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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 647/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente
MA IA, LA
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2634/2021 depositato il 24/11/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Ba - Partita IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 567/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 28/04/2021
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZ. n. TVFCO0202732-2019 IVA-ALTRO 2013
- ATTO CONTESTAZ. n. TVFCO0201904-2019 IVA-ALTRO 2014
- ATTO CONTESTAZ. n. TVFCO0201927-2019 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così ricostruiti dai primi giudici.
“Con ricorso notificato il 16 gennaio 2020 (iscritto al R.G. al n. 344/2020) la ASL BARI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l'atto di contestazione n. TVFC00202732-2018, notificato in data 18.11.2019, concernente il periodo d'imposta 2013, con il quale era stata irrogata la sanzione ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.lgs. 471/1997 pari ad euro 91.420,00, per omessa regolarizzazione di acquisti in presenza di fattura infedele, e la sanzione per l'omessa numerazione del registro IVA acquisti.
L'amministrazione finanziaria, sulla scorta di accertamenti svolti dalla Gdf nei confronti della società Società_1 operante nel settore delle attività edilizie, aveva verificato che quella società aveva emesso fatture nei confronti dei committenti, fra cui l'azienda ricorrente, applicando erroneamente l'aliquota agevolata del 10% prevista alla tabella A), parte m del d.p.r. n. 633/72, a causa dell'erronea classificazione dei lavori eseguiti quali opere di ristrutturazione edilizia, in luogo di quella ordinaria del 21% prevista per i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lett. a) della l. n. 457/1978; l'accertamento eseguito presso l'ASL riguardava le opere commissionate nell'anno 2012 alla detta società appaltatrice, relative ai "lavori di adeguamento per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi del P.O. Nominativo_1 per l'acquisizione CPI e rifunzionalizzazione reparti per accreditamento DPR 14.01.1997".
Inoltre, l'Ufficio aveva irrogato la sanzione pari ad euro 1.000,00 avendo rilevato che il registro IVA acquisti relativo al "Distretto Sanitario n. 12 Monopoli/Conversano" era composto da pagine prive di numerazione, in violazione dell'art. 39 d.p,r. 633/72.
Con il ricorso l'azienda ha eccepito in primo luogo la prescrizione del credito relativo alle sanzioni e la decadenza dell'atto di contestazione per l'anno 2013, in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art. 20 D. lgs. 472/97; ha dedotto, quanto ai profili di carattere formale, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'omesso contraddittorio endoprocedimentale, in violazione dell'art. 12, comma 7, I. 212/2000; nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa erariale poiché le opere eseguite erano state correttamente qualificate come afferenti ad attività di ristrutturazione edilizia;
ha censurato l'illegittimità delle sanzioni applicate, ricorrendo un evidente caso d'incertezza nell'interpretazione delle disposizioni che regolano l'applicazione delle sanzioni;
concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando il contenuto della domanda proposta, rilevando che il termine per l'invio dell'atto di contestazione doveva ritenersi prorogato ai sensi del d.L 119/2018; ha escluso alcun vizio sia quanto al contenuto della motivazione, sia con riguardo alla dedotta violazione del contraddittorio;
nel merito, ha osservato che la natura dei lavori oggetto del contratto di appaho concernevano pacificamente interventi di manutenzione straordinaria, poiché relativi all'adeguamento di impianti tecnologici dell'ospedale.
Con autonomo ricorso (iscritto al R.G. al n. 34512020), l'Azienda sanitaria ha impugnato l'atto di contestazione n. TVFC00201904-2019, concernente il periodo d'imposta 2014, emesso per l'identica violazione prevista dall'art. 6, comma 8, D.lgs. 47111997, concernente le ulteriori fatture emesse nell'esecuzione dei medesimi lavori;
è stata inoltre contestata la violazione formale riguardante la fattura n.10323 del 15/05/2014, riportante un imponibile di € 260.000,00 ed IVA di € 26.000,00, che risultava registrata con un imponibile di € 234.426,23 e I.V.A. al 22% per l'ammontare di € 51.573,77 per effetto di errore materiale (non incidente sulla liquidazione dell'imposta versata) per cui era stata irrogata la sola sanzione ex art. 6, comma 1, d. lgs. 18/12/1997 n. 471.
L'azienda ricorrente ha posto a base del ricorso gli stessi argomenti già illustrati quanto alla tipologia e alla natura dei lavori appaltati;
quanto alla violazione relativa alla singola fattura, ha eccepito la correttezza della registrazione eseguita, non sussistendo alcuna difformità quanto all'oggetto della fattura.
Con autonomo ricorso (iscritto al R.G. al n. 882/2020), l'Azienda sanitaria ha impugnato l'atto di contestazione n. TVFC00201927/2019, concernente il periodo d'imposta 2015, riguardante le fatture emesse nel periodo considerato per i medesimi lavori appaltati. Il ricorso ripropone gli stessi argomenti già illustrati in precedenza.
In entrambi i giudizi si è costituita l'amministrazione finanziaria, ribadendo le ragioni di opposizione all'accoglimento dei ricorsi.
Con ordinanze in data 8 luglio 2020 e 17 settembre 2020, la Commissione ha rigettato le istanze di sospensione degli atti impugnati;
i ricorsi sono stati quindi riuniti con provvedimento del Presidente della Commissione.”
All'esito del giudizio la Commissione Tributaria provinciale di Bari, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 567/2021 depositata in data 28 aprile 2021, li accoglieva parzialmente in relazione alla errata applicazione dell'aliquota IVA agevolata applicata sulle fatture emesse dalla Società_1, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello parziale avverso la decisione, precisando in via preliminare che, con riferimento agli atti impositivi emessi nei confronti della Società_1.COOP - consorzio fra cooperative di produzione e lavoro CF P.IVA_1 -, in relazione alle fatture che hanno determinato l'irrogazione delle sanzioni per gli anni d'imposta 2014 e 2015, sono intervenuti gli accordi conciliativi TGC50001/2021 dell'8 marzo 2021 e TGC50002/2021 del 5 marzo 2021 sottoscritti tra la Direzione regionale dell'Emilia Romagna
e Società_1. Formulava pertanto appello unicamente per l'anno d'imposta 2013, per Violazione e/o falsa e/o errata applicazione delle norme contenute nell' articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del
1997 e nell'articolo 31, lett. a) della l. n. 457 del 1978.
L'Asl appellata si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione, ex art. 53, 1 comma, d. lgs. n. 546/92; nel merito, ribadiva la insussistenza della pretesa erariale e in ogni caso la illegittimità delle sanzioni tributarie irrogate, in forza della incertezza oggettiva sulle disposizioni da applicare correttamente. Concludeva per il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria di spese.
All'udienza pubblica del 23.01.2026 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va chiarito che l'Ufficio ha proposto appello parziale avverso la decisione di primo grado soltanto in relazione all'annualità 2013, posto che in relazione alle annualità 2014 e 2015, per quanto dichiarato dall'Ufficio, sono intervenuti gli accordi conciliativi TGC50001/2021 dell'8 marzo 2021 e
TGC50002/2021 del 5 marzo 2021 sottoscritti tra la Direzione regionale dell'Emilia Romagna e la CONS.
COOP, e conseguentemente l'Ufficio ha prestato acquiescenza alla decisione di primo grado;
conseguentemente nulla è da decidere in relazione alle annualità 2014 e 2015.
Né sussiste incompatibilità – come invocato da parte appellata – con la decisione dell'Ufficio di insistere nell'impugnazione della decisione soltanto relativamente all'annualità 2013, posto che la legge consente di presentare un appello parziale.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione, essendo questi sufficientemente adeguati e idonei allo scopo, avendo l'appellante censurato sostanzialmente la erroneità della motivazione in diritto adottata dai primi giudici.
Tanto premesso, l'appello non merita accoglimento.
Il collegio condivide infatti quanto già espresso dai primi giudici in ordine alla qualificazione degli interventi di modifica sostanziali apportati al P.O. Nominativo_1 come lavori di vera e propria ristrutturazione edilizia dell'immobile, con la sua modifica strutturale al fine di munirsi delle certificazioni necessarie all'espletamento dell'attività ospedaliera, e l'inserimento di nuovi elementi (tra cui: la scala di emergenza;
l'impianto monta lettighe, da realizzare ex novo con inserimento nella struttura esistente del vano in cemento armato per il funzionamento dell'impianto) destinati a modificare anche la sagoma e i volumi dell'immobile per un valore complessivo di € 1.540.002,23, e non come mera manutenzione straordinaria con intervento sostitutivo di parti dell'impianto e realizzazione di impianti tecnologici, che con ogni verosomiglianza non sarebbe stato neanche sufficiente a ottenere il rilascio del certificato antincendio. E' appena il caso di ricordare che per ottenere tale autorizzazione la legge esige la realizzazione di vie di fuga, di vani scale, porte aree di smistamento con nuovo posizionamento delle strutture architettoniche.
Tanto risulta già dall'analisi del capitolato speciale dei lavori oggetto del contratto di appalto, che ha riguardo alla "realizzazione di lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ed in particolare nell'adeguamento ed integrazione degli impianti tecnologici'', specificando al contempo che l'intervento edilizio concerneva sia impianti in parte esistenti sia impianti di nuova realizzazione
(con riferimento all'impianto antincendio e mezzi di protezione, all'impianto di rivelazione, segnalazione manuale e di allarme antincendio, all'impianto di spegnimento automatico, all'impianto gas medicali, all' impianto elettrico di alimentazione monta letti, all'impianto di diffusione sonora), oltre all'esecuzione "di tutte le opere per la compartimentazione delle aree così come riportato nel progetto approvato, con la realizzazione di parete resistenti al fuoco, la formazione di filtri a prova di fumo con l'installazione di canne di aerazione tipo shunt e con l'installazione di porte tipo REI'', prevedendo altresì "la realizzazione di una nuova scala di emergenza in acciaio esterna ed un monta lettighe tipo antincendio, comprese le opere strutturali in c.a. per la realizzazione del vano corsa".
Ed invero, a conferma delle modifiche strutturali dell'immobile in termini di ristrutturazione, giova considerare che le opere edili ed in ferro superano il 50% dell'intervento complessivo.
Ne consegue che correttamente è stata applicata l'iva agevolata del 10% sul valore delle opere eseguite a norma dell'allora art. 3 lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001, successivamente abrogato (secondo cui rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”).
Ogni altra questione resta assorbita, dovendosi soltanto ribadire che nulla è da decidere in relazione alle annualità 2014 e 2015, avendo l'Ufficio limitato il proprio appello all'annualità 2013.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge. Bari, 23.01.2026
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Antonio Sardiello
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente
MA IA, LA
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2634/2021 depositato il 24/11/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Ba - Partita IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 567/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 28/04/2021
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZ. n. TVFCO0202732-2019 IVA-ALTRO 2013
- ATTO CONTESTAZ. n. TVFCO0201904-2019 IVA-ALTRO 2014
- ATTO CONTESTAZ. n. TVFCO0201927-2019 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così ricostruiti dai primi giudici.
“Con ricorso notificato il 16 gennaio 2020 (iscritto al R.G. al n. 344/2020) la ASL BARI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l'atto di contestazione n. TVFC00202732-2018, notificato in data 18.11.2019, concernente il periodo d'imposta 2013, con il quale era stata irrogata la sanzione ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.lgs. 471/1997 pari ad euro 91.420,00, per omessa regolarizzazione di acquisti in presenza di fattura infedele, e la sanzione per l'omessa numerazione del registro IVA acquisti.
L'amministrazione finanziaria, sulla scorta di accertamenti svolti dalla Gdf nei confronti della società Società_1 operante nel settore delle attività edilizie, aveva verificato che quella società aveva emesso fatture nei confronti dei committenti, fra cui l'azienda ricorrente, applicando erroneamente l'aliquota agevolata del 10% prevista alla tabella A), parte m del d.p.r. n. 633/72, a causa dell'erronea classificazione dei lavori eseguiti quali opere di ristrutturazione edilizia, in luogo di quella ordinaria del 21% prevista per i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lett. a) della l. n. 457/1978; l'accertamento eseguito presso l'ASL riguardava le opere commissionate nell'anno 2012 alla detta società appaltatrice, relative ai "lavori di adeguamento per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi del P.O. Nominativo_1 per l'acquisizione CPI e rifunzionalizzazione reparti per accreditamento DPR 14.01.1997".
Inoltre, l'Ufficio aveva irrogato la sanzione pari ad euro 1.000,00 avendo rilevato che il registro IVA acquisti relativo al "Distretto Sanitario n. 12 Monopoli/Conversano" era composto da pagine prive di numerazione, in violazione dell'art. 39 d.p,r. 633/72.
Con il ricorso l'azienda ha eccepito in primo luogo la prescrizione del credito relativo alle sanzioni e la decadenza dell'atto di contestazione per l'anno 2013, in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art. 20 D. lgs. 472/97; ha dedotto, quanto ai profili di carattere formale, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'omesso contraddittorio endoprocedimentale, in violazione dell'art. 12, comma 7, I. 212/2000; nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa erariale poiché le opere eseguite erano state correttamente qualificate come afferenti ad attività di ristrutturazione edilizia;
ha censurato l'illegittimità delle sanzioni applicate, ricorrendo un evidente caso d'incertezza nell'interpretazione delle disposizioni che regolano l'applicazione delle sanzioni;
concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando il contenuto della domanda proposta, rilevando che il termine per l'invio dell'atto di contestazione doveva ritenersi prorogato ai sensi del d.L 119/2018; ha escluso alcun vizio sia quanto al contenuto della motivazione, sia con riguardo alla dedotta violazione del contraddittorio;
nel merito, ha osservato che la natura dei lavori oggetto del contratto di appaho concernevano pacificamente interventi di manutenzione straordinaria, poiché relativi all'adeguamento di impianti tecnologici dell'ospedale.
Con autonomo ricorso (iscritto al R.G. al n. 34512020), l'Azienda sanitaria ha impugnato l'atto di contestazione n. TVFC00201904-2019, concernente il periodo d'imposta 2014, emesso per l'identica violazione prevista dall'art. 6, comma 8, D.lgs. 47111997, concernente le ulteriori fatture emesse nell'esecuzione dei medesimi lavori;
è stata inoltre contestata la violazione formale riguardante la fattura n.10323 del 15/05/2014, riportante un imponibile di € 260.000,00 ed IVA di € 26.000,00, che risultava registrata con un imponibile di € 234.426,23 e I.V.A. al 22% per l'ammontare di € 51.573,77 per effetto di errore materiale (non incidente sulla liquidazione dell'imposta versata) per cui era stata irrogata la sola sanzione ex art. 6, comma 1, d. lgs. 18/12/1997 n. 471.
L'azienda ricorrente ha posto a base del ricorso gli stessi argomenti già illustrati quanto alla tipologia e alla natura dei lavori appaltati;
quanto alla violazione relativa alla singola fattura, ha eccepito la correttezza della registrazione eseguita, non sussistendo alcuna difformità quanto all'oggetto della fattura.
Con autonomo ricorso (iscritto al R.G. al n. 882/2020), l'Azienda sanitaria ha impugnato l'atto di contestazione n. TVFC00201927/2019, concernente il periodo d'imposta 2015, riguardante le fatture emesse nel periodo considerato per i medesimi lavori appaltati. Il ricorso ripropone gli stessi argomenti già illustrati in precedenza.
In entrambi i giudizi si è costituita l'amministrazione finanziaria, ribadendo le ragioni di opposizione all'accoglimento dei ricorsi.
Con ordinanze in data 8 luglio 2020 e 17 settembre 2020, la Commissione ha rigettato le istanze di sospensione degli atti impugnati;
i ricorsi sono stati quindi riuniti con provvedimento del Presidente della Commissione.”
All'esito del giudizio la Commissione Tributaria provinciale di Bari, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 567/2021 depositata in data 28 aprile 2021, li accoglieva parzialmente in relazione alla errata applicazione dell'aliquota IVA agevolata applicata sulle fatture emesse dalla Società_1, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello parziale avverso la decisione, precisando in via preliminare che, con riferimento agli atti impositivi emessi nei confronti della Società_1.COOP - consorzio fra cooperative di produzione e lavoro CF P.IVA_1 -, in relazione alle fatture che hanno determinato l'irrogazione delle sanzioni per gli anni d'imposta 2014 e 2015, sono intervenuti gli accordi conciliativi TGC50001/2021 dell'8 marzo 2021 e TGC50002/2021 del 5 marzo 2021 sottoscritti tra la Direzione regionale dell'Emilia Romagna
e Società_1. Formulava pertanto appello unicamente per l'anno d'imposta 2013, per Violazione e/o falsa e/o errata applicazione delle norme contenute nell' articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del
1997 e nell'articolo 31, lett. a) della l. n. 457 del 1978.
L'Asl appellata si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione, ex art. 53, 1 comma, d. lgs. n. 546/92; nel merito, ribadiva la insussistenza della pretesa erariale e in ogni caso la illegittimità delle sanzioni tributarie irrogate, in forza della incertezza oggettiva sulle disposizioni da applicare correttamente. Concludeva per il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria di spese.
All'udienza pubblica del 23.01.2026 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va chiarito che l'Ufficio ha proposto appello parziale avverso la decisione di primo grado soltanto in relazione all'annualità 2013, posto che in relazione alle annualità 2014 e 2015, per quanto dichiarato dall'Ufficio, sono intervenuti gli accordi conciliativi TGC50001/2021 dell'8 marzo 2021 e
TGC50002/2021 del 5 marzo 2021 sottoscritti tra la Direzione regionale dell'Emilia Romagna e la CONS.
COOP, e conseguentemente l'Ufficio ha prestato acquiescenza alla decisione di primo grado;
conseguentemente nulla è da decidere in relazione alle annualità 2014 e 2015.
Né sussiste incompatibilità – come invocato da parte appellata – con la decisione dell'Ufficio di insistere nell'impugnazione della decisione soltanto relativamente all'annualità 2013, posto che la legge consente di presentare un appello parziale.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione, essendo questi sufficientemente adeguati e idonei allo scopo, avendo l'appellante censurato sostanzialmente la erroneità della motivazione in diritto adottata dai primi giudici.
Tanto premesso, l'appello non merita accoglimento.
Il collegio condivide infatti quanto già espresso dai primi giudici in ordine alla qualificazione degli interventi di modifica sostanziali apportati al P.O. Nominativo_1 come lavori di vera e propria ristrutturazione edilizia dell'immobile, con la sua modifica strutturale al fine di munirsi delle certificazioni necessarie all'espletamento dell'attività ospedaliera, e l'inserimento di nuovi elementi (tra cui: la scala di emergenza;
l'impianto monta lettighe, da realizzare ex novo con inserimento nella struttura esistente del vano in cemento armato per il funzionamento dell'impianto) destinati a modificare anche la sagoma e i volumi dell'immobile per un valore complessivo di € 1.540.002,23, e non come mera manutenzione straordinaria con intervento sostitutivo di parti dell'impianto e realizzazione di impianti tecnologici, che con ogni verosomiglianza non sarebbe stato neanche sufficiente a ottenere il rilascio del certificato antincendio. E' appena il caso di ricordare che per ottenere tale autorizzazione la legge esige la realizzazione di vie di fuga, di vani scale, porte aree di smistamento con nuovo posizionamento delle strutture architettoniche.
Tanto risulta già dall'analisi del capitolato speciale dei lavori oggetto del contratto di appalto, che ha riguardo alla "realizzazione di lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ed in particolare nell'adeguamento ed integrazione degli impianti tecnologici'', specificando al contempo che l'intervento edilizio concerneva sia impianti in parte esistenti sia impianti di nuova realizzazione
(con riferimento all'impianto antincendio e mezzi di protezione, all'impianto di rivelazione, segnalazione manuale e di allarme antincendio, all'impianto di spegnimento automatico, all'impianto gas medicali, all' impianto elettrico di alimentazione monta letti, all'impianto di diffusione sonora), oltre all'esecuzione "di tutte le opere per la compartimentazione delle aree così come riportato nel progetto approvato, con la realizzazione di parete resistenti al fuoco, la formazione di filtri a prova di fumo con l'installazione di canne di aerazione tipo shunt e con l'installazione di porte tipo REI'', prevedendo altresì "la realizzazione di una nuova scala di emergenza in acciaio esterna ed un monta lettighe tipo antincendio, comprese le opere strutturali in c.a. per la realizzazione del vano corsa".
Ed invero, a conferma delle modifiche strutturali dell'immobile in termini di ristrutturazione, giova considerare che le opere edili ed in ferro superano il 50% dell'intervento complessivo.
Ne consegue che correttamente è stata applicata l'iva agevolata del 10% sul valore delle opere eseguite a norma dell'allora art. 3 lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001, successivamente abrogato (secondo cui rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”).
Ogni altra questione resta assorbita, dovendosi soltanto ribadire che nulla è da decidere in relazione alle annualità 2014 e 2015, avendo l'Ufficio limitato il proprio appello all'annualità 2013.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge. Bari, 23.01.2026
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Antonio Sardiello