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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 23/10/2015, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01940/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01419/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2015, proposto da:
EN LÒ, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Argento, con domicilio presso la segreteria del TAR in RE, via Zima 3;
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE DI BERGAMO, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in RE, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento del direttore dell’Ufficio della Motorizzazione di Bergamo del 12 maggio 2015, con il quale il ricorrente è stato escluso dal conseguimento della patente di guida B ai sensi dell’art. 120 comma 1 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dell’Ufficio della Motorizzazione di Bergamo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cpa;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato a un sommario esame:
1. L’Ufficio della Motorizzazione di Bergamo con provvedimento del 12 maggio 2015 ha escluso il ricorrente dal conseguimento della patente di guida B ai sensi dell’art. 120 comma 1 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada).
2. L’esclusione è collegabile a una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione e € 14.000 di multa per acquisto di stupefacenti a fini di spaccio ( Trib. Lodi 28 gennaio 2009 – irrevoc. 9 aprile 2009 ). La sentenza riguarda stupefacenti qualificabili come droghe pesanti (cocaina) e classifica l’episodio nella fattispecie ex art 73 comma 1- bis del DPR 9 ottobre 1990 n. 309. La pena è stata dichiarata estinta per esito favorevole dell’affidamento ai servizi sociali ( Trib. Sorv. Milano 14 marzo 2011 ).
3. Sulla vicenda si possono formulare le seguenti osservazioni:
(a) questo TAR (v. sentenze n. 187 del 4 febbraio 2015, e n. 1364 del 10 dicembre 2014) ha ritenuto ormai superato, in alcuni casi, l’automatismo della revoca (e del mancato rilascio) della patente di guida ex art. 120 commi 1 e 2 del codice della strada. In particolare, l’automatismo non è più ritenuto applicabile per le condanne relative alla fattispecie di lieve entità e per le condanne relative a droghe leggere, purché in quest’ultimo caso la pena in concreto applicata non superi il massimo edittale della fattispecie di lieve entità;
(b) nello specifico, la condanna riguarda invece il reato ordinario, ma sono trascorsi più di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Dopo il decorso di questo termine l’art. 120 comma 2 del codice della strada esclude la revoca della patente. Manca una norma corrispondente per il rilascio, in quanto il comma 1 fa riferimento soltanto all’istituto generale della riabilitazione;
(c) non appare tuttavia ragionevole interpretare la disposizione del comma 1 nel senso di creare un trattamento differenziato tra revoca e rilascio. I requisiti morali sono previsti a garanzia dell’uso corretto della patente di guida, indipendentemente dalla data di conseguimento della stessa, e una simile garanzia può essere fornita solo da una valutazione in concreto delle singole situazioni personali, tranne quando sia la legge a presumere direttamente l’irrilevanza dei precedenti penali;
(d) poiché il comma 1 presume l’irrilevanza della condanna solo dopo la riabilitazione, i soggetti non ancora riabilitati che chiedono il rilascio della patente di guida dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza si trovano in una posizione intermedia: non possono essere esclusi (a maggior ragione se hanno completato favorevolmente la prova presso i servizi sociali), ma non possono neppure vantare un diritto pieno;
(e) di conseguenza, il rilascio della patente di guida è subordinato a una valutazione in concreto da parte della Prefettura, come nelle ipotesi di condanna per le fattispecie minori sopra descritte;
(f) il provvedimento impugnato deve quindi essere sospeso, con rinvio alla Prefettura perché esprima un giudizio motivato sull’idoneità morale del ricorrente a conseguire la patente di guida. Il giudizio sarà formulato utilizzando i seguenti parametri: (1) gravità dell’episodio criminoso descritto nella sentenza di condanna; (2) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali; (3) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi; (4) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo; (5) svolgimento di attività lavorative, oppure occasioni di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(g) nel frattempo, l’Ufficio della Motorizzazione è tenuto a consentire al ricorrente di partecipare con riserva alle prove per il rilascio della patente di guida. In caso di superamento delle prove, la patente potrà essere consegnata solo se la Prefettura esprimerà una valutazione favorevole circa i requisiti morali, come sopra specificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima)
(i) accoglie la domanda cautelare, come precisato in motivazione;
(ii) fissa la trattazione del merito all’udienza pubblica del 20 aprile 2016;
(iii) compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti e alla Prefettura di Bergamo.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2015
IL SEGRETARIO