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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 17.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 455 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Salvatore Rotundo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Salerno, alla via Diaz n. 28;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Castellucci, con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via De Leo n. 12, presso l'Avvocatura
Distrettuale CP_1
1 Resistente OGGETTO: Malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.1.2024 , premesso di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della Isochimica, con mansioni di “addetto alla scoibentazione delle carrozze”, esponeva di aver contratto l'asbestosi e di aver ottenuto dall l'indennità per inabilità assoluta, con una percentuale pari CP_1
all'8%.
Asseriva che, a seguito della presentazione di una domanda di revisione per aggravamento, l'Istituto assicuratore, con provvedimento del 12.1.2022, aveva dapprima confermato la misura del 8% quale grado di riduzione della capacità lavorativa e successivamente, decidendo sul ricorso avverso tale determinazione, aveva riconosciuto una percentuale pari al 9%.
Sosteneva che la predetta patologia aveva subito un significativo aggravamento, tanto da determinare un danno biologico in misura maggiore del 9%, ma non superiore al 15%.
Tanto premesso, il adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno Pt_1
al fine di sentir accertare e dichiarare che la denunziata infermità aveva comportato una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura superiore al 9%, con condanna dell'Istituto all'erogazione delle relative somme e con vittoria delle spese di lite.
Con decreto in data 2.2.2024 il giudice dava corso alla trattazione del procedimento con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e CP_1
deduceva l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
2 Indi, disposta una consulenza tecnica medico-legale sulla persona del ricorrente e ricevute le note di trattazione scritta a firma del procuratore dello stesso, il giudice decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da è parzialmente fondata e va, Parte_1
pertanto, accolta nei limiti che saranno di seguito indicati.
Come già evidenziato nella parte espositiva, il giudice, al fine di accertare se l'infermità denunziata dal ricorrente (asbestosi) avesse cagionato un danno biologico in misura superiore al 9%, ha reputato indispensabile conferire incarico ad un consulente tecnico.
Orbene, il c.t.u. dott. , specialista in Medicina legale e delle Persona_1
assicurazioni, ha innanzitutto rilevato che il ricorrente è affetto da “Placche pleuriche - asbestosi polmonare con iniziale compromissione funzionale e con disturbo dell'adattamento correlato”.
Ha poi aggiunto che “la malattia professionale riscontrata nel ricorrente è assimilabile alla patologia elencata in tabella con n. 30 1: <
(a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale>>, con assegnazione di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica fino a 5. Nel caso in esame, tenuto conto della presenza di una patologia “concorrente”, rappresentata da broncopneumopatia cronica ostruttiva, con segni strumentali di enfisema e con reperto spirometrico di “deficit ventilatorio di tipo ostruttivo di grado moderato - severo”, è da ritenere sostanzialmente equa la valutazione formulata dall CP_1
con riconoscimento di un'invalidità del 9%”.
Ciò nondimeno, il dott. ha precisato che “all'esame clinico è stato Per_1
riscontrato anche un lieve disturbo ansioso - depressivo verosimilmente correlato alla condizione patologica di natura lavorativa, poiché il periziato ha manifestato viva preoccupazione (purtroppo non infondata) per una possibile
3 evoluzione dell'asbestosi verso forme tumorali, avendo appreso che alcuni colleghi di lavoro con precedente esposizione all'asbesto presso la Isochimica di Avellino erano deceduti per neoplasia pleurica/polmonare. In effetti, in occasione di una recente visita psichiatrica, lo specialista ha posto diagnosi di <disturbo dell con alterazioni miste e della condotta>>. Pertanto, nel caso in esame, in conseguenza della correlazione dell'affezione psichica con la patologia professionale riconosciuta, tenuto conto della non grave espressione clinica attuale, appare tecnicamente corretto elevare di qualche punto la valutazione dell , attribuendo al periziato un CP_1
danno biologico nella misura dell'11% in termini di menomazione dell'integrità psico – fisica”.
Ritiene il decidente che la valutazione espressa dal consulente tecnico sia senz'altro appropriata e condivisibile, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico- legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle infermità riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Logico corollario delle considerazioni che precedono diviene, quindi, il parziale accoglimento del ricorso proposto da , cui conseguono, Parte_1
da un lato, la declaratoria di sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari all'11%, quale conseguenza della denunziata malattia professionale, e, dall'altro, la condanna dell al pagamento, in CP_1
favore del predetto, delle differenze tra l'importo a lui spettante e quello erogato a titolo di indennizzo in capitale, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000,
a far tempo dalla data di presentazione della domanda di aggravamento.
In considerazione della parziale fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente, le spese del giudizio vanno poste nella misura della metà a carico dell' rimanendo compensate tra le parti per il residuo ammontare. CP_1
4 L' assicuratore è altresì tenuto al pagamento delle spese dell'espletata CP_1
c.t.u., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 455 del ruolo generale lavoro dell'anno
2024 promosso da contro l' Parte_1 [...]
- -, in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarato che il Pt_1
presenta postumi permanenti di grado pari all'11%, quali conseguenze della denunziata malattia professionale, condanna l' al pagamento, in favore CP_1
dello stesso, delle differenze tra l'importo a lui spettante e quello erogato a titolo di indennizzo in capitale, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000, oltre agli accessori di legge, con la decorrenza sopra indicata;
2) condanna l' al pagamento, in favore del , della metà delle CP_1 Pt_1
spese del giudizio, che liquida, per intero, in € 1.438,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse;
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese della c.t.u. espletata in corso di causa.
Salerno, 17.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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