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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2742/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'Avv. G. Trotta, elett.te domiciliato in Nocera inferiore, alla Parte_1
Via Napoli 1, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to Controparte_1
G. Maddaluna, elett.te domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to S. Ponzo, elett.te CP_2
domiciliato come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 16/6/2025, ha adito questo giudice, Parte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259007952113000
dell'importo di € 35.534,93, notificata in data 23/5/2025. Ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti, la carenza di motivazione dell'ingiunzione di pagamento opposta e la mancata indicazione del termine entro cui ricorrere nonché
dell'A.G. a cui rivolgersi. Ha concluso come da pagine 4 e 5 del ricorso.
Si è costituita l , contrastando le richieste della ricorrente e Controparte_1
concludendo come da pagina 12 della memoria. Si è costituito l' contestando gli assunti avversi e concludendo come da pagine CP_2
12 e 13 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto.
Prima di tutto, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto presupposto che abbia già determinato il quantum del debito e gli interessi, è
congruamente motivata – anche con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati
- con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990.
Del resto, è ben noto che l'Agente di riscossione non ha l'obbligo di allegare gli atti prodromici a quello opposto;
è sufficiente l'indicazione degli stessi, del quantum richiesto,
dell'ente impositore, degli accessori e dei titoli per cui è stata avanzata la pretesa.
Peraltro, l ha utilizzato il modello ministeriale per l'intimazione opposta Controparte_3
recante l'indicazione della possibilità di adire le autorità giudiziarie competenti in relazione al tipo di credito azionato, con termini di opposizione che mutano in virtù del tipo di giudizio azionato.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione opposta.
E' evidente che bisogna esaminare se sono state eseguite le notifiche degli atti prodromici perché, nell'ipotesi di esito positivo della verifica, risulta inammissibile ogni vizio investente il merito della pretesa creditoria.
Verificata la produzione dell' , si riscontra che la cartella n. Controparte_3 Entrambe le cartelle sono riportate nel preavviso di fermo amministrativo n.
10080201900008236000, notificato in data 17/01/2020, con il rito previsto dall'art.143
c.p.c., perfezionatosi con l'affissione dell'avviso presso la casa comunale.
Riguardo alle notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza, va detto che alla fattispecie di causa si applica il regolamento previsto per la posta ordinaria, anche al fine di valutare l'eventuale regolarità della dichiarazione compiuta giacenza.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 15834/17), il D.P.R. 29 maggio
1982, n. 655 ("Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni"), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni,
stabilendo altresì che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1° ottobre 2008
(recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale. In particolare, l'art. 25 del D.M. 1/10/2008 (regolamento del servizio di recapito)
prescrive che "La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29...
Nei casi di cui alle lett. a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio".
Il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza" (vedi anche Cass. 2047/2016).
Tanto premesso in diritto, è da rilevare in fatto che, pur in assenza di prova del rilascio dell'avviso di giacenza relativo al provvedimento inviato dall'INPS al ricorrente, deve ritenersi presunta l'ordinaria regolarità del servizio postale, nonché dei particolari doveri che la spedizione impone all'ufficio in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario. Il notificante non può essere in possesso degli avvisi di giacenza, rilasciati dall'addetto all'interno della cassetta postale proprio per consentire al destinatario di ritirare, in un secondo momento, il plico presso l'ufficio postale.
L'esigenza di provare l'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è soddisfatta, quindi,
attraverso l'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale,
non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
Trattasi comunque di una presunzione semplice, che può essere vinta da elementi contrari offerti dalla controparte, ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa alla medesima non imputabile.
Nel caso di specie, nel primo atto seguente al deposito della documentazione, il ricorrente non ha offerto tali elementi, nulla eccependo in ordine all'eventuale fatto di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.
In sostanza, dopo la produzione documentale della controparte, l'opponente non ha contestato specificamente le notifiche.
Di conseguenza, poiché sono state correttamente eseguite le comunicazioni degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta, deve dichiararsi l'inammissibilità, non solo della doglianza di omessa notifica degli stessi, ma anche di tutte le censure riguardanti il merito delle pretese per cui è causa e, quindi, dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo antecedente alle notifiche degli avvisi di addebito in questione.
Quanto al periodo successivo alle comunicazioni al ricorrente dei predetti atti prodromici, è
stato già detto che è intervenuta la notifica in data 17/01/2020 del preavviso di fermo amministrativo n. 10080201900008236000, atto riportante entrambe le cartelle prodromiche all'intimazione opposta.
E' ben noto che in materia si applica il termine quinquennale anche dopo la notifica dell'atto prodromico.
Il quinquennio sarebbe scaduto il 17/1/2025, ma deve considerarsi la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19. Infatti, bisogna tenere conto di quanto segue: 1) art. 68, commi 1 e 2 D.L. n. 18 del 2020 cd.
“Cura Italia” che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/5/2020; 2) art. 154
D.L. 34/2020 che ha prorogato la sospensione dal 31/5/2020 al 31/8/2020; 3) art. 99 D.L.
104/2020 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 31/8/2020 al 15/10/2020; 4)
art.
1-bis D.L. 125/2020 che ha prorogato ancora la sospensione dal 15/1/2020 al
31/12/2020; 5) art. 1 D.L. 3/2021 che ha di nuovo prorogato la sospensione dal 31/12/2020
al 31/1/2021; 6) art. 22-bis D.L. 183/2020 che ha prorogato ancora una volta la sospensione dal 31/1/2021 al 28/2/2021; 7) art. 4 D.L. 41/2020 che ha nuovamente prorogato la sospensione dal 28/2/2021 al 30/4/2021; 8) art. 9 D.L. 73/2021 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 30/4/2021 al 30/6/2021; 9) art. 2 D.L. 99/2021 che ha, infine,
prorogato la sospensione dal 30/6/2021 fino al 31/8/2021. Quindi, vi è stata la sospensione,
per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività riscossione mediante ruolo. Tale sospensione, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al
DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31/12/2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28/2/2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30/4/2021), ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio
2021, per un totale di 64 gg., durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione deve essere quantificata, pertanto, in totali 478 gg. (cioè un anno, tre mesi e 23 giorni).
Applicando le disposizioni normative predette al caso di specie, si riscontra che non è
maturata la prescrizione per nessuno dei crediti di cui alle cartelle prodromiche all'intimazione opposta.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre oneri accessori come per legge, in favore dell'Agente di riscossione ed in € 800,00, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, in favore in favore dell'ente impositore.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10020150017104919000 è stata notificata nella data di cui all'intimazione opposta con il rito dell'irreperibilità relativa concluso con la raccomandata informativa tornata al mittente per compiuta giacenza. La cartella n. 10020170008983351000 è stata consegnata direttamente al contribuente in data 24/8/2017.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'Avv. G. Trotta, elett.te domiciliato in Nocera inferiore, alla Parte_1
Via Napoli 1, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to Controparte_1
G. Maddaluna, elett.te domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to S. Ponzo, elett.te CP_2
domiciliato come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 16/6/2025, ha adito questo giudice, Parte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259007952113000
dell'importo di € 35.534,93, notificata in data 23/5/2025. Ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti, la carenza di motivazione dell'ingiunzione di pagamento opposta e la mancata indicazione del termine entro cui ricorrere nonché
dell'A.G. a cui rivolgersi. Ha concluso come da pagine 4 e 5 del ricorso.
Si è costituita l , contrastando le richieste della ricorrente e Controparte_1
concludendo come da pagina 12 della memoria. Si è costituito l' contestando gli assunti avversi e concludendo come da pagine CP_2
12 e 13 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto.
Prima di tutto, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto presupposto che abbia già determinato il quantum del debito e gli interessi, è
congruamente motivata – anche con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati
- con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990.
Del resto, è ben noto che l'Agente di riscossione non ha l'obbligo di allegare gli atti prodromici a quello opposto;
è sufficiente l'indicazione degli stessi, del quantum richiesto,
dell'ente impositore, degli accessori e dei titoli per cui è stata avanzata la pretesa.
Peraltro, l ha utilizzato il modello ministeriale per l'intimazione opposta Controparte_3
recante l'indicazione della possibilità di adire le autorità giudiziarie competenti in relazione al tipo di credito azionato, con termini di opposizione che mutano in virtù del tipo di giudizio azionato.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione opposta.
E' evidente che bisogna esaminare se sono state eseguite le notifiche degli atti prodromici perché, nell'ipotesi di esito positivo della verifica, risulta inammissibile ogni vizio investente il merito della pretesa creditoria.
Verificata la produzione dell' , si riscontra che la cartella n. Controparte_3 Entrambe le cartelle sono riportate nel preavviso di fermo amministrativo n.
10080201900008236000, notificato in data 17/01/2020, con il rito previsto dall'art.143
c.p.c., perfezionatosi con l'affissione dell'avviso presso la casa comunale.
Riguardo alle notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza, va detto che alla fattispecie di causa si applica il regolamento previsto per la posta ordinaria, anche al fine di valutare l'eventuale regolarità della dichiarazione compiuta giacenza.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 15834/17), il D.P.R. 29 maggio
1982, n. 655 ("Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni"), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni,
stabilendo altresì che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1° ottobre 2008
(recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale. In particolare, l'art. 25 del D.M. 1/10/2008 (regolamento del servizio di recapito)
prescrive che "La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29...
Nei casi di cui alle lett. a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio".
Il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza" (vedi anche Cass. 2047/2016).
Tanto premesso in diritto, è da rilevare in fatto che, pur in assenza di prova del rilascio dell'avviso di giacenza relativo al provvedimento inviato dall'INPS al ricorrente, deve ritenersi presunta l'ordinaria regolarità del servizio postale, nonché dei particolari doveri che la spedizione impone all'ufficio in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario. Il notificante non può essere in possesso degli avvisi di giacenza, rilasciati dall'addetto all'interno della cassetta postale proprio per consentire al destinatario di ritirare, in un secondo momento, il plico presso l'ufficio postale.
L'esigenza di provare l'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è soddisfatta, quindi,
attraverso l'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale,
non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
Trattasi comunque di una presunzione semplice, che può essere vinta da elementi contrari offerti dalla controparte, ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa alla medesima non imputabile.
Nel caso di specie, nel primo atto seguente al deposito della documentazione, il ricorrente non ha offerto tali elementi, nulla eccependo in ordine all'eventuale fatto di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.
In sostanza, dopo la produzione documentale della controparte, l'opponente non ha contestato specificamente le notifiche.
Di conseguenza, poiché sono state correttamente eseguite le comunicazioni degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta, deve dichiararsi l'inammissibilità, non solo della doglianza di omessa notifica degli stessi, ma anche di tutte le censure riguardanti il merito delle pretese per cui è causa e, quindi, dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo antecedente alle notifiche degli avvisi di addebito in questione.
Quanto al periodo successivo alle comunicazioni al ricorrente dei predetti atti prodromici, è
stato già detto che è intervenuta la notifica in data 17/01/2020 del preavviso di fermo amministrativo n. 10080201900008236000, atto riportante entrambe le cartelle prodromiche all'intimazione opposta.
E' ben noto che in materia si applica il termine quinquennale anche dopo la notifica dell'atto prodromico.
Il quinquennio sarebbe scaduto il 17/1/2025, ma deve considerarsi la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19. Infatti, bisogna tenere conto di quanto segue: 1) art. 68, commi 1 e 2 D.L. n. 18 del 2020 cd.
“Cura Italia” che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/5/2020; 2) art. 154
D.L. 34/2020 che ha prorogato la sospensione dal 31/5/2020 al 31/8/2020; 3) art. 99 D.L.
104/2020 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 31/8/2020 al 15/10/2020; 4)
art.
1-bis D.L. 125/2020 che ha prorogato ancora la sospensione dal 15/1/2020 al
31/12/2020; 5) art. 1 D.L. 3/2021 che ha di nuovo prorogato la sospensione dal 31/12/2020
al 31/1/2021; 6) art. 22-bis D.L. 183/2020 che ha prorogato ancora una volta la sospensione dal 31/1/2021 al 28/2/2021; 7) art. 4 D.L. 41/2020 che ha nuovamente prorogato la sospensione dal 28/2/2021 al 30/4/2021; 8) art. 9 D.L. 73/2021 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 30/4/2021 al 30/6/2021; 9) art. 2 D.L. 99/2021 che ha, infine,
prorogato la sospensione dal 30/6/2021 fino al 31/8/2021. Quindi, vi è stata la sospensione,
per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività riscossione mediante ruolo. Tale sospensione, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al
DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31/12/2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28/2/2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30/4/2021), ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio
2021, per un totale di 64 gg., durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione deve essere quantificata, pertanto, in totali 478 gg. (cioè un anno, tre mesi e 23 giorni).
Applicando le disposizioni normative predette al caso di specie, si riscontra che non è
maturata la prescrizione per nessuno dei crediti di cui alle cartelle prodromiche all'intimazione opposta.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre oneri accessori come per legge, in favore dell'Agente di riscossione ed in € 800,00, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, in favore in favore dell'ente impositore.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10020150017104919000 è stata notificata nella data di cui all'intimazione opposta con il rito dell'irreperibilità relativa concluso con la raccomandata informativa tornata al mittente per compiuta giacenza. La cartella n. 10020170008983351000 è stata consegnata direttamente al contribuente in data 24/8/2017.