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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/07/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 1356/2024
R.G.L. promossa
D A
, dagli Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci Parte_1
e Giuseppe Massimo Abate
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Ministro Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c.
- resistente - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere prestato attività didattica in forza di successivi contratti nei periodi indicati in ricorso, chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto all'indennità per ferie non godute quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni nonché le festività soppresse maturate, e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
conseguenti differenze retributive meglio specificate in ricorso.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva la prescrizione CP_1 quinquennale e deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta, richiamando la Suprema Corte che, in merito, ha chiarito
“L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che
1 retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione”
(Cass. n. 3021 del 10/02/2020).
Quanto alla decorrenza, poiché a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato nel primo giorno in cui i docenti potevano esercitare il diritto quindi, con riguardo alle supplenze svolte nel corso di ogni a.s., dal 30 giugno, ovvero dalla diversa data, qualora la data di cessazione dovesse essere anteriore.
Nel caso di specie, pertanto, considerato che la prima annualità oggetto di domanda
è quella relativa all' a.s. 2013/2014 e che il relativo contratto di supplenza fissava lo svolgimento dell'attività di supplenza fino al termine delle attività didattiche, ergo al
30.06.2024, il termine di prescrizione decennale decorreva dal predetto termine del contratto. Deve pertanto ritenersi che al momento della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 16.12.2024 il credito relativo all' a.s. 2013/2014 fosse già prescritto, diversamente dalle successive annualità che non possono ritenersi prescritte.
Venendo al merito, il ricorso va accolto.
La questione verte sostanzialmente sulla possibilità o meno della liquidazione dei giorni di ferie non fruite, compresi dalla fine delle lezioni (approssimativamente 8-10 giugno di ciascun anno) e la data di cessazione del contratto (30 giugno di ogni anno).
Ai sensi dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento
2 e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto […].
Con particolare riferimento al comparto scuola, trovano applicazione l'art. 1 comma
54 legge 228/2012, che prevede che i docenti a tempo determinato possano fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, e, nei periodi diversi, per massimo 6 giorni, e l'art. 1 comma 55 legge 228/2012 che, inserendo l'ultimo periodo all'art. 5 comma 8 d.l. 95/12 conv. in legge 135/2012, prevede la monetizzazione delle ferie limitatamente alla differenza tra giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito fruire delle ferie (All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»). La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56, dello stesso art. 1 della legge 228/2012, disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013.
In altri termini, l'art. 1 l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente e ATA fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali, consentendo, peraltro, la 'monetizzazione' delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e
55 a decorrere dall'1.9.2013.
Come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, la normativa vigente circa il diritto alle ferie dei docenti supplenti e alla indennità sostituiva delle ferie non
3 fruite, deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'Unione (cfr.
Cass. sez. L. ord. n. 14268/2022).
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la mancata fruizione delle ferie del docente a tempo determinato durante il periodo di sospensione delle lezioni determini la perdita automatica dell'indennità sostitutiva, se il datore di lavoro non l'abbia posto nella condizione di esercitare il proprio diritto prima del termine del rapporto di lavoro. E' stato in particolare statuito che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 14268 del 05/05/2022, conf. da ultimo da Cass. n.11968 del 07/05/2025). E' stato poi ulteriormente chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire
- che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n. 21780 del 08/07/2022).
Deve, pertanto, escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del
4 dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 (Cass.
n. 16715/2024).
All'uopo, infatti, la suprema Corte ha precisato che nel periodo compreso tra la fine delle lezioni (solitamente 8 – 9 giugno) e il termine delle attività didattiche (30 giugno)
i docenti restano in servizio e devono eventualmente svolgere le attività programmate o stabilite dagli organi della scuola e che, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio in regime di disponibilità. Disponibilità che deve essere considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola o offrano altrimenti la propria prestazione. (Cass. n. 23934/2020).
Incombe sul datore di lavoro, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, l'onere di provare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto
(Cass. n. 17643/2023).
Nel caso in esame, va quindi affermato il diritto della ricorrente a ottenere l'indennità per ferie non fruite poiché, a fronte della puntuale deduzione della ricorrente di non essere stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, il convenuto non ha fornito alcuna prova dell'adempimento, né ha CP_1
allegato o provato che la ricorrente avesse chiesto ed ottenuto di fruire di giorni ulteriori di ferie oltre a quelli coincidenti con i giorni di sospensione.
Analogamente deve essere accolta la domanda relativa alle festività soppresse, stante il recente orientamento della Corte di legittimità alla luce del quale anche in assenza di una specifica di una specifica disciplina “la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste
e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. ..." (Cass. n.8926/2024).
5 Alla luce delle precedenti considerazioni, va dunque riconosciuto alla parte ricorrente il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Va poi respinta l'eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta in ordine alla non computabilità, nel calcolo dei giorni utili ai fini della determinazione delle ferie, delle giornate di assenza per malattia. Ed invero, a prescindere dalla fondatezza nel merito, l'eccezione risulta eccessivamente generica, poiché l'amministrazione, che ne aveva l'onere, non ha indicato specificamente se e quante giornate la parte ricorrente abbia fruito per malattia senza assegni, che sarebbero detraibili nel suddetto calcolo, né ha fornito un conteggio alternativo. Del pari infondata l'ulteriore eccezione relativa all'anno scolastico 2023/2024, atteso che la ricorrente ha operato il proprio conteggio considerando la durata effettiva del contratto.
Ciò posto, deve osservarsi come nel periodo oggetto della domanda la ricorrente ha maturato, sulla base del conteggio indicato in ricorso - ove vengono indicate esclusivamente le giornate residue tra quelle maturate e i giorni fruiti secondo il dettato normativo (corrispondenti ai giorni di sospensione previsti dal calendario scolastico regionale) - un credito di € 3.899,85 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015, 2016/2017, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024,
(detratta l'annualità 2013/2014 prescritta) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della CP_1
somma di € 3.899,85 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 1.278,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori.
Trapani, 07.07.2025 Il Giudice
Dario Porrovecchio
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