Art. 30. (((Giuramento). )) (( 1. Nell'assumere servizio i giudici popolari effettivi e i giudici popolari aggiunti prestano giuramento secondo la seguente formula:
Con la ferma volonta' di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenita' prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine e imparzialita', e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinche' la sentenza riesca quale la societa' deve attenderla: affermazione di verita' e di giustizia. Giuro altresi' di conservare il segreto.
2. Dell'avvenuta prestazione del giuramento e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal pubblico ufficiale addetto.
I verbali di giuramento sono conservati agli atti della sessione cui si riferiscono e del prestato giuramento si fa menzione, a pena di nullita', nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione ))
Con la ferma volonta' di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenita' prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine e imparzialita', e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinche' la sentenza riesca quale la societa' deve attenderla: affermazione di verita' e di giustizia. Giuro altresi' di conservare il segreto.
2. Dell'avvenuta prestazione del giuramento e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal pubblico ufficiale addetto.
I verbali di giuramento sono conservati agli atti della sessione cui si riferiscono e del prestato giuramento si fa menzione, a pena di nullita', nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione ))