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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3084/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Davide Lo Giudice, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Nula, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.05.2021, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso
CP_ di avere lavorato in qualità di operaio alle dipendenze dell' resistente sin dall'anno 2000, in forza di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, rinnovati di anno in anno senza soluzione di continuità; di non essere stato assunto e di non avere prestato attività lavorativa “in presenza di specifiche esigenze, non connesse all'ordinaria attività d'impresa”
– ha agito in giudizio chiedendo di dichiarare la illiceità o nullità della reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti e, conseguentemente, e condannare l'Ente resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n.
183/2010.
1 Instauratosi il contraddittorio, il , nelle more confluito nel Controparte_3
, si è costituito in giudizio, eccependo la Controparte_4
preclusione derivante da precedente giudicato, la decadenza di cui all'art. 32 della legge n.
183/2010 e la maturazione della prescrizione per tutte le pretese relative al periodo anteriore ai cinque anni alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
nel merito ha asserito l'infondatezza del ricorso, rappresentando, in particolare, che il ricorrente è da considerare un lavoratore avventizio e/o stagionale, essendo stato sempre assunto con le mansioni di operaio comune addetto “alla manutenzione delle reti irrigue, nonché alla manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consortili e cioè al fine di far fronte esclusivamente all'attività irrigatoria e di manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo della stagione irrigua.”.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 29.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, vanno innanzitutto esaminate le
CP_ assorbenti eccezioni preliminari formulate dall resistente.
L'eccezione di giudicato è infondata.
Ed invero, il giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 274/19 del
09.01.2019 – con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1031/12 del 05.11.2012, la quale, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Catania n. 755/09 del
06.03.2009, con la quale era stato rigettato il ricorso della medesima parte attrice – aveva ad oggetto esclusivamente la domanda di nullità del termine apposto ai contratti a termine e la conseguente domanda di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del resistente, a seguito dell'accertamento CP_1
della illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Il presente giudizio, invece, pur riguardando la medesima successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati inter partes, si differenzia sia per la causa petendi che per il petitum, avendo ad oggetto il risarcimento del danno comunitario per violazione del principio euro-unitario del diritto alla effettività della tutela giurisdizionale.
2 Viceversa, va ritenuta fondata l'eccezione di decadenza dall'azione formulata dall'ente resistente per mancata tempestiva impugnazione stragiudiziale dei contratti a termine succedutisi nel tempo.
Ala riguardo, si deve rammentare che, secondo il preferibile indirizzo c.d. estensivo della
Suprema Corte, di recente ribadito, “in caso di azione promossa dal lavoratore per
l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma
4, lettera a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio per far accertare l'abusiva reiterazione” (Cass. Sez. lav. 14.05.2024, n. 13282/ord.; Cass. Sez. lav. 16.02.2023, n.
4960/ord.).
Nel caso di specie, l'impugnazione dell'ultimo contratto a tempo determinato (avente scadenza ordinaria in data 21.11.2020 e scadenza, in caso di eventuali proroghe, in data
31.12.2020) è stata tardivamente proposta, direttamente in sede giudiziale, con il deposito dell'odierno ricorso, avvenuto in data 14.05.2021, quindi, in violazione del termine di decadenza di 60 giorni fissato dal combinato disposto dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966
e dell'art. 32, comma 4, lett. a) e b), della legge 183 del 2010.
A maggior ragione, dovrebbe ritenersi maturata la decadenza prevista ex lege ove ci si adeguasse all'orientamento giurisprudenziale c.d. restrittivo che esclude “la capacità espansiva della impugnazione dell'ultimo contratto intervenuto anche a quelli che lo hanno preceduto, e ciò anche in ipotesi che tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello utile per l'impugnazione stragiudiziale.”, osservando che “la singolarità dei contratti e la inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro (che solo ex post,
a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto e della ragione dell'assunzione, potrà determinarsi), evidenzia la necessaria conseguenza che a ciascuno di essi si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav. 21.11.2018, n. 30134).
3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Stante la definizione del giudizio mediante una pronuncia in rito, anziché nel merito delle pretese azionate, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3084/2021 R.G. lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 10 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3084/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Davide Lo Giudice, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Nula, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.05.2021, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso
CP_ di avere lavorato in qualità di operaio alle dipendenze dell' resistente sin dall'anno 2000, in forza di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, rinnovati di anno in anno senza soluzione di continuità; di non essere stato assunto e di non avere prestato attività lavorativa “in presenza di specifiche esigenze, non connesse all'ordinaria attività d'impresa”
– ha agito in giudizio chiedendo di dichiarare la illiceità o nullità della reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti e, conseguentemente, e condannare l'Ente resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n.
183/2010.
1 Instauratosi il contraddittorio, il , nelle more confluito nel Controparte_3
, si è costituito in giudizio, eccependo la Controparte_4
preclusione derivante da precedente giudicato, la decadenza di cui all'art. 32 della legge n.
183/2010 e la maturazione della prescrizione per tutte le pretese relative al periodo anteriore ai cinque anni alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
nel merito ha asserito l'infondatezza del ricorso, rappresentando, in particolare, che il ricorrente è da considerare un lavoratore avventizio e/o stagionale, essendo stato sempre assunto con le mansioni di operaio comune addetto “alla manutenzione delle reti irrigue, nonché alla manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consortili e cioè al fine di far fronte esclusivamente all'attività irrigatoria e di manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo della stagione irrigua.”.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 29.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, vanno innanzitutto esaminate le
CP_ assorbenti eccezioni preliminari formulate dall resistente.
L'eccezione di giudicato è infondata.
Ed invero, il giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 274/19 del
09.01.2019 – con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1031/12 del 05.11.2012, la quale, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Catania n. 755/09 del
06.03.2009, con la quale era stato rigettato il ricorso della medesima parte attrice – aveva ad oggetto esclusivamente la domanda di nullità del termine apposto ai contratti a termine e la conseguente domanda di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del resistente, a seguito dell'accertamento CP_1
della illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Il presente giudizio, invece, pur riguardando la medesima successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati inter partes, si differenzia sia per la causa petendi che per il petitum, avendo ad oggetto il risarcimento del danno comunitario per violazione del principio euro-unitario del diritto alla effettività della tutela giurisdizionale.
2 Viceversa, va ritenuta fondata l'eccezione di decadenza dall'azione formulata dall'ente resistente per mancata tempestiva impugnazione stragiudiziale dei contratti a termine succedutisi nel tempo.
Ala riguardo, si deve rammentare che, secondo il preferibile indirizzo c.d. estensivo della
Suprema Corte, di recente ribadito, “in caso di azione promossa dal lavoratore per
l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma
4, lettera a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio per far accertare l'abusiva reiterazione” (Cass. Sez. lav. 14.05.2024, n. 13282/ord.; Cass. Sez. lav. 16.02.2023, n.
4960/ord.).
Nel caso di specie, l'impugnazione dell'ultimo contratto a tempo determinato (avente scadenza ordinaria in data 21.11.2020 e scadenza, in caso di eventuali proroghe, in data
31.12.2020) è stata tardivamente proposta, direttamente in sede giudiziale, con il deposito dell'odierno ricorso, avvenuto in data 14.05.2021, quindi, in violazione del termine di decadenza di 60 giorni fissato dal combinato disposto dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966
e dell'art. 32, comma 4, lett. a) e b), della legge 183 del 2010.
A maggior ragione, dovrebbe ritenersi maturata la decadenza prevista ex lege ove ci si adeguasse all'orientamento giurisprudenziale c.d. restrittivo che esclude “la capacità espansiva della impugnazione dell'ultimo contratto intervenuto anche a quelli che lo hanno preceduto, e ciò anche in ipotesi che tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello utile per l'impugnazione stragiudiziale.”, osservando che “la singolarità dei contratti e la inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro (che solo ex post,
a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto e della ragione dell'assunzione, potrà determinarsi), evidenzia la necessaria conseguenza che a ciascuno di essi si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav. 21.11.2018, n. 30134).
3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Stante la definizione del giudizio mediante una pronuncia in rito, anziché nel merito delle pretese azionate, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3084/2021 R.G. lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 10 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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