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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1611.2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Di Pasquale, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., (c.f. ), rappresentato e difeso, P.IVA_1 in virtù di procura generale alle liti per Notar di Roma del 23 Persona_1 gennaio 2023 (repertorio n. 37590; raccolta n. 7131) dall'avv. Gianmarco Pisapia Cioffi e NO Amato, tutti elettivamente domiciliati in Salerno al C.so Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura I.N.P.S;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 20.11.2023, la ricorrente Parte_1 dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 142/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di “1)- accertare e dichiarare che la Sig.ra è invalida al Parte_1
100% e non è capace di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore e/o non è in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana e necessita di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso C.T.U., con conseguente beneficio dell'indennità di accompagnamento dalla data suddetta;
2)- condannare in ogni caso l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione a favore del CP_1 procuratore antistatario…” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che contrastava il ricorso, CP_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e, comunque, il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Disposta l'integrazione della CTU (dott. , nominato anche in fase di ATPO), Persona_2 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 22.06.2025, ed in ragione dell'esame della nuova documentazione, prodotta da parte ricorrente, che: “…la signora si presenta gravemente obesa, in condizioni generali scadute, con Parte_1 scarsa cura della propria persona, e con sensibile peggioramento delle condizioni psichiche, difatti allo stato attuale la ricorrente si presenta rinunciataria, con frequenti crisi di pianto, abulia psichica e deviazione del tono dell'umore verso una netta e profonda depressione”. Inoltre, il medesimo CTU ha concluso che “…In conclusione dunque ritengo di poter affermare che allo stato attuale vengano soddisfatti i requisiti medico legali necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza da almeno un trimestre prima della visita attuale, e precisamente da marzo 2025, in base allo studio della documentazione sanitaria e soprattutto dello studio delle modalità e dei tempi di evoluzione delle malattia attualmente accertate…” Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, le cui conclusioni vengono recepite in quanto fondate su una ponderata Per_2
e coerente analisi degli elementi sopravvenuti e corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario, a decorrere da almeno un trimestre prima della visita (10.06.2025), quindi da marzo 2025.
3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno integralmente compensate, atteso il sopravvenuto raggiungimento delle condizioni sanitarie che legittimano le provvidenze richieste. Le spese relative all'attività peritale, anch'esse riferite ad entrambe le fasi, vanno poste a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente), e liquidate CP_1 secondo quanto indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nata a [...] il Parte_1
28.09.1950, si trova, a decorrere da marzo 2025, nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
Pag. 2 di 3 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1611.2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Di Pasquale, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., (c.f. ), rappresentato e difeso, P.IVA_1 in virtù di procura generale alle liti per Notar di Roma del 23 Persona_1 gennaio 2023 (repertorio n. 37590; raccolta n. 7131) dall'avv. Gianmarco Pisapia Cioffi e NO Amato, tutti elettivamente domiciliati in Salerno al C.so Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura I.N.P.S;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 20.11.2023, la ricorrente Parte_1 dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 142/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di “1)- accertare e dichiarare che la Sig.ra è invalida al Parte_1
100% e non è capace di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore e/o non è in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana e necessita di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso C.T.U., con conseguente beneficio dell'indennità di accompagnamento dalla data suddetta;
2)- condannare in ogni caso l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione a favore del CP_1 procuratore antistatario…” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che contrastava il ricorso, CP_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e, comunque, il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Disposta l'integrazione della CTU (dott. , nominato anche in fase di ATPO), Persona_2 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 22.06.2025, ed in ragione dell'esame della nuova documentazione, prodotta da parte ricorrente, che: “…la signora si presenta gravemente obesa, in condizioni generali scadute, con Parte_1 scarsa cura della propria persona, e con sensibile peggioramento delle condizioni psichiche, difatti allo stato attuale la ricorrente si presenta rinunciataria, con frequenti crisi di pianto, abulia psichica e deviazione del tono dell'umore verso una netta e profonda depressione”. Inoltre, il medesimo CTU ha concluso che “…In conclusione dunque ritengo di poter affermare che allo stato attuale vengano soddisfatti i requisiti medico legali necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza da almeno un trimestre prima della visita attuale, e precisamente da marzo 2025, in base allo studio della documentazione sanitaria e soprattutto dello studio delle modalità e dei tempi di evoluzione delle malattia attualmente accertate…” Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, le cui conclusioni vengono recepite in quanto fondate su una ponderata Per_2
e coerente analisi degli elementi sopravvenuti e corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario, a decorrere da almeno un trimestre prima della visita (10.06.2025), quindi da marzo 2025.
3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno integralmente compensate, atteso il sopravvenuto raggiungimento delle condizioni sanitarie che legittimano le provvidenze richieste. Le spese relative all'attività peritale, anch'esse riferite ad entrambe le fasi, vanno poste a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente), e liquidate CP_1 secondo quanto indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nata a [...] il Parte_1
28.09.1950, si trova, a decorrere da marzo 2025, nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
Pag. 2 di 3 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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