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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/08/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 8629/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3039/2018 R.G.
e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Semeraro e Michele Semeraro ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Noci presso il loro studio dell'avv. Antonio Notarnicola, Via Cavour, 122
ATTORE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_2 avv.ti Martino Sportelli e Isabella Gentile ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in
Castellana Grotte, Via Str. Com. Immirzi, 10
CONVENUTA
Oggetto: richiesta pagamento
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 16.1.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4.5.2017 esponeva che a seguito di procedimento esecutivo Parte_1 immobiliare n. 1/2013 svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari, il compendio sito in agro di Putignano alla
Contrada Sovero con annesso fabbricato destinato ad allevamento di bestiame, era stato trasferito in favore della società , che era quindi stata immessa nel possesso dell'immobile; che al Parte_2 momento del trasferimento presso il compendio vi erano diversi beni mobili che erano rimasti nella disponibilità della società acquirente a fronte della rassicurazione del versamento del corrispondente valore in denaro;
che era stato altresì promesso il pagamento per l'esecuzione dell'attività di spandimento di letame, di liquame, per l'aratura dei terreni e per la semina-rullatura già svolto presso detti terreni;
che nonostante l'accordo raggiunto nessun importo era stato versato.
Assumeva di aver diritto al pagamento della somma di € 40.000,00 in relazione ai beni rimasti nella disponibilità della società convenuta (pari ad €35.000,00) e per le prestazioni lavorative svolte (pari ad
€5.000,00) e chiedeva pertanto la condanna della società convenuta al pagamento della somma indicata, o a quell'altra ritenuta di giustizia, anche a titolo di indebito arricchimento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 12.9.2017 si costituiva la società in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentando che a seguito della emissione del decreto di trasferimento relativo ai beni immobili del oggetto della procedura esecutiva, poiché la parte debitrice Pt_1 esecutata si era rifiutata di liberare spontaneamente l'immobile, ciò era avvenuto con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, che, come si evinceva dal verbale di immissione nel possesso del 05/09/2016, aveva assegnato al il termine di 30 giorni per ritirare tutti i beni mobili presenti nell'immobile aggiudicato;
che il Pt_1 Pt_1 aveva provveduto a ritirare tutti i beni mentre l'aggiudicatario aveva proceduto alla pulizia dai rifiuti (scarti di plastica e macerie), lasciati;
che durante le operazioni di asporto l'attore aveva provocato dei danni avendo sottratto illegittimamente porte, elementi essenziali degli impianti di riscaldamento, chianche e basole antiche cagionandole un pregiudizio.
Eccepiva l'improcedibilità, l'inammissibilità e la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione delle ragioni di diritto e per mancanza di prove;
nonché l'improcedibilità, l'inammissibilità e la nullità della domanda proposta ex art. 609 c.p.c. dovendo essere rivolta al G.E. ogni richiesta relativa ai beni mobili da asportare;
negava l'esistenza di un accordo con il in relazione ai beni mobili presenti e alle presunte Pt_1 attività svolte.
pagina 2 di 5 Spiegava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, riconducibili alla condotta tenuta dall'attore da liquidare nella somma non inferiore ad €
12.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari svolte e, nel merito, il rigetto della domanda;
l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attrice è infondata e deve essere respinta.
Sostiene l'attore che a seguito della vendita del compendio immobiliare sito in Castellana Grotte, meglio descritto nell'atto introduttivo, nel corso dell'esecuzione immobiliare introdotta nei suoi confronti presso il
Tribunale di Bari (contraddistinta dal n. 1/2013 R.G.E.), alcuni beni mobili, depositati presso l'immobile trasferito, sarebbero rimasti nella disponibilità della società aggiudicataria, che se ne sarebbe Pt_2 illegittimamente impossessata traendone vantaggio.
Orbene è necessario premettere che ai sensi dell'art. 560 c.p.c. “quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi” e “se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.
Se le operazioni vengono svolte dall'ufficiale giudiziario, quest'ultimo, alla stregua della previsione di cui all'art. 609 c.p.c., intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine.
Agli atti è depositato il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, datato 5.9.2016, in relazione al rilascio dell'immobile a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento, in cui si dà atto della presenza di beni mobili all'interno del compendio intimando la parte debitrice esecutata al ritiro di detti beni entro 30 giorni.
Non vi sono ulteriori documenti da cui risulti l'esistenza di detti beni successivamente al periodo di 30 giorni assegnato né è stato chiesto al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 609 c. 4 c.p.c., di ottenere la riconsegna di detti beni trascorso il termine per provvedere al relativo asporto.
Tuttavia il sostiene di aver raggiunto un accordo con la società convenuta, diretta ad ottenere il Pt_1 pagamento sia dei beni rimasti presso il bene trasferito sia dei lavori agricoli eseguiti in suo favore.
Detto accordo, oltre ad essere stato decisamente negato dalla società convenuta, non ha trovato alcun riscontro nel corso del giudizio.
Rispetto alla consistenza dei beni di cui è stato chiesto il pagamento, deve innanzitutto chiarirsi che il verbale citato l'ufficiale giudiziario dà conto della presenza di beni, senza meglio specificarli, rinviando a pagina 3 di 5 documentazione fotografica in mancanza di una descrizione dettagliata e ciò impedisce un raffronto tra quanto constatato dall'ufficiale giudiziario e quanto sostenuto dall'attore.
Peraltro le prove orali raccolte in corso di causa non confermano in alcun modo l'assunto attoreo.
Il teste , padre dell'attore, ha riferito che quest'ultimo aveva lasciato “parecchia roba” presso i Testimone_1 locali dell'azienda al momento dell'immissione in possesso della società senza essere in grado di Pt_2 specificare con esattezza di quali beni si trattasse e di quale consistenza.
Il teste ha affermato di aver visto l'attore recarsi diverse volte presso il bene trasferito in Testimone_2 favore della società e di averlo visto portare via alcuni beni senza opposizione del il quale Pt_2 Pt_2 aveva evidentemente consentito l'asporto dei beni in questione;
che non ricordava esattamente i beni asportati;
che anche gli animali presenti erano stati asportati da un commerciante a cui presumibilmente erano stati venduti.
In relazione a detta ultima circostanza il teste ha riferito di aver comprato del bestiame dal Testimone_3
e di averlo fatto prelevare dai suoi autisti. Pt_1
Il teste ha riferito di non aver constatato l'esecuzione di lavori agricoli da parte dell'attore e che la Tes_4 società aveva fatto realizzare da terzi;
di non aver riscontrato la presenza di animali che in precedenza Pt_2 aveva visto presso il compendio immobiliare.
Anche la testimonianza di risulta generica in relazione all'individuazione presso l'azienda Testimone_5 trasferita dei beni indicati dalla parte attrice.
Tale lacuna probatoria è stata confermata anche dall'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio che ha descritto i beni mobili rilevati nel corso delle operazioni svolte chiarendo che “non si può essere certi che siano gli stessi esistenti all'epoca dell'avvenuto rilascio del compendio immobiliare avvenuto in data
05/09/2016, in quanto possono essere di proprietà della esercente attività agricola”. Controparte_1
Inoltre, in relazione alle presunte attività lavorative svolte dal e di cui il medesimo ha chiesto il Pt_1 pagamento, il c.t.u. ha spiegato che “per attribuire a tali attività le spettanze dovute occorrono dettagli sulle caratteristiche dei mezzi usati, in quale stagione è stato eseguito l'intervento, al tipo di terreno, il tipo di manovalanza e tanti altri. Tali dettagli sono assenti nell'elenco dell'atto di citazione per cui il sottoscritto non può attribuirne alcun valore”.
Il complesso degli elementi esaminati, il difetto di raffronto specifico tra i beni esistenti al momento del rilascio e quelli rinvenuti successivamente, la prova del mancato ritiro degli stessi da parte del entro il Pt_1 termine assegnato dall'ufficiale giudiziario, anche in assenza di ulteriori istanze al giudice dell'esecuzione,
l'assenza della dimostrazione di ogni accordo con la convenuta, conduce al rigetto della domanda attorea.
Stessa sorte merita la domanda riconvenzionale.
pagina 4 di 5 Assume la società convenuta che a seguito dell'aggiudicazione del compendio immobiliare e della relativa immissione in possesso, ha riscontrato diversi danni, ossia l'avvenuta sottrazione di beni e attrezzature
(elementi di riscaldamento e porzione degli impianti di areazione, scaldabagno, due ventole di circa 1x1m, due porte interne, travi in ferro costituenti parti del materiale di completamento del capannone, chianche e basole) di cui sarebbe responsabile il Pt_1
Anche tale assunto non ha trovato conforto all'esito dell'istruttoria espletata.
Manca la specifica dimostrazione dello stato dell'immobile al momento dell'immissione in possesso e della condizione rilevata successivamente nonché dell'attribuibilità dei danni rilevati alla condotta tenuta dal Pt_1
I testi escussi hanno offerto, sotto tale profilo, deposizioni del tutto generiche (anche il teste che ha Tes_2 riferito più volte di non essere in grado di indicare quello che il aveva asportato) sia in relazione ai Pt_1 presunti danni sia in ordine alla condotta tenuta dal Pt_1
Manca inoltre una puntuale quantificazione del danno di cui è stato chiesto il ristoro.
La domanda riconvenzionale deve essere conseguentemente respinta.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, possono essere compensate per intero tra le stesse.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, devono essere poste, in ragione della reciproca soccombenza, a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed Parte_2 eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) compensa le spese di lite tra le parti;
4) pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
Bari, 5.8.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3039/2018 R.G.
e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Semeraro e Michele Semeraro ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Noci presso il loro studio dell'avv. Antonio Notarnicola, Via Cavour, 122
ATTORE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_2 avv.ti Martino Sportelli e Isabella Gentile ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in
Castellana Grotte, Via Str. Com. Immirzi, 10
CONVENUTA
Oggetto: richiesta pagamento
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 16.1.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4.5.2017 esponeva che a seguito di procedimento esecutivo Parte_1 immobiliare n. 1/2013 svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari, il compendio sito in agro di Putignano alla
Contrada Sovero con annesso fabbricato destinato ad allevamento di bestiame, era stato trasferito in favore della società , che era quindi stata immessa nel possesso dell'immobile; che al Parte_2 momento del trasferimento presso il compendio vi erano diversi beni mobili che erano rimasti nella disponibilità della società acquirente a fronte della rassicurazione del versamento del corrispondente valore in denaro;
che era stato altresì promesso il pagamento per l'esecuzione dell'attività di spandimento di letame, di liquame, per l'aratura dei terreni e per la semina-rullatura già svolto presso detti terreni;
che nonostante l'accordo raggiunto nessun importo era stato versato.
Assumeva di aver diritto al pagamento della somma di € 40.000,00 in relazione ai beni rimasti nella disponibilità della società convenuta (pari ad €35.000,00) e per le prestazioni lavorative svolte (pari ad
€5.000,00) e chiedeva pertanto la condanna della società convenuta al pagamento della somma indicata, o a quell'altra ritenuta di giustizia, anche a titolo di indebito arricchimento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 12.9.2017 si costituiva la società in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentando che a seguito della emissione del decreto di trasferimento relativo ai beni immobili del oggetto della procedura esecutiva, poiché la parte debitrice Pt_1 esecutata si era rifiutata di liberare spontaneamente l'immobile, ciò era avvenuto con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, che, come si evinceva dal verbale di immissione nel possesso del 05/09/2016, aveva assegnato al il termine di 30 giorni per ritirare tutti i beni mobili presenti nell'immobile aggiudicato;
che il Pt_1 Pt_1 aveva provveduto a ritirare tutti i beni mentre l'aggiudicatario aveva proceduto alla pulizia dai rifiuti (scarti di plastica e macerie), lasciati;
che durante le operazioni di asporto l'attore aveva provocato dei danni avendo sottratto illegittimamente porte, elementi essenziali degli impianti di riscaldamento, chianche e basole antiche cagionandole un pregiudizio.
Eccepiva l'improcedibilità, l'inammissibilità e la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione delle ragioni di diritto e per mancanza di prove;
nonché l'improcedibilità, l'inammissibilità e la nullità della domanda proposta ex art. 609 c.p.c. dovendo essere rivolta al G.E. ogni richiesta relativa ai beni mobili da asportare;
negava l'esistenza di un accordo con il in relazione ai beni mobili presenti e alle presunte Pt_1 attività svolte.
pagina 2 di 5 Spiegava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, riconducibili alla condotta tenuta dall'attore da liquidare nella somma non inferiore ad €
12.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari svolte e, nel merito, il rigetto della domanda;
l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attrice è infondata e deve essere respinta.
Sostiene l'attore che a seguito della vendita del compendio immobiliare sito in Castellana Grotte, meglio descritto nell'atto introduttivo, nel corso dell'esecuzione immobiliare introdotta nei suoi confronti presso il
Tribunale di Bari (contraddistinta dal n. 1/2013 R.G.E.), alcuni beni mobili, depositati presso l'immobile trasferito, sarebbero rimasti nella disponibilità della società aggiudicataria, che se ne sarebbe Pt_2 illegittimamente impossessata traendone vantaggio.
Orbene è necessario premettere che ai sensi dell'art. 560 c.p.c. “quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi” e “se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.
Se le operazioni vengono svolte dall'ufficiale giudiziario, quest'ultimo, alla stregua della previsione di cui all'art. 609 c.p.c., intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine.
Agli atti è depositato il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, datato 5.9.2016, in relazione al rilascio dell'immobile a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento, in cui si dà atto della presenza di beni mobili all'interno del compendio intimando la parte debitrice esecutata al ritiro di detti beni entro 30 giorni.
Non vi sono ulteriori documenti da cui risulti l'esistenza di detti beni successivamente al periodo di 30 giorni assegnato né è stato chiesto al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 609 c. 4 c.p.c., di ottenere la riconsegna di detti beni trascorso il termine per provvedere al relativo asporto.
Tuttavia il sostiene di aver raggiunto un accordo con la società convenuta, diretta ad ottenere il Pt_1 pagamento sia dei beni rimasti presso il bene trasferito sia dei lavori agricoli eseguiti in suo favore.
Detto accordo, oltre ad essere stato decisamente negato dalla società convenuta, non ha trovato alcun riscontro nel corso del giudizio.
Rispetto alla consistenza dei beni di cui è stato chiesto il pagamento, deve innanzitutto chiarirsi che il verbale citato l'ufficiale giudiziario dà conto della presenza di beni, senza meglio specificarli, rinviando a pagina 3 di 5 documentazione fotografica in mancanza di una descrizione dettagliata e ciò impedisce un raffronto tra quanto constatato dall'ufficiale giudiziario e quanto sostenuto dall'attore.
Peraltro le prove orali raccolte in corso di causa non confermano in alcun modo l'assunto attoreo.
Il teste , padre dell'attore, ha riferito che quest'ultimo aveva lasciato “parecchia roba” presso i Testimone_1 locali dell'azienda al momento dell'immissione in possesso della società senza essere in grado di Pt_2 specificare con esattezza di quali beni si trattasse e di quale consistenza.
Il teste ha affermato di aver visto l'attore recarsi diverse volte presso il bene trasferito in Testimone_2 favore della società e di averlo visto portare via alcuni beni senza opposizione del il quale Pt_2 Pt_2 aveva evidentemente consentito l'asporto dei beni in questione;
che non ricordava esattamente i beni asportati;
che anche gli animali presenti erano stati asportati da un commerciante a cui presumibilmente erano stati venduti.
In relazione a detta ultima circostanza il teste ha riferito di aver comprato del bestiame dal Testimone_3
e di averlo fatto prelevare dai suoi autisti. Pt_1
Il teste ha riferito di non aver constatato l'esecuzione di lavori agricoli da parte dell'attore e che la Tes_4 società aveva fatto realizzare da terzi;
di non aver riscontrato la presenza di animali che in precedenza Pt_2 aveva visto presso il compendio immobiliare.
Anche la testimonianza di risulta generica in relazione all'individuazione presso l'azienda Testimone_5 trasferita dei beni indicati dalla parte attrice.
Tale lacuna probatoria è stata confermata anche dall'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio che ha descritto i beni mobili rilevati nel corso delle operazioni svolte chiarendo che “non si può essere certi che siano gli stessi esistenti all'epoca dell'avvenuto rilascio del compendio immobiliare avvenuto in data
05/09/2016, in quanto possono essere di proprietà della esercente attività agricola”. Controparte_1
Inoltre, in relazione alle presunte attività lavorative svolte dal e di cui il medesimo ha chiesto il Pt_1 pagamento, il c.t.u. ha spiegato che “per attribuire a tali attività le spettanze dovute occorrono dettagli sulle caratteristiche dei mezzi usati, in quale stagione è stato eseguito l'intervento, al tipo di terreno, il tipo di manovalanza e tanti altri. Tali dettagli sono assenti nell'elenco dell'atto di citazione per cui il sottoscritto non può attribuirne alcun valore”.
Il complesso degli elementi esaminati, il difetto di raffronto specifico tra i beni esistenti al momento del rilascio e quelli rinvenuti successivamente, la prova del mancato ritiro degli stessi da parte del entro il Pt_1 termine assegnato dall'ufficiale giudiziario, anche in assenza di ulteriori istanze al giudice dell'esecuzione,
l'assenza della dimostrazione di ogni accordo con la convenuta, conduce al rigetto della domanda attorea.
Stessa sorte merita la domanda riconvenzionale.
pagina 4 di 5 Assume la società convenuta che a seguito dell'aggiudicazione del compendio immobiliare e della relativa immissione in possesso, ha riscontrato diversi danni, ossia l'avvenuta sottrazione di beni e attrezzature
(elementi di riscaldamento e porzione degli impianti di areazione, scaldabagno, due ventole di circa 1x1m, due porte interne, travi in ferro costituenti parti del materiale di completamento del capannone, chianche e basole) di cui sarebbe responsabile il Pt_1
Anche tale assunto non ha trovato conforto all'esito dell'istruttoria espletata.
Manca la specifica dimostrazione dello stato dell'immobile al momento dell'immissione in possesso e della condizione rilevata successivamente nonché dell'attribuibilità dei danni rilevati alla condotta tenuta dal Pt_1
I testi escussi hanno offerto, sotto tale profilo, deposizioni del tutto generiche (anche il teste che ha Tes_2 riferito più volte di non essere in grado di indicare quello che il aveva asportato) sia in relazione ai Pt_1 presunti danni sia in ordine alla condotta tenuta dal Pt_1
Manca inoltre una puntuale quantificazione del danno di cui è stato chiesto il ristoro.
La domanda riconvenzionale deve essere conseguentemente respinta.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, possono essere compensate per intero tra le stesse.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, devono essere poste, in ragione della reciproca soccombenza, a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed Parte_2 eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) compensa le spese di lite tra le parti;
4) pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
Bari, 5.8.2025
Il Giudice
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