TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 170/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZUCCHI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Rebasti 14 29122 CE ITALIA presso il difensore avv. ZUCCHI STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 PAULICELLI FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO A. TASSONI, 16 TORINO presso il difensore avv. PAULICELLI FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi pagina 1 di 9 limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
Con Atto di citazione ritualmente notificato, La conveniva Parte_1 avanti l'intestato Tribunale al fine di sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di CE, contrariis reiectis 1) Condannare la al pagamento in favore Controparte_1 della della somma complessiva di €. 47.094,00 e/o a quella Parte_1 minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa e/o determinata dall'Ill.mo
Tribunale secondo il proprio giudizio d'equità, oltre gli interessi determinati secondo la legge n. 231 del 2002. 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Sosteneva la società attrice che:
- Nel luglio del 2015 essa aveva conferito a l'incarico di Controparte_1
promuovere la vendita dei propri prodotti. Detto incarico non aveva né carattere si stabilità né di esclusività;
- Essa aveva consegnato al Sig. , socio della Persona_1 Controparte_1
nella sede di Ponte dell'Olio a più riprese (in data 17.07.2015, 29.07.2015 e Pt_1
14.09.2015) il campionario Stagione di Vendita PRIMAVERA – ESTATE 2016 e AUTUNNO –
INVERNO 2016 / 2016, con l'impegno a restituirlo nella stessa sede a fine stagione, impegno che non veniva rispettato, nonostante diversi solleciti;
- La mancata restituzione dei detti campionari aveva impedito di vendere le scarpe tramite i propri negozi e/o sul mercato online, subendo un danno pari alla perdita del corrispettivo di vendita di ciascuna scarpa applicato al consumatore finale, quantificato in euro 47.094,00, considerato anche che le scarpe utilizzate quale campionario erano state confezionate a mano, quindi aventi un valore superiore a quelle che sarebbero poi confezionate in serie;
Con comparsa si risposta e contestuale istanza 269 cpc si costituiva Controparte_1
contestando in fatto e in diritto le pretese attrici e in particolare eccependo, in
[...]
via preliminare:
pagina 2 di 9 - la nullità della domanda per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 164, n.4 c.p.c., in quanto, dall'esame complessivo della stessa, risultavano assolutamente incerti, generici ed inintelligibili i motivi di fatto e di diritto su cui essa si fondava;
- L'incompetenza territoriale del Tribunale di CE adito, per violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. essendo invece competente Tribunale di Torino o Genova, ove si trovavano sede legale e show room della convenuta , ove avveniva la consegna /riconsegna del campionario.: peraltro, CP_2
[... aveva chiesto è ottenuto dal Tribunale di Torino decreto ingiuntivo dei confronti di Parte_2
per provvigioni non pagate;
[...]
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, prevista per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria;
- l'assoluta carenza di legittimazione passiva della società convenuta, in quanto tra le due ditte non era intercorso alcun contratto, avendo l'attrice conferito incarico per la promozione dei propri prodotti solamente a il cui legale rappresentante aveva deciso di avvalersi CP_3 CP_4
della collaborazione di distribuendosi le zone da gestire;
CP_1
- L'infondatezza nel merito della domanda avendo la stessa adeguato supporto probatorio documentale: le bolle di consegna versate in atti erano false ed esse non erano riconducibili alla
CP_ firma di per , che ne disconosceva la paternità. L'unica bolla di consegna CP_1
intervenuta tra la e la convenuta era il documento di trasporto n. 03 del 29/01/2016, da Pt_1
cui emergeva che in quella data l'attrice inviava sole dodici paia di calzature di campionario
“Saxone”. E sulla base di queste dodici paia, la società convenuta effettuava ordini con clienti e successivamente era stato ottenuto dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo in danno di per mancato pagamento delle provigioni maturate. Parte_2
Ciò premesso, venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia questo Ill.mo
Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
1. in via pregiudiziale e principale, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito in violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. e, per tale motivo, dichiarare con sentenza la domanda attorea improcedibile rimettendo le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al
Tribunale di Torino ovvero Tribunale di Genova, con espressa vittoria di spese;
2. in via pregiudiziale e subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del
d.l. n. 132/2014, il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, per
l'effetto dichiarare la domanda attorea improcedibile;
3. in via preliminare, autorizzare la
pagina 3 di 9 convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e, quindi, a integrare il contraddittorio) il sig. , nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
) e residente in [...]2, in C.F._1
proprio, in quanto ex socio illimitatamente responsabile della per il periodo in cui CP_1
è sorta l'obbligazione, nonché la (C.F., numero iscrizione registro imprese, CP_3
P.IVA ), in persona del legale rappresentante e liquidatore, sig. P.IVA_3 [...]
(C.F. ), con sede legale in Genova (GE), alla via Per_1 C.F._1
Maragliano n. 7/1, e di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
4. in via preliminare e subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 164, n.4 c.p.c., la nullità dell'atto introduttivo così come proposto;
5. in via preliminare e di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_2 CP_1
, con sede legale in Torino, Lungo Dora Pietro Colletta n. 113/8, per i motivi tutti
[...]
esposti in comparsa;
6. nel merito e in via principale, rigettare la domanda così come proposta, per tutte le motivazioni esposte e dedotte in comparsa, in quanto infondata sia in fatto sia in diritto;
7. nel merito e in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, dichiarare i terzi indicati tenuti a manlevare la società convenuta e, per l'effetto 8. condannare il sig.
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._1
Savignone (GE), alla via Monte Rombon n. 10/2, in proprio, in quanto ex socio illimitatamente responsabile della per il periodo in cui è sorta l'obbligazione, CP_1
nonché la (C.F., numero iscrizione registro imprese, P.IVA ), in CP_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante e liquidatore, sig. (C.F. Persona_1
), con sede legale in Genova (GE), alla via Maragliano n. 7/1, al C.F._1 pagamento di tutte le somme eventualmente dovute in favore dell'attrice;
9. condannare
l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese e delle competenze professionali di causa, oltre rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA di legge.”
***
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 13.04.2021 il Giudice concedeva termine per note illustrative in ordine alle eccezioni di incompetenza per territorio di Questo Tribunale, successivamente riservandosi di decidere all'esito dell'istruttoria testimoniale.
In corso di cause sono state depositate note di trattazione scritta, memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc, escussi i testi ammessi. Infine, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 VI comma cpc, dando atto che l'attrice si è limitata al deposito della sola replica conclusionale.
***
La presente causa si fonda sull'assunto che non avrebbe restituito a CP_1 [...]
il campionario consegnatole relativamente alla Stagione di Vendita Parte_1
AUTUNNO – INVERNO 2016 / 2017, e di cui alle bolle allegate all'atto di citazione, impegno che avrebbe dovuto essere ottemperato presso la sede dell'attrice in Ponte dell'Olio: detta mancata riconsegna avrebbe causato all'attrice un ingente danno, pari alla perdita del corrispettivo di vendita sul mercato delle calzature di cui a detto campionario.
Prima di procedere con l'esame delle difese di merito, corre l'obbligo dello scrutinio delle eccezioni preliminari svolte da parte convenuta, dando per superata quella di improcedibilità per mancato avvio della procedura di negoziazione, avendo le parti provveduto in tal senso in corso di causa.
In primis, deve essere valutata la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di CE a giudicare la causa, essendo stato indicato dalla convenuta quale giudice competente a decidere la controversia il Tribunale di Torino, luogo in cui ha sede legale la persona giuridica convenuta ovvero di Genova, luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione (in sostanza ove era ubicato lo show room, presso il quale Persona_1
Cont legale rappresentante di onsegnava/ritirava la merce).
Correttamente, il Giudice, dopo la concessione del terrine di note a chiarimento, ha riservato la decisione sul punto “competenza territoriale” all'esito dell'istruttoria.
Orbene, dopo una lunga e laboriosa istruttoria è emerso che se è vero che Parte_1
Cont si rivolse a – nella persona di - per la promozione delle proprie Persona_1
Cont calzature, altrettanto dimostrato è che a propria volta collaborò con per la CP_1
promozione delle vendite in alcune zone del nord Italia del marchio Controparte_5
in sostanza, le due ditte si spartirono dette zone per il tramite di legale Persona_1
Cont rappresentante della pagina 5 di 9 I testi escussi hanno chiarito la frequente presenza di nella sede di Genova Persona_1 della e nello show room di Torino, ove quest'ultimo portava e recuperava il CP_1
campionario della ditta attrice. E stato anche chiarito che riceveva istruzioni e CP_1
direttive per la commercializzazione delle calzature da e Parte_3 Persona_1 dal socio di quest'ultimo : i testi di parte convenuta hanno confermato Persona_2
che era a occuparsi della consegna e ritiro del campionario della Persona_1
presso la CLAN show room, del quale era socio (Cfr. visura camerale Parte_2
in atti - cfr. mail allegate - dichiarazione dei testi - udienza del Testimone_1
14.03.23 - - udienza del 09.05.23 - teste - udienza del Testimone_2 Persona_2
30.06.23 - udienza del 15.03.24). Tes_3
In sostanza, gran parte dell'istruttoria di causa ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di Cont mandato/agenzia tra e , secondario rispetto a quello principale tra CP_1 Pt_1
Cont la frequente presenza di presso la sede legale della in Genova e Persona_1 CP_1 negli show room di Torino e di come si svolgesse l'incarico da parte di , anche se CP_1
non è risultato ben chiaro in quale veste il agisse, se quale legale rappresentante di Per_1
Cont
socio di (Cfr. doc in atti, in particolate atto costitutivo della società convenuta CP_1
Cont e visura camerale : dimostrato comunque è che era a consegnare la Persona_1
merce presso e al suo ritiro /spedizione al termine delle stagioni Autunno/inverno e CP_1 primavera/estate. (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 14.03.23 – cfr. teste Per_2
udienza del 30.06.23– teste - udienza del - 15.03.24). Tes_3
Quanto alla merce asseritamente non riconsegnata (come da bolle mostrate ai testi) a da parte di all'udienza del 30.06.23 il teste (ex Pt_1 CP_1 Persona_2
Cont socio , nonché il teste (dipendente di ) all'udienza del Tes_3 Parte_2
15.03.24 hanno confermato che il campionario di cui si discute fu consegnato - pare come P primo incarico in qualità di socio di - a dalla presso la CP_1 Persona_1 Pt_1 sede di quest'ultima in Ponte dell'Olio. Parimenti, i testi hanno confermato che per Per_1
CLAN TG si accordò con perché la merce venisse riconsegnata ove era Parte_5 stata ritirata, vale a dirsi presso in Ponte dell'Olio.
Anche la documentazione prodotta dalle parti (segnatamente i DDT recanti il timbro e le mail scambiate tra le due ditte) e in particolare il decreto ingiuntivo ottenuto Pt_1
dalla nei confronti della per provigioni non pagate, rendono CP_1 Parte_2
certo che tra le due società fossero in corso rapporti contrattuali, diretti alla promozione pagina 6 di 9 delle calzature , individuate dai documenti allegati all'atto di Parte_6
citazione.
Ebbene, ritiene chi scrive, che la domanda dell'attore vada inquadrata quale domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale, avendo richiesto il pagamento Parte_1
di una somma in luogo della mancata restituzione obbligatoria del campionario di cui alle bolle allegate al proprio atto introduttivo, che a suo dire avrebbe compromesso la vendita delle calzature sul mercato.
Orbene, secondo la suprema Corte in presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per determinare il foro competente, occorre far riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 6762/14): nel caso in esame, i testi e (per ) hanno riferito Persona_2 Testimone_3 Parte_2
che il campionario di cui ai doc. prodotti era stato ritirato da presso la sede Persona_1 di Ponte Dell'Olio e ivi doveva essere restituito, secondo accordi presi tra quest'ultimo per e , avendo assistito personalmente al relativo incontro: corretta CP_1 Parte_5
dunque è competenza del Tribunale di CE (cfr. dichiarazioni teste rese dal all'udienza del 30.06.23 - 33.A) Vero è che, in base agli accordi intercorsi il Per_2
4.07.2015, presso la sede della sita in Ponte dell'Olio Parte_1
tra il Sig. , quale legale rappresentante della Parte_5 [...]
e il Sig. , quale socio amministratore della Parte_1 Persona_1 [...]
venne stabilito che la all'inizio di ogni stagione di CP_1 Parte_7
vendita, avrebbe dovuto ritirare il relativo campionario presso la sede della sita in Ponte dell'Olio e, alla fine della stagione di Parte_1 vendita, l'avrebbe dovuto restituire sempre presso la sede della
[...] sita in Ponte dell'Olio.”; “Vero quanto capitolo. Io ero presente a Parte_1
questo primo incontro di consegna di campionario e verbalmente e Per_1 Parte_5
si sono accordati in questo modo: preciso tuttavia che è è prassi nel nostro settore accordarsi in questo modo. La restituzione del campionario avviene pochi mesi dopo la fine della campagna vendite (in tempi diversi a seconda della stagione), affinché la casa madre possa vendere questi campioni presso i propri punti vendita”. Si vedano anche le dichiarazioni del teste , rese all'udienza del 15.03.24. Tes_3
Per quanto riguarda la legittimazione passiva di essa trova conferma nelle bolle CP_1 prodotte in causa, che recano tutte il timbro della nonostante l'affermazione CP_2
pagina 7 di 9 di falsità/contraffazione dei documenti, lo stesso e le Persona_2 Tes_3
hanno riconosciute, confermando la consegna a socio , smentendo Persona_1 CP_1
Cont qualunque coinvolgimento della nominata in quanto essa non aveva nell'oggetto sociale l'attività di promozione, che invece svolgeva. (Cfr. dichiarazioni teste CP_1
rese all'udienza del 30.06.23), così come detto teste ha confermato che Per_2 Per_1
ha agito rispetto alla quale socio : va dunque confermata la
[...] Parte_1 CP_1
legittimazione passiva della ditta convenuta.
Relativamente alle censure mosse dalla convenuta di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 164, n.4 c.p.c., in quanto, dall'esame complessivo dello stesso, risulterebbero assolutamente incerti, generici ed inintelligibili i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda: l'assunto trova smentita nelle difese articolate svolte da la quale ha ricostruito l'intera vicenda CP_1
contrattuale svoltasi tra la stessa e la formulando anche richieste istruttorie. Pt_1
A ben vedere, la domanda attrice fa riferimento a un inadempimento restitutorio, nel senso che , una volta ricevuto il campionario da per l'attività CP_1 Parte_2
promozionale, al termine della stagione, avrebbe dovuto restituirlo, motivo per il quale ha chiesto il risarcimento del relativo danno, comprendente sia il valore perduto della merce, che la perdita delle future vendite delle calzature.
Tuttavia, la domanda si presenta non provata sotto l'aspetto del quantum debeatur.
Deduce l'attore che la mancata restituzione del campionario avrebbe cagionato a Pt_1 detta ditta la perdita del “valore complessivo delle scarpe contenute nei vari campionari, considerando il prezzo applicato al consumatore finale, era di €. 47.094,00, di cui €.
26.978,00 relativamente al campionario “PRIMAVERA – ESTATE 2016” e €. 20.116,00 relativamente al campionario “AUTUNNO – INVERNO 2016 / 2017”, così che “per tutte le ragioni meglio sopra esposte, deve essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento danni, in favore della ad una somma complessiva non Parte_1 inferiore a €. 47.094,00.”.
Tuttavia, nel calcolo è stato fatto riferimento al valore delle scarpe indicata da Pt_1
sulla base del listino prezzi di cui ai doc. 6 -7, di formazione assolutamente unilaterale e sull'assunto non provato della vendita dell'intero campionario al rivenditore finale, tante che tardivamente a chiesto l'ammissione di Consulenza Tecnica di Ufficio Parte_1
atta a verificare il valore dei beni, la quale – oltre che tardiva - avrebbe avuto comunque valore esplorativo, stante la mancanza di qualunque elemento che permetta di valutare il pagina 8 di 9 reale valore delle campionario di cui si discute e che le calzatura sarebbero state effettivamente vendute sul mercato, secondo i prezzi indicati.
La domanda, quindi, non può che essere rigettate, essendo sfornita di adeguata prova in ordine al quantum richiesto.
Da accogliersi – invece – è la eccezione di incapacità del testimoniale da Persona_1 ritenersi avente un interesse in causa (benché l'istanza della sua chiamata sia stata inizialmente rigettata), stante la circostanza, provata dai testi escussi, che egli fu colui che tenne i rapporti per e prese in consegna materialmente la merce Parte_1 indicata dall'attore, dando direttive per la loro promozione (cfr. dichiarazione testi e e della teste – udienza del 14.03.23 e mail Per_2 Tes_3 Testimone_1
prodotte dalla convenuta), facendo tuttavia presente che non vi è dimostrazione alcuna che egli abbia reso falsa testimonianza (peraltro genericamente dedotta) che permetta la trasmissione degli atti di causa alla locale Procura della Repubblica.
La condanna al rimborso delle spese di lite non può che conseguire alla soccombenza, che vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di CE – nella persona del Got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – nella causa promossa da nei confronti di – Parte_1 CP_2
definitivamente pronunciando,
Respinge la domanda in quanto non provata per i motivi di cui alla parte motiva;
Dichiara la incapacità a testimoniare di le cui dichiarazioni dovranno Persona_1
essere espunte dal fascicolo;
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 7.616,00, oltre accessori ex lege previsti. CP_2
Così deciso in CE 19.03.25.
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 170/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZUCCHI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Rebasti 14 29122 CE ITALIA presso il difensore avv. ZUCCHI STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 PAULICELLI FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO A. TASSONI, 16 TORINO presso il difensore avv. PAULICELLI FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi pagina 1 di 9 limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
Con Atto di citazione ritualmente notificato, La conveniva Parte_1 avanti l'intestato Tribunale al fine di sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di CE, contrariis reiectis 1) Condannare la al pagamento in favore Controparte_1 della della somma complessiva di €. 47.094,00 e/o a quella Parte_1 minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa e/o determinata dall'Ill.mo
Tribunale secondo il proprio giudizio d'equità, oltre gli interessi determinati secondo la legge n. 231 del 2002. 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Sosteneva la società attrice che:
- Nel luglio del 2015 essa aveva conferito a l'incarico di Controparte_1
promuovere la vendita dei propri prodotti. Detto incarico non aveva né carattere si stabilità né di esclusività;
- Essa aveva consegnato al Sig. , socio della Persona_1 Controparte_1
nella sede di Ponte dell'Olio a più riprese (in data 17.07.2015, 29.07.2015 e Pt_1
14.09.2015) il campionario Stagione di Vendita PRIMAVERA – ESTATE 2016 e AUTUNNO –
INVERNO 2016 / 2016, con l'impegno a restituirlo nella stessa sede a fine stagione, impegno che non veniva rispettato, nonostante diversi solleciti;
- La mancata restituzione dei detti campionari aveva impedito di vendere le scarpe tramite i propri negozi e/o sul mercato online, subendo un danno pari alla perdita del corrispettivo di vendita di ciascuna scarpa applicato al consumatore finale, quantificato in euro 47.094,00, considerato anche che le scarpe utilizzate quale campionario erano state confezionate a mano, quindi aventi un valore superiore a quelle che sarebbero poi confezionate in serie;
Con comparsa si risposta e contestuale istanza 269 cpc si costituiva Controparte_1
contestando in fatto e in diritto le pretese attrici e in particolare eccependo, in
[...]
via preliminare:
pagina 2 di 9 - la nullità della domanda per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 164, n.4 c.p.c., in quanto, dall'esame complessivo della stessa, risultavano assolutamente incerti, generici ed inintelligibili i motivi di fatto e di diritto su cui essa si fondava;
- L'incompetenza territoriale del Tribunale di CE adito, per violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. essendo invece competente Tribunale di Torino o Genova, ove si trovavano sede legale e show room della convenuta , ove avveniva la consegna /riconsegna del campionario.: peraltro, CP_2
[... aveva chiesto è ottenuto dal Tribunale di Torino decreto ingiuntivo dei confronti di Parte_2
per provvigioni non pagate;
[...]
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, prevista per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria;
- l'assoluta carenza di legittimazione passiva della società convenuta, in quanto tra le due ditte non era intercorso alcun contratto, avendo l'attrice conferito incarico per la promozione dei propri prodotti solamente a il cui legale rappresentante aveva deciso di avvalersi CP_3 CP_4
della collaborazione di distribuendosi le zone da gestire;
CP_1
- L'infondatezza nel merito della domanda avendo la stessa adeguato supporto probatorio documentale: le bolle di consegna versate in atti erano false ed esse non erano riconducibili alla
CP_ firma di per , che ne disconosceva la paternità. L'unica bolla di consegna CP_1
intervenuta tra la e la convenuta era il documento di trasporto n. 03 del 29/01/2016, da Pt_1
cui emergeva che in quella data l'attrice inviava sole dodici paia di calzature di campionario
“Saxone”. E sulla base di queste dodici paia, la società convenuta effettuava ordini con clienti e successivamente era stato ottenuto dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo in danno di per mancato pagamento delle provigioni maturate. Parte_2
Ciò premesso, venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia questo Ill.mo
Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
1. in via pregiudiziale e principale, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito in violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. e, per tale motivo, dichiarare con sentenza la domanda attorea improcedibile rimettendo le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al
Tribunale di Torino ovvero Tribunale di Genova, con espressa vittoria di spese;
2. in via pregiudiziale e subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del
d.l. n. 132/2014, il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, per
l'effetto dichiarare la domanda attorea improcedibile;
3. in via preliminare, autorizzare la
pagina 3 di 9 convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e, quindi, a integrare il contraddittorio) il sig. , nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
) e residente in [...]2, in C.F._1
proprio, in quanto ex socio illimitatamente responsabile della per il periodo in cui CP_1
è sorta l'obbligazione, nonché la (C.F., numero iscrizione registro imprese, CP_3
P.IVA ), in persona del legale rappresentante e liquidatore, sig. P.IVA_3 [...]
(C.F. ), con sede legale in Genova (GE), alla via Per_1 C.F._1
Maragliano n. 7/1, e di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
4. in via preliminare e subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 164, n.4 c.p.c., la nullità dell'atto introduttivo così come proposto;
5. in via preliminare e di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_2 CP_1
, con sede legale in Torino, Lungo Dora Pietro Colletta n. 113/8, per i motivi tutti
[...]
esposti in comparsa;
6. nel merito e in via principale, rigettare la domanda così come proposta, per tutte le motivazioni esposte e dedotte in comparsa, in quanto infondata sia in fatto sia in diritto;
7. nel merito e in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, dichiarare i terzi indicati tenuti a manlevare la società convenuta e, per l'effetto 8. condannare il sig.
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._1
Savignone (GE), alla via Monte Rombon n. 10/2, in proprio, in quanto ex socio illimitatamente responsabile della per il periodo in cui è sorta l'obbligazione, CP_1
nonché la (C.F., numero iscrizione registro imprese, P.IVA ), in CP_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante e liquidatore, sig. (C.F. Persona_1
), con sede legale in Genova (GE), alla via Maragliano n. 7/1, al C.F._1 pagamento di tutte le somme eventualmente dovute in favore dell'attrice;
9. condannare
l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese e delle competenze professionali di causa, oltre rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA di legge.”
***
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 13.04.2021 il Giudice concedeva termine per note illustrative in ordine alle eccezioni di incompetenza per territorio di Questo Tribunale, successivamente riservandosi di decidere all'esito dell'istruttoria testimoniale.
In corso di cause sono state depositate note di trattazione scritta, memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc, escussi i testi ammessi. Infine, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 VI comma cpc, dando atto che l'attrice si è limitata al deposito della sola replica conclusionale.
***
La presente causa si fonda sull'assunto che non avrebbe restituito a CP_1 [...]
il campionario consegnatole relativamente alla Stagione di Vendita Parte_1
AUTUNNO – INVERNO 2016 / 2017, e di cui alle bolle allegate all'atto di citazione, impegno che avrebbe dovuto essere ottemperato presso la sede dell'attrice in Ponte dell'Olio: detta mancata riconsegna avrebbe causato all'attrice un ingente danno, pari alla perdita del corrispettivo di vendita sul mercato delle calzature di cui a detto campionario.
Prima di procedere con l'esame delle difese di merito, corre l'obbligo dello scrutinio delle eccezioni preliminari svolte da parte convenuta, dando per superata quella di improcedibilità per mancato avvio della procedura di negoziazione, avendo le parti provveduto in tal senso in corso di causa.
In primis, deve essere valutata la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di CE a giudicare la causa, essendo stato indicato dalla convenuta quale giudice competente a decidere la controversia il Tribunale di Torino, luogo in cui ha sede legale la persona giuridica convenuta ovvero di Genova, luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione (in sostanza ove era ubicato lo show room, presso il quale Persona_1
Cont legale rappresentante di onsegnava/ritirava la merce).
Correttamente, il Giudice, dopo la concessione del terrine di note a chiarimento, ha riservato la decisione sul punto “competenza territoriale” all'esito dell'istruttoria.
Orbene, dopo una lunga e laboriosa istruttoria è emerso che se è vero che Parte_1
Cont si rivolse a – nella persona di - per la promozione delle proprie Persona_1
Cont calzature, altrettanto dimostrato è che a propria volta collaborò con per la CP_1
promozione delle vendite in alcune zone del nord Italia del marchio Controparte_5
in sostanza, le due ditte si spartirono dette zone per il tramite di legale Persona_1
Cont rappresentante della pagina 5 di 9 I testi escussi hanno chiarito la frequente presenza di nella sede di Genova Persona_1 della e nello show room di Torino, ove quest'ultimo portava e recuperava il CP_1
campionario della ditta attrice. E stato anche chiarito che riceveva istruzioni e CP_1
direttive per la commercializzazione delle calzature da e Parte_3 Persona_1 dal socio di quest'ultimo : i testi di parte convenuta hanno confermato Persona_2
che era a occuparsi della consegna e ritiro del campionario della Persona_1
presso la CLAN show room, del quale era socio (Cfr. visura camerale Parte_2
in atti - cfr. mail allegate - dichiarazione dei testi - udienza del Testimone_1
14.03.23 - - udienza del 09.05.23 - teste - udienza del Testimone_2 Persona_2
30.06.23 - udienza del 15.03.24). Tes_3
In sostanza, gran parte dell'istruttoria di causa ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di Cont mandato/agenzia tra e , secondario rispetto a quello principale tra CP_1 Pt_1
Cont la frequente presenza di presso la sede legale della in Genova e Persona_1 CP_1 negli show room di Torino e di come si svolgesse l'incarico da parte di , anche se CP_1
non è risultato ben chiaro in quale veste il agisse, se quale legale rappresentante di Per_1
Cont
socio di (Cfr. doc in atti, in particolate atto costitutivo della società convenuta CP_1
Cont e visura camerale : dimostrato comunque è che era a consegnare la Persona_1
merce presso e al suo ritiro /spedizione al termine delle stagioni Autunno/inverno e CP_1 primavera/estate. (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 14.03.23 – cfr. teste Per_2
udienza del 30.06.23– teste - udienza del - 15.03.24). Tes_3
Quanto alla merce asseritamente non riconsegnata (come da bolle mostrate ai testi) a da parte di all'udienza del 30.06.23 il teste (ex Pt_1 CP_1 Persona_2
Cont socio , nonché il teste (dipendente di ) all'udienza del Tes_3 Parte_2
15.03.24 hanno confermato che il campionario di cui si discute fu consegnato - pare come P primo incarico in qualità di socio di - a dalla presso la CP_1 Persona_1 Pt_1 sede di quest'ultima in Ponte dell'Olio. Parimenti, i testi hanno confermato che per Per_1
CLAN TG si accordò con perché la merce venisse riconsegnata ove era Parte_5 stata ritirata, vale a dirsi presso in Ponte dell'Olio.
Anche la documentazione prodotta dalle parti (segnatamente i DDT recanti il timbro e le mail scambiate tra le due ditte) e in particolare il decreto ingiuntivo ottenuto Pt_1
dalla nei confronti della per provigioni non pagate, rendono CP_1 Parte_2
certo che tra le due società fossero in corso rapporti contrattuali, diretti alla promozione pagina 6 di 9 delle calzature , individuate dai documenti allegati all'atto di Parte_6
citazione.
Ebbene, ritiene chi scrive, che la domanda dell'attore vada inquadrata quale domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale, avendo richiesto il pagamento Parte_1
di una somma in luogo della mancata restituzione obbligatoria del campionario di cui alle bolle allegate al proprio atto introduttivo, che a suo dire avrebbe compromesso la vendita delle calzature sul mercato.
Orbene, secondo la suprema Corte in presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per determinare il foro competente, occorre far riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 6762/14): nel caso in esame, i testi e (per ) hanno riferito Persona_2 Testimone_3 Parte_2
che il campionario di cui ai doc. prodotti era stato ritirato da presso la sede Persona_1 di Ponte Dell'Olio e ivi doveva essere restituito, secondo accordi presi tra quest'ultimo per e , avendo assistito personalmente al relativo incontro: corretta CP_1 Parte_5
dunque è competenza del Tribunale di CE (cfr. dichiarazioni teste rese dal all'udienza del 30.06.23 - 33.A) Vero è che, in base agli accordi intercorsi il Per_2
4.07.2015, presso la sede della sita in Ponte dell'Olio Parte_1
tra il Sig. , quale legale rappresentante della Parte_5 [...]
e il Sig. , quale socio amministratore della Parte_1 Persona_1 [...]
venne stabilito che la all'inizio di ogni stagione di CP_1 Parte_7
vendita, avrebbe dovuto ritirare il relativo campionario presso la sede della sita in Ponte dell'Olio e, alla fine della stagione di Parte_1 vendita, l'avrebbe dovuto restituire sempre presso la sede della
[...] sita in Ponte dell'Olio.”; “Vero quanto capitolo. Io ero presente a Parte_1
questo primo incontro di consegna di campionario e verbalmente e Per_1 Parte_5
si sono accordati in questo modo: preciso tuttavia che è è prassi nel nostro settore accordarsi in questo modo. La restituzione del campionario avviene pochi mesi dopo la fine della campagna vendite (in tempi diversi a seconda della stagione), affinché la casa madre possa vendere questi campioni presso i propri punti vendita”. Si vedano anche le dichiarazioni del teste , rese all'udienza del 15.03.24. Tes_3
Per quanto riguarda la legittimazione passiva di essa trova conferma nelle bolle CP_1 prodotte in causa, che recano tutte il timbro della nonostante l'affermazione CP_2
pagina 7 di 9 di falsità/contraffazione dei documenti, lo stesso e le Persona_2 Tes_3
hanno riconosciute, confermando la consegna a socio , smentendo Persona_1 CP_1
Cont qualunque coinvolgimento della nominata in quanto essa non aveva nell'oggetto sociale l'attività di promozione, che invece svolgeva. (Cfr. dichiarazioni teste CP_1
rese all'udienza del 30.06.23), così come detto teste ha confermato che Per_2 Per_1
ha agito rispetto alla quale socio : va dunque confermata la
[...] Parte_1 CP_1
legittimazione passiva della ditta convenuta.
Relativamente alle censure mosse dalla convenuta di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 164, n.4 c.p.c., in quanto, dall'esame complessivo dello stesso, risulterebbero assolutamente incerti, generici ed inintelligibili i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda: l'assunto trova smentita nelle difese articolate svolte da la quale ha ricostruito l'intera vicenda CP_1
contrattuale svoltasi tra la stessa e la formulando anche richieste istruttorie. Pt_1
A ben vedere, la domanda attrice fa riferimento a un inadempimento restitutorio, nel senso che , una volta ricevuto il campionario da per l'attività CP_1 Parte_2
promozionale, al termine della stagione, avrebbe dovuto restituirlo, motivo per il quale ha chiesto il risarcimento del relativo danno, comprendente sia il valore perduto della merce, che la perdita delle future vendite delle calzature.
Tuttavia, la domanda si presenta non provata sotto l'aspetto del quantum debeatur.
Deduce l'attore che la mancata restituzione del campionario avrebbe cagionato a Pt_1 detta ditta la perdita del “valore complessivo delle scarpe contenute nei vari campionari, considerando il prezzo applicato al consumatore finale, era di €. 47.094,00, di cui €.
26.978,00 relativamente al campionario “PRIMAVERA – ESTATE 2016” e €. 20.116,00 relativamente al campionario “AUTUNNO – INVERNO 2016 / 2017”, così che “per tutte le ragioni meglio sopra esposte, deve essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento danni, in favore della ad una somma complessiva non Parte_1 inferiore a €. 47.094,00.”.
Tuttavia, nel calcolo è stato fatto riferimento al valore delle scarpe indicata da Pt_1
sulla base del listino prezzi di cui ai doc. 6 -7, di formazione assolutamente unilaterale e sull'assunto non provato della vendita dell'intero campionario al rivenditore finale, tante che tardivamente a chiesto l'ammissione di Consulenza Tecnica di Ufficio Parte_1
atta a verificare il valore dei beni, la quale – oltre che tardiva - avrebbe avuto comunque valore esplorativo, stante la mancanza di qualunque elemento che permetta di valutare il pagina 8 di 9 reale valore delle campionario di cui si discute e che le calzatura sarebbero state effettivamente vendute sul mercato, secondo i prezzi indicati.
La domanda, quindi, non può che essere rigettate, essendo sfornita di adeguata prova in ordine al quantum richiesto.
Da accogliersi – invece – è la eccezione di incapacità del testimoniale da Persona_1 ritenersi avente un interesse in causa (benché l'istanza della sua chiamata sia stata inizialmente rigettata), stante la circostanza, provata dai testi escussi, che egli fu colui che tenne i rapporti per e prese in consegna materialmente la merce Parte_1 indicata dall'attore, dando direttive per la loro promozione (cfr. dichiarazione testi e e della teste – udienza del 14.03.23 e mail Per_2 Tes_3 Testimone_1
prodotte dalla convenuta), facendo tuttavia presente che non vi è dimostrazione alcuna che egli abbia reso falsa testimonianza (peraltro genericamente dedotta) che permetta la trasmissione degli atti di causa alla locale Procura della Repubblica.
La condanna al rimborso delle spese di lite non può che conseguire alla soccombenza, che vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di CE – nella persona del Got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – nella causa promossa da nei confronti di – Parte_1 CP_2
definitivamente pronunciando,
Respinge la domanda in quanto non provata per i motivi di cui alla parte motiva;
Dichiara la incapacità a testimoniare di le cui dichiarazioni dovranno Persona_1
essere espunte dal fascicolo;
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 7.616,00, oltre accessori ex lege previsti. CP_2
Così deciso in CE 19.03.25.
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
pagina 9 di 9