Articolo 30 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 29Articolo 31
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22 maggio 1951
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6 maggio 1952
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18 gennaio 1957
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25 ottobre 1989
Art. 30. (((Giuramento). )) (( 1. Nell'assumere servizio i giudici popolari effettivi e i giudici popolari aggiunti prestano giuramento secondo la seguente formula:
Con la ferma volonta' di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenita' prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine e imparzialita', e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinche' la sentenza riesca quale la societa' deve attenderla: affermazione di verita' e di giustizia. Giuro altresi' di conservare il segreto.
2. Dell'avvenuta prestazione del giuramento e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal pubblico ufficiale addetto.
I verbali di giuramento sono conservati agli atti della sessione cui si riferiscono e del prestato giuramento si fa menzione, a pena di nullita', nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione ))
Entrata in vigore il 25 ottobre 1989
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