccorre la ricostruzione fondata sul verificarsi di un evento anomalo nella strada prospicente l'esercizio commerciale, che ha allertato le persone presenti all'interno dell'esercizio, e sul soccorso prestato alla vittima.1
è stata poi soccorsa dopo la richiesta di intervento del 118 operata da una persona terza che, pur CP_1 non avendo presenziato al sinistro, con la propria azione ha corroborato di essere intervenuta in condizioni di tempo e di luogo sovrapponibili al narrato della vittima, alla quale sono state accertate le lesioni riportate nel referto rilasciato nella medesima data, tra cui un trauma cranico e una frattura del femore. Tali accertamenti medici, eseguiti in un contesto di emergenza, non è dedotto siano riferibili ad un evento diverso imputabile all'appellata, essendo per altro verso incontestato che le lesioni riscontrate siano compatibili con la modalità del denunciato sinistro, per come riportata da CP_1 1 In particolare, nel File “IMMAGINI INVESTITORE” contenuto al doc.30 fasc. I grado - tratto dalla CP_1 videocamera di sorveglianza dell'esercizio Pasticceria Specialità Siciliane situato all'angolo tra V.le Murillo e Via Pagliano si può osservare al minuto 15.31.50 che gli addetti accorrono dal retro del negozio alla cassa, al minuto 15.33.50 un uomo indossane maglietta bianca e berretto con visiera entra nel negozio e acquista una bottiglietta d'acqua per poi attraversare la strada;
al minuto 15.36-15.39 l'addetto del negozio si colloca sull'uscio dell'esercizio per seguire gli sviluppi. pagina 4 di 6 Il giudice di primo grado, quindi, ha correttamente ritenuto che gli elementi offerti da parte attrice convergentemente fossero idonei a provare il verificarsi del sinistro per come riportato dalla denunciante.
Giova richiamare in proposito il principio secondo cui “il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023; Cass.. sent. n. 5892/2016). Se quindi è pur vero che la denuncia - querela del danneggiato è da valutarsi alla stregua di un indizio, nel caso di specie la prova dell'evento dannoso è stata fornita attraverso una pluralità di elementi la cui lettura congiunta soddisfa i requisiti idonei a ritenere che la parte appellata abbia assolto all' onere probatorio su di essa incombente.
In tal senso non coglie nel segno il rilievo incentrato sul fatto che il filmato in atti non riprenda direttamente il sinistro e la concreta dinamica incorsa, così come l'assenza di tracce ambientali, non essendo stato efficacemente contraddetto che le lesioni patite da non siano rapportabili alla CP_1 caduta determinata dal contatto con il veicolo investitore.
Infine è rimasto non inficiato l'assunto secondo cui è stata raggiunta la prova che si è verificato il sinistro ai danni di con modalità coerenti con il narrato di costei, con esclusione di causali CP_1 alternative, e che il veicolo investitore è rimasto non identificato, per come accertato anche all'esito del procedimento penale esitato nella adozione di decreto di archiviazione (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 33444 del 17/12/2019).
Sotto altro profilo la circostanza che il giudice di prime cure abbia ammesso la c.t.u. medico legale prima delle prove orali non è dedotto specificatamente abbia avuto alcuna conseguenza pregiudizievole sulle valutazioni assunte. Non vi è alcuna regola processuale che vieti l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio in termini anticipati rispetto alla adozione di ordinanza ammissiva delle prove orali. E'escluso che la disposta c.t.u. abbia avuto una valenza esplorativa, avendo allegato la CP_1 sussistenza delle lesioni patite e correlato le stesse al verificarsi del sinistro.
Quanto esposto consente di ritenere assorbito il secondo motivo di appello, che non investe in termini specifici la quantificazione del danno, ma si fonda sull'invocato accoglimento della censura che investe l'an debeatur.
Parimenti non è in contestazione la corretta applicazione del principio di soccombenza al fine del riparto delle spese di lite e della c.t.u..
Quanto alle spese di lite del grado di appello, il rigetto della impugnazione comporta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, e pagina 5 di 6 del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 8153/2024, del Tribunale di
[...] Controparte_1
Milano, così dispone:
- rigetta l'appello siccome infondato e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e Controparte_1 rimborso forfettario spese generali se dovuti;
- dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato;
- Rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Consigliere relatore
Roberta Nunnari
Il Presidente
Francesco Distefano
pagina 6 di 6