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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6050 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4680/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4680 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.05.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il suo studio legale sito in Roma, via Nomentana n. 293, da sé difeso ex art. 86 c.p.c.
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Lettieri, nominato con decreto sindacale n. 37064 del 16.12.2020, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore sito in Atripalda (AV), via Appia n. 65;
APPELLATO nonché
Controparte_2
r.g. n. 4680/2020 1 APPELLATA - CONTUMACE
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale, che insiste per il rigetto dell'appello.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: la falsità della firma esistente nell'avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo servizio postale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
In via preliminare, pregiudiziale e formale:
1.Dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della querela di falso per come proposta, in conseguenza della violazione dell'art. 221 e ss. c.p.c., in conseguenza della nullità della stessa.
2. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. L'Avv. chiedeva al Giudice di Pace di Roma Parte_1
l'annullamento della cartella esattoriale n. 09720150097547273000 emessa da
Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a relativa ad una sanzione amministrativa di
€ 355,32 per violazione del Codice della strada irrogata dal di CP_1
, eccepito il difetto di notifica del verbale di accertamento CP_1
dell'infrazione nei termini previsti dall'art. 201 dello stesso Codice.
Il si costituiva in giudizio, allegando l'avvenuto Controparte_1
perfezionamento della notifica del verbale di accertamento e depositando una r.g. n. 4680/2020 2 cartolina postale recante la sottoscrizione “ ” apposta nel riquadro Parte_1
riservato al destinatario.
Equitalia servizi di Riscossione s.p.a. non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 6121/2017, respingeva l'opposizione, ritenendo autentica la firma del apposta sulla cartolina postale e, Parte_1
dunque, ritualmente perfezionata la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione in mani proprie del destinatario.
La sentenza veniva impugnata dinanzi al Tribunale di Roma. Il Parte_1
proponeva, altresì, in via incidentale querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata al fine di far accertare la falsità della di lui presunta sottoscrizione e il dichiarava ai sensi dell'art. 222 Controparte_1
c.p.c. che intendeva valersi del documento. Il giudizio d'appello veniva, così, separato da quello relativo alla querela di falso.
Con la sentenza n. 17/2020, pubblicata il 02.01.2020 e non notificata, il
Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha respinto la querela di falso e condannato il LA a rifondere al le spese del grado Controparte_1
di giudizio, liquidate in € 2.300,00.
2. Con atto di appello notificato il 23.09.2020 la sentenza n.17/2020 non notificata è stata impugnata dal , il quale ha rassegnato le conclusioni Parte_1
riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto “graficamente simili” le sottoscrizioni del presenti negli atti del fascicolo di primo grado, vale a dire del Parte_1
giudizio instaurato dinanzi al Giudice di pace, e quella apposta nel riquadro riservato alla firma del destinatario sulla cartolina postale oggetto di querela di falso.
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un errore di comparazione grafica. Più nel dettaglio, il Tribunale avrebbe confrontato la firma apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, offerta dal quale scrittura di comparazione, con la Parte_1
sottoscrizione dell'agente postale piuttosto che con quella presente nel riquadro della cartolina postale riservata al destinatario.
r.g. n. 4680/2020 3 Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza n.17/2020 laddove ha statuito che sarebbe stato onere del querelante depositare scritture comparative quantomeno coeve od anteriori alla data di notifica del verbale di accertamento, mentre il si era limitato a richiamare la sottoscrizione Parte_1
apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado quale scrittura comparativa formatasi in un momento chiaramente successivo al 02.02.2012, data indicata nella cartolina postale.
Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione che la sottoscrizione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di pace, a suo dire genuina ed incontestabile, non poteva reputarsi temporalmente successiva, non avendo mai il apposto la sua sottoscrizione Parte_1
sull'avviso di ricevimento del quale veniva a conoscenza solo in pendenza di causa allorquando veniva depositata dal Comune di . CP_1
Con il terzo motivo, il ritiene non condivisibili le argomentazioni Parte_1
spese dal Tribunale nella parte in cui non ha valorizzato il motivo per il quale l'agente postale avrebbe potuto apporre una firma falsa, condotta, peraltro, penalmente rilevante. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che così facendo il messo postale si sarebbe sollevato dall'incombente di curare l'invio di una nuova raccomandata, previa attestazione della temporanea assenza del destinatario.
Si è costituito in giudizio il il quale, in via preliminare, Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., per omessa specificazione delle modifiche richieste ai capi della sentenza impugnata, nonché per manifesta infondatezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c., siccome riscontrabile, secondo le sue deduzioni, dalla delibazione dei documenti versati in atti.
Ancora in via preliminare, l'ente ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale, in specie della consulenza tecnica di parte e delle scritture comparative depositate dal per la prima volta nel giudizio Parte_1
di secondo grado in spregio del c.d. divieto di nova in appello previsto dall'art. 345 c.p.c.
Nel merito, inoltre, il ha richiesto la conferma della sentenza CP_1
impugnata, rilevando che: 1) la grafia della sottoscrizione apposta nella parte r.g. n. 4680/2020 4 della cartolina destinata al destinatario e della firma presente in calce dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sono simili;
2) il querelante non ha offerto in comunicazione scritture comparative coeve od anteriori alla data di notifica del verbale di accertamento dell'infrazione; 3) il Tribunale di prime cure non è incorso nell'errore di comparare la sottoscrizione del querelante apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di pace con quella presente nel riquadro destinato al messo postale, stante l'evidente differenza tra le due grafie;
4) il non ha allegato né provato alcuna Parte_1
circostanza impeditiva atta a dimostrare la sua impossibilità di ricevere la notifica dell'avviso di accertamento in data 02.02.2012; 5) il non ha Parte_1
enucleato i motivi per i quali l'ufficiale postale avrebbe potuto apporre una firma falsa in luogo della constatazione dell'assenza temporanea del destinatario all'indirizzo di residenza.
3. L'appello è infondato e deve essere dunque respinto.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dal il ha chiaramente Controparte_1 Parte_1
individuato le parti della sentenza impugnata ed indicato le relative censure che ritiene sottoporre a questa Corte, seppur sulla base di allegazioni parzialmente assertive.
Difatti, le doglianze articolate dall'appellante dialogano con la sentenza appellata della quale sono specificatamente indicate le parti impugnate e le censure mosse sono conferenti con il decisum.
Dunque, non è dato ravvisare violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo sufficiente che al giudice di secondo grado, investito del riesame della causa nel merito, “siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (così, tra le molte, Cass. n. 2320/2023).
Né l'appello può reputarsi manifestamente infondato sulla base di una sommaria delibazione dei documenti versati nel fascicolo di primo grado.
r.g. n. 4680/2020 5 Ancora in via preliminare, va parzialmente respinta l'eccezione di inammissibilità della consulenza grafologica di parte depositata per la prima volta in appello dal . Parte_1
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato, condivisibilmente, che la consulenza tecnica di parte è ammissibile anche in appello. Essa costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'articolo 345 del c.p.c., è ammissibile anche in appello (Cass. civ. n. 4933/2022).
Tuttavia, nel caso di specie, il consulente tecnico di parte non si è limitato a confutare gli argomenti spesi dal giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza impugnata, ma ha, altresì, analizzato ulteriori scritture comparative che sono state depositate per la prima volta nel giudizio di secondo grado.
Ebbene, la produzione di tali scritture, in particolare di quelle enumerate dal punto n. 2 al punto n.10 della perizia grafologica, è inammissibile, stante il divieto di cui all'art. 345 comma terzo c.p.c.
4. Nel merito, nondimeno l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, non può ritenersi che il Tribunale sia incorso in un errore di comparazione grafica. Nella sentenza impugnata si legge, expressis verbis, che il Giudice di prime cure ha comparato le firme del presenti Parte_1
negli atti del fascicolo di primo grado con quella “apposta nel riquadro riservato alla firma del destinatario” sull'avviso di ricevimento della raccomandata.
Dalla motivazione della sentenza e, segnatamente, dall'indicazione specifica della sottoscrizione esaminata, quale quella apposta nel riquadro riservato al destinatario della raccomandata, non si ravvisa alcun elemento da cui si possa dedurre che il Tribunale sia incorso in errore.
Sul punto non sono condivisibili le argomentazioni articolate dal consulente tecnico di parte, il quale ipotizza che il Tribunale abbia preso in considerazione la firma apposta dall'agente postale, e non già quella del presunto destinatario, perché “l'occhio umano tenderebbe, naturalmente, ad essere attratto dall'ultima firma apposta sul documento”.
Secondo le deduzioni del c.t.p., inoltre, la firma presente nel riquadro destinato all'addetto al recapito presenta delle caratteristiche grafiche sovrapponibili alla sottoscrizione autografa del tali da indurre in Parte_1
r.g. n. 4680/2020 6 errore: comune è la tendenza all'ascendenza, all'angolosità ed all'oscurità grafica.
Trattasi di una mera congettura del perito. Dalla disamina della sottoscrizione apposta nel riquadro riservato al messo postale e delle sottoscrizioni del presenti negli atti del giudizio instaurato dinanzi al Parte_1
Giudice di pace si apprezza la sostanziale diversità delle due grafie;
di tal ché non può ritenersi verosimile che il Tribunale sia incorso nell'errore comparativo paventato da parte appellante.
Tra l'altro, le sottoscrizioni apposte nel riquadro riservato al destinatario ed in quello destinato al messo postale sono evidentemente difformi.
5. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Giova al riguardo evidenziare che, secondo l'orientamento consolidato della
Corte di Cassazione, condiviso da questa Corte, “nel giudizio di falso l'onere di dimostrare la falsità grava sull'attore ex art. 2697 c.c., il quale può valersi di ogni mezzo ordinario di prova (sul punto, cfr. Cass. n. 2126/2019: “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale”; Cass. n. 5339/2015: “È noto, per contro, che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice
l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c.”; Cass. n. 10182/2007;
Cass. n. 21412/2006)
Pertanto, l'insufficienza della prova, la sua incertezza o la sua ambiguità comportano il rigetto della domanda, non essendo stato adempiuto l'onere generale di provare
(evidentemente, in modo adeguato) il fatto costitutivo della domanda, integrato dalla falsità dell'atto oggetto di querela (Cass. n. 2126/19; Cass. N. 21841/2025).
Tale onere non può ritenersi assolto dal querelante.
In primo luogo, il avrebbe dovuto offrire in comunicazione Parte_1
scritture comparative certamente anteriori all'anno 2012, le quali peraltro sono state depositate nella consulenza tecnica di parte solo in appello;
esse sono inammissibili per quanto si è già detto.
r.g. n. 4680/2020 7 Secondariamente, la circostanza del difetto di conoscenza della raccomandata allegata dall'appellante doveva essere provata dal al Parte_1
fine di superare la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c.
Peraltro, per incidens, va evidenziato che dall'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria non risulta alcuna attestazione fidefacente in ordine al soggetto che l'ha ricevuta;
piuttosto, questo dà atto che all'indirizzo sia stata consegnata la raccomandata con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Difatti, nel caso di specie si applica il regolamento sul servizio postale ordinario e non la l. n. 890 del 1982, la quale disciplina la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, n.16183).
In particolare, nell'ipotesi di uso per le notificazioni del servizio postale ordinario, ricorrente nel caso di specie, l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario a mani del destinatario o di altro soggetto, diversamente da quanto accade allorquando la notifica dell'atto giudiziario sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, il quale può valersi anche del servizio postale. In quest'ultimo caso viene redatta una relata di notifica nella quale si dà atto della qualità del soggetto ricevente.
Se nella prima ipotesi l'agente postale agisce quale incaricato di pubblico servizio e l'avviso di ricevimento di cui cura la redazione non riveste la forma dell'atto pubblico, quando, invece, si procede ai sensi della l. n. 890/1982
l'organo notificatore redige un atto pubblico agli effetti degli artt. 2699 e ss. c.c.
Ne consegue che il destinatario che intenda contestare il perfezionamento della notificazione, deducendo di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza dell'agente postale (v. Cass. Ordinanza n.
9980/2010, Cass. sentenze nn. 10506/2006, 24852/2006, 627/2008, Cass. ordinanza n. 30318/2019).
Di contro, nel caso cui la notificazione sia stata eseguita a mezzo posta ordinaria sulla base del regolamento menzionato è sufficiente il disconoscimento della firma per il tramite dei mezzi di tutela giurisdizionale r.g. n. 4680/2020 8 ordinaria qualora si intenda contestarne la riconducibilità al sottoscrittore apparente.
Sulla base di quanto detto, era onere dell'appellante dimostrare di non aver mai ricevuto la raccomandata ordinaria contenente il verbale di accertamento dell'infrazione al fine di superare la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.
6. Anche il terzo motivo è senza dubbio infondato.
Non può condividersi la tesi dell'appellante secondo la quale il giudice di prime cure non ha preso in considerazione il vantaggio che avrebbe conseguito l'agente postale nel firmare l'avviso di ricevimento in luogo dell'effettivo destinatario quale quello di esimersi dall'incombente di inviare una nuova raccomandata, previa attestazione della temporanea assenza del destinatario al suo indirizzo di residenza.
Ebbene, non può ritenersi ragionevole che il messo postale commetta un reato contro la fede pubblica al solo fine di sollevarsi da un adempimento che attiene alle sue mansioni ordinarie. Il vantaggio sarebbe stato di poco conto a fronte del rischio di esporsi ad un processo per un reato di falso.
7. Alla luce di quanto precede, la decisione di prime cure resiste alle censure mosse con l'atto d'appello e deve essere confermata.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi), segue la soccombenza, tenuto conto che i giudizi in materia di falso hanno un valore indeterminato ai fini della liquidazione delle spese (cfr.,
Cass. 15642/2017) e della ridotta complessità della causa.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater DPR n. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite Controparte_1
del grado d'appello, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori r.g. n. 4680/2020 9 di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 21.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
r.g. n. 4680/2020 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4680 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.05.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il suo studio legale sito in Roma, via Nomentana n. 293, da sé difeso ex art. 86 c.p.c.
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Lettieri, nominato con decreto sindacale n. 37064 del 16.12.2020, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore sito in Atripalda (AV), via Appia n. 65;
APPELLATO nonché
Controparte_2
r.g. n. 4680/2020 1 APPELLATA - CONTUMACE
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale, che insiste per il rigetto dell'appello.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: la falsità della firma esistente nell'avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo servizio postale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
In via preliminare, pregiudiziale e formale:
1.Dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della querela di falso per come proposta, in conseguenza della violazione dell'art. 221 e ss. c.p.c., in conseguenza della nullità della stessa.
2. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. L'Avv. chiedeva al Giudice di Pace di Roma Parte_1
l'annullamento della cartella esattoriale n. 09720150097547273000 emessa da
Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a relativa ad una sanzione amministrativa di
€ 355,32 per violazione del Codice della strada irrogata dal di CP_1
, eccepito il difetto di notifica del verbale di accertamento CP_1
dell'infrazione nei termini previsti dall'art. 201 dello stesso Codice.
Il si costituiva in giudizio, allegando l'avvenuto Controparte_1
perfezionamento della notifica del verbale di accertamento e depositando una r.g. n. 4680/2020 2 cartolina postale recante la sottoscrizione “ ” apposta nel riquadro Parte_1
riservato al destinatario.
Equitalia servizi di Riscossione s.p.a. non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 6121/2017, respingeva l'opposizione, ritenendo autentica la firma del apposta sulla cartolina postale e, Parte_1
dunque, ritualmente perfezionata la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione in mani proprie del destinatario.
La sentenza veniva impugnata dinanzi al Tribunale di Roma. Il Parte_1
proponeva, altresì, in via incidentale querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata al fine di far accertare la falsità della di lui presunta sottoscrizione e il dichiarava ai sensi dell'art. 222 Controparte_1
c.p.c. che intendeva valersi del documento. Il giudizio d'appello veniva, così, separato da quello relativo alla querela di falso.
Con la sentenza n. 17/2020, pubblicata il 02.01.2020 e non notificata, il
Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha respinto la querela di falso e condannato il LA a rifondere al le spese del grado Controparte_1
di giudizio, liquidate in € 2.300,00.
2. Con atto di appello notificato il 23.09.2020 la sentenza n.17/2020 non notificata è stata impugnata dal , il quale ha rassegnato le conclusioni Parte_1
riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto “graficamente simili” le sottoscrizioni del presenti negli atti del fascicolo di primo grado, vale a dire del Parte_1
giudizio instaurato dinanzi al Giudice di pace, e quella apposta nel riquadro riservato alla firma del destinatario sulla cartolina postale oggetto di querela di falso.
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un errore di comparazione grafica. Più nel dettaglio, il Tribunale avrebbe confrontato la firma apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, offerta dal quale scrittura di comparazione, con la Parte_1
sottoscrizione dell'agente postale piuttosto che con quella presente nel riquadro della cartolina postale riservata al destinatario.
r.g. n. 4680/2020 3 Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza n.17/2020 laddove ha statuito che sarebbe stato onere del querelante depositare scritture comparative quantomeno coeve od anteriori alla data di notifica del verbale di accertamento, mentre il si era limitato a richiamare la sottoscrizione Parte_1
apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado quale scrittura comparativa formatasi in un momento chiaramente successivo al 02.02.2012, data indicata nella cartolina postale.
Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione che la sottoscrizione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di pace, a suo dire genuina ed incontestabile, non poteva reputarsi temporalmente successiva, non avendo mai il apposto la sua sottoscrizione Parte_1
sull'avviso di ricevimento del quale veniva a conoscenza solo in pendenza di causa allorquando veniva depositata dal Comune di . CP_1
Con il terzo motivo, il ritiene non condivisibili le argomentazioni Parte_1
spese dal Tribunale nella parte in cui non ha valorizzato il motivo per il quale l'agente postale avrebbe potuto apporre una firma falsa, condotta, peraltro, penalmente rilevante. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che così facendo il messo postale si sarebbe sollevato dall'incombente di curare l'invio di una nuova raccomandata, previa attestazione della temporanea assenza del destinatario.
Si è costituito in giudizio il il quale, in via preliminare, Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., per omessa specificazione delle modifiche richieste ai capi della sentenza impugnata, nonché per manifesta infondatezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c., siccome riscontrabile, secondo le sue deduzioni, dalla delibazione dei documenti versati in atti.
Ancora in via preliminare, l'ente ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale, in specie della consulenza tecnica di parte e delle scritture comparative depositate dal per la prima volta nel giudizio Parte_1
di secondo grado in spregio del c.d. divieto di nova in appello previsto dall'art. 345 c.p.c.
Nel merito, inoltre, il ha richiesto la conferma della sentenza CP_1
impugnata, rilevando che: 1) la grafia della sottoscrizione apposta nella parte r.g. n. 4680/2020 4 della cartolina destinata al destinatario e della firma presente in calce dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sono simili;
2) il querelante non ha offerto in comunicazione scritture comparative coeve od anteriori alla data di notifica del verbale di accertamento dell'infrazione; 3) il Tribunale di prime cure non è incorso nell'errore di comparare la sottoscrizione del querelante apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di pace con quella presente nel riquadro destinato al messo postale, stante l'evidente differenza tra le due grafie;
4) il non ha allegato né provato alcuna Parte_1
circostanza impeditiva atta a dimostrare la sua impossibilità di ricevere la notifica dell'avviso di accertamento in data 02.02.2012; 5) il non ha Parte_1
enucleato i motivi per i quali l'ufficiale postale avrebbe potuto apporre una firma falsa in luogo della constatazione dell'assenza temporanea del destinatario all'indirizzo di residenza.
3. L'appello è infondato e deve essere dunque respinto.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dal il ha chiaramente Controparte_1 Parte_1
individuato le parti della sentenza impugnata ed indicato le relative censure che ritiene sottoporre a questa Corte, seppur sulla base di allegazioni parzialmente assertive.
Difatti, le doglianze articolate dall'appellante dialogano con la sentenza appellata della quale sono specificatamente indicate le parti impugnate e le censure mosse sono conferenti con il decisum.
Dunque, non è dato ravvisare violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo sufficiente che al giudice di secondo grado, investito del riesame della causa nel merito, “siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (così, tra le molte, Cass. n. 2320/2023).
Né l'appello può reputarsi manifestamente infondato sulla base di una sommaria delibazione dei documenti versati nel fascicolo di primo grado.
r.g. n. 4680/2020 5 Ancora in via preliminare, va parzialmente respinta l'eccezione di inammissibilità della consulenza grafologica di parte depositata per la prima volta in appello dal . Parte_1
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato, condivisibilmente, che la consulenza tecnica di parte è ammissibile anche in appello. Essa costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'articolo 345 del c.p.c., è ammissibile anche in appello (Cass. civ. n. 4933/2022).
Tuttavia, nel caso di specie, il consulente tecnico di parte non si è limitato a confutare gli argomenti spesi dal giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza impugnata, ma ha, altresì, analizzato ulteriori scritture comparative che sono state depositate per la prima volta nel giudizio di secondo grado.
Ebbene, la produzione di tali scritture, in particolare di quelle enumerate dal punto n. 2 al punto n.10 della perizia grafologica, è inammissibile, stante il divieto di cui all'art. 345 comma terzo c.p.c.
4. Nel merito, nondimeno l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, non può ritenersi che il Tribunale sia incorso in un errore di comparazione grafica. Nella sentenza impugnata si legge, expressis verbis, che il Giudice di prime cure ha comparato le firme del presenti Parte_1
negli atti del fascicolo di primo grado con quella “apposta nel riquadro riservato alla firma del destinatario” sull'avviso di ricevimento della raccomandata.
Dalla motivazione della sentenza e, segnatamente, dall'indicazione specifica della sottoscrizione esaminata, quale quella apposta nel riquadro riservato al destinatario della raccomandata, non si ravvisa alcun elemento da cui si possa dedurre che il Tribunale sia incorso in errore.
Sul punto non sono condivisibili le argomentazioni articolate dal consulente tecnico di parte, il quale ipotizza che il Tribunale abbia preso in considerazione la firma apposta dall'agente postale, e non già quella del presunto destinatario, perché “l'occhio umano tenderebbe, naturalmente, ad essere attratto dall'ultima firma apposta sul documento”.
Secondo le deduzioni del c.t.p., inoltre, la firma presente nel riquadro destinato all'addetto al recapito presenta delle caratteristiche grafiche sovrapponibili alla sottoscrizione autografa del tali da indurre in Parte_1
r.g. n. 4680/2020 6 errore: comune è la tendenza all'ascendenza, all'angolosità ed all'oscurità grafica.
Trattasi di una mera congettura del perito. Dalla disamina della sottoscrizione apposta nel riquadro riservato al messo postale e delle sottoscrizioni del presenti negli atti del giudizio instaurato dinanzi al Parte_1
Giudice di pace si apprezza la sostanziale diversità delle due grafie;
di tal ché non può ritenersi verosimile che il Tribunale sia incorso nell'errore comparativo paventato da parte appellante.
Tra l'altro, le sottoscrizioni apposte nel riquadro riservato al destinatario ed in quello destinato al messo postale sono evidentemente difformi.
5. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Giova al riguardo evidenziare che, secondo l'orientamento consolidato della
Corte di Cassazione, condiviso da questa Corte, “nel giudizio di falso l'onere di dimostrare la falsità grava sull'attore ex art. 2697 c.c., il quale può valersi di ogni mezzo ordinario di prova (sul punto, cfr. Cass. n. 2126/2019: “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale”; Cass. n. 5339/2015: “È noto, per contro, che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice
l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c.”; Cass. n. 10182/2007;
Cass. n. 21412/2006)
Pertanto, l'insufficienza della prova, la sua incertezza o la sua ambiguità comportano il rigetto della domanda, non essendo stato adempiuto l'onere generale di provare
(evidentemente, in modo adeguato) il fatto costitutivo della domanda, integrato dalla falsità dell'atto oggetto di querela (Cass. n. 2126/19; Cass. N. 21841/2025).
Tale onere non può ritenersi assolto dal querelante.
In primo luogo, il avrebbe dovuto offrire in comunicazione Parte_1
scritture comparative certamente anteriori all'anno 2012, le quali peraltro sono state depositate nella consulenza tecnica di parte solo in appello;
esse sono inammissibili per quanto si è già detto.
r.g. n. 4680/2020 7 Secondariamente, la circostanza del difetto di conoscenza della raccomandata allegata dall'appellante doveva essere provata dal al Parte_1
fine di superare la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c.
Peraltro, per incidens, va evidenziato che dall'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria non risulta alcuna attestazione fidefacente in ordine al soggetto che l'ha ricevuta;
piuttosto, questo dà atto che all'indirizzo sia stata consegnata la raccomandata con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Difatti, nel caso di specie si applica il regolamento sul servizio postale ordinario e non la l. n. 890 del 1982, la quale disciplina la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, n.16183).
In particolare, nell'ipotesi di uso per le notificazioni del servizio postale ordinario, ricorrente nel caso di specie, l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario a mani del destinatario o di altro soggetto, diversamente da quanto accade allorquando la notifica dell'atto giudiziario sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, il quale può valersi anche del servizio postale. In quest'ultimo caso viene redatta una relata di notifica nella quale si dà atto della qualità del soggetto ricevente.
Se nella prima ipotesi l'agente postale agisce quale incaricato di pubblico servizio e l'avviso di ricevimento di cui cura la redazione non riveste la forma dell'atto pubblico, quando, invece, si procede ai sensi della l. n. 890/1982
l'organo notificatore redige un atto pubblico agli effetti degli artt. 2699 e ss. c.c.
Ne consegue che il destinatario che intenda contestare il perfezionamento della notificazione, deducendo di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza dell'agente postale (v. Cass. Ordinanza n.
9980/2010, Cass. sentenze nn. 10506/2006, 24852/2006, 627/2008, Cass. ordinanza n. 30318/2019).
Di contro, nel caso cui la notificazione sia stata eseguita a mezzo posta ordinaria sulla base del regolamento menzionato è sufficiente il disconoscimento della firma per il tramite dei mezzi di tutela giurisdizionale r.g. n. 4680/2020 8 ordinaria qualora si intenda contestarne la riconducibilità al sottoscrittore apparente.
Sulla base di quanto detto, era onere dell'appellante dimostrare di non aver mai ricevuto la raccomandata ordinaria contenente il verbale di accertamento dell'infrazione al fine di superare la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.
6. Anche il terzo motivo è senza dubbio infondato.
Non può condividersi la tesi dell'appellante secondo la quale il giudice di prime cure non ha preso in considerazione il vantaggio che avrebbe conseguito l'agente postale nel firmare l'avviso di ricevimento in luogo dell'effettivo destinatario quale quello di esimersi dall'incombente di inviare una nuova raccomandata, previa attestazione della temporanea assenza del destinatario al suo indirizzo di residenza.
Ebbene, non può ritenersi ragionevole che il messo postale commetta un reato contro la fede pubblica al solo fine di sollevarsi da un adempimento che attiene alle sue mansioni ordinarie. Il vantaggio sarebbe stato di poco conto a fronte del rischio di esporsi ad un processo per un reato di falso.
7. Alla luce di quanto precede, la decisione di prime cure resiste alle censure mosse con l'atto d'appello e deve essere confermata.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi), segue la soccombenza, tenuto conto che i giudizi in materia di falso hanno un valore indeterminato ai fini della liquidazione delle spese (cfr.,
Cass. 15642/2017) e della ridotta complessità della causa.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater DPR n. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite Controparte_1
del grado d'appello, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori r.g. n. 4680/2020 9 di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 21.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
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