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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
RG 413/2020 sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
- Dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- Dott. Michele Videtta Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 413/2020 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 aprile 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
(P. Iva Parte_1
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariacristina Visaggi e P.IVA_1
Michelangelo Taccogna giusta procura allegata all'atto di appello appellante
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Pinto e Cesare P.IVA_2
Pinto giusta procura allegata alla comparsa di costituzione appellata
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: in narrativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
~ 1 ~ RG 413/2020 sez. civ. CdA PZ
1. Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la società
[...]
conveniva in giudizio lo Controparte_1 Parte_1
innanzi al Tribunale Civile di Matera, chiedendo di
[...]
revocare il decreto ingiuntivo n. 253 del 2016, emesso dal predetto
Tribunale, per la somma pari ad euro 14.963,20, oltre accessori, in virtù della fattura emessa, a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza contabile e fiscale prestata a favore della società opponente, e pertanto chiedeva di dichiarare non dovuta la predetta somma.
A sostegno della domanda, eccepiva:
- l'assenza di accordo in ordine alla somma, pari ad euro 14.963,20, ingiunta ed unilateralmente annotata nel libro giornale del 2012 e del 2013;
- l'inidoneità della fattura n. 3/2015 a provare la sussistenza del credito ingiunto, non indicato nei bilanci del 2012 e del 2013;
- l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto.
2. Si costituiva in giudizio lo che Parte_1
contestava la domanda attrice, chiedendo che venisse rigettata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con sentenza pubblicata il 28.02.2020 il Tribunale di Matera:
- ha revocato il decreto ingiuntivo n. 253/2016 e ha condannato parte opponente al pagamento in favore dello Controparte_2
della somma pari ad euro 2.400,00, oltre IVA e CAP a titolo
[...]
di compensi professionali.
3. Con atto di appello regolarmente notificato, lo Parte_1
proponeva tempestivo appello, lamentando:
[...]
- l'errata valutazione del giudice di prime cure posta a fondamento della statuizione relativa al riconoscimento dell'efficacia vincolante e probatoria dei soli bilanci, valutando insufficienti i libri giornale prodotti;
~ 2 ~ RG 413/2020 sez. civ. CdA PZ
- l'erroneo riconoscimento della somma di euro 2.400,00 per l'attività svolta, in quanto il giudice avrebbe dovuto determinarla ai sensi dell'art. 2233 c.c.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3
con comparsa di risposta, depositata il 4.02.2021, nella quale
[...]
chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio.
In particolare, deduceva la corretta valutazione del giudice di prime cure in ordine alla inefficacia probatoria dei libri giornale e alla corretta quantificazione in termini economici dell'attività svolta, ricavata dalla delibera assembleare del 15.06.2015.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 22.04.2025, con la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche, ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Invero, la suddetta disposizione va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
~ 3 ~ RG 413/2020 sez. civ. CdA PZ
vincolata. Ne consegue che è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate, e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore. In altri termini, è pacifico che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico giuridico.
Alla stregua dei principi sopra esposti, deve ritenersi che l'appello proposto dallo sia rispondente ai Parte_1
requisiti che consentono di considerare ammissibile l'impugnazione in esame.
5. Con i due motivi di appello, lo Parte_1
sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente statuito in ordine alla inefficacia dei libri e delle scritture contabili, violando l'art. 2709 c.c. che prevede: “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore” e gli ha erroneamente riconosciuto il compenso per l'attività svolta, pari ad euro 2.400,00 euro, limitandosi ad estrapolarlo dal verbale di assemblea tenutasi il
15.06.2015.
6. L'appello merita di essere accolto parzialmente, limitatamente alla determinazione del corrispettivo dovuto alla parte appellante.
~ 4 ~ RG 413/2020 sez. civ. CdA PZ
Occorre preliminarmente evidenziare che lo Controparte_2
prestava attività di consulenza contabile e fiscale a favore della
[...]
Co società cooperativa edilizia “Lucania ” per il periodo 1982-2013.
Parte appellante sostiene che il compenso per la predetta attività è stato convenuto nella misura di euro 15.800,00 e precisa che questa pattuizione trova riscontro documentale sia nei libri giornale della società appellata, relativi agli anni 2012 e 2013, sia nei bilanci regolarmente approvati per gli anni 2012 e 2013.
Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado – ovvero
“nel bilancio al 31.12.2012 richiamato nel verbale di assemblea del
18.06.2013 non si riscontra la voce passiva la somma di euro 11.000,00, come prevista nel libro giornale, così come non compare la voce passiva di debito euro 4.800,00 poi nel bilancio al 31.12.2013 e approvato con verbale di assemblea al 29.5.2014” – la Corte riscontra, come del resto illustrato dall'appellante alla pagina 6 della comparsa conclusionale, che le somme di euro 11.000,00 per l'anno 2012 e di euro 4.800,00 per l'anno
2013 sono state conteggiate nell'importo totale dei debiti riportato nei bilanci (cfr. “debiti rappresentati dalle fatture dei fornitori ancora da ricevere”) e che il frutto dell'addizione delle poste debitorie è indicato nei libri giornale del 2012 e del 2013 con la dicitura “fatture da ricevere a breve”.
Nella sentenza di primo grado si legge altresì “come detto le voci di bilancio da approvare devono essere indicare in maniera chiara. Tale chiarezza non emerge nei bilanci prodotti da parte opponente, non essendo sufficienti i soli libri giornale prodotti da parte opposta”.
Per contro, i libri giornale del debitore riportano l'annotazione del debito con la dicitura “fattura da ricevere a breve” da parte del creditore, odierno appellante. Il creditore ha successivamente emesso la fattura, per un importo inferiore, pari ad euro 14.963,20, ridotto su richiesta del debitore,
~ 5 ~ RG 413/2020 sez. civ. CdA PZ
ed ha poi prodotto al fine di ottenere il decreto ingiuntivo da parte del
Tribunale di Matera.
Non ignora la Corte che "l'inserimento delle fatture nella contabilità costituisce prova dell'esistenza del rapporto contrattuale sulla cui base il documento fiscale è stato emesso. Detto elemento, infatti, assume valenza decisiva solo quando la fattura, emessa dal creditore, sia stata inserita nei libri contabili del debitore, poiché si presume che, in tal modo, costui riconosca l'esistenza del rapporto negoziale (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 32935 del 20/12/2018, Rv. 651954, secondo cui l'annotazione della posta debitoria nei libri i.v.a., con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.; conf. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3383 del 18/02/2005, Rv. 581419). Il fatto, invece, che la fattura sia stata riportata nei libri contabili del creditore non costituisce elemento significativo ai fini della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale sottostante, da un lato perché si tratta di documento di formazione unilaterale, predisposto proprio dal creditore, e dall'altro in quanto il suo inserimento nei registri iva del soggetto che la ha emessa costituisce adempimento prescritto dalla legge." (Cass. 128/2022).
Peraltro, come si recente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n.
3581/2024, le fatture regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c., costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate.
Sennonché, occorre evidenziare che tali contestazioni sono state tempestivamente avanzate dalla parte debitrice, la quale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha specificamente disconosciuto i debiti annotati deducendo: “quanto ai libri giornale, relativi agli anni 2012 e
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2013, ex adverso allegati in sede monitoria, gli stessi vengono espressamente e formalmente disconosciuti trattandosi di documenti predisposti unilateralmente dallo studio opposto, i cui dati non trovano riscontro nei bilanci approvati ed allegati dall'opponente” ed in sede di interrogatorio, reso in primo grado, il legale rappresentante ha precisato
“la cooperativa non possedeva e non poteva compilare il libro giornale”.
Il che assume valenza decisiva in quanto, come puntualmente ribadito dalla appellata alla pagina 3 della compara conclusionale, nonché alla pagina 14 della comparsa di costituzione in appello, le annotazioni dei debiti sono state riportate nei libri contabili dallo stesso creditore, ancor prima di emettere la fattura, e pertanto non sono attendibili quali ricognizioni di debito essendo state operate dallo stesso unilateralmente, in virtù dell'incarico assunto, avente ad oggetto infatti la regolare tenuta della contabilità della società appellata.
7. Invece, merita di essere accolto il secondo motivo di appello in quanto a differenza di quanto statuito dal primo giudice – “pur essendo dimostrata l'attività svolta, non è provata la sua quantificazione in termini economici” – vi è un accordo in merito al compenso da corrispondere allo
Studio Associato altresì riconosciuto dal debitore Controparte_2
appellato.
Parte appellante deduce che il giudice di primo grado ha erroneamente determinato il compenso per l'attività svolta in suo favore, facendo riferimento al verbale di assemblea del 15.06.2015, il quale gli ha attribuito la somma di euro 2.400,00. Evidenzia che la fattura n. 3/2015 è pari ad euro 14.000,00 oltre IVA e CAP, per un totale di euro 14.963,20, importo inferiore a quello annotato nei libri giornale del 2012 e del 2013 in quanto la società cooperativa edilizia “Lucania 80” avanzava questa proposta economica al fine di addivenire ad una composizione bonaria della questione.
~ 7 ~ RG 413/2020 sez. civ. CdA PZ
Parte appellata sostiene, invece, l'assenza di qualsiasi accordo in merito alla predetta somma ingiunta, evidenziando, e dunque riconoscendo, di avere concluso accordi economici differenti, aventi ad oggetto la corresponsione di £ 500.000 per anno, compenso successivamente rideterminato dapprima in euro 230,00 e poi in 250,00 euro l'anno.
Dalla documentazione prodotta da parte appellata (n. 6 ricevute di pagamento) risulta che la stessa ha versato in favore dello studio
[...]
dal 2009 al 2013, la somma di euro 1.710,00 per il Parte_1
deposito dei bilanci relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e
2013; ciò, tuttavia – come inferibile dal compendio istruttorio, con particolare riguardo al testimoniale, diffusamente richiamato dalla appellante alle pagine 14 e seguenti della comparsa conclusionale – a copertura dei soli esborsi sostenuti dalla appellante, non già della prestazione professionale, in ordine al cui effettivo svolgimento, sebbene ritenuto dal primo giudice, non è stata spiegata impugnazione incidentale.
Occorre però evidenziare che il conferimento dell'incarico di predisporre e depositare i bilanci è avvenuto già nel lontano 1982. Tale circostanza non è contestata dalla parte debitrice, che anzi, già nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo assumeva “la società cooperativa edilizia ”, quale cooperativa edilizia, è rimasta inattiva fino CP_1
all'avvio del programma costruttivo avvenuto il 1.10.2014. Pertanto, sino a tale evento, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia attività della cooperativa, le parti hanno concordato un compenso annuo di lire
500.000”.
Ebbene, la parte debitrice non ha provato di aver regolarmente pagato il compenso, pari ad euro 6.654,00, per i 26 anni precedenti di attività (dal
1982 al 2008).
In riferimento ai predetti compensi, la stessa ha sollevato in primo grado, alla pagina 5 della opposizione introduttiva, eccezione di prescrizione del
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preteso credito ai sensi degli articoli 2956 e 2946 c.c.; eccezione tuttavia oggetto di una implicita pronuncia di rigetto.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito il seguente principio di diritto “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. (Sez. U - , Sentenza n. 11799 del 12/05/2017)”.
Dunque, l'appellata avrebbe dovuto proporre un espresso motivo di appello incidentale sul punto invece di reiterare, nella comparsa di costituzione e risposta, l'eccezione di prescrizione formulata nell'atto di opposizione e ribadita nei successivi atti difensivi.
L'eccezione è ad ogni modo infondata nel merito, come dedotto dalla attuale appellante già alla pagina 3 della comparsa di costituzione in primo grado, giacché “in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il
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termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui
è stato espletato l'incarico commesso, e non già” – contrariamente all'assunto dell'appellante, che peraltro precisa come il versamento del compenso consistesse in adempimenti annuali – “dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione” (Cass.
13209/2006, 4951/2016, 17719/19).
In sintesi, ai 6.654,00 euro, per i 26 anni precedenti di attività (dal 1982 al 2008), vanno sommati i 2.400,00 euro di cui al verbale del 15.06.2015, in cui i soci della ” hanno Controparte_3
deliberato nei termini che seguono “l'assemblea… delibera di riconoscere la somma di euro 2.400,00 oltre IVA e CAP, quale compenso unico e forfettario per le ultime 5 annualità…; dopo ampio dibattito i soci autorizzano e danno mandato all'amministratore di procedere al pagamento…” (cfr. verbale di assemblea in atti).
Il compenso complessivo – da rideterminare in euro 9.054,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in parziale accoglimento dell'appello e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza – può ritenersi adeguato ai sensi dell'art. 2233 c.c. tenuto conto della limitata attività professionale espletata, essendo la società committente rimasta inattiva sino al 2014 (cfr. all. n. 14 in atti). Lo stesso creditore, del resto, ha quantificato in termini economici l'attività svolta senza offrire, salvo un generico riferimento alle tariffe, elementi specifici, neppure persuasivamente inferibili dal testimoniale, atti a consentire una eventuale quantificazione in melius.
8. Segue la condanna della soccombente appellata Controparte_4
alla rifusione delle spese del doppio grado, stante
[...]
l'effetto espansivo interno conseguente alla rideterminazione del quantum, in favore dello , Controparte_2
liquidate in dispositivo con riferimento ai valori minimi di cui al d.m.
~ 10 ~ RG 413/2020 sez. civ. CdA PZ
174/2022, attesa la non complessità delle questioni trattate, nonché allo scaglione fino a € 26.000,00, con attribuzione ai richiedenti difensori antistatari. Va confermata nel resto l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dallo studio associato CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione
[...]
monocratica, 163/2020, pubblicata il 28-02-2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza ridetermina la statuizione di condanna dell'appellata in favore dell'appellante in € Controparte_2
9.054,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna la alla rifusione delle spese del Controparte_3
doppio grado in favore dell'appellante Controparte_2
liquidate per il primo grado in € 145,50 per esborsi e € 2.539,00
[...]
per compenso professionale e per il secondo grado in € 382,50 per esborsi e € 2.905,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso il 9.9.2025 Il Presidente relatore dott. Pasquale Cristiano
~ 11 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
- Dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- Dott. Michele Videtta Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 413/2020 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 aprile 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
(P. Iva Parte_1
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariacristina Visaggi e P.IVA_1
Michelangelo Taccogna giusta procura allegata all'atto di appello appellante
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Pinto e Cesare P.IVA_2
Pinto giusta procura allegata alla comparsa di costituzione appellata
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: in narrativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
~ 1 ~ RG 413/2020 sez. civ. CdA PZ
1. Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la società
[...]
conveniva in giudizio lo Controparte_1 Parte_1
innanzi al Tribunale Civile di Matera, chiedendo di
[...]
revocare il decreto ingiuntivo n. 253 del 2016, emesso dal predetto
Tribunale, per la somma pari ad euro 14.963,20, oltre accessori, in virtù della fattura emessa, a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza contabile e fiscale prestata a favore della società opponente, e pertanto chiedeva di dichiarare non dovuta la predetta somma.
A sostegno della domanda, eccepiva:
- l'assenza di accordo in ordine alla somma, pari ad euro 14.963,20, ingiunta ed unilateralmente annotata nel libro giornale del 2012 e del 2013;
- l'inidoneità della fattura n. 3/2015 a provare la sussistenza del credito ingiunto, non indicato nei bilanci del 2012 e del 2013;
- l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto.
2. Si costituiva in giudizio lo che Parte_1
contestava la domanda attrice, chiedendo che venisse rigettata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con sentenza pubblicata il 28.02.2020 il Tribunale di Matera:
- ha revocato il decreto ingiuntivo n. 253/2016 e ha condannato parte opponente al pagamento in favore dello Controparte_2
della somma pari ad euro 2.400,00, oltre IVA e CAP a titolo
[...]
di compensi professionali.
3. Con atto di appello regolarmente notificato, lo Parte_1
proponeva tempestivo appello, lamentando:
[...]
- l'errata valutazione del giudice di prime cure posta a fondamento della statuizione relativa al riconoscimento dell'efficacia vincolante e probatoria dei soli bilanci, valutando insufficienti i libri giornale prodotti;
~ 2 ~ RG 413/2020 sez. civ. CdA PZ
- l'erroneo riconoscimento della somma di euro 2.400,00 per l'attività svolta, in quanto il giudice avrebbe dovuto determinarla ai sensi dell'art. 2233 c.c.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3
con comparsa di risposta, depositata il 4.02.2021, nella quale
[...]
chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio.
In particolare, deduceva la corretta valutazione del giudice di prime cure in ordine alla inefficacia probatoria dei libri giornale e alla corretta quantificazione in termini economici dell'attività svolta, ricavata dalla delibera assembleare del 15.06.2015.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 22.04.2025, con la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche, ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Invero, la suddetta disposizione va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
~ 3 ~ RG 413/2020 sez. civ. CdA PZ
vincolata. Ne consegue che è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate, e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore. In altri termini, è pacifico che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico giuridico.
Alla stregua dei principi sopra esposti, deve ritenersi che l'appello proposto dallo sia rispondente ai Parte_1
requisiti che consentono di considerare ammissibile l'impugnazione in esame.
5. Con i due motivi di appello, lo Parte_1
sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente statuito in ordine alla inefficacia dei libri e delle scritture contabili, violando l'art. 2709 c.c. che prevede: “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore” e gli ha erroneamente riconosciuto il compenso per l'attività svolta, pari ad euro 2.400,00 euro, limitandosi ad estrapolarlo dal verbale di assemblea tenutasi il
15.06.2015.
6. L'appello merita di essere accolto parzialmente, limitatamente alla determinazione del corrispettivo dovuto alla parte appellante.
~ 4 ~ RG 413/2020 sez. civ. CdA PZ
Occorre preliminarmente evidenziare che lo Controparte_2
prestava attività di consulenza contabile e fiscale a favore della
[...]
Co società cooperativa edilizia “Lucania ” per il periodo 1982-2013.
Parte appellante sostiene che il compenso per la predetta attività è stato convenuto nella misura di euro 15.800,00 e precisa che questa pattuizione trova riscontro documentale sia nei libri giornale della società appellata, relativi agli anni 2012 e 2013, sia nei bilanci regolarmente approvati per gli anni 2012 e 2013.
Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado – ovvero
“nel bilancio al 31.12.2012 richiamato nel verbale di assemblea del
18.06.2013 non si riscontra la voce passiva la somma di euro 11.000,00, come prevista nel libro giornale, così come non compare la voce passiva di debito euro 4.800,00 poi nel bilancio al 31.12.2013 e approvato con verbale di assemblea al 29.5.2014” – la Corte riscontra, come del resto illustrato dall'appellante alla pagina 6 della comparsa conclusionale, che le somme di euro 11.000,00 per l'anno 2012 e di euro 4.800,00 per l'anno
2013 sono state conteggiate nell'importo totale dei debiti riportato nei bilanci (cfr. “debiti rappresentati dalle fatture dei fornitori ancora da ricevere”) e che il frutto dell'addizione delle poste debitorie è indicato nei libri giornale del 2012 e del 2013 con la dicitura “fatture da ricevere a breve”.
Nella sentenza di primo grado si legge altresì “come detto le voci di bilancio da approvare devono essere indicare in maniera chiara. Tale chiarezza non emerge nei bilanci prodotti da parte opponente, non essendo sufficienti i soli libri giornale prodotti da parte opposta”.
Per contro, i libri giornale del debitore riportano l'annotazione del debito con la dicitura “fattura da ricevere a breve” da parte del creditore, odierno appellante. Il creditore ha successivamente emesso la fattura, per un importo inferiore, pari ad euro 14.963,20, ridotto su richiesta del debitore,
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ed ha poi prodotto al fine di ottenere il decreto ingiuntivo da parte del
Tribunale di Matera.
Non ignora la Corte che "l'inserimento delle fatture nella contabilità costituisce prova dell'esistenza del rapporto contrattuale sulla cui base il documento fiscale è stato emesso. Detto elemento, infatti, assume valenza decisiva solo quando la fattura, emessa dal creditore, sia stata inserita nei libri contabili del debitore, poiché si presume che, in tal modo, costui riconosca l'esistenza del rapporto negoziale (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 32935 del 20/12/2018, Rv. 651954, secondo cui l'annotazione della posta debitoria nei libri i.v.a., con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.; conf. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3383 del 18/02/2005, Rv. 581419). Il fatto, invece, che la fattura sia stata riportata nei libri contabili del creditore non costituisce elemento significativo ai fini della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale sottostante, da un lato perché si tratta di documento di formazione unilaterale, predisposto proprio dal creditore, e dall'altro in quanto il suo inserimento nei registri iva del soggetto che la ha emessa costituisce adempimento prescritto dalla legge." (Cass. 128/2022).
Peraltro, come si recente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n.
3581/2024, le fatture regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c., costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate.
Sennonché, occorre evidenziare che tali contestazioni sono state tempestivamente avanzate dalla parte debitrice, la quale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha specificamente disconosciuto i debiti annotati deducendo: “quanto ai libri giornale, relativi agli anni 2012 e
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2013, ex adverso allegati in sede monitoria, gli stessi vengono espressamente e formalmente disconosciuti trattandosi di documenti predisposti unilateralmente dallo studio opposto, i cui dati non trovano riscontro nei bilanci approvati ed allegati dall'opponente” ed in sede di interrogatorio, reso in primo grado, il legale rappresentante ha precisato
“la cooperativa non possedeva e non poteva compilare il libro giornale”.
Il che assume valenza decisiva in quanto, come puntualmente ribadito dalla appellata alla pagina 3 della compara conclusionale, nonché alla pagina 14 della comparsa di costituzione in appello, le annotazioni dei debiti sono state riportate nei libri contabili dallo stesso creditore, ancor prima di emettere la fattura, e pertanto non sono attendibili quali ricognizioni di debito essendo state operate dallo stesso unilateralmente, in virtù dell'incarico assunto, avente ad oggetto infatti la regolare tenuta della contabilità della società appellata.
7. Invece, merita di essere accolto il secondo motivo di appello in quanto a differenza di quanto statuito dal primo giudice – “pur essendo dimostrata l'attività svolta, non è provata la sua quantificazione in termini economici” – vi è un accordo in merito al compenso da corrispondere allo
Studio Associato altresì riconosciuto dal debitore Controparte_2
appellato.
Parte appellante deduce che il giudice di primo grado ha erroneamente determinato il compenso per l'attività svolta in suo favore, facendo riferimento al verbale di assemblea del 15.06.2015, il quale gli ha attribuito la somma di euro 2.400,00. Evidenzia che la fattura n. 3/2015 è pari ad euro 14.000,00 oltre IVA e CAP, per un totale di euro 14.963,20, importo inferiore a quello annotato nei libri giornale del 2012 e del 2013 in quanto la società cooperativa edilizia “Lucania 80” avanzava questa proposta economica al fine di addivenire ad una composizione bonaria della questione.
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Parte appellata sostiene, invece, l'assenza di qualsiasi accordo in merito alla predetta somma ingiunta, evidenziando, e dunque riconoscendo, di avere concluso accordi economici differenti, aventi ad oggetto la corresponsione di £ 500.000 per anno, compenso successivamente rideterminato dapprima in euro 230,00 e poi in 250,00 euro l'anno.
Dalla documentazione prodotta da parte appellata (n. 6 ricevute di pagamento) risulta che la stessa ha versato in favore dello studio
[...]
dal 2009 al 2013, la somma di euro 1.710,00 per il Parte_1
deposito dei bilanci relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e
2013; ciò, tuttavia – come inferibile dal compendio istruttorio, con particolare riguardo al testimoniale, diffusamente richiamato dalla appellante alle pagine 14 e seguenti della comparsa conclusionale – a copertura dei soli esborsi sostenuti dalla appellante, non già della prestazione professionale, in ordine al cui effettivo svolgimento, sebbene ritenuto dal primo giudice, non è stata spiegata impugnazione incidentale.
Occorre però evidenziare che il conferimento dell'incarico di predisporre e depositare i bilanci è avvenuto già nel lontano 1982. Tale circostanza non è contestata dalla parte debitrice, che anzi, già nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo assumeva “la società cooperativa edilizia ”, quale cooperativa edilizia, è rimasta inattiva fino CP_1
all'avvio del programma costruttivo avvenuto il 1.10.2014. Pertanto, sino a tale evento, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia attività della cooperativa, le parti hanno concordato un compenso annuo di lire
500.000”.
Ebbene, la parte debitrice non ha provato di aver regolarmente pagato il compenso, pari ad euro 6.654,00, per i 26 anni precedenti di attività (dal
1982 al 2008).
In riferimento ai predetti compensi, la stessa ha sollevato in primo grado, alla pagina 5 della opposizione introduttiva, eccezione di prescrizione del
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preteso credito ai sensi degli articoli 2956 e 2946 c.c.; eccezione tuttavia oggetto di una implicita pronuncia di rigetto.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito il seguente principio di diritto “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. (Sez. U - , Sentenza n. 11799 del 12/05/2017)”.
Dunque, l'appellata avrebbe dovuto proporre un espresso motivo di appello incidentale sul punto invece di reiterare, nella comparsa di costituzione e risposta, l'eccezione di prescrizione formulata nell'atto di opposizione e ribadita nei successivi atti difensivi.
L'eccezione è ad ogni modo infondata nel merito, come dedotto dalla attuale appellante già alla pagina 3 della comparsa di costituzione in primo grado, giacché “in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il
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termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui
è stato espletato l'incarico commesso, e non già” – contrariamente all'assunto dell'appellante, che peraltro precisa come il versamento del compenso consistesse in adempimenti annuali – “dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione” (Cass.
13209/2006, 4951/2016, 17719/19).
In sintesi, ai 6.654,00 euro, per i 26 anni precedenti di attività (dal 1982 al 2008), vanno sommati i 2.400,00 euro di cui al verbale del 15.06.2015, in cui i soci della ” hanno Controparte_3
deliberato nei termini che seguono “l'assemblea… delibera di riconoscere la somma di euro 2.400,00 oltre IVA e CAP, quale compenso unico e forfettario per le ultime 5 annualità…; dopo ampio dibattito i soci autorizzano e danno mandato all'amministratore di procedere al pagamento…” (cfr. verbale di assemblea in atti).
Il compenso complessivo – da rideterminare in euro 9.054,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in parziale accoglimento dell'appello e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza – può ritenersi adeguato ai sensi dell'art. 2233 c.c. tenuto conto della limitata attività professionale espletata, essendo la società committente rimasta inattiva sino al 2014 (cfr. all. n. 14 in atti). Lo stesso creditore, del resto, ha quantificato in termini economici l'attività svolta senza offrire, salvo un generico riferimento alle tariffe, elementi specifici, neppure persuasivamente inferibili dal testimoniale, atti a consentire una eventuale quantificazione in melius.
8. Segue la condanna della soccombente appellata Controparte_4
alla rifusione delle spese del doppio grado, stante
[...]
l'effetto espansivo interno conseguente alla rideterminazione del quantum, in favore dello , Controparte_2
liquidate in dispositivo con riferimento ai valori minimi di cui al d.m.
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174/2022, attesa la non complessità delle questioni trattate, nonché allo scaglione fino a € 26.000,00, con attribuzione ai richiedenti difensori antistatari. Va confermata nel resto l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dallo studio associato CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione
[...]
monocratica, 163/2020, pubblicata il 28-02-2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza ridetermina la statuizione di condanna dell'appellata in favore dell'appellante in € Controparte_2
9.054,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna la alla rifusione delle spese del Controparte_3
doppio grado in favore dell'appellante Controparte_2
liquidate per il primo grado in € 145,50 per esborsi e € 2.539,00
[...]
per compenso professionale e per il secondo grado in € 382,50 per esborsi e € 2.905,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso il 9.9.2025 Il Presidente relatore dott. Pasquale Cristiano
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